Le intese
con le confessioni religiose
Procedura
per la stipula di un'intesa con lo Stato italiano
L'articolo
8 della Costituzione, dopo aver affermato che tutte le Confessioni religiose sono
ugualmente libere davanti alla legge e che hanno diritto di organizzarsi secondo
i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano,
stabilisce che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base
di intese con le relative rappresentanze.
Le richieste di intesa vengono
preventivamente sottoposte al parere del Ministero dell'Interno, Direzione Generale
Affari dei Culti.
La competenza ad avviare le trattative, in vista della
stipula di una intesa, spetta al Governo.
Le Confessioni interessate si
devono rivolgere quindi, tramite istanza, al Presidente del Consiglio dei Ministri,
il quale affida l'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle
Confessioni religiose al Sottosegretario-Segretario del Consiglio dei Ministri.
Le
trattative vengono avviate solo con le Confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento
della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 24 giugno
1929, su parere favorevole del Consiglio di Stato.
Il Sottosegretario si
avvale della Commissione interministeriale
per le intese con le Confessioni religiose affinché essa predisponga
la bozza di intesa unitamente alle delegazioni delle Confessioni religiose richiedenti.
Su tale bozza di intesa esprime il proprio preliminare parere la Commissione
consultiva per la libertà religiosa.
Dopo la conclusione delle
trattative, le intese, siglate dal Sottosegretario e dal rappresentante della
confessione religiosa, sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri ai
fini dell'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio.
Dopo
la firma del Presidente del Consiglio e del Presidente della Confessione religiosa
le intese sono trasmesse al Parlamento per la loro approvazione con legge.
Intese approvate con legge ai sensi dell'art.8 della
Costituzione
Intese approvate con legge ai sensi dell'art.8 della
Costituzione
Confessione
religiosa | Data
firma intesa | Legge
di approvazione |
Tavola valdese | 21
febbraio 1984 | Legge
449/1984 |
25
gennaio 1993 (modificata) | Legge
409/1993 |
Assemblee
di Dio in Italia (ADI) | 29
dicembre 1986 | Legge
517/1988 |
Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno | 29
dicembre 1986 | Legge
516/1988 |
6
novembre 1996 (modifica) |
Legge 637/1996 |
Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI) | 27
febbraio 1987 | Legge
101/1989 |
6
novembre 1996 (modifica) | Legge
638/1996 |
Unione
Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) | 29
marzo 1993 | Legge
116/1995 |
Chiesa
Evangelica Luterana in Italia (CELI) | 20
aprile 1993 | Legge
520/1995 |
Intese firmate e non approvate
con legge
Intese siglate in attesa di firma
Confessione religiosa |
Data sigla intesa |
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Intese avviate in vista della conclusione dell'intesa
ai sensi dell'art. 8 della Costituzione
Intese avviate in vista della conclusione dell'intesa
ai sensi dell'art. 8 della Costituzione Confessione
religiosa | |
Istituto
buddista italiano Soka Gakkai |
Confessione
riconosciuta come ente di culto con DPR del 20/11/2000.
18
aprile 2001:Inizio trattative. |
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Otto
per mille
Partecipano alla ripartizione della quota
dell'otto per mille del gettito IRPEF le seguenti Confessioni Religiose:
- Chiesa Cattolica
- Tavola Valdese
- Unione Italiana delle Chiese
Avventiste del 7° giorno
- Assemblee di Dio in Italia
- Unione
delle Comunità Ebraiche Italiane
- Chiesa Evangelica Luterana in
Italia.
Si possono dedurre ai fini fiscali liberalità fino
€ 1.032,91 a favore delle seguenti Confessioni Religiose:
- Chiesa
Cattolica
- Tavola Valdese
- Unione Italiana delle Chiese Avventiste
del 7° giorno
- Assemblee di Dio in Italia
- Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia
- Unione
Cristiana Evangelica Battista d'Italia
I dati relativi alla ripartizione del gettito derivante
dall'otto per mille dell'IRPEF
Vedi tabelle: