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 Tribunale di Perugia, sentenza del 28 ottobre 2008 (dep. 26/01/2009)

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REATO - CONCORSO DI REATI - CONCORSO FORMALE - REATO DI OMICIDIO E VIOLENZA SESSUALE CONTESTUALMENTE COMMESSA - ESCLUSIONE - ASSORBIMENTO DEL SECONDO DELITTO NEL PRIMO QUALE CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - SUSSISTENZA. PARTE CIVILE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI - DANNO NON PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO IN VIA EQUITATIVA - AMMISSIBILITA’ E’ escluso il concorso formale tra i delitti di omicidio e di violenza sessuale contestualmente commessa, quest'ultima restando assorbita nel primo sub specie di circostanza aggravante ex art. 576, comma primo, n. 5, c.p., senza che neppure sia richiesta alcuna connessione di tipo finalistico tra i due reati. La persona offesa dal reato che invoca in sede penale l'accertamento del fatto costitutivo del suo diritto al risarcimento o alla restituzione non è esonerata dall'obbligo di provare la portata lesiva del fatto, la specie e l'entità della lesione subita, la riconducibilità della lesione al fatto reato e di fornire gli elementi indispensabili per la quantificazione del danno. In relazione al danno non patrimoniale, comunque, la valutazione del giudice del merito non può essere analitica ma è rimessa, in via equitativa, al suo prudente apprezzamento

 

TRIBUNALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL G.I.P.
Dott. Paolo Micheli
Sentenza del 28.10.2008 – 26.01.2009
 
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Nella mattinata del 2 novembre 2007, in momenti diversi, i proprietari dell’abitazione sita alla Via Sperandio 5-bis di Perugia rinvenivano due telefoni cellulari all’interno del giardino di pertinenza dell’immobile, e si rivolgevano così alla Polizia Postale del capoluogo per segnalare l’accaduto (ciò anche per la singolare coincidenza di avere ricevuto, nelle ore precedenti, una strana telefonata minatoria che paventava la presenza di ordigni esplosivi in bagno, poi rivelatasi frutto della fantasia di un ragazzino). Effettuate le verifiche sul primo dei telefoni in questione, l’utenza della relativa sim card risultava appartenere a tale R. F., domiciliata in Via della Pergola 7: un equipaggio della Polizia Postale si portava dunque presso il recapito accertato, ma - in luogo della R. - vi riscontrava la presenza di altri due giovani, l’americana K. A. M. (che risultava occupare un’altra delle stanze dell’abitazione) e il di lei ragazzo S. R..
Costoro sostenevano di avere già chiamato i Carabinieri a causa di alcune circostanze che avevano destato la loro preoccupazione: in vero, successive acquisizioni istruttorie portavano a verificare che la presunta telefonata al “112” (in realtà furono due, immediatamente dopo una prima chiamata che il S. fece alla sorella, Ufficiale dell’Arma in servizio altrove) seguì, e non precedette, l’arrivo degli Agenti, ma va sin d’ora precisato che la presente sentenza non tratterà, se non nei limiti di quanto strettamente indispensabile all’esame della posizione di G. R. H., gli elementi indiziari raccolti nei confronti dei coimputati. Come punto di partenza del percorso argomentativo seguito anche nella presente pronuncia, nonché come dato sostanzialmente storico (trattandosi di un atto oramai ben noto anche alla difesa dell’imputato in epigrafe), si riprodurrà nel prosieguo l’ordinanza ex art. 299 c.p.p. emessa da questo Ufficio all’esito dell’udienza preliminare ordinaria nei confronti dei coimputati, ma nulla di più: a titolo esemplificativo, quindi, ci si asterrà dal ricostruire i presunti movimenti della K. durante la mattinata, per quanto da lei dichiarato agli inquirenti, trattandosi di aspetti che - vuoi che si ritenga attendibile la ricostruzione della prevenuta, vuoi nella prospettiva contraria - rimangono del tutto neutri in ordine alla valutazione dei dati istruttori che riguardano il G..
Secondo quanto rappresentato all’Isp. BATTISTELLI, la K. ed il S. avevano dunque rilevato la presenza di macchie di sangue in alcuni dei vani dell’appartamento, in particolare in uno dei bagni, nonché tracce di un apparente furto (anche se nessuno dei due riferiva di aver notato che qualcosa fosse stato effettivamente rubato) proprio nella stanza della R., dove c’era un vetro infranto e un grosso sasso in terra. Nell’altro bagno vi erano delle feci, con lo sciacquone non scaricato.
Inoltre, la porta di una delle camere, quella occupata dalla studentessa inglese K. M., era chiusa, tanto che il S. - non rispondendo la ragazza alle telefonate della K. - sosteneva di aver provato a forzarla senza riuscirvi: sulla maniglia, e comunque in prossimità dell’uscio, vi erano ulteriori tracce ematiche.
Nel frattempo, giungevano sul posto altri due giovani (A. L. e Z. M., quest’ultimo presentandosi come fidanzato della R.): lo Z. spiegava di avere ricevuto una telefonata dalla sua ragazza, avvertita dalla K. in merito allo stato dell’appartamento, sicché ella - che aveva passato la notte con lui in un altro luogo, ma era già uscita con un’amica - si era premurata di mandarlo a dare un’occhiata; a quel punto, lo Z. aveva pregato l’A. di passarlo a prendere. Nel giro di qualche altro minuto, arrivavano anche la stessa R. e G. P., fidanzata dell’A.: ed era la R., dopo aver precisato che il telefono con la scheda a lei intestata apparteneva in effetti alla K. (gliel’aveva regalata proprio lei, perché la quarta ragazza con loro convivente, M. L., aveva fatto analogo dono di una diversa scheda alla K.), ad insistere affinché venisse buttata giù la porta di M..
Malgrado la K. - secondo quanto più tardi riferito dalle due coppie di giovani - avesse segnalato ai presenti l’abitudine della K. di chiudere la porta a chiave anche per recarsi in bagno a fare la doccia, dichiarazione che comunque appariva confliggente con il precedente tentativo del S. di forzare quella porta, la R. palesava immediato allarme dinanzi alla scoperta di un comportamento che non riconosceva come abituale della sua amica inglese; soprattutto, l’italiana sottolineava che M. non si staccava mai dai suoi telefoni, in particolare da quello con sim card britannica che utilizzava per tenersi frequentemente in contatto con la madre, e proprio quel cellulare risultava essere il secondo rinvenuto nel giardino di Via Sperandio.
Dinanzi alle cautele degli Agenti della Polizia Postale, che non ritenevano di poter arrecare danni ad una proprietà privata solo sulla base di quanto evidenziato, era l’A. a prendersi la briga di sfondare la porta a calci, ma non appena fatto un passo all’interno della stanza, si ritraeva con orrore notando sangue in gran copia ed un piede nudo - evidentemente di un corpo inanimato, riverso sul pavimento - sporgere da sotto una trapunta.  Si trattava, come subito dopo accertato, del cadavere della K., che presentava sul collo una vistosa ferita da arma da taglio. L’Isp. BATTISTELLI, a quel punto, inibiva a tutti i presenti di entrare nella camera, e faceva intervenire i colleghi della Squadra Mobile.
