Art. 1 Denominazione e Sede
Art. 2 Oggetto
Art. 3 Durata
Art. 4 Associati: requisiti per l'ammissione
Art. 5 Categorie di associati
Art. 6 Qualifica di associato
Art. 7 Definizione del gruppo
Art. 8 Accertamento di gruppo
Art. 9 Obblighi degli associati
Art. 10 Fondo Comune
Art. 11 Cause di perdita della qualità di associato
Art. 12 Aderenti
Art. 13 Deliberazioni sull'ammissione e sulla cessazione dal rapporto associativo; sui passaggi di categoria nonche' sull'ammissione e sulla cessazione dalla categoria degli aderenti
Art. 14 Gestione - Esercizio finanziario
Art. 15 Organi - Nomina - Durata
Art. 16 Presidente - Funzioni
Art. 17 Comitato Direttivo
Art. 18 Funzioni del Comitato Direttivo
Art. 18 bis Gruppo media e piccola industria
Art. 19 Assemblee - Convocazioni - Deliberazioni
Art. 20 Assemblea Ordinaria
Art. 21 Assemblea Straordinaria
Art. 22 Revisione dei conti
Art. 23 Direttore Generale
Art. 24 Disposizioni generali
Art. 25 Sanzioni
Art. 26 Associati aggregati
Art. 27 Commissioni
STATUTO E REGOLAMENTO di applicazione dello Statuto della Federazione Industria Musicale Italiana F.I.M.I. affiliata a IFPI
ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita con sede in Milano - Largo Augusto n. 3 l'ASSOCIAZIONE di categoria denominata:
"FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA (F.I.M.I.)"
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ART. 2 - OGGETTO
La FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA (F.I.M.I.) è una libera Associazione di produttori di dischi, nastri portanti la registrazione di suoni e/o di immagini ed altri supporti analoghi del suono e/o dell'immagine.

Per supporti dell'immagine o videomusicali vengono intesi quelli che costituiscano espressione del video in musica.

L'ASSOCIAZIONE è apolitica e senza fini di lucro e ha lo scopo di tutelare e promuovere i diritti e gli interessi collettivi dell'industria del settore rappresentato, sul piano nazionale e internazionale con particolare riferimento alla lotta contro la pirateria fonografica ed audiovisiva.

Dall'attività della ASSOCIAZIONE si intende esclusa la trattazione di ogni questione riguardante i rapporti concorrenziali degli Associati fra di loro.

All'ASSOCIAZIONE è conferito l'incarico di procedere alla stipulazione di pattuizioni di carattere generale interessanti i produttori fonografici e di adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei diritti di tale categoria, in particolare ai sensi della legge 22 aprile 1941 numero 633, della legge 29 luglio 1981 n. 406, dell'art. 648 Codice Penale e dell'art. 2601 Codice civile nonché per gli utilizzi di prodotti fonografici in violazione dei diritti degli Associati.

In particolare è demandata all'ASSOCIAZIONE la facoltà di agire in giudizio, iure proprio quale ente esponenziale della categoria per le ipotesi di fatti che rechino pregiudizio alla categoria e possano ostacolare la realizzazione degli scopi perseguiti dall'ASSOCIAZIONE nell'interesse degli Associati.

E' altresì demandata all'ASSOCIAZIONE la facoltà di costituirsi quale parte civile nei procedimenti penali relativi a fattispecie di violazione dei diritti nascenti in capo ai singoli produttori, in particolare ai sensi delle fattispecie penali disciplinate dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, dalla Legge 29 luglio 1981 n. 406, dall'art. 648 Codice Penale nonché per tutti gli utilizzi di prodotti fonografici in violazione dei diritti degli Associati.
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ART. 3 - DURATA
La durata dell'ASSOCIAZIONE è indeterminata.

La cessazione è deliberata dall'assemblea straordinaria, a seguito dello scioglimento dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio sociale, come definito dall'art. 10 del presente statuto, è devoluto ad altra ASSOCIAZIONE avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, con le prescritte modalità, con esclusione di qualsiasi rimborso agli Associati, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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ART. 4 - ASSOCIATI: REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Gli imprenditori che ne facciano domanda, per poter divenire Associati devono soddisfare ai seguenti requisiti:

a) - essere produttori nel senso definito dallo art. 1 lett. a) del Regolamento;

b) - essere effettivamente operanti in Italia con le modalità previste dagli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento.

Tali requisiti devono permanere per tutto il periodo di ASSOCIAZIONE. La decorrenza degli effetti dell'ammissione viene stabilita nel Regolamento.

