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Diritto d'autore e didattica on line

Agli inizi di febbraio, il Sen. Bulgarelli (Verdi) e l'On. Cardano (Rifondazione Comunista) hanno avviato due interrogazioni parlamentari a seguito della richiesta della Siae del pagamento di una somma di Euro 4.740,00 fatta ai danni di un certo prof. Galavotti. L'insegnante, responsabile del sito "homolaicus" che, gratuitamente, mette a disposizione di docenti e formatori materiale utile ad arricchire e completare lezioni ed esercitazioni, è colpevole di avere violato il diritto d'autore pubblicando file che riproducevano quadri di autori tutelati (Picasso, Klee, Marinetti, ecc.).

Contemporaneamente partiva, per iniziativa dell'Anitel (Associazione Nazionale Insegnanti Tutor e-Learning), una petizione volta a raccogliere firme a sostegno della utilizzazione libera di opere in contesti didattici.

La Siae, da parte sua, rifacendosi alla legge n. 633/41(aggiornata dalla 248/2000) sul diritto d'autore, difende la sua posizione e con una nota ribadisce che il diritto d'autore è un "diritto del lavoro" e "non un balzello" ed è quindi giusto pretendere una retribuzione per ogni suo utilizzo, poichè è noto come la legge intenda tutelare l'atto della creazione delle opere di ingegno quale "particolare espressione di lavoro intellettuale" (art. 6 l.d.a.). L'opera dell'ingegno è pertanto protetta sin dal momento della sua creazione, e non è necessaria alcuna attività supplemementare per ottenere tale protezione.
Ma la stessa legge stabilisce, con l'art. 70, che il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani per scopi di critica, di discussione o anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tale finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera da parte dell'autore.
In ogni caso, il riassunto, la citazione o la riproduzione dell'opera devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e dell'eventuale traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Tornando al caso sopracitato, cosa prevede la normativa per le opere "multimediali"come lo sono le immagini di opere d'arte riprodotte nel suo portale dal povero prof. Galavotti?
Nulla e l'argomento è sicuramente di grande attualità e di difficile trattazione.
Si pensi solo alla difficoltà di definire il limite tra una porzione di immagine (che spesso viene utilizzata nel mondo multimediale) e la mutilazione dell'immagine stessa. Come determinare quanto piccola, o quanto grande, possa essere una porzione di immagine che non leda il diritto dell'autore a non vedere mutilata l'opera e che però sia ancora significativamente descrittiva dell'opera originale?

Riguardo questo punto, l'interrogazione dell'On. Cardano propone un ragionamento interessante quando si legge che: "citare vuol dire anche riprodurre immagini in modo incompleto o degradato (come ad esempio nel caso delle risoluzioni adottate negli ipertesti didattici sugli attuali p.c. con il formato Jpeg), quindi la Siae dovrebbe distinguere tra copie identiche dell'opera, non ammesse, e citazioni delle stessa, ammissibili per legge". Una ipotesi che la Società Italiana Autori ed Editori potrebbe prendere in considerazione.
Di certo, per ora, c'è che, per la Corte di Cassazione, scaricare da internet files protetti da copyright non è reato se non c'è scopo di lucro(sentenza numero 149/2007 con cui la III sezione penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da due studenti torinesi, condannati in appello ad una pena detentiva, sostituita da un'ammenda, per avere duplicato abusivamente e distribuito programmi illecitamente duplicati immagazzinandoli su un server del tipo Ftp dal quale potevano essere scaricati da utenti abilitati all'accesso tramite un codice identificativo e relativa password).
Ma la questione aperta con la multa al prof. Galavotti, va, poi, a toccare anche un altro fenomeno, quello dell'e-learning, che utilizza il complesso delle tecnologie Internet (web, e-mail, FTP, IRC, streaming video etc.) per distribuire online contenuti didattici multimediali, divenuto oramai una realtà in molti settori della formazione, sia scolastica che professionale. In questi casi il problema dell'utilizzazione di materiali coperti da diritti d'autore, come supporto per gli insegnamenti, diventa fondante. Allora, quando vale l'eccezione per uso didattico citato nell'articolo 70 della legge? Cosa accade quando le aule si trasferiscono sulla Rete con l'insegnamento a distanza? E ancora, quando è ravvisabile l'eccezione "didattica" in un sito Internet? Che differenza c'è tra sito culturale e sito didattico? Argomenti delicati, che richiedono un dibattito serio, rigoroso, e, soprattutto, un dibattito che tenga conto della realtà: la rete, e con essa i suoi fenomeni, si muove ad una velcità stratosferica rispetto al legislatore che prima di tutto oggi, dovrebbe chiedersi se ha ancora un senso parlare di propietà intellettuale.

Diritto d'autore e didattica on line


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