Reato di omicidio stradale: cosa prevede

Carcere fino a 18 anni per chi provoca incidenti gravi

“Non pensate che i familiari delle vittime vivano” questa legge “come una vendetta, per molti di loro andare a raccogliere le firme era rivivere quel momento. Però è un modo per avere giustizia”. Così il presidente del Consiglio Matteo Renzi in occasione della firma della legge sull’omicidio stradale, alla presenza di associazioni e familiari delle vittime di incidenti stradali. “Se questa legge servirà ad aiutare a stare più attenti alla guida, se servirà a capire che non ci si mette alla guida se si è ubriachi o drogati e che la vita ha un valore – ha aggiunto – allora contribuisce a fare dell’Italia un Paese più degno”.

Le novità
La novità principale contenuta nella legge è l’introduzione dei due nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali. Per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti e causa la morte di qualcuno la pena della reclusione va da 5 a 12 anni. Se l’investitore si dimostra lucido e sobrio, ma la sua velocità di guida è il doppio del consentito, la pena va da 4 a 8 anni. In caso di omicidio multiplo, la pena può essere triplicata ma non superiore a 18 anni. È invece punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi, guidando non sobrio o non lucido, procura lesioni permanenti.

Nel caso di lesioni aumentano le pene se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l’incidente è causato da manovre pericolose la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamenterevocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Però nei casi più gravi, se ad esempio il conducente fugge dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.

Cosa prevedeva la vecchia legge
Secondo l’articolo 589 del codice penale, quello sull’omicidio colposo, chiunque causi la morte di qualcuno violando le norme del codice della strada è punito oggi con la reclusione da 2 a 7 anni. Da 3 a 7 anni se il soggetto è ubriaco o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se le vittime sono più di una, la pena potrà essere aumentata del triplo ma senza superare i 15 anni. La necessità di istituire un reato specifico di omicidio stradale nasce proprio dal fatto che quando le forze di polizia identificano l’autore, sottoporlo a controllo alcolemico o narcotest non ha più molto senso essendo trascorse già ore o giorni dall’evento.

I numeri
Le chiamano “vittime della strada”, in realtà sono le vittime dei delinquenti della strada: di chi corre troppo, di chi si mette alla guida ubriaco o sotto l’effetto di droghe, di chi si distrae per rispondere al cellulare e dopo aver messo sotto qualcuno in tanti casi scappa. Elio e Luca, gli ultimi due nomi di una lunga lista di 3mila morti all’anno, donne, uomini, bambini che non ci sono più. Oltre 180mila gli incidenti stradali con lesioni a persone, 3mila i morti, quasi 260mila i feriti. Solo nei primi due mesi di quest’anno gli episodi di pirateria sono stati – secondo i dati forniti dall’osservatorio Asaps – 160 con 18 i morti. Nel 20% dei casi, inoltre, l’investitore è risultato sotto l’effetto di alcol e droga. Nel 2013 55 le vittime tra bambini dai 0 e 14 anni, ben 63 nel 2014.

 

La denuncia delle associazioni
Da anni le numerose associazioni che in Italia si battono contro questa piaga, chiedono che sia istituito il reato di omicidio stradale, ma anche modifiche al codice della strada, più controlli e prevenzione.

 

 

 

Fonte: http://www.panorama.it/news/politica/reato-omicidio-stradale-prevede/
Pubblicato in Senza categoria | Commenti disabilitati su Reato di omicidio stradale: cosa prevede

Ecco cosa prevede la nuova legge sui pirati della strada, che deve ora ripassare al Senato dopo il sì della Camera

Termini di prescrizione e perizie coattive
Per il nuovo reato di omicidio stradale è anche previsto ilraddoppio dei termini di prescrizione, con l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (alto stato di ebbrezza e guida sotto l’effetto di droghe).

Negli altri casi l’arresto è invece a discrezione del pm, che potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari. Sempre il pm, nei casi in cui un ritardo può pregiudicare le indagini, ha facoltà di disporre il prelievo coattivo per l’analisi del dna così come può ordinarlo d’ufficio il giudice.

Dopo il sì della Camera all’introduzione del reato di omicidio stradale (con il voto contrario di Sel e l’astensione di M5S e Fi), il testo – avendo subìto delle modifiche – deve ora tornare al Senato per la definitiva approvazione. In attesa che divenga quindi legge a tutti gli effetti, ecco i punti più importanti della normativa.

Un reato, tre livelli di pena
Con la nuova legge l’omicidio stradale diventa un reato a sé, graduato su tre varianti. Alla base rimane la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni), quando la morte sia stata causata per violazione del codice della strada.

Sono però previsti aumenti della pena in caso di aggravanti: la reclusione da 5 a 10 anni può essere inflitta al pirata della strada il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocita’, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio); mentre chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave (ovvero con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro) così come sotto effetto di droghe, rischierà da 8 a 12 anni di carcere.