Ottenuta l'ammissione l'Associato dovrà senza indugi presentare domanda ed ottenere l'ammissione alla FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELL'INDUSTRIA FONOGRAFICA (IFPI) e pagare la relativa quota associativa.
Non potranno essere ammessi come Associati o Aderenti gli imprenditori iscritti ad altre ASSOCIAZIONI aventi oggetti analoghi.
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ART. 5 - CATEGORIE DI ASSOCIATI
I membri dell'ASSOCIAZIONE sono divisi in cinque categorie, secondo i parametri stabiliti dall'art.4 del Regolamento:

. ai membri di Categoria A (Grande Industria) spettano 10 (dieci) voti;

. ai membri di Categoria B (Grande Industria) spettano 5 (cinque) voti;

. ai membri di Categoria C (Media Industria) spetta 1 (un) voto;

. ai membri di Categoria D (Piccola Industria) spetta 1 (un) voto;

. ai membri di Categoria E (Piccola Industria) spetta 1 (un) voto.
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ART. 6 - QUALIFICA DI ASSOCIATO
Possono essere Associati i singoli imprenditori.
Qualora esista un "Gruppo" ai sensi dell'art. 7, è questo che figura unitariamente a tutti gli effetti statutari.

Ai fini delle votazioni varranno i dati e i parametri del Gruppo complessivamente considerati.

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ART. 7 - DEFINIZIONE DEL GRUPPO
Si ha un "Gruppo" agli effetti dell'art. 6 quando si verifica una delle seguenti situazioni:

A. - uno degli Associati, persona fisica o società, direttamente o tramite altra società, detenga la maggioranza delle azioni o delle quote di altra società membro della ASSOCIAZIONE;

B. - uno degli Associati, persona fisica o società, eserciti un'influenza dominante su un altro Associato in virtù di azioni o quote possedute o di particolari vincoli contrattuali con esso; oppure mediante la coincidenza maggioritaria o comunque condizionante di amministratori.
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ART. 8 - ACCERTAMENTO DI GRUPPO
Nel caso in cui a sensi dell'articolo precedente il Comitato Direttivo accerti, tra le imprese già associate o che chiedano di associarsi, l'esistenza di un "Gruppo", sarà considerato membro dell'ASSOCIAZIONE a tutti gli effetti statutari, il "Gruppo" come unità singola, perdendo le singole imprese la qualità di membro dal momento della relativa delibera dell'Assemblea Ordinaria.
Qualora, a giudizio del Comitato Direttivo, si presuma esistente una delle situazioni di cui sopra, è fatto carico all 'Associato di fornirgli gli elementi atti ad accertare o ad escludere l'esistenza di tali situazioni.
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ART. 9 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Tutto quanto concerne l'attività associativa deve da ogni Associato essere considerato con la dovuta riservatezza ed interpretato ed attuato con spirito di leale collaborazione nel comune interesse dei Produttori fonografici.

Le deliberazioni adottate in Assemblea obbligano e impegnano tutti i membri dell'ASSOCIAZIONE, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Gli Associati che non intendessero conformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea avranno l'obbligo di manifestare tale loro volontà nella stessa seduta assembleare in cui dette deliberazioni siano adottate (ovvero, se assenti, con lettera raccomandata fatta pervenire al Presidente entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data del ricevimento della comunicazione formale della deliberazione) e la facoltà di recedere dall'ASSOCIAZIONE entro il termine perentorio di un mese dalla medesima data.

Qualora il recesso del quale è cenno al capoverso che precede non venga manifestato entro il perentorio termine sopra stabilito l'Associato sarà tenuto a conformarsi alla deliberazione adottata.

Il recesso - se manifestato - produrrà efficacia nel momento stesso in cui sarà espresso.
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ART. 10 - FONDO COMUNE
Il fondo comune dell'ASSOCIAZIONE è costituito:

a. - dalle quote annuali di ASSOCIAZIONE;
b. - da contributi speciali volti a far fronte agli oneri di gestione ordinaria deliberati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Comitato Direttivo, dovuti da tutti gli Associati;
c. - da contributi speciali volti a far fronte ad oneri di gestione straordinaria deliberati dall'assemblea ordinaria su proposta del Comitato Direttivo e versati, nella misura minima dell'80% (ottanta per cento) dagli Associati appartenenti alle categorie a. e b.;
d. - da eventuali avanzi delle gestioni annuali.

Il versamento della quota annuale non crea quote indivise di partecipazione rivalutabili o trasmissibili a terzi.

