Emblema della Repubblica
Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

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Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali

Le intese con le confessioni religiose

Procedura per la stipula di un'intesa con lo Stato italiano

L'articolo 8 della Costituzione, dopo aver affermato che tutte le Confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge e che hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, stabilisce che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Le richieste di intesa vengono preventivamente sottoposte al parere del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Affari dei Culti.

La competenza ad avviare le trattative, in vista della stipula di una intesa, spetta al Governo.

Le Confessioni interessate si devono rivolgere quindi, tramite istanza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale affida l'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle Confessioni religiose al Sottosegretario-Segretario del Consiglio dei Ministri.

Le trattative vengono avviate solo con le Confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 24 giugno 1929, su parere favorevole del Consiglio di Stato.

Il Sottosegretario si avvale della Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose affinché essa predisponga la bozza di intesa unitamente alle delegazioni delle Confessioni religiose richiedenti. Su tale bozza di intesa esprime il proprio preliminare parere la Commissione consultiva per la libertà religiosa.

Dopo la conclusione delle trattative, le intese, siglate dal Sottosegretario e dal rappresentante della confessione religiosa, sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio.

Dopo la firma del Presidente del Consiglio e del Presidente della Confessione religiosa le intese sono trasmesse al Parlamento per la loro approvazione con legge.

Intese approvate con legge ai sensi dell'art.8 della Costituzione

Intese approvate con legge ai sensi dell'art.8 della Costituzione
Confessione religiosaData firma intesaLegge di approvazione
Tavola valdese21 febbraio 1984Legge 449/1984
25 gennaio 1993 (modificata)Legge 409/1993
Assemblee di Dio in Italia (ADI)29 dicembre 1986Legge 517/1988
Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno29 dicembre 1986Legge 516/1988
6 novembre 1996 (modifica) Legge 637/1996
Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI)27 febbraio 1987Legge 101/1989
6 novembre 1996 (modifica) Legge 638/1996
Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)29 marzo 1993Legge 116/1995
Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)20 aprile 1993Legge 520/1995

 

Intese firmate e non approvate con legge

Intese firmate e non approvate con legge
Confessione religiosa Data firma intesa
Tavola Valdese (modifica) 4 aprile 2007

Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno(modifica)

4 aprile 2007
Chiesa Apostolica in Italia 4 aprile 2007
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni 4 aprile 2007
Congregazione cristiana dei testimoni di Geova 4 aprile 2007
Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale 4 aprile 2007
Unione Buddista italiana (UBI) 4 aprile 2007
Unione Induista Italiana 4 aprile 2007

 

Intese siglate in attesa di firma

 
Confessione religiosa Data sigla intesa
   
   
   

 

Intese avviate in vista della conclusione dell'intesa ai sensi dell'art. 8 della Costituzione

Intese avviate in vista della conclusione dell'intesa ai sensi dell'art. 8 della Costituzione
Confessione religiosa 
Istituto buddista italiano Soka Gakkai Confessione riconosciuta come ente di culto con DPR del 20/11/2000.
18 aprile 2001:Inizio trattative.
 

 

Otto per mille

Partecipano alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF le seguenti Confessioni Religiose:

  • Chiesa Cattolica
  • Tavola Valdese
  • Unione Italiana delle Chiese Avventiste del 7° giorno
  • Assemblee di Dio in Italia
  • Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
  • Chiesa Evangelica Luterana in Italia.

Si possono dedurre ai fini fiscali liberalità fino € 1.032,91 a favore delle seguenti Confessioni Religiose:

  • Chiesa Cattolica
  • Tavola Valdese
  • Unione Italiana delle Chiese Avventiste del 7° giorno
  • Assemblee di Dio in Italia
  • Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
  • Chiesa Evangelica Luterana in Italia
  • Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia

I dati relativi alla ripartizione del gettito derivante dall'otto per mille dell'IRPEF

Vedi tabelle:

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