Se poi nell’incidente muore più di una persona, la pena può aumentare della metà, con il colpevole che rischia fino a 18 annidi carcere.

Pene più dure anche per le lesioni stradali
Aumentano le pene anche per chi causa un incidente con feriti mentre è in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di droghe:da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 anni per quelle gravissime.

Se invece il colpevole presenta un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l’incidente è causato da manovre pericolose, la reclusione andrà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.

Fuga del conducente
Qualora il responsabile si dia alla fuga subito dopo l’incidente, scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, con la condanna che non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni.

Altre aggravanti sono previste in caso di morte o lesioni di più persone così come in caso di guida senza patente o senza assicurazione.

La pena viene invece diminuita fino alla metà qualora ci sia unconcorso di colpa da parte della vittima.

Conducenti mezzi pesanti
L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) è prevista per i camionisti e gli autisti di autobus per incidenti causati in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.

Revoca della patente
In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali, scatta l’immediata revoca della patente, che sarà conseguibile solo dopo 15 anni in caso di omicidio o 5 anni per lesioni. Tale termine viene però aumentato in presenza di aggravanti: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.

Termini di prescrizione e perizie coattive
Per il nuovo reato di omicidio stradale è anche previsto ilraddoppio dei termini di prescrizione, con l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (alto stato di ebbrezza e guida sotto l’effetto di droghe).

Negli altri casi l’arresto è invece a discrezione del pm, che potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari. Sempre il pm, nei casi in cui un ritardo può pregiudicare le indagini, ha facoltà di disporre il prelievo coattivo per l’analisi del dna così come può ordinarlo d’ufficio il giudice.

Dopo il sì della Camera all’introduzione del reato di omicidio stradale (con il voto contrario di Sel e l’astensione di M5S e Fi), il testo – avendo subìto delle modifiche – deve ora tornare al Senato per la definitiva approvazione. In attesa che divenga quindi legge a tutti gli effetti, ecco i punti più importanti della normativa.

Pubblicato in Senza categoria | Commenti disabilitati su Ecco cosa prevede la nuova legge sui pirati della strada, che deve ora ripassare al Senato dopo il sì della Camera

Studio Blu incontra il Movimento 5 Stelle

Lo scorso 26 aprile si è tenuto a Roma, presso la sala Tatarella all’interno del Palazzo dei Gruppi Parlamentari, uno storico e inedito incontro: per la prima volta un gruppo di professionisti operanti nel settore del risarcimento del danno sono stati ricevuti da una rappresentanza di senatori e deputati del Movimento 5 Stelle per un confronto sui temi più problematici che riguardano il settore assicurativo.

Massimo Quezel, fondatore e presidente del network di professionisti esperti in risarcimento del danno “Studio Blu”, ha presentato al deputato Roberto Fico, Presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, e al senatore Sergio Puglia, promotore tra l’altro di un Disegno di Legge in materia RCAuto, il suo libro inchiesta “Assicurazione a delinquere”. Insieme a Quezel era presente una delegazione di consulenti in infortunistica provenienti da varie zone d’Italia.

Sono stati approfondite, in particolare, le nuove norme contenute nel ddl Concorrenza riguardanti il settore assicurativo, attualmente in discussione presso il Senato, e le ripercussioni che potranno verificarsi nei confronti dei danneggiati e degli assicurati in caso di approvazione. Assai problematica appare la questione riguardante la tanto discussa tabella unica nazionale per i danni di non lieve entità che, qualora venisse emanata secondo le indicazioni contenute nel disegno di legge, comporterebbe un taglio drastico dei risarcimenti per i danni più gravi. Dubbi anche sulle nuove regole per l’acquisizione dei testimoni in caso di inistri stradali con soli danni a cose (il danneggiato dovrà necessariamente indicarli nella denuncia di sinistro e non potrà indicarli successivamente, mentre per le compagnie di assicurazione sono invece previsti termini più ampi) e sul valore di piena prova dei dati registrati dalla cosiddetta “scatola nera”, che, seppure il dispositivo fosse presente in uno solo dei veicoli coinvolti in un sinistro, avranno effetto vincolante anche per gli altri veicoli coinvolti.