E' fatto divieto di distribuire agli Associati, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ASSOCIAZIONE, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
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ART. 11 - CAUSE DI PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO
La qualità di Associato si perde:

a) - per dimissioni volontarie, che hanno effetto dal momento dell'invio all'ASSOCIAZIONE, a mezzo di lettera raccomandata, della relativa dichiarazione;
b) - per cessazione, qualora - secondo le modalità stabilite nel Regolamento - l'Associato non sia più in possesso dei requisiti di cui alle lettere a. e b. del precedente articolo 4, qualora sia gravemente moroso a giudizio del Comitato Direttivo nelle obbligazioni nei confronti dell'ASSOCIAZIONE, ovvero qualora l'Associato stesso non ottenga o perda la iscrizione alla FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELL'INDUSTRIA FONOGRAFICA; la cessazione ha effetto dal momento della relativa delibera del Comitato Direttivo;
c) - per espulsione, che ha effetto dal momento della relativa deliberazione assembleare a mente del successivo art. 26, per espulsione quando l'Associato attui uno o più illeciti gravi di pirateria fonografica ai sensi della legge 406/81, o di bootlegging, o di importazioni da Paesi Estracomunitari di fonogrammi oggetto in Italia di diritti altrui;
d) - per recesso nel caso previsto dal 5^ comma del precedente art. 9.

In tutte le ipotesi di cui al presente articolo l'Associato uscente è tenuto a soddisfare senza indugi le obbligazioni pecuniarie pendenti nei confronti dell'ASSOCIAZIONE.
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ART. 12 - ADERENTI
Appartengono alla categoria degli Aderenti coloro che non hanno i requisiti per essere Associati.
Le modalità e i requisiti per l'ammissione e la cessazione nella categoria degli Aderenti sono stabiliti dal Regolamento e dall'Assemblea Ordinaria.
Gli appartenenti a tale categoria possono essere ammessi fra i membri dell'ASSOCIAZIONE ai sensi del precedente art. 4.

Gli Aderenti, nell'ambito della loro condizione sono tenuti ad osservare il presente Statuto nonché il Regolamento e le delibere prese dagli Organi dell'ASSOCIAZIONE.
Si applica anche agli Aderenti quanto stabilito per gli Associati dall'art. 11.
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ART. 13 - DELIBERAZIONI SULL'AMMISSIONE E SULLA CESSAZIONE DAL RAPPORTO ASSOCIATIVO; SUI PASSAGGI DI CATEGORIA NONCHÉ SULL'AMMISSIONE E SULLA CESSAZIONE DALLA CATEGORIA DEGLI ADERENTI
L'ammissione di cui all'art. 4, la cessazione di cui alla lettera b) dell'art. 11, i passaggi di categoria di cui all'art. 5, nonché l'ammissione alla categoria degli Aderenti o la cessazione dalla medesima di cui all'art. 12, sono deliberate dal Comitato Direttivo, subito dopo che il medesimo abbia accertato la sussistenza o la mancanza dei relativi requisiti.

Prima della delibera di cui al precedente comma, i Vicepresidenti verificano le nuove domande di adesione all'ASSOCIAZIONE e ne riferiscono al Comitato Direttivo.

Qualora la richiesta di ammissione di un nuovo Associato sia stata respinta, potrà essere presa in esame una sua nuova domanda dopo che sia trascorso almeno un anno dalla domanda precedente.
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ART. 14 - GESTIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO
La gestione è affidata al Direttore Generale.
L'esercizio finanziario annuale avrà inizio il 1^ gennaio e si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.
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ART. 15 - ORGANI - NOMINA - DURATA
Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:

1. l'Assemblea degli Associati
2. il Presidente
3. il Comitato Direttivo
4. i Revisori dei Conti
5. il Direttore Generale.

Il Presidente, il Comitato Direttivo, i Revisori dei Conti, sono eletti dall'Assemblea Ordinaria.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutiva. E' ammessa la rieleggibilità per ulteriori periodi non consecutivi.
Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La carica di Presidente è conferita a titolari o legali rappresentanti delle imprese associate ovvero a personalità operanti nel settore fonografico non legate da un rapporto di titolarità o di legale rappresentanza ad imprese associate.
Nel secondo caso il Presidente è parte del Comitato Direttivo quale membro aggiuntivo.