Ne derivava, anche nei giorni successivi ed a cura di personale del Servizio di Polizia Scientifica, una capillare attività di sopralluogo, da cui risultava che:
-  l’ingresso dell’appartamento, dove c’erano una cancellata in metallo e una porta in legno, non presentava effrazioni; lo scrocco della serratura dell’imposta risultava bloccato, ma ciò (come verificato su base testimoniale, in primis dalle dichiarazioni della R. e della M.) dipendeva da un’iniziativa degli stessi occupanti, a causa del difettoso funzionamento della stessa serratura;
-  subito dopo un piccolo disimpegno dinanzi alla soglia, si accedeva a un locale adibito a soggiorno-cucina, dove si repertavano alcune impronte di suole di scarpa e piccole tracce di sangue;
-  sulla destra del soggiorno vi era la porta della camera occupata dalla M., all’interno della quale non si rilevava alcunché di significativo, mentre in una prima stanza da bagno, adiacente a detta camera, il water si palesava non scaricato, con all’interno delle feci e della carta igienica;
-  dal lato opposto si accedeva invece alla stanza della R., che presentava ante e cassetti rovistati, con capi di vestiario ed oggetti vari gettati alla rinfusa sul letto e sul pavimento; in merito il verbale di sopralluogo del 2 novembre 2007, ore 14:00, dava atto che:
“La stanza prende luce da una finestra, ubicata nel terzo medio della parete anteriore prospiciente il viale d’accesso alla casa. La stessa è protetta esternamente da una persiana fiorentina in legno di colore verde, in atto rinvenuta semiaperta e priva di effrazioni. L’anta di destra della persiana, è munita di un congegno di chiusura denominato ‘a spagnoletta’. La finestra è costituita da due imposte in legno bianco, con pA.lli in vetro, apribili verso l’interno, ciascuna munita all’interno di scuro di legno di colore bianco.  Lo scuro dell’imposta di destra, è munito di un piccolo chiavistello di chiusura, in atto agganciato alla rispettiva asola a sua volta fissata all’imposta sottostante, e di un secondo congegno di chiusura, denominato ‘a spagnoletta’ munito di un chiavistello più G. del precedente, in atto aperto regolarmente (..). L’imposta di sinistra presenta il vetro infranto nella metà inferiore ed un foro passante di forma irregolare, che misura cm. 53 di lunghezza e cm. 27 di larghezza. Il davanzale interno ed esterno della finestra è cosparso di frammenti di vetro di varie dimensioni, presenti anche all’interno della stanza. Il lato interno dello scuro dell’imposta di sinistra, in corrispondenza del foro praticato nel vetro, presenta un’evidente scalfittura nel legno di forma irregolare, di cm. 2 circa, con sfilacciamento delle fibre legnose ed alcune piccole schegge di vetro ivi conficcate (..). Il davanzale esterno della finestra dista dal terreno sottostante mt. 3,78 (..).
Sul quadrante anteriore del pavimento, sottostante la finestra, a mt. 0,93 dalla parete destra e mt. 0,66 dalla parete anteriore e mt. 2,31 dalla parete posteriore, è una busta di carta di media G.zza (..), contenente capi di abbigliamento ed un sasso della misura di cm. 20 x cm. 15 x cm. 15 circa; un secondo frammento di pietra, di piccola dimensione, poggia sul pavimento, fuori della busta, accanto al sasso (..)”
-  sulla parete di mezzo, tenendo a sinistra la soglia della camera della R. e a destra quella della M., si apriva uno stretto corridoio (dal quale si accedeva ad altre due camere e ad un secondo bagno) sul cui pavimento venivano repertate altre impronte di calzature e tracce ematiche;
-  nel bagno, che si appurava in uso alle due occupanti le ultime camere (vale a dire la K. e la K.), si riscontrava la presenza di numerose macchie di sangue, così descritte nel ricordato verbale di sopralluogo:
“Sul pavimento, nello spazio sottostante il lavandino, osserviamo un tappetino di cotone di colore celeste della G.zza di cm. 74 x 48. Lo stesso, nella porzione posteriore destra, è macchiato di sostanza ematica (..). Sopra il bordo anteriore sinistro del lavandino, poggia una scatola in plastica contenente ‘cotton fioc’, il cui coperchio, angolo inferiore destro, presenta una chiazza di sostanza ematica (..). Altre tre sgocciolature si osservano sul bordo sinistro del lavandino; alla stessa altezza, sulla vasca interna, è una goccia ematica, che si sviluppa verso il sifone (..). Il rubinetto in alluminio del lavandino, sulla superficie superiore, è notevolmente macchiato di sostanza ematica (..). Piccole tracce ematiche, a forma di goccia, sono sul coperchio del water, superficie superiore (..), nonché sulle piastrelle del bagno, in prossimità del tubo di raccordo del water e sull’anello copritubo in alluminio (..). All’interno del bidet, osserviamo una striatura di sostanza ematica affiancata da una goccia ematica di circa cm. 2, con andamento verso il basso. Un’altra goccia ematica è sul bordo superiore del bidet, lato sinistro, altezza del sifone (..). Sulla placca in plastica dell’interruttore di accensione, è una goccia di sostanza ematica; una seconda goccia è presente sul pulsante di accensione (..). Sul profilo destro dell’imposta della porta d’ingresso al bagno, è una sgocciolatura ematica della lunghezza totale di cm. 26 (..).”
-  mentre nella camera in uso alla K. (la prima a sinistra) non si evidenziava nulla di significativo sul piano istruttorio, era ovviamente nell’ultima camera, dove era stato ritrovato il corpo senza vita della K., che si concentrava l’attenzione degli inquirenti. Iniziando dalla porta di accesso, i verbalizzanti così descrivevano lo stato dei luoghi:
“La maniglia interna applicata all’imposta, in metallo di colore ottone, alta da terra cm. 99, è notevolmente imbrattata, maggiormente nella parte superiore, di sostanza ematica. Altre piccole macchie ematiche con colatura sono presenti tra la piastrina in ottone della maniglia interna ed il battente, nonché sulla piastrina della serratura, in ottone, alloggiata nello spessore dell’imposta, ed infine sul legno adiacente, in prossimità della piastrina stessa (..). Anteriormente un armadio a due ante scorrevoli, che misura mt. 1 di larghezza, mt. 1,95 di altezza e mt. 0,60 di profondità. L’anta sinistra è aperta sulla destra e sul pA.llo sinistro, lato interno, angolo inferiore sinistro, osserviamo un’area di imbrattamento di sostanza ematica e colatura, con strisciate di forma allungata e ricurva, verosimilmente generate dalle dita della mano, che dista cm. 35 dalla base inferiore e cm. 58 dal pA.llo posteriore dell’armadio (..). Alla stessa altezza, nel medesimo pA.llo, lato esterno, osserviamo un imbrattamento ematico di forma irregolare (..).
Accostato alla parete sinistra, con la testiera addossata alla parete anteriore, è il letto singolo con il materasso ricoperto solamente con il lenzuolo di sotto, su cui poggiano: una borsa da donna in similpelle di colore beige; due calze di spugna; un libro (..) macchiato, sull’angolo superiore destro della copertina, di sostanza ematica (..); un asciugamano in spugna colore avorio, imbrattato abbondantemente di sostanza ematica (..). Sul lenzuolo, tra l’asciugamano predetto e la borsa, sono due macchie ematiche di forma irregolare (..) che misurano rispettivamente cm. 9,5 di lunghezza e cm. 2 di larghezza e cm. 14 di lunghezza e cm. 3 di larghezza.
