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L’abuso e lo sfruttamento sessuale

 

 

Gli Uffici Minori, istituiti presso le Questure con la circolare ministeriale n° 123/A1/130/3/54 dell’8 maggio 1996, funzionano (per saperne di più clicca su  Chi Siamo) come un vero e proprio “pronto soccorso” per i minori e/o per le loro famiglie in difficoltà. Dunque si trovano spesso a confrontarsi con vicende di abuso sessuale ai danni di minori, problema che è solo indirettamente e marginalmente connesso a quello della scomparsa, ma che tuttavia ha una forte rilevanza sociale.

Ogni attività investigativa in materia è stata, all'indomani della promulgazione della Legge 269/1998, con D.M. 30.10.1998, affidata alle Sezioni Specializzate delle Squadre Mobili delle Questure.

L’attenzione del legislatore si è dunque rivolta a potenziare l’attività di prevenzione e repressione dei fenomeni legati alle violenze sessuali ed allo sfruttamento sessuale dei minori.

Così, sono state approvate le leggi n.66/1996 “Norme contro la violenza sessuale” e n.269/1998 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.

Il più recente di tali strumenti legislativi è la legge n.228/2003 “Misure contro la tratta di persone”, che modifica i delitti previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, titolati rispettivamente: “Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù”, “Tratta di persone”, “Acquisto o alienazione di schiavi”.

 

In particolare, l’articolo 600 c.p. punisce “chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero la riduca o la mantenga in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio, o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento”. La pena prevista è la reclusione da 8 a 20 anni, aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di minori, se sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o se sono finalizzati al prelievo di organi.

Sono state inoltre adeguate le disposizioni processuali inerenti l’intercettazione di conversazioni o di comunicazioni e le attività sotto copertura compiute al fine di perseguire i responsabili.

 

Tali provvedimenti legislativi discendono in linea retta da un intenso dibattito internazionale di cui i momenti più significativi sono stati:

  • la “Convenzione sui diritti del fanciullo” adottata a New York nel 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge n.176/1991

  • la "Conferenza Mondiale  di Stoccolma" del 1996

  • la "Conferenza Mondiale di Yokohama" del 2001

  • la "Conferenza Mondiale di New York" del 2002

Dalla “Convenzione sui diritti del fanciullo” del 1989 si sono poi sviluppate altre azioni più specificatamente orientate alla tutela dei minori rispetto allo sfruttamento e alla violenza sessuale; fra queste vanno segnalate: 

  • La risoluzione n.74/1992 promossa dall’ONU, che ha redatto un “Programma d’azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione infantile e della pornografia concernente i minori”.

  • La dichiarazione sulla “Protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale nel turismo” ad opera dell’Associazione Internazionale di Trasporto Aereo (IATA).

  • L’azione comune del Consiglio d’Europa del 1997 per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

  • La risoluzione del Parlamento Europeo del 1997 sull’abuso e lo sfruttamento dei bambini. Documento che, dopo aver stigmatizzato l’entità del fenomeno della prostituzione minorile e l’impiego di minori nella pornografia, ha richiamato l’attenzione degli Stati membri sulla necessità di armonizzare le rispettive legislazioni penali e di riconoscere la pornografia infantile come reato.

Uno dei principi più condivisi è la necessità del coordinamento e della cooperazione tra i vari Stati nell’attuare la prevenzione dei reati e il recupero e la reintegrazione del bambino abusato e/o sfruttato sessualmente.

In questo processo di omogeneizzazione delle norme dei vari Stati, è rilevante la questione della perseguibilità extraterritoriale dei reati sessuali ai danni di minori.

 

Infine, va ricordato l’impegno assunto dal Governo in occasione del G8 della Giustizia svoltosi in Canada nel 2002: si tratta di una importante decisione fortemente voluta dall’Italia, riguardante la lotta alla pedofilia attraverso lo studio di fattibilità di una comune banca dati informatica, contenente le immagini e i nomi delle piccole vittime.

Sarà a disposizione delle Polizie di tutto il mondo per coordinarsi e combattere in modo più efficace questo odioso fenomeno.

 

 
I dati sugli abusi sessuali relativi al periodo 2005

Segnalazione di reato

e persone denunciate

Età delle vittime

Nazionalità e sesso

delle vittime

Suddivisione regionale

delle vittime

Relazione della

vittima con l’autore

Nazionalità

degli autori