Il Comitato Direttivo è formato da persone scelte fra i titolari, legali rappresentanti e dirigenti delle imprese associate, ciascuna delle quali all'uopo designa, prima delle votazioni per l'elezione di tali cariche, i propri soggetti eleggibili.
Nel corso del mandato i singoli eletti possono essere sostituiti stabilmente da altro titolare, legale rappresentante o dirigente-procuratore della medesima impresa associata.
Detta sostituzione deve essere comunicata per iscritto all'ASSOCIAZIONE ed approvata dal Comitato Direttivo.
Nel corso del mandato i singoli eletti possono altresì nominare un proprio delegato con il compito di sostituirli non stabilmente ovvero di assisterli nelle riunioni del Comitato Direttivo. In caso di sostituzione il delegato partecipa alla riunione con diritto di parola e di voto in luogo del delegante; in caso di partecipazione congiunta il delegato partecipa alla riunione senza diritto di parola e di voto. La sostituzione deve essere comunicata per iscritto alla ASSOCIAZIONE ed approvata dal Comitato Direttivo.

I Revisori dei conti potranno essere scelti sia nell'ambito sia al di fuori delle Imprese Associate.
Nel primo caso l'Impresa Associata da cui il Revisore proviene potrà richiedere, nel corso del mandato, la sostituzione del designato con altra persona che sarà nominata dall'Assemblea Ordinaria.
La carica di Presidente, di membro del Comitato Direttivo, di Revisore dei Conti sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sopportate nell'interesse dell'ASSOCIAZIONE.
Tuttavia qualora la carica di Presidente sia conferita a personalità operanti nel settore fonografico non legate da un rapporto di titolarità o di legale rappresentanza delle Imprese Associate, il Comitato Direttivo delibera la corresponsione di un compenso a favore del Presidente stesso.
Il compenso spettante al Direttore Generale è determinato dal Presidente, d'accordo con i Vice-Presidenti.
Al Direttore Generale sarà altresì riconosciuto il rimborso delle spese sopportate nell'interesse dell'ASSOCIAZIONE.
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ART. 16 - PRESIDENTE- FUNZIONI
Il Presidente rappresenta l'ASSOCIAZIONE nei confronti dei terzi e in giudizio, presiede il Comitato Direttivo e le Assemblee, firma i verbali, convoca le Assemblee.

Il Presidente prenderà i provvedimenti anche di spesa necessari al buon andamento dell'ASSOCIAZIONE e per il raggiungimento dei fini associativi nell'ambito delle linee programmatiche e previsioni di spesa generali approvate all'inizio dell'esercizio.

Il Comitato Direttivo potrà autorizzare il Presidente ad assumere iniziative non previste per una spesa massima del 5% (cinque per cento) in eccedenza al budget di previsione dell'esercizio in corso.

Il Presidente è coadiuvato nella sua attività da due Vice Presidenti, di cui uno eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti e l'altro dalle Aziende di Categorie c. d. ed e. tra i componenti del Comitato Direttivo designati da dette Aziende ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.

I Vice-Presidenti coadiuvano il Presidente nei compiti a lui spettanti, ne fanno le veci in caso di assenza o di impedimento.
Il Presidente potrà attribuire deleghe specifiche ai Vice-Presidenti per lo svolgimento di determinate mansioni.
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ART. 17 - COMITATO DIRETTIVO
L'ASSOCIAZIONE è retta da un Comitato Direttivo composto da dodici membri, oltre il Presidente nell'ipotesi di cui al VI^ Comma, inciso finale dell'art. 15 del presente statuto.

I membri del Comitato Direttivo sono eletti dalla assemblea ordinaria:

- sette membri sono nominati in rappresentanza delle Categorie a. e b. e votati dagli Associati appartenenti a dette Categorie;
- cinque membri sono riservati alle Categorie c., d. ed e. ed eletti dagli Associati rappresentanti dette Categorie.

La cessazione dell'appartenenza dell'impresa all'ASSOCIAZIONE comporta ipso iure l'automatica decadenza dalla carica di Presidente e/o di membro del Comitato Direttivo del membro di quest'ultimo che al momento della cessazione dell'appartenenza dell'impresa all'ASSOCIAZIONE ne sia titolare, legale rappresentante o dirigente.

In questo caso il Comitato Direttivo può con maggioranza dei due terzi dei propri membri, cooptare un nuovo membro in sostituzione di quello cessato.
In ogni caso l'assenza consecutiva e senza giustificato motivo a tre riunioni del Comitato Direttivo comporta ipso iure l'automatica decadenza dalla carica di Presidente e/o di membro del Comitato Direttivo.