Sulla parete sinistra, sovrastante il letto, a mt. 0,61 dal pavimento e mt. 2,28 dalla parete posteriore, è una piccola macchia ematica, di forma irregolare, delle dimensioni di cm. 3 di lunghezza e cm. 1 di larghezza, con striature filiformi parallele nella parte superiore e occhiello verso destra (..).
Sul pA.llo inferiore della scrivania, lato interno, sono visibili due piccole gocce ematiche (..).
Sulla parete anteriore, a circa mt. 1,02 dalla parete sinistra e mt. 1,20 dal pavimento, è un’area di imbrattamento di sostanza ematica, con strisciate pressoché parallele tra loro, di forma allungata, verosimilmente generate dalle dita della mano (..) della misura di cm. 22 di lunghezza e cm. 6,5 di larghezza. Sul pavimento, a cm. 39 dalla parete posteriore e cm. 99 dalla parete sinistra, è una traccia plantare, a segni circolari concentrici, lasciata per deposizione ematica (..). Una seconda traccia plantare, a segni circolari concentrici, lasciata per deposizione ematica, è a mt. 0,89 dalla parete posteriore e mt. 0,85 dalla parete sinistra (..). Una terza traccia plantare, a segni circolari concentrici, lasciata per deposizione ematica, è a mt. 0,81 dalla parete posteriore e mt. 1,13 dalla parete sinistra (..).
Sul pavimento, a mt. 1,50 dalla parete sinistra e mt. 0,78 dalla parete posteriore, osserviamo un reggiseno di colore bianco, intriso di sostanza ematica, per lo più nella bretella destra e nella parte esterna superiore della coppa sinistra. Lo stesso si presenta con la parte di bretella non elastica di sinistra, strappata dall’anello in plastica di fissaggio e privato del lembo di stoffa dove sono fissati i ganci posteriori di chiusura (..).
Sul pavimento, a mt. 1,03 dalla parete posteriore e mt. 1,58 dalla parete sinistra, è uno slip da donna, arrotolato, di colore nero (..). Sul pavimento, a mt. 1,10 dalla parete posteriore e mt. 1,08 dalla parete sinistra, è un paio di jeans di colore blu (..) parzialmente imbrattato di sostanza ematica nella parte posteriore, all’altezza della tasca destra. Sul pavimento, tra l’armadio ed il comodino, sono visibili (..) una borsa dell’acqua calda di colore blu ed un paio di stivali in cuoio di colore marrone, che poggiano (..) su una vasta pozza essiccata di sostanza ematica (..).
Sul pavimento, sopra un tappeto in tessuto di colore blu, a mt. 1,52 dalla parete posteriore e mt. 2,52 dalla parete sinistra, è una borsa con tracolla in cotone di colore beige (..). Sul medesimo tappeto, osserviamo una calza da tennis in cotone bianco, imbrattata nella parte plantare di sostanza ematica (..).
Sul pavimento, a mt. 1,20 dalla parete posteriore e mt. 3,14 dalla parete sinistra, si osserva un’area di imbrattamento ematico, che nell’insieme misura cm. 15 di lunghezza e cm. 11 di larghezza, racchiudente varie piccole macchie di forma irregolare e formazioni pilifere (..). Sul pavimento, quadrante anteriore destro (..), è un’area di imbrattamento ematico, di forma allungata, con andamento semicircolare e strisciate parallele, che nell’insieme misura cm. 69 di lunghezza e cm. 40 di larghezza, contenente anche formazioni pilifere, affiancata da una raggiata di minuscoli schizzi ematici, propagata a destra e anteriormente, che interessa sia il terzo sinistro della parete destra che le ante dell’armadio (..).
Sul pavimento, nello spazio compreso tra l’armadio ed il letto, osserviamo il cadavere di K. M..
Lo stesso, supino, poggia con la testa in direzione della parete anteriore ed il piede sinistro in direzione della parete posteriore. Prendendo come punto di riferimento per le misurazioni la cicatrice ombelicale, dista mt. 1,84 dalla parete posteriore e mt. 1,80 dalla parete sinistra. Il corpo è coperto da un piumone di colore beige, ad eccezione del piede sinistro e della metà superiore del volto, che fuoriescono dallo stesso (..).
Alle ore 00:45 circa del 03.11.2007 (..) abbiamo provveduto a scoprire il cadavere (..). Il tronco, intermedio ed esteso, poggia con la schiena sul pavimento e con la regione glutea, destra e sinistra, su un cuscino (..). Il cadavere indossa unicamente una maglia di cotone arrotolata sino alla regione toracica, vistosamente imbrattata di sostanza ematica.
Nel corso dell’ispezione cadaverica, a seguito della rotazione del corpo, osserviamo sul pavimento la seconda calza da tennis in cotone bianco, imbrattata parzialmente di sostanza ematica, un asciugamano di colore verde in spugna, un asciugamano in spugna di colore avorio, completamente intriso di sostanza ematica, il lenzuolo di sopra del letto, in cotone di colore bianco, imbrattato in più punti di sostanza ematica, una maglia con chiusura lampo, in tessuto di colore celeste, e polsini e colletto di colore blu, imbrattata di sostanza ematica. Sottostante il cuscino, a mt. 1,41 dalla parete destra e mt.0,95 dalla parete anteriore, rinveniamo il lembo di stoffa del reggiseno che mancava dallo stesso, dove sono fissati gli uncini di chiusura”.
Il primo verbale di sopralluogo si soffermava altresì sulle lesioni riscontrate sul corpo della vittima, che tuttavia sarebbero state più tardi ed assai analiticamente descritte in sede di esame autoptico e di accertamenti medico-legali.
Il dott. L. LALLI, primo consulente nominato dal Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari, partecipava direttamente al ricordato sopralluogo: nei successivi elaborati, dopo aver precisato che le maglie di cotone indossate dalla ragazza deceduta erano in realtà due, entrambe sollevate sul torace fino a scoprire il seno, dava atto di aver rilevato alle 00:50 del 3 novembre i dati cronotanatologici di rito, vale a dire:
“rigor valido in tutti i distretti muscolari;
ipostasi di col
ore rosso vinoso localizzate ai declivi della posizione supina, impallidenti alla pressione digitale;
temperatura rettale 22° C, temperatura ambientale 13° C”.
Il rigor mortis ed i segni ipostatici venivano riscontrati anche alcune ore più tardi, procedendo ad ulteriori operazioni sul cadavere presso l’obitorio dell’Ospedale di Perugia: in quella sede, avvalendosi del dott. GIORGIO EPICOCO come ausiliario nella qualità di specialista in ostetricia e ginecologia, il C.T. segnalava che
“l’esame della regione vulvare non mostra lesioni o elementi che facciano sospettare azioni traumatiche (..). Sulla faccia interna delle piccole labbra, parallelamente alla linea di inserzione dell’imene, all’incirca dal confine tra il terzo medio e il terzo posteriore, si evidenziano delle lesioni di tipo ecchimotico, di colore violaceo, che si dirigono verso la forchetta, sia a destra che a sinistra. La mucosa del canale vaginale, nel tratto prossimale, appare regolarmente plicata, pallida e senza segni traumatici (..).
