Decreto Ministeriale 1998 (disciplinare scorte tecniche)
Modificazioni al "Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di
eccezionalità".
Decreto Ministeriale 28 maggio 1998
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLINTERNO
Visto lart. 10 comma 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre
1993, n.360, ove è previsto che nel provvedimento di autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali e per i
trasporti in condizioni di eccezionalità può essere imposto un servizio di scorta della Polizia Stradale o di scorta tecnica
secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento;
Atteso che nello stesso art.10 comma 9 è data facoltà alla Polizia Stradale, nel caso in cui nel provvedimento di
autorizzazione sia prescritta la scorta da parte della stessa di autorizzare limpresa di avvalersi della scorta tecnica;
Visto lart.16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,n.495 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1996,n.610, che stabilisce i casi in cui lente che rilascia il provvedimento di autorizzazione prescrive la scorta di
Polizia o la scorta tecnica;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1997 n.3806, con il quale il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro
dellinterno ha approvato il disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di
eccezionalità;
Valutate le istanze formulate dalle associazioni di categoria dellautotrasporto, al fine di semplificare le modalità di
svolgimento del servizio di scorta tecnica, contemperandole con le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
Ritenuto utile ed opportuno procedere ad una modifica delle disposizioni degli articoli 10,11, e 14 del predetto disciplinare
anche sulla base di alcune esperienze maturate in altri paesi dellUnione europea;
Considerato che dalle segnalazioni pervenute da parte dei Ministeri dellinterno e dei trasporti oltre che dalle associazioni
di categoria dellautotrasporto, risulta che le imprese tuttoggi autorizzate allespletamento del servizio di scorta tecnica
non sono sufficienti per garantire il servizio su tutto il territorio nazionale;
Ritenuto pertanto necessario prevedere un regime transitorio che promuova la graduale entrata in vigore di tutte le
prescrizioni contenute nel predetto disciplinare permettendo nelle more del completamento degli adempimenti, di avvalersi per
le scorte di mezzi e personale di cui chi effettua il trasporto abbia la disponibilità ferma restando la possibilità da parte
delle imprese già autorizzate di effettuare le scorte;
Decreta:
| Art. 1 | Gli articoli 10 ed 11 del "Disciplinare delle scorte tecniche ai veicoli
eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità", approvato con il decreto ministeriale 18 luglio 1997 n.3806 sono
sostituiti dai seguenti:
"Art.10 (Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta)"
1. Salvo il caso in cui lautorizzazione alla circolazione o quella della Polizia stradale prevedano la possibilità di
formare un convoglio di veicoli o di trasporti in condizioni di eccezionalità, ogni veicolo o trasporto deve essere
scortato:
a) un veicolo aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti con alla guida una persona munita
di abilitazione ai sensi dellart.5, per veicoli o trasporti che hanno larghezza non superiore a 3 m e lunghezza non
superiore a 27 m e che circolano a senso unico di marcia o a carreggiate separate con almeno due corsie disponibili per senso
di marcia o in alternativa limitatamente alla circolazione in autostrada per i veicoli o trasporti che hanno larghezza non
superiore a 3.20 m e lunghezza non superiore a 18.75 m;
b) due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti con alla guida una persona
munita di abilitazione ai sensi dellart.5 per veicoli o trasporti che superano le dimensioni indicate alla lettera a) e che
circolano sulle strade indicate nella stessa;
c) un autoveicolo aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con una persona a bordo, oltre
il conducente munita di abilitazione ai sensi dellart.5, per veicoli o trasporti che hanno larghezza non superiore a 2.55 m
e lunghezza non superiore a 27 m o in alternativa larghezza non superiore a 2.70 m e lunghezza non superiore a 21 m e che
circolano sulle strade a carreggiata unica con una o più corsie per senso di marcia e sulle strade di cui alla lettera a)
limitatamente ai tratti temporaneamente a doppio senso di circolazione;
d) due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti per veicoli e trasporti che
superano le dimensioni indicate alla lettera c) e che circolano sulle strade indicate nella stessa. Sullautoveicolo
collocato a protezione anteriore deve trovarsi oltre al conducente una persona munita di abilitazione ai sensi dellart.5
mentre sullautoveicolo posto a protezione posteriore può prendere posto il solo conducente purchè sia abilitato ai sensi
dellart.5.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la Polizia stradale avvalendosi della facoltà prevista
dallart.10 comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, può imporre che in
determinate condizioni di traffico o per taluni veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità aventi
caratteristiche e dimensioni particolari, la scorta sia effettuata da più veicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche
indicate dagli articoli precedenti.