In tal caso l'assemblea immediatamente successiva elegge un nuovo membro del Comitato Direttivo in sostituzione di quello decaduto.
Il Comitato Direttivo si riunisce quando venga convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 2 (due) dei suoi membri. Per la validità delle riunioni del Comitato Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Nel caso in cui il risultato di una votazione sia di parità il voto del Presidente varrà per due.
Il Comitato Direttivo deve essere convocato almeno 4 (quattro) volte nel corso di ogni esercizio annuale.
Il Direttore Generale dell'ASSOCIAZIONE partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo con funzioni di Segretario e ne redige il verbale.
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ART. 18 - FUNZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo ha le seguenti funzioni:

a. assumere ogni iniziativa di interesse generale degli Associati conforme agli scopi dell'ASSOCIAZIONE;
b. può deliberare la convocazione dell'Assemblea
c. istruisce e delibera le pratiche per l'ammissione e la cessazione dell'ASSOCIAZIONE; per i passaggi di categoria; per l'identificazione dei gruppi; nonché per l'ammissione alla o la cessazione dalla categoria degli Aderenti; e promuove senza ritardo le relative ratifiche assembleari;
d. nomina i rappresentanti dell'ASSOCIAZIONE in seno a Enti nazionali ed internazionali;
e. nomina, ove occorra, comitati speciali in conformità ai compiti ad essi destinati;
f. elegge un Vice-Presidente ai sensi dell'art.16 del presente statuto;
g. propone i contributi speciali di cui all'art.10.
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ART. 18 Bis - GRUPPO MEDIA E PICCOLA INDUSTRIA
Viene costituito un Gruppo di lavoro Media e Piccola Impresa formato dalle Aziende indipendenti Associate inquadrate nelle Categorie c., d. ed e.
Il Vice-Presidente eletto dalle Aziende di Categorie c., d. ed e. è il coordinatore del Gruppo.
Il Gruppo tratterrà argomenti di interesse specifico delle Aziende indipendenti in relazione alle finalità generali dell'ASSOCIAZIONE.
Alle riunioni del Gruppo partecipa il Direttore Generale dell'ASSOCIAZIONE.
Il Gruppo si dà le regole di funzionamento in armonia con le norme generali dello statuto e del Regolamento.
Il coordinatore del Gruppo è responsabile dell'impiego dei fondi assegnati al Gruppo per le attività del Gruppo stesso.
Il coordinatore del Gruppo è responsabile nei confronti del Presidente della FIMI che le azioni del Gruppo siano in armonia e non confliggano con la politica e le decisioni dell'ASSOCIAZIONE.
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ART. 19 - ASSEMBLEE-CONVOCAZIONI-DELIBERAZIONI
Gli ASSOCIATI si riuniscono in assemblee che possano assumere la forma di assemblea ordinaria e assemblea straordinaria.

Le assemblee sono convocate, a cura del Direttore Generale, dal Presidente o dal Comitato Direttivo, oppure su istanza di almeno 1/3 (un terzo) del numero degli Associati.

Tale istanza deve essere formulata per iscritto, deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare (e, nel caso di modificazioni all'atto costitutivo, allo Statuto o al Regolamento, deve altresì contenere il testo delle modificazioni proposte) e deve essere indirizzata per lettera spedita anche tramite fax al Presidente, il quale provvederà senza ritardo alla convocazione.

Le convocazioni delle assemblee sono fatte mediante lettera spedita anche tramite fax con l'indicazione dell'Ordine del Giorno (e in caso di modificazioni all'atto costitutivo, allo Statuto e al Regolamento con l'indicazione altresì del testo delle proposte modificazioni), dell'ora e del luogo stabilito, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni liberi da quello fissato per l'adunanza.

Le assemblee, alle quali i membri impossibilitati a intervenire possono farsi rappresentare da un altro membro dell'ASSOCIAZIONE con delega scritta, (ma ciascun associato non può essere conferita più di una delega) sono presiedute dal Presidente; il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea.

Per la validità delle assemblee - in prima convocazione - si richiede la presenza di tanti membri che rappresentino i 2/3 (due terzi) dei voti complessivi mentre - in seconda convocazione - l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati dai presenti.

Il diritto di voto può essere esercitato soltanto dai membri che siano in regola coi versamenti delle quote annuali. In caso di parità di voti la trattazione dell'argomento, oggetto della votazione, sarà rinviata alla successiva assemblea.

Di ogni assemblea verrà redatto, a cura del Direttore Generale, verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Direttore Generale; copia di esso, entro 30 giorni, sarà portata a conoscenza di ciascun membro dell'ASSOCIAZIONE a cura del Direttore Generale.
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ART. 20 - ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea Ordinaria:

a. - nomina il Presidente, il Comitato Direttivo, i Revisori dei Conti;
b. - approva entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio consuntivo;
c. - determina le quote annuali di associazione e di contributi speciali.
d. - approva il budget di previsione annuale di spesa per ogni anno solare entro il mese di novembre dell'anno precedente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto o del regolamento.
Le delibere relative alla lettera d. del presente articolo che prevedano aumenti del budget di previsione superiori al 15% (quindici per cento) rispetto all'anno precedente devono essere approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei voti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte nel corso di ogni esercizio annuale.
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ART. 21 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento, nonché sullo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'ASSOCIAZIONE, ai sensi dell'art. 3 del presente statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti dei presenti.
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ART. 22 - REVISIONE DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, che nominano nel loro interno un Presidente.