A livello della linea ano-rettale, confine tra semimucosa anale e mucosa dell’ampolla, sono presenti delle piccole discontinuità della mucosa di dubbia origine (..). Posteriormente si evidenziano anche delle piccole lesioni di aspetto ecchimotico, colore violaceo”.
Il dott. LALLI effettuava nel contesto alcuni tamponi vaginali ed anali, che venivano consegnati al personale di Polizia Scientifica.
Nel descrivere i risultati dell’esame esterno della salma, il C.T. riscontrava fra l’altro:
“Volto (..): fine petecchiatura apprezzabile alla congiuntiva palpebrale e bulbare bilaterale, prevalente a destra. Alle narici tenui soffusioni ecchimotiche prevalenti all’ala nasale destra ed all’imen nasi a sinistra (..). Al labbro inferiore in prossimità della commissura labiale piccola ecchimosi di colore bluastro, tenui aree escoriate sono presenti sulla mucosa esterna del labbro inferiore, prevalenti sulla sinistra. Numerose aree ecchimotiche ed escoriate di piccole dimensioni alla mucosa indorale del labbro superiore ed inferiore prevalenti a sinistra, ecchimosi del fornice gengivale inferiore.  Alla guancia sinistra, cm. 2 inferiormente e cm. 2 anteriormente al meato acustico esterno, superficiale soluzione di continuo lineare, obliquamente disposta in senso anteriore e caudale, della lunghezza di cm. 2,2, che si prolunga anteriormente con numero 2 ancor più superficiali soluzioni di continuo della lunghezza di cm.0,6; cm. 2 inferiormente ad essa, in corrispondenza della branca orizzontale della mandibola, area ecchimotica ovalare a maggior asse trasversale delle dimensioni di cm. 2,5 x 1,8; cm. 3,5 anteriormente ad essa, sempre in corrispondenza del margine anteroinferiore della branca orizzontale della mandibola, altra area ecchimotica rotondeggiante del diametro di cm. 1 circa; cm. 5 anteriormente, al di sotto della sinfisi mentoniera paramediana sinistra, altra ecchimosi rotondeggiante del diametro massimo di cm. 0,5; cm. 2,5 lateralmente, in corrispondenza della branca orizzontale destra della mandibola, altra ecchimosi rotondeggiante di cm. 2,2; cm. 3 dalla precedente, in corrispondenza dell’angolo mandibolare destro, altra ecchimosi del diametro di cm. 1. In regione sottomandibolare mediana, area escoriata di forma grossolanamente quadrangolare a maggior asse obliquo in senso posteriore verso la sinistra del cadavere, delle dimensioni massime di cm. 1,6 x 0,4
Collo: in regione laterocervicale sinistra, cm. 8 inferiormente e cm. 1,5 anteriormente al meato acustico esterno, presenza di ampia ferita a margini netti della lunghezza di cm. 8, obliquamente disposta, in senso caudale e laterale ampiamente diastasata, che espone i tessuti sottostanti che appaiono sezionati fino al piano osteocartilagineo. I margini presentano minimo infarcimento emorragico prevalente ad una distanza di cm. 3 dall’estremo laterale ove si rileva piccola codetta. Minimo orletto escoriato ed ecchimotico dell’ampiezza massima di cm. 0,2 è presente a livello dell’estremo anteriore del margine superiore. A tale ferita fa seguito un tramite che si approfonda nei tessuti molli con apparente direzione obliqua dall’avanti indietro, da sinistra verso destra e lievemente dal basso verso l’alto.
In prossimità dell’estremo anteriore della ferita precedentemente descritta è presente, in stretta continuità con il margine inferiore, area escoriata dell’ampiezza massima di cm. 1, immediatamente al di sotto della quale si rileva altra ferita a margini netti ma lievemente infiltrati di sangue, con orletto contusivo di cm. 0,2 e con codetta localizzata all’estremo laterale. Predetta ferita ha dimensioni di cm. 1,4 x 0,3, presenta direzione obliqua verso il basso e posteriormente risulta parallelamente disposta rispetto alla precedente, ed è seguita da un tramite sottocutaneo con direzione obliqua dal basso verso l’alto, da destra verso sinistra e lievemente dall’avanti indietro. Il tramite sembra intersecare la ferita precedentemente descritta, terminando ad una distanza di circa cm. 2 sul margine superiore dell’ampia lesione sovrastante. Dall’estremità anteriore della ferita si diparte tenue area escoriata con superficiale soluzione di continuo della lunghezza massima di cm. 2.
In regione laterocervicale destra, cm. 6 inferiormente e cm. 5 anteriormente al meato acustico esterno, area ecchimotica del diametro massimo di cm. 3 all’interno della quale insiste ferita lineare delle dimensioni di cm. 1,5 x 0,4, obliquamente disposta dall’alto in basso e verso la sinistra, con minuta codetta al margine anteriore. A predetta ferita segue un tramite che si approfonda con direzione obliqua dal basso in alto, verso la destra e posteriormente per una lunghezza massima di circa 4 cm.  Inferiormente ad essa, superficiale escoriazione di forma irregolare della lunghezza di cm. 0,5. Cm. 0,5 anteriormente, altra escoriazione irregolarmente lineare della lunghezza complessiva di cm. 1,5, che presenta una parziale obliquità in senso craniale e verso la sinistra.
In regione laterocervicale sinistra, in prossimità della regione basale del collo, numero tre superficiali escoriazioni, lineari, reciprocamente parallele, obliquamente disposte verso il basso e in senso anteriore, da sinistra verso destra; la superiore ha dimensioni di cm. 0,8 x 0,4, l’intermedia, posta cm. 1,3 dalla precedente, ha dimensioni di cm. 1,5 x 0,2, l’inferiore, posta cm. 0,8 dalla precedente, ha lunghezza di cm. 1 circa
Arti superiori: alla faccia postero-laterale del gomito destro, numero due aree ecchimotiche rotondeggianti del diametro massimo di cm. 1,2 x 1, poste alla reciproca distanza di cm. 1,5.
Alla faccia postero-laterale terzo medio dell’avambraccio, altra area ecchimotica lievemente ovalare a maggior asse longitudinale delle dimensioni di cm. 1,8 x 1,4 circa.
Al palmo della mano destra, in corrispondenza del terzo raggio, superficiale ferita lineare trasversale della lunghezza di cm. 0,6, scarsamente infiltrata di sangue; inferiormente ad essa, area ecchimotica lineare longitudinale delle dimensioni di cm. 2 x 0,3 circa; in corrispondenza del quarto raggio, altra superficiale ferita delle dimensioni di cm. 0,3. Al polpastrello del primo dito, faccia volare, altra ferita superficiale, lineare, trasversale, delle dimensioni di cm. 0,3.
Alla faccia ulnare della prima falange del secondo dito della mano sinistra, superficiale ferita lineare trasversale, della lunghezza di cm. 0,6
(..)
Arti inferiori: alla faccia antero-laterale della coscia sinistra sembrano rilevabili alcune (n. 3) tenuissime soffusioni ecchimotiche rotondeggianti, scarsamente visibili, del diametro massimo di cm. 1 circa, poste lungo la stessa linea ad una distanza di circa 5 cm. l’una dall’altra. Alla faccia anteriore, terzo medio, della gamba destra, area ecchimotica rotondeggiante del diametro di cm. 2 circa
(..)
Il Consulente medico-legale del P.M., alla sezione del cadavere, evidenziava fra l’altro:
-  che il tramite della ferita di maggiori dimensioni aveva una lunghezza di 8 cm.;
-  che quell’azione lesiva aveva determinato la sezione completa dell’arteria tiroidea superiore destra;
-  la frattura dell’osso ioide;
-  la fuoriuscita di sangue fluido dai vasi di entrambi i polmoni.
Limitando per il momento la ricostruzione delle emergenze istruttorie ai dati oggettivi emersi in sede di sopralluogo e di esame autoptico, al di là delle valutazioni diversamente formulate da inquirenti, consulenti di parte e/o periti nominati in seguito, risultava pertanto evidente come la K. fosse stata oggetto di plurime condotte aggressive, la più importante delle quali era stata realizzata mediante uno strumento da punta e taglio atto a provocare una vasta ferita ma una sola “codetta” (e dunque, con ogni verosimiglianza, monotagliente): ne era derivato certamente uno choc emorragico, per effetto della lesione ad un’arteria. Altra constatazione obiettiva, in base alle “petecchie sottocongiuntivali” riscontrate, riguardava un fenomeno asfittico, da ricondurre alla aspirazione di sangue nelle vie respiratorie.  Infine, si registrava una frattura comunque indicativa di un’azione violenta.
A tali indicazioni medico-legali si combinava quanto accertato de visu all’atto del rinvenimento del cadavere: la ragazza si presentava praticamente nuda, facendo così ipotizzare un contesto di aggressione per fini sessuali, e sotto tale profilo venivano ad assumere significatività le presunte ecchimosi nella zona vaginale e perianale, di cui avevano dato contezza il dott. LALLI e il dott. EPICOCO.
Iniziando l’attività di indagine, il Procuratore della Repubblica e la Polizia Giudiziaria procedevano a ricostruire i movimenti della ragazza nelle ultime ore di vita, muovendo anche dalle ipotesi formulate dal C.T. medico-legale in punto di epoca della morte, da collocare a distanza di non più di 2 o 3 ore dall’ultimo pasto consumato, e verosimilmente da intendere avvenuta intorno alle 23:00 del 1 novembre 2007. Si appurava così che M. K., in Italia per motivi di studio, si era intrattenuta con alcune sue amiche connazionali sia la sera del 31 ottobre (in occasione della festa di Halloween, andando a ballare in un paio di locali con tanto di travestimenti e maschere) sia la sera successiva, andando a cena a casa di A. F. e R. B..
La F., escussa a verbale già nel pomeriggio del 2 novembre e poi ancora in epoca successiva, dichiarava di aver conosciuto M. circa due mesi prima, frequentando entrambe l’Università per Stranieri di Perugia, e di averla vista molto spesso durante quel periodo, uscendo insieme con altre ragazze inglesi parecchie volte alla settimana.  La giovane ricordava che la ragazza uccisa aveva una storia sentimentale con uno studente italiano, di nome G., che abitava al piano di sotto dello stesso immobile di Via della Pergola 7.  
Sempre stando alla F., il pomeriggio dell’1 M. l’aveva raggiunta intorno alle 16:00/16:30 nell’appartamento di Via Bontempi che la teste divideva con la B. e un’altra ragazza (partita per l’Inghilterra la mattina stessa); un’altra amica, S. P., era arrivata una mezz’ora prima. Qui si erano messe a chiacchierare ed a preparare qualcosa da mangiare, avevano visto un film in DVD e, più o meno alle 21:00, M. e S. erano andate via per tornare nelle rispettive abitazioni. La sera prima, dopo aver cenato sempre in Via Bontempi assieme ad altre ragazze inglesi, lo stesso quartetto (M., S., R. e A.) si era portato al “Merlin”, un disco-pub del centro di Perugia, per ballare e bere in compagnia: vi si erano trattenute da mezzanotte e mezza alle due circa, dopo di che erano andate in un altro locale, il “Domus”, divertendosi nello stesso modo fino alle quattro e mezza o giù di lì.  A quel punto erano tornate a casa, ad eccezione della P. che era andata via più tardi, facendosi accompagnare da altri amici.
La B. sosteneva di essere giunta in Italia più di recente, e di aver conosciuto la K. tramite A., sua coinquilina; anch’ella riferiva della relazione di M. con G., precisando che la ragazza defunta ne aveva parlato come di una storia, per quanto non seria, con un forte feeling. La teste confermava accadimenti e orari della sera dell’1 novembre in termini identici a quanto esposto dalla F., precisando altresì che durante la permanenza in Via Bontempi M. non aveva fatto né ricevuto telefonate.
S. P., sempre fin dal 2 novembre, dichiarava di aver frequentato spesso la K., con la quale amava recarsi al “Merlin” e incontrare amici; a sua volta si diceva a conoscenza della storia dell’amica con il ragazzo del piano di sotto, che però ella non aveva mai veduto. Anche la P. collocava intorno alle 21:00 l’ora in cui erano uscite assieme dalla casa delle altre ragazze, il 1 novembre (confermando di esservi giunta verso le 15:30, prima di M.): avevano camminato fino a Via del Roscetto, e là si erano separate dato che l’appartamento della P. era in una di quelle traverse.  Per quanto la giovane ricordava, la ragazza uccisa non aveva palesato alcuna stranezza, salvo dirsi od apparire un po’ stanca a causa delle ore piccole fatte il giorno prima festeggiando Halloween.
Il giorno successivo, dopo un secondo verbale in cui descriveva i fatti della sera del 31 e si soffermava in particolare su un ragazzo marocchino con il quale si era intrattenuta, la P. veniva escussa per la terza volta, e in quella sede precisava di essere stata molto amica di M., al punto da essersi sentita fare confidenze molto intime, tra cui quella di avere fumato qualche spinello: sicché, ella si sentiva di escludere che la K. fosse stata legata od interessata ad altri uomini, a parte G., altrimenti ne sarebbe stata informata.  Come già aveva fatto la B., escludeva che M. avesse ricevuto telefonate la sera dell’1, anche mentre stavano tornando a casa.  Aggiungeva infine di aver saputo dall’amica che la K., qualche volta, aveva portato degli uomini a casa loro, riferendosi ad un tipo “strano” (senza entrare in ulteriori particolari) che lavorava in un internet cafè.
La stessa ragazza, anche per essere stata l’ultima ad aver visto in vita la K., veniva ripetutamente sentita nel corso dei primi giorni di indagine: il 5 vi provvedeva direttamente il P.M., al quale spiegava di abitare in una casa di Via del Lupo (dove per un mese aveva vissuto anche la F., ed era stato tramite lei che aveva conosciuto M., il 2 settembre) distante appena due minuti a piedi dall’abitazione di Via della Pergola. La P. riteneva di essere, unitamente ad A., l’amica con cui M. aveva il rapporto più stretto: per questo motivo, precisava di non ritenere che esistesse qualcuno di cui la K. avesse paura, altrimenti ne sarebbe stata messa a conoscenza. Quanto alle persone che M. frequentava, la P. nominava il solito G.; non le risultava che conoscesse un sudafricano, ma non escludeva che potesse conoscere qualcuno degli abituali giocatori di basket del campetto di Piazza Grimana, visto che ci passava davanti quotidianamente. A proposito di stupefacenti, la teste dichiarava che l’amica ne fumava, ma solo quando si trovava in compagnia dei ragazzi del piano di sotto e senza che amasse particolarmente farlo: peraltro, M. aveva ricevuto da quei giovani - che le avevano lasciato le chiavi di casa, durante la loro breve assenza per il “ponte” di Ognissanti - l’incarico di annaffiare delle piante di cannabis, e la cosa non le piaceva.
