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L’abuso e lo
sfruttamento sessuale
Gli
Uffici Minori, istituiti presso le Questure con la
circolare ministeriale n° 123/A1/130/3/54 dell’8 maggio 1996,
funzionano (per saperne di più clicca su Chi
Siamo) come un vero e proprio “pronto soccorso” per i
minori e/o per le loro famiglie in
difficoltà. Dunque si trovano spesso a confrontarsi con
vicende di abuso sessuale ai danni di minori, problema che è
solo indirettamente e marginalmente connesso a quello della
scomparsa, ma che tuttavia ha una forte rilevanza
sociale.
Ogni
attività investigativa in materia è stata, all'indomani della
promulgazione della Legge
269/1998, con D.M. 30.10.1998, affidata alle Sezioni
Specializzate delle Squadre Mobili delle Questure.
L’attenzione
del legislatore si è dunque rivolta a potenziare l’attività di
prevenzione e repressione dei fenomeni legati alle violenze
sessuali ed allo sfruttamento sessuale dei minori.
Così, sono
state approvate le leggi n.66/1996 “Norme
contro la violenza sessuale”
e n.269/1998
“Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali
nuove forme di riduzione in schiavitù”.
Il
più recente di tali strumenti legislativi è la legge n.228/2003
“Misure contro la tratta di persone”, che
modifica i delitti previsti dagli articoli 600, 601 e
602 del codice penale, titolati rispettivamente:
“Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù”,
“Tratta di persone”, “Acquisto o alienazione di
schiavi”.
In
particolare, l’articolo 600 c.p. punisce
“chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a
quelli del diritto di proprietà, ovvero la riduca o la
mantenga in uno stato di soggezione continuativa,
costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero
all’accattonaggio, o comunque a prestazioni che ne comportino
lo sfruttamento”. La pena prevista è la reclusione da 8 a
20 anni, aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono
commessi in danno di minori, se sono diretti allo sfruttamento
della prostituzione o se sono finalizzati al prelievo di
organi.
Sono
state inoltre adeguate le disposizioni processuali inerenti
l’intercettazione di conversazioni o di comunicazioni e le
attività sotto copertura compiute al fine di perseguire i
responsabili.
Tali
provvedimenti legislativi discendono in linea retta da un
intenso dibattito internazionale di cui i momenti più
significativi sono stati:
-
la
“Convenzione sui diritti del fanciullo”
adottata a New York nel 1989 e resa esecutiva in Italia con
la legge n.176/1991
-
la
"Conferenza Mondiale di Stoccolma" del
1996
-
la
"Conferenza Mondiale di Yokohama" del 2001
-
la
"Conferenza Mondiale di New York" del
2002
Dalla
“Convenzione sui diritti del fanciullo” del 1989
si sono poi sviluppate altre azioni più specificatamente
orientate alla tutela dei minori rispetto allo sfruttamento e
alla violenza sessuale; fra queste vanno
segnalate:
-
La
risoluzione n.74/1992 promossa dall’ONU, che ha
redatto un “Programma d’azione per la prevenzione
della vendita di bambini, della prostituzione infantile
e
della pornografia concernente i minori”.
-
La
dichiarazione sulla “Protezione dei bambini dallo
sfruttamento sessuale nel turismo” ad opera
dell’Associazione Internazionale di Trasporto Aereo
(IATA).
-
L’azione
comune del Consiglio d’Europa del 1997 per la lotta contro
la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei
bambini.
-
La
risoluzione del Parlamento Europeo del 1997 sull’abuso e lo
sfruttamento dei bambini. Documento che, dopo aver
stigmatizzato l’entità del fenomeno della prostituzione
minorile e l’impiego di minori nella pornografia, ha
richiamato l’attenzione degli Stati membri sulla necessità
di armonizzare le rispettive legislazioni penali e di
riconoscere la pornografia infantile come reato.
Uno
dei principi più condivisi è la necessità del
coordinamento e della cooperazione
tra i vari Stati nell’attuare la prevenzione dei reati e il
recupero e la reintegrazione del bambino abusato e/o sfruttato
sessualmente.
In
questo processo di omogeneizzazione delle norme dei vari
Stati, è rilevante la questione della perseguibilità
extraterritoriale dei reati sessuali ai danni di
minori.
Infine,
va ricordato l’impegno assunto dal Governo in occasione del
G8 della Giustizia svoltosi in Canada nel 2002: si
tratta di una importante decisione fortemente voluta
dall’Italia, riguardante la lotta alla pedofilia attraverso lo
studio di fattibilità
di una comune banca dati informatica, contenente le
immagini e i nomi delle piccole vittime.
Sarà a disposizione delle Polizie di
tutto il mondo per coordinarsi e combattere in modo più
efficace questo odioso fenomeno.
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