I Revisori dei Conti verificano il bilancio preventivo e quello consuntivo e ne riferiscono annualmente all'Assemblea con una relazione, da essi presentati.
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ART. 23 - DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale ha il compito di eseguire le deliberazioni degli Organi 
dell'ASSOCIAZIONE.
In particolare:

a. gestisce l'ASSOCIAZIONE ed è responsabile dell'organizzazione della stessa, ne amministra i fondi. Nel Regolamento potranno essere indicati criteri particolari di gestione;
b. redige per ogni anno solare il bilancio preventivo da presentare all'assemblea per l'approvazione ai sensi dell'art. 20 lettera d. entro il mese di novembre dell'anno solare precedente, ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria contestualmente alla relazione dei Revisori dei Conti.
c. comunica agli Associati le direttive e delibere degli organi associativi;
d. mantiene il coordinamento tra gli Organi della ASSOCIAZIONE ed il collegamento con la FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELL'INDUSTRIA FONOGRAFICA e le altre associazioni nazionali aderenti a quest'ultima;
e. il Direttore Generale è Segretario dell'assemblea e del Comitato Direttivo, predispone gli atti per la convocazione degli stessi e ne redige i verbali;
f. il Direttore Generale è nominato dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente al quale riferisce.
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ART. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI
L'esecuzione delle norme del presente Statuto sarà stabilita da un Regolamento da approvarsi dalla Assemblea straordinaria; anche le sue modifiche sono di competenza dell'assemblea straordinaria.
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nel Regolamento valgono le norme di legge.
Il presente atto è interpretato e regolato secondo la legge italiana e per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Milano.
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ART. 25 - SANZIONI
A carico del membro inadempiente agli obblighi associativi possono essere adottate le sanzioni disciplinari stabilite dal Regolamento.
Può inoltre essere disposta la sospensione cautelare dell'ASSOCIAZIONE in caso di pendenza in primo grado di procedimento penale per pirateria fonografica.
L'accertamento della ricorrenza dei presupposti per sanzioni disciplinari nonché l'adozione delle stesse è di competenza del Comitato Direttivo.
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ART. 26 - ASSOCIATI AGGREGATI
All'ASSOCIAZIONE possono altresì essere ammesse, in qualità di Associati Aggregati, le imprese di fabbricazioni duplicazione e pressaggio di prodotti fonografici che ad essa conferiscono rappresentanza limitatamente agli interessi specifici riconducibili al settore fonografico.

Le modalità di ammissione sono definite dal Regolamento.
Gli Associati Aggregati, nell'ambito della loro condizione, sono tenuti ad osservare il presente Statuto nonché il Regolamento e le delibere prese dagli Organi dell'Associazione.
Gli Associati Aggregati potranno indicare un rappresentante di gruppo all'Assemblea con diritto di partecipazione e di voto limitato alle materie di interesse comune.
La nomina e la revoca del rappresentante di gruppo dovranno essere comunicati per iscritto al Presidente.
Si applicano anche agli Aggregati quanto previsto per gli Associati dall'art. 11.

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ART. 27 - COMMISSIONI
Il Comitato Direttivo può costituire Commissioni incaricate di trattare argomenti di particolare importanza associativa.
Ciascuna Commissione sarà composta da tre componenti ciascuna in rappresentanza del proprio settore di appartenenza Grande, Media e Piccola Industria.
I componenti sono eletti dal Comitato Direttivo.
I componenti le Commissioni eleggono il coordinatore della Commissione che riferisce al Presidente. 
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STATUTO E REGOLAMENTO di applicazione dello Statuto della Federazione Industria Musicale Italiana F.I.M.I. affiliata a IFPI Federazione Internazionale dei Produttori di fonogrammi e videogrammi
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
ART. 1
Agli effetti dello Statuto dell'ASSOCIAZIONE e del presente Regolamento, si intende per:

A) PRODUTTORE

AA) L'imprenditore che si dedichi, con attività prevalente, alla produzione in via originaria di fonogrammi ai fini della loro messa in commercio;

AB) L'imprenditore che sia licenziatario esclusivo per l'Italia di uno o più cataloghi fonografici e dei relativi marchi-etichette, debitamente notificati all'ASSOCIAZIONE, ai fini della messa in commercio dei fonogrammi;

AC) L'imprenditore che si dedichi, con attività prevalente, alla produzione in via originaria di videomusicali ai fini della loro messa in commercio;

AD) L'imprenditore che sia licenziatario esclusivo per l'Italia di uno o più cataloghi di videomusicali e dei relativi marchi-etichette, debitamente notificati all'ASSOCIAZIONE, ai fini della messa in commercio dei videomusicali.