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| Art. 11 | (Posizione dei veicoli di scorta)
1.Durante lo svolgimento del servizio gli autoveicoli di scorta tecnica dovranno essere sempre posizionati in modo da
garantire in tutte le situazioni di traffico la massima visibilità del convoglio, lindividuazione di eventuali impedimenti
del sicuro movimento del veicolo nonchè leventuale arresto in condizioni di assoluta sicurezza.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in relazione alle diverse tipologie di strade ed in funzione della
velocità media dei veicoli in transito, gli autoveicoli di scorta sono collocati secondo i seguenti schemi
indicativi:
3. per le strade o per i tratti di strada anche temporaneamente con unica carreggiata a doppio senso di circolazione
nel caso in cui sia previsto un solo autoveicolo di scorta lo stesso precederà il veicolo o il trasporto in condizioni di
eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 50, mentre nel caso siano previsti due autoveicoli di scorta il primo veicolo
di scorta precederà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 50 mentre il
secondo lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a m 80;
4. per le strade o per i tratti di strada a senso unico o a carreggiate separate nel caso in cui sia previsto un solo
autoveicolo di scorta lo stesso seguirà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non
inferiore a m 30 e non superiore a m 150, mentre nel caso siano previsti due autoveicoli di scorta, il primo seguirà sempre
il convoglio eccezionale ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 50, mentre il secondo messo a protezione
posteriore, lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 100 e non superiore a m 150;
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| Art. 2 | Al comma 2 la lettera b) dellart.14 del "Disciplinare per le scorte tecniche ai
veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità", approvato con il decreto ministeriale del 18 luglio
1997, n.3806, è sostituita dalla seguente:
"b) le dimensioni le masse e le caratteristiche del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità da scortare siano
non superiori a quelle autorizzate. La verifica delle masse è effettuata unicamente su base documentale".
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| Art. 3 | Al "Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli ed ai trasporti in condizioni di
eccezionalità", approvato con il decreto ministeriale del 18 luglio 1997 n.3806, dopo il titolo II è aggiunto in fine, il
seguente titolo:
Titolo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art.17 ( Disposizioni transitorie).
1. Ai sensi dellart.16 comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, fino al 30
novembre 1998, laddove sussistano le condizioni previste dallart.16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n.495, per limposizione della scorta tecnica la stessa sarà prescritta dallente competente al rilascio delle
autorizzazioni con lesplicita annotazione che, nellimpossibilità di avvalersi di imprese autorizzate ai sensi degli
articoli 2 e 3 è fatto obbligo di rivolgersi agli uffici della Polizia stradale per le successive determinazioni.
2. Nei casi in cui al comma 1, ai sensi dellart.16, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n.495, fino al 30 novembre 1998 la Polizia stradale, verificata la documentazione prodotta da cui risulti che in tutto
litinerario o in parte di esso non sia possibile avvalersi di imprese autorizzate ai sensi degli artt.2 e 3, consente per i
tratti interessati leffettuazione della scorta con veicoli nella disponibilità di chi effettua il trasporto e con i propri
dipendenti o soci, di provata esperienza in quanto abilitati ai sensi dellart.5.
3. Nei casi in cui ai sensi dellart.16 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
lente che rilascia lautorizzazione abbia previsto direttamente la scorta della Polizia stradale, la stessa ai sensi
dellart.16 comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.495, fino al 30 novembre 1998 avvalendosi
della facoltà prevista dallart.10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, autorizzerà limpresa di avvalersi
in sua vece della scorta tecnica.
Qualora successivamente alla prescrizione della scorta tecnica sia verificato dalla documentazione che in tutto il percorso o
in parte dello stesso non sia possibile avvalersi delle imprese autorizzate ai sensi degli artt.2 e 3, la Polizia stradale
può consentire leffettuazione delle scorte con veicoli e personale nella disponibilità di chi effettua il trasporto aventi i
requisiti indicati nel comma 2.
4. Nei casi previsti 2 e 3 devono essere rispettate tutte le previsioni del presente disciplinare relative al numero
ed allequipaggiamento dei veicoli, al numero delle persone da impiegare per ciascuna scorta nonché tutte le disposizioni
relative alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta. In tali casi il caposcorta è nominato da chi effettua il
trasporto e rimane in ogni caso vietato effettuare interventi di regolazione e di segnalazione del traffico.
5. Fino al 30 novembre 1998 la frequenza delle sessioni desame può essere ridotta fino ad una cadenza mensile anche
in deroga a quanto previsto allart.6 comma 1.
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| Art. 4 | Le modifiche ivi previste verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
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Roma, 28 maggio 1998
Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA
Il Ministro dellinterno
NAPOLITANO
N.B. Il testo riportato in nessun caso sostituisce le norme vigenti.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
LIMITAZIONI
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