A norma dell'art. 10 della Legge 394/91, la comunità del Parco:
1. è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.
2. è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:
a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;
b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;
c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
d) sul bilancio e sul conto consuntivo.
3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.
4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.
Più analiticamente, lo Statuto dell'Ente Parco stabilisce che:
Art. 24 - Comunità del Parco: funzioni - 1. La Comunità del Parco svolge i seguenti compiti:
a) designa cinque rappresentanti per la formazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco. La designazione dei rappresentanti della Comunità del Parco avviene a maggioranza dei votanti e ciascun elettore non può votare più di un nominativo;
b) delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo dell'Ente Parco, il Piano pluriennale economico e sociale, che sottopone all'approvazione della Regione Campania e vigila sulla sua attuazione;
c) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente Parco;
d) esprime parere obbligatorio sul Regolamento del Parco;
e) esprime parere obbligatorio in merito al Piano del Parco;
f) esprime il proprio parere su altre questioni a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo;
g) adotta il proprio regolamento di organizzazione della Comunità.
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