B) REGISTRAZIONE

La fissazione di suoni e/o delle immagini, queste ultime nel caso costituiscono espressione in video della musica, di una determinata esecuzione su disco, nastro o altro supporto materiale.
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ART. 2
Ai fini dell'ammissione in qualità di Associato si richiede:

A. L'iscrizione, dal momento della richiesta alla Camera di Commercio con specificazione di attività come previsto dall'Art. 1 del presente Regolamento.

B. La produzione e/o titolarità di una licenza esclusiva di repertorio originale che abbia dato luogo alla pubblicazione di almeno 30 (trenta) titoli nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda di ammissione ed il pagamento, come media annua nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda di ammissione, di diritti fonomeccanici per un ammontare di lire trenta milioni, oltre un fatturato minimo di Lire trecento milioni.

Ai fini del presente articolo le registrazioni dal vivo possono essere considerate solo nel caso in cui esista un contratto con l'artista-interprete che le autorizza.

C. L'esistenza dei requisiti previsti dal successivo articolo 4.
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ART. 3
Per l'ammissione come nuovo Associato il candidato dovrà documentare il possesso nell'anno precedente delle condizioni e dei parametri del successivo articolo 4.
Analogo onere è richiesto per il passaggio o per la permanenza di una Associato in una determinata Categoria.
Ciascun Associato dovrà inoltre documentare entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno il proprio possesso, nell'anno precedente, dei requisiti previsti dal successivo articolo 4.

Ove l'Associato non vi provvede entro tale termine non sarà ammesso ad esercitare il diritto di voto in assemblea, salva ed impregiudicata la facoltà dell'ASSOCIAZIONE di emanare i provvedimenti di cui all'art. 11 dello Statuto.

Ove l'Associato fornisca una documentazione insufficiente ad avviso del Comitato Direttivo, l'ASSOCIAZIONE verificherà se l'Associato abbia avuto nell'anno precedente ed abbia i requisiti previsti dal successivo articolo 4. Le modalità di tale verifica saranno stabilite dall'assemblea e la loro attuazione sarà affidata dal Comitato Direttivo a revisori esterni.

L'Associato è obbligato a prestare a tale verifica ogni collaborazione e non sarà ammesso prima del suo esito ad esercitare il diritto di voto in assemblea.

L'ASSOCIAZIONE verificherà inoltre, secondo le modalità stabilite dall'assemblea, la ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dagli articoli 5 e 7 dello Statuto e 2 e 5 del Regolamento; Associati, Aderenti ed Aggregati sono obbligati a prestare a tale verifica ogni collaborazione.

I soggetti delegati alle verifiche ora dette saranno obbligati a rispettare, anche nei confronti dell'ASSOCIAZIONE, il segreto e la riservatezza su ogni dato delle singole imprese comunque diverso da quelli strettamente relativi alle verifiche necessarie all'applicazione degli articoli 5 e 7 dello Statuto e 2, 4 e 5 del Regolamento.
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ART. 4
Ai fini delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 dello Statuto e 2 e 3 del presente Regolamento le categorie degli Associati si intendono identificate in base alle seguenti condizioni e relativi parametri alternativi:

CATEGORIA A:

Fatturato: oltre 50 miliardi
oppure
Diritti fonomeccanici corrisposti:
oltre 4 miliardi annui.

Le imprese appartenenti alla categoria A sono tenute al versamento di una quota associativa annua di Lit. 100.000.000 (cento milioni) più un importo a percentuale calcolato sul fatturato di ciascuna di tali imprese secondo le modalità ed i criteri qui di seguito esposti.

CATEGORIA B:

Fatturato: da oltre 20 a 50 miliardi
oppure
Diritti fonomeccanici corrisposti:
da oltre 1 fino a 4 miliardi annui.

Le imprese appartenenti alla categoria B sono tenute al versamento di una quota associativa annua di 40.000.000 (quaranta milioni) più un importo a percentuale calcolato sul fatturato di ciascuna di tali imprese secondo le modalità ed i criteri qui di seguito esposti.