La P. confermava poi il particolare del ragazzo dell’internet cafè un po’ strano (ancora una volta, senza indicare bene perché: più tardi, il giovane sarebbe stato probabilmente identificato in un certo J., che lavorava anche presso il pub “Le Chic”) che A. aveva portato a casa, per quanto le aveva raccontato M.. Sapeva anche che l’amica aveva avuto a che ridire, ma senza alcun litigio o discussione particolare, con il marocchino del quale aveva riferito nel precedente verbale, a causa di un anello di S. che si era tenuto in una sorta di pegno.
Descrivendo la serata del 31, la P. ricordava che l’idea di mascherarsi per Halloween era venuta un po’ a tutte loro, così come la decisione di recarsi nei due locali già segnalati: qui avevano visto parecchi ragazzi, qualcuno già incontrato in precedenti occasioni ed altri no, ma la teste sottolineava di essere rimasta direttamente in contatto con M. solo al “Merlin”, mentre al “Domus” si era intrattenuta con altre persone e l’amica era stata in più stretta compagnia con A. e R..  Durante la serata, in ogni caso, avevano tutte bevuto abbastanza.
Il pomeriggio dell’1, quando la K. era arrivata nella casa di Via Bontempi, avevano preso a parlare fra ragazze di vecchie fiamme o cose del genere, soffermandosi anche su un ex di M. che stava in Inghilterra; avevano anche commentato la serata precedente, senza però che l’amica le confidasse di essere stata avvicinata od essere stata colpita da qualcuno in particolare. La P., ad ulteriore dimostrazione della confidenza con l’amica, precisava che M. le aveva raccontato di avere avuto rapporti sessuali con G., ed aveva fatto battute e commenti in passato su un ragazzo che veniva dalla Svizzera, tuttavia già ripartito, con cui non c’era stata alcuna storia. Quella sera, come già emerso dalle altre deposizioni, M. non aveva ricevuto né telefonate né sms; le quattro ragazze avevano mangiato una pizza e del dolce, per poi vedere un DVD: in pratica, avevano finito di cenare mentre si concludeva anche la proiezione del film. Uscite dalla casa di A. e R., la K. e lei avevano sceso gli scalini in fondo a Via Bontempi, raggiungendo Via del Roscetto: qui si erano separate, perché Via del Lupo si trovava sulla destra, mentre M. aveva proseguito il tragitto lungo Via Pinturicchio, scendendo poi altri scalini fino a Via della Pergola (almeno, così la teste ipotizzava, trattandosi del tragitto usuale e più breve). La P. era certa di aver controllato l’orario nel momento di rientrare in casa, ed erano le 21:00.
Il 17 novembre, la P. rendeva una nuova deposizione al magistrato procedente, confermando le prime dichiarazioni senza tuttavia poter precisare meglio l’orario in cui le quattro amiche avevano cominciato a mangiare nella casa di A. e R. (probabilmente le 18:00, o forse prima): correggeva invece l’ora in cui era rientrata in Via del Lupo, ricordando che erano ancora le 20:55. Sull’abbigliamento di M., sosteneva che l’amica indossava dei jeans un po’ strappati, un giaccone celeste e una felpa azzurra, entrambe “Adidas”.
Aggiungeva che una parte del pomeriggio lo avevano impegnato guardando su internet le fotografie della serata precedente (che una delle amiche aveva messo sul proprio blog), precisando poi che M., tornando a casa, aveva concordato con la P. sul fatto che erano entrambe stanche e sarebbero andate subito a letto, senza dire nulla su dove fosse o cosa facesseA. quella sera.  Escludeva infine di aver mai conosciuto qualcuno degli abituali frequentatori del campo di basket dinanzi all’Università per Stranieri.
Un’altra delle ragazze inglesi che avevano cenato nella casa di Via Bontempi la sera del 31 ottobre veniva identificata in H. N. B., e la giovane dichiarava di essere stata molto amica della K.: M. le aveva confidato di essere molto attratta da un ragazzo di nome G., che abitava al piano di sotto, fino a raccontarle di averlo baciato per la prima volta e poi di averci dormito assieme (senza aggiungere però se avessero fatto l’amore); le aveva anche detto, comunque, che trovava ancora più bello un altro dei ragazzi del piano di sotto. A dire della H., M. non faceva uso di stupefacenti, o comunque non gliene aveva mai parlato; non le risultava che avesse ricevuto telefonate di molestia, o che qualche ragazzo da lei respinto le desse fastidio.
R. S. L. A. dichiarava di essere stata a sua volta al “Merlin” la sera del 31, e di avervi incontrato la K. intorno a mezzanotte, mentre la teste vi si trovava già da circa un’ora; più tardi, dopo le 02:00, aveva rivisto M. anche al “Domus”, in compagnia della F. e della B. (mentre non aveva notato la P.), e quando se n’era andata - verso le 03:30 - la ragazza uccisa era ancora lì. La R. escludeva che l’amica avesse problemi a causa di qualcuno che la importunasse.
P. C. S.. confermava di aver visto la K. al “Merlin” il 31, senza precisare l’orario; sosteneva poi di essersi recata intorno alle 01:30 al “Domus”, dove però non ricordava di averla notata.
B. J. era stata a sua volta al “Merlin” la sera del 31, ed aveva visto M., che aveva conosciuto durante un meeting all’Università nel mese di settembre: sosteneva di avere un buon rapporto di amicizia con lei, tanto che in occasione di un’altra serata nello stesso locale, qualche tempo prima, le aveva raccontato di un ragazzo italiano con cui si frequentava.  A dire della K., però, non si trattava di un vero e proprio fidanzato, anche perché aveva avuto modo di constatare che non sempre le diceva la verità (una sera, lo aveva chiamato al telefono sapendo che avrebbe dovuto restare a casa, ed invece aveva compreso che il ragazzo era uscito) e pensava potesse non esserle fedele.
Nel frattempo, erano state assunte informazioni anche dalla R. e dalla M. (nonché dall’A. e dallo Z., che tuttavia riferivano soltanto dati utili sulle circostanze del ritrovamento del corpo della ragazza uccisa), ed entrambe avevano già fatto parola del legame della K. con il giovane studente che abitava nell’appartamento sottostante.
La R. dichiarava di avere ricevuto personalmente la telefonata di M., interessata ad occupare una delle stanze rimaste libere nell’appartamento che le due italiane avevano preso in affitto, a seguito di inserzioni apparse su internet e negli ambienti frequentati dagli studenti (la K. aveva invece contattato la M.): ritenendo che lei e A. potessero essere le ragazze giuste, avevano presto raggiunto l’intesa, e ne era derivata una convivenza assolutamente tranquilla, con l’americana e l’inglese che - per età e comuni interessi - uscivano spesso insieme.
La teste non definiva M. “fidanzata” con qualcuno, precisando però di sapere che si era vista un paio di volte con G.; dal canto suo, la M. affermava di aver visto spesso, nelle ultime due settimane, i due giovani in compagnia, con il ragazzo italiano che saliva nel loro appartamento e vedeva la televisione con la K., oppure si appartava con lei in camera.  A suo dire, M. le aveva riferito di trovarsi molto bene con lui, senza alcuno screzio.