Altre perplessità suscitano i continui tentativi da parte del Legislatore di far approvare norme che mirano ad incentivare l’accettazione da parte degli assicurati di clausole come il divieto di cessione del credito al carrozziere o l’obbligo a rivolgersi presso carrozzerie convenzionate con le stesse compagnie. Su questo nodo cruciale si è espresso anche un affiliato Studio Blu di Frosinone che svolge anche l’attività di autoriparatore. Per quanto tale pericolo sia stato scongiurato nel ddl Concorrenza grazie all’approvazione di alcuni emendamenti durante la discussione alla Camera, è evidente la pressione da parte della lobby assicurativa per controllare, di fatto, il settore delle autoriparazioni, con ripercussioni negative non soltanto sul fronte della concorrenza nel mercato, ma anche sulla sicurezza dei veicoli circolanti. Inevitabilmente, infatti, la qualità del lavoro finale eseguito da parte di carrozzerie che diventano a tutti gli effetti terzisti per le imprese di assicurazione risente pesantemente di imposizioni atte a risparmiare sul costo di manodopera e dei ricambi riducendo al minimo i tempari ed i costi orari, arrivando addirittura a prevedere la fornitura da parte delle stesse compagnie di ricambi di dubbia provenienza. Tutto questo a fronte di promesse di “sconti” sul premio assicurativo assolutamente irrilevanti.

L’incontro ha costituito un primo passo di quello che, ci si augura, potrà diventare un filo diretto costante per un confronto costruttivo e duraturo nel tempo. In una materia così complessa, infatti, la testimonianza degli operatori di settore che ogni giorno si trovano a combattere lo strapotere economico e mediatico delle compagnie di assicurazione costituisce una risorsa preziosissima per comprendere fino in fondo le reali problematiche del settore, al fine di informare i cittadini in maniera completa e partecipare ad una produzione normativa che consenta una maggiore tutela delle persone che, direttamente o indirettamente, sono costretti non solo a convivere con le conseguenze spesso drammatiche dei sinistri subiti, ma anche a cercare di contrastare lo strapotere delle imprese di assicurazioni.

Pubblicato in Senza categoria | Commenti disabilitati su Studio Blu incontra il Movimento 5 Stelle

Multa se guidi un’auto non tua? Facciamo chiarezza

(interamente tratto da “Responsabilità & Risarcimento”, pubblicato in data 30/10/2014)
L’ultima novità in materia di circolazione stradale, anticipata da una circolare della Motorizzazione del 10 luglio scorso, entrerà in vigore dal 3 novembre prossimo, e sta generando sconcerto e molti dubbi tra i cittadini e gli operatori di settore: stiamo parlando dell’obbligo di comunicare all’archivio nazionale della Motorizzazione Civile i dati della o delle persone che per più di 30 giorni consecutivi si trovi alla guida di un veicolo intestato ad una terza persona. in caso di irregolarità le multe saranno salate, e i provvedimenti decisamente pesanti: si parla di 705 euro di sanzione e ritiro della carta di circolazione in caso di non coincidenza tra conducente e nominativo riportato sulla stessa carta.
Chiariamo subito un concetto fondamentale: elemento chiave è poter stabilire il termine iniziale dei 30 giorni di utilizzo continuativo dell’auto da parte del soggetto terzo. Qualora tale termine iniziale non fosse possibile provarlo con certezza, la sanzione non potrà scattare.
Ecco quindi che il familiare convivente al quale viene concesso abitualmente l’uso dell’auto intestata al padre o al fratello non deve necessariamente essere riportato nella carta di circolazione.
Allo stesso modo se a condurre l’auto è un terzo anche non parente del titolare del veicolo sarà necessario riportarne il nominativo nella carta di circolazione solo se è stato previsto un contratto per l’utilizzo del mezzo.
Restano inoltre esclusi i taxi e i noleggi con conducente, le auto aziendali (per la quale sarà necessaria una semplice dichiarazione dell’azienda) così come gli autobus ed in generale gli autotrasportatori (iscritti al relativo albo).
Chi sono quindi i soggetti interessati dal provvedimento? Innanzitutto le società di autonoleggio, dove è sempre possibile stabilire la data iniziale di utilizzo del mezzo da parte del cliente.
Inoltre i veicoli in carico alla pubblica Amministrazione a seguito di provvedimento giudiziaio e quelli di proprietà di minorenni non emancipati e interdetti.
La nuova regolamentazione non ha carattere retroattivo, e quindi si applicherà solo per i casi in cui l’utilizzo del veicolo dovesse iniziare con data certa dopo il 3 novembre.
I costi di registrazione del conducente terzo sono a carico del proprietario del veicolo, ammonta ad € 25,00 per ciascun conducente ulteriore registrato e deve essere eseguita presso la Motorizzazione.
Pubblicato in Senza categoria | Commenti disabilitati su Multa se guidi un’auto non tua? Facciamo chiarezza

Oktober Pets!

Ci siamo anche noi! Vieni a trovarci al centro commerciale “Le Gru”!

http://www.legru.it/?page_id=2798

Pubblicato in Senza categoria | Commenti disabilitati su Oktober Pets!

Studio Blu

Scopri tutti i servizi che ti può fornire uno Studio Blu

Pubblicato in Senza categoria | Commenti disabilitati su Studio Blu