CATEGORIA C:

Fatturato: da oltre 10 a 20 miliardi
oppure
Diritti fonomeccanici corrisposti:
da oltre 200.000.000 fino a 1 miliardo annuo.
Le imprese appartenenti alla categoria C sono tenute al versamento di una quota associativa annua di Lit. 15.000.000 (quindici milioni) più un importo a percentuale calcolato sul fatturato di ciascuna di tali imprese secondo le modalità ed i criteri qui di seguito esposti.

CATEGORIA D:

Fatturato: da oltre 5 a 10 miliardi
oppure
Diritti fonomeccanici corrisposti : 
da oltre 80 milioni fino a 200 milioni annui.

Le imprese appartenenti alla categoria D sono tenute al versamento di una quota associativa annua di Lit. 5.000.000 (cinque milioni) più un importo a percentuale calcolato sul fatturato di ciascuna di tali imprese secondo le modalità ed i criteri qui di 
seguito esposti.

CATEGORIA E:

Fatturato: da oltre 300.000.000 a 5 miliardi
oppure
Diritti fonomeccanici corrisposti:
da oltre 30.000.000 fino a 80.000.000 annui.

Le imprese appartenenti alla categoria E sono tenute al versamento di una quota associativa annua di Lit. 2.000.000 (due milioni) più un importo a percentuale calcolato sul fatturato di ciascuna di tali imprese secondo le modalità ed i criteri qui di seguito esposti.

Ogni associato è tenuto a versare la quota associativa annua in misura fissa ed in misura percentuale come dianzi indicato. Per il calcolo della percentuale si deve fare riferimento al fatturato, realizzato dallo associato nell'anno precedente a quello in cui l'Assemblea Ordinaria approva a preventivo il budget di spesa per l'esercizio successivo, in misura tale da garantire la copertura totale dello stesso budget. Tale percentuale viene conteggiata dai Revisori della ASSOCIAZIONE e confermata dalla predetta Assemblea Ordinaria dei soci che approva il budget di spesa per l'esercizio successivo. Qualora, alla fine di detto esercizio, la suddetta percentuale non risultasse sufficiente alla copertura dei costi della ASSOCIAZIONE, gli associati sono tenuti alla copertura dei costi eccedenti (semprecchè non superiori al 5% giusta il disposto dell'Art. 16, terzo comma, dello Statuto) secondo il medesimo criterio. Ugualmente eventuali eccedenze sono restituite agli associati sempre secondo il medesimo criterio.

Le variazioni dei parametri relativi al fatturato, al diritto d'autore e all'ammontare delle quote associative sono deliberate dall'Assemblea ordinaria.
Per fatturato si intende quello relativo alla produzione del proprio repertorio (in titolarità diretta o in licenza esclusiva) e/o quello relativo al commercio di supporti fonografici così come definiti all'art. 2 dello Statuto. Nel fatturato vengono compresi sia i ricavi derivanti dalle vendite che ogni tipo di sfruttamento del repertorio, ivi inclusi i proventi derivanti dalle licenze fonografiche concesse in Italia ed all'estero e quelli incassati tramite l'ASSOCIAZIONE, esclusi i proventi editoriali.
Agli stessi fini, il fatturato dell'Associato, il cui catalogo sia distribuito da altro Associato, si intende di competenza del distribuito, salvo diverso accordo tra gli interessati.
Per diritti d'autore si intendono i compensi spettanti ad autori, compositori e loro aventi causa in dipendenza della utilizzazione fonomeccanica delle opere riprodotte su dischi o su altri supporti del suono, versati alla SIAE o ad altra società di Autori ed Editori aderente al BIEM.
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ART. 5
Possono essere ammessi alla categoria degli aderenti alla ASSOCIAZIONE i produttori che possiedano i requisiti soggettivi di cui all'art. 2 del Regolamento, previsti per l'ammissione alla qualità di Associato, e che non possono essere ammessi tra i membri dell'ASSOCIAZIONE per mancanza dei requisiti minimi. 
Per l'ammissione e la permanenza alla categoria degli Aderenti, l'assemblea ordinaria può 
stabilire che le stesse siano condizionate ad un minimo gettito annuo derivante alle imprese dalla riscossione di diritti di utilizzazione secondaria delle proprie registrazioni. 
Gli aderenti dovranno corrispondere un contributo minimo annuo nella misura di Lire 1.000.000 (un milione), salvo diverse successive variazioni deliberate dall'Assemblea ordinaria.
Gli aderenti non sono tenuti al pagamento del contributo straordinario.
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ART. 6
Per le operazioni bancarie di prelievo è richiesta la firma del Direttore Generale abbinata a quella del Presidente o di uno dei Vice-Presidenti.
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