Tutte e due le italiane sostenevano che M., per quanto a loro conoscenza, non aveva mai portato ragazzi in casa, ad eccezione del suddetto G., mentre alla K. era capitato: la R. riferiva in una prima occasione che qualcosa in proposito le era stata detta dalla stessa K. e dalla M., oltre ad aver visto A. con qualche ragazzo senza precisarne le circostanze, mentre l’altra faceva il nome di un paio di giovani, uno dei quali presentato alla K. proprio da lei.  Gli stessi nomi, oltre a quello del S., venivano fatti anche dalla R. in un successivo verbale.
Ad un certo punto, infatti, più o meno a partire dal mese di ottobre, secondo la R. i rapporti fra M. e A. si erano un po’ freddati, probabilmente perché la K. palesava un carattere molto più estroverso; tutte e due, saltuariamente, facevano uso di spinelli, che la teste aveva visto fumare alle sue coinquiline durante qualche serata in compagnia dai ragazzi del piano di sotto.
A proposito del pagamento del canone di locazione, la R. e la M. dichiaravano che il prezzo complessivo era pari a 1.200,00 euro mensili, che le ragazze dividevano fra loro, 300,00 euro a testa: per quanto a loro conoscenza, come avrebbero precisato in seguito, la K. aveva già raccolto la somma necessaria per corrispondere la sua parte relativa alla mensilità di novembre, o per lo meno così aveva loro confidato.
Sentita personalmente dal Pubblico Ministero circa lo stato della sua camera la sera del 1 novembre, la R. sosteneva che vi erano certamente oggetti di valore, in particolare un computer portatile, un paio di occhiali da sole firmati ed alcuni gioielli in oro, riposti in un cassetto: da un’occhiata superficiale, le sembrava che nulla mancasse, salvo forse qualche articolo di maquillage. Quanto alla finestra, ricordava di averne certamente chiusi i vetri, lasciando invece probabilmente gli scuri aperti: delle persiane, pur non essendone sicura al cento per cento, riteneva di averle chiuse senza tuttavia ancorarle entrambe, dal momento che l’imposta di sinistra incontrava resistenza sul davanzale a causa di un rigonfiamento del legno. Il suo ricordo non era più preciso, in quanto reputava di avere sicuramente aperto le imposte la mattina avendo bisogno di luce per cambiarsi (pur non avendo dormito a casa, ma presso il proprio fidanzato, era passata di lì per poi raggiungere l’A. che festeggiava il compleanno), ma si era poi allontanata di fretta perché si trovava già in ritardo.
Assunte informazioni anche dai quattro ragazzi marchigiani che occupavano l’appartamento sottostante, non emergevano - se non dalle dichiarazioni di B. S. D., su cui si tornerà in seguito - elementi di interesse: S. G. confermava di avere avuto una storia con la K., anche facendo sesso con lei (la prima volta nel proprio appartamento, le successive a casa della ragazza), mentre M. M. si diceva a conoscenza di quella relazione, precisando che secondo lui il più coinvolto in termini sentimentali era proprio G. (che comunque gli aveva anche raccontato qualche particolare sul tipo di rapporti che aveva avuto con M.) e L. R. - che risultava essere il più isolato di quel gruppo, come se intendesse coltivare amicizie al di fuori e non frequentasse o quasi i coinquilini - non sapeva praticamente dire nulla di utile.   C. G., un amico e compaesano dei conduttori dell’immobile, che tuttavia non abitava con loro, segnalava di aver conosciuto M. presso la casa degli altri ragazzi, vedendola in quelle occasioni sempre naturale e socievole, ma aveva notato che il suo comportamento cambiava quando era in giro per la città o nei vari locali di ritrovo, al punto che non lo salutava neppure e pareva altezzosa: aggiungeva poi di avere saputo che nelle ultime due o tre settimane la K. si era legata a G..  Più tardi sarebbe risultato che proprio il C. era l’unico, in quel contesto, ad avere avuto occasionali contatti telefonici con l’imputato G. R. H.; della K. sapeva dire soltanto che aveva un atteggiamento assai più estroverso, con molti amici e molte frequentazioni maschili.  
Nei giorni immediatamente successivi al delitto, gli inquirenti concentravano la loro attenzione proprio sulla versione riferita dalla K., ritenuta oggettivamente poco credibile.
Rilevando una serie di contraddizioni fra gli assunti della ragazza e quelli del S., nonché prendendo atto di un’accusa formulata direttamente dall’americana nei confronti di D. L., detto P. (suo datore di lavoro presso il pub “Le Chic”, che A. indicava come responsabile dell’omicidio, per quanto in termini piuttosto confusi), il Procuratore della Repubblica ordinava il fermo di tutti e tre, e il G.I.P. – all’esito della conseguente udienza di convalida - ne disponeva la restrizione in carcere con ordinanza di custodia cautelare.
Soltanto in seguito, attraverso la comparazione in Banca Dati di un’impronta palmare impressa nel sangue e rinvenuta sulla federa del cuscino che si trovava sotto il corpo della vittima, si accertava invece la presenza sul luogo del delitto del 21enne G. R. H., nativo della Costa d’Avorio ma cresciuto di fatto a Perugia, città dove aveva convissuto per un certo periodo con il proprio padre, venendo in seguito affidato a famiglie umbre: il ragazzo era recentemente rientrato dopo una prolungata permanenza in Lombardia, ma senza riferimenti stabili, tanto da risultare sul momento irreperibile. 
A lui si giungeva con un più approfondito esame dei 14 frammenti di impronte papillari che, repertati dalla Polizia Scientifica e considerati utili per eventuali confronti, non risultavano attribuite ad alcuno fra i soggetti identificati come possibili frequentatori dell’appartamento: tra detti frammenti, la maggior parte dei quali erano stati repertati in ambienti diversi dalla stanza della K., il primo, contrassegnato come “rilievo B”, era - con annotazione del 16 novembre 2007 della Sezione Identità Giudiziaria - attribuito con assoluta certezza al G., del quale risultavano precedenti dattiloscopici nel 2005 e nello stesso 2007.  Il 16 giugno 2005, infatti, il G. era stato sottoposto ai rilievi di rito ai sensi della legge n. 189/2002, nell’ambito di pratiche concernenti il suo permesso di soggiorno in Italia, mentre il 27 ottobre 2007 (ergo, appena cinque giorni prima l’omicidio) egli era stato identificato in quel di Milano e denunciato a piede libero per furto, ricettazione, detenzione e porto di armi.
In quest’ultima occasione, in particolare, si appurava che il prevenuto era stato sorpreso all’interno di una scuola materna: la direttrice dell’istituto, giunta in mattinata presso la sede, vi trovava appunto il G., che si giustificava sostenendo di avervi dormito non avendo un posto dove andare; dal successivo controllo curato da personale del Commissariato P.S. “Garibaldi Venezia” emergeva che il giovane era in possesso di un computer portatile completo di accessori (risultato rubato presso uno studio legale di Perugia), nonché di un orologio da donna, di un martello e di un grosso coltello da cucina, quest’ultimo di proprietà della scuola e dunque trafugato dal G. immediatamente prima.
