Potere legislativo

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Il potere legislativo è uno dei tre poteri fondamentali attribuiti allo Stato, secondo il principio classico di separazione dei poteri. Per potere dello Stato s'intende un organo o un complesso di organi dello stato indipendenti dagli altri poteri.

Negli stati contemporanei del potere legislativo è titolare:

Detti organi producono le norme attraverso un atto che prende il nome di legge. Peraltro, nella generalità degli ordinamenti non tutte le funzioni normative sono concentrate nel potere legislativo mentre sono attribuite a quest'ultimo anche funzioni non normative (amministrative, come nel caso delle "leggi-provvedimenti" o giurisdizionali). Quando, ci troviamo di fronte ad atti aventi la sola forma della legge, si parla di leggi meramente formali, poiché tali atti della legge hanno la forma (e la forza) ma non il tipico contenuto normativo (esempio di legge meramente formale è, in molti ordinamenti, tra i quali quello italiano, la legge di approvazione del bilancio dello stato, oltre che la legge-provvedimento).

Indice

[modifica] In Italia

In Italia, il potere legislativo spetta al Parlamento ai sensi dell'art. 70 della Costituzione e alle Regioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Il Parlamento è competente a legiferare per le materie espressamente indicate nel secondo comma dell'articolo 117, mentre le Regioni sono competenti a legiferare per le restanti materie (competenza residuale). Vi è poi un secondo elenco di materie contenuto nel terzo comma dell'articolo 117 chiamate materie di legislazione concorrente, nelle quali alle Regioni spetta la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali(leggi-quadro), riservata allo Stato. Anche il Governo può emanare un atto avente forza di legge (chiamato decreto legge) ma questo deve essere confermato successivamente dal Parlamento, pena la decadenza del decreto legge. Inoltre il Parlamento può delegare il Governo (tramite una legge chiamata appunto legge delega) affinché legiferi su una certa materia, ma al contempo stabilisce i margini entro i quali il Governo può muoversi nel legiferare. L'atto normativo emanato in questo modo dal Governo prende il nome di decreto legislativo.

Il potere di iniziativa legislativa viene attribuito a ciascun parlamentare, al popolo, attraverso l'istituto della proposta di legge di carattere popolare, effettuata tramite la raccolta di almeno 50mila firme, e al Governo, le cui proposte di legge devono però essere controfirmate dal Presidente della Repubblica.

Sempre nell'ambito del potere legislativo vi sono alcuni casi in cui esso spetta al popolo sovrano: attraverso l'istituto del referendum abrogativo e, in materia costituzionale, attraverso l'istituto del referendum confermativo delle leggi costituzionali.

Tutte le leggi devono essere promulgate dal Presidente della Repubblica il quale può rinviare al Parlamento una legge se ritiene che questa sia in contrasto con la Costituzione.

[modifica] Le norme comunitarie

Sul quadro così delineato è intervenuta negli ultimi anni con caratteri dirompenti la normativa della Comunità europea. Come è noto i trattati istitutivi della Comunità Europea hanno previsto delle fonti normative, i regolamenti, che si applicano direttamente a tutti i cittadini in tutti gli Stati membri senza che occorra un filtro da parte degli Stati (come invece avviene per le direttive). Questo sistema comporta inevitabilmente una compressione della potestà legislativa del Parlamento italiano, specie ove si accolga la tesi secondo cui le norme europee avrebbero un rango superiore alle leggi italiane. Parte della dottrina ha dunque sollevato problemi di costituzionalità della disciplina comunitaria con la nostra Costituzione, e segnatamente con l'art. 70 che attribuisce la potestà legislativa esclusivamente alle Camere. Ma il presunto contrasto è stato risolto facendo ricorso all'art. 11 della nostra Costituzione, il quale prescrive che la nostra Repubblica consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. La comunità europea rientrerebbe tra le organizzazioni internazionali citate dall'art. 11, e dunque la limitazione della nostra sovranità riceve l'autorevole avallo della nostra Costituzione.

[modifica] Voci correlate

[modifica] Collegamenti esterni

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