Analizzando dunque le impronte rilasciate dal prevenuto all’atto delle pregresse identificazioni, e confrontandole con quella sul cuscino, ne emergevano “analogie nelle caratteristiche generali relative all’andamento del tracciato papillare e la corrispondenza di oltre 16-17 punti caratteristici uguali per forma e posizione”.  
Gli accertamenti sul G. portavano a individuare in lui il giovane di colore che era già emerso da alcune deposizioni, in particolare quella del già ricordato B.: questi aveva infatti segnalato che, una sera, un ragazzo sudafricano soprannominato “il barone” si era intrattenuto nell’appartamento di Via della Pergola 7, al piano di sotto, e durante la serata erano state presenti sia la K. che la K.; aveva altresì aggiunto che il ragazzo in questione aveva palesato una certa attrazione per l’americana, e - una volta andato in bagno, avendo bevuto un po’ troppo - si era addirittura addormentato sul water
A cavallo di quegli accertamenti, rispettivamente il 12 e il 27 novembre, altre due testimoni avevano riferito particolari rivelatisi di notevole importanza.  F. A., una 26enne di Strozzacapponi che la sera dell’1 era venuta a cena in centro con il proprio fidanzato, dichiarava di essere arrivata verso le 20:00 al ristorante programmato, in Via Ulisse Rocchi, ma le era stato obiettato che c’era da aspettare un’oretta; così, assieme al ragazzo, aveva fatto una passeggiata sino alle 21:00 o giù di lì, tornando al locale e consumando la cena.  Qui avevano mangiato un antipasto ciascuno, degli gnocchi e un tortino al cioccolato, trattenendosi il tempo corrispondente al numero delle portate ed al servizio: appena finito, però, avevano deciso di andare via perché faceva freddo. 
Avendo lasciato l’auto al parcheggio di Sant’Antonio, si erano così diretti a piedi verso Piazza Grimana, prendendo poi le scalette per giungere alla rimessa, ma nell’atto di scendere la teste ricordava che il suo fidanzato - M. L. -  era stato violentemente urtato da un ragazzo di colore intento a correre assai velocemente verso Via Pinturicchio: in base ai tempi sopra indicati, la F. collocava quell’episodio intorno alle 22:30 / 22:40. Giunti al parcheggio, nei pressi del locale “Il Contrappunto” avevano notato un’auto, sul cui sedile posteriore c’erano una donna e un bambino, assistita da un carro attrezzi.  Più tardi, il teste L. G., dipendente di una carrozzeria con mansioni di autista di mezzi di recupero, avrebbe dichiarato di avere avuto una chiamata per intervenire con il carro attrezzi proprio in Via della Pergola, alle 22:40 circa del 1 novembre, giungendo in loco alle 23:00 e rimanendo impegnato nelle operazioni per 8-10 minuti: il L. ricordava di aver notato, nei pressi dell’auto cui prestare assistenza, due uomini e due donne (ma, identificati i proprietari della vettura, emergeva che in effetti c’era anche più di un minore).
La signora C. N., residente in Via del Melo al primo piano dell’immobile che dà sul parcheggio appena ricordato, e dunque a breve distanza dalla casa che era stata teatro del delitto, riferiva al Pubblico Ministero di avere le finestre del proprio appartamento nella direzione dello stabile di Via della Pergola 7, di cui poteva però vedere solamente il tetto.  La notte fra l’1 e il 2 novembre, a suo dire, la donna era andata a letto presto, più o meno alle 21:30 (come d’abitudine, ed anche per essere rimasta vedova da poco), ma dopo un lasso di tempo che non sapeva indicare, limitandosi a dire che forse “due orette” le aveva dormite, aveva avvertito l’esigenza di recarsi in bagno.
In quel frangente, mentre era già alzata e si trovava davanti alla porta-finestra di accesso ad un terrazzo, aveva udito un urlo di donna che definiva “straziante”, tanto da essersi sentita accapponare la pelle: aveva avuto la netta sensazione che il grido provenisse proprio dalla casetta davanti, così si era messa a guardare in quella direzione attraverso la finestra del bagno, senza vedere alcunché, ma mentre si stava ritraendo aveva sentito uno scalpiccio di sassi e di foglie, in corrispondenza del vialetto di accesso alla casa di Via della Pergola. Di lì a poco, aveva sentito correre, scappare qualcuno: in particolare, c’era qualcuno che secondo lei correva su una scala di ferro ivi esistente, che porta a Via del Melo e di là a Via Pinturicchio, e qualcun altro che “scappava dalla parte del vialetto”, verso Via del Bulagaio o la zona dell’Università per Stranieri. In seguito, non aveva udito più nulla, pur tenendo a precisare di non essersi riaddormentata subito anche a causa dell’agitazione che quel grido le aveva provocato: al contrario, si era anche alzata nuovamente per andare a bere un po’ d’acqua, ma senza mai - né la prima volta, né dopo - fare caso a che ora fosse. Segnalava infine di aver telefonato alla Polizia soltanto il giorno prima della deposizione a causa del proprio stato di salute e del fatto che inizialmente non si sentiva sicura, ma era rimasta comunque ferma nella certezza di aver sentito quell’urlo fortissimo, sicché aveva ricollegato da sé il grido alla vicenda dell’omicidio.
Tornando al G., la sua irreperibilità durava assai poco: appurato che uno dei punti di riferimento del ragazzo in città era costituito dalla famiglia M. T., essendo stata la signora T. I. sua maestra elementare, gli inquirenti si rivolgevano al figlio di costei (M. G.), nonché ad un altro amico d’infanzia (B. G.) per tentare di rintracciarlo.
Il M., già il 18 novembre 2007, ricordava di conoscere e di essere amico di R. da anni, appunto in ragione del legame affettivo che la madre aveva stabilito con lui: il ragazzo aveva vissuto con il proprio padre, che il M. descriveva come un violento (tanto da precisare di aver chiesto in un’occasione allo stesso R. se il padre gli avesse rivolto attenzioni di tipo sessuale, sentendosi rispondere di no), mentre la madre del ragazzo era praticamente sparita subito dopo averlo messo al mondo.  
Nel corso degli anni, soprattutto dopo che il padre di R. era tornato in Costa d’Avorio per rientrare in Italia solo sporadicamente, i servizi sociali si erano occupati a più riprese del giovane, realizzando prima un affidamento ad una famiglia di Ponte San Giovanni, poi - per un periodo di tempo maggiore, sino ai 18 anni del G. - alla famiglia C., proprietaria di un’azienda piuttosto florida (la “Liomatic”) che sponsorizzava anche una squadra di basket, sport nel quale il ragazzo si distingueva sì da giocare appunto in quel team per alcune stagioni.
Sempre stando alla ricostruzione del M., che descriveva il carattere dell’amico come un po’ “ribelle”, al compimento della maggiore età R. si era trasferito da una zia che abitava a Lecco, quindi si era spostato a Pavia dove aveva trovato qualche lavoretto, avendo anche l’occasione di allenarsi con la locale squadra di pallacanestro. Persi per un po’ i contatti con il G., il teste lo aveva rintracciato casualmente mediante una ricerca su internet fatta per curiosità, dalla quale era emersa l’esistenza di un blog recante il nome dell’amico: così era riuscito a richiamarlo, facendosi dare un nuovo recapito cellulare ed appurando - almeno stando ai racconti che R. gli faceva - che continuava a lavorare fra Pavia e Milano, e che si era anche fidanzato con V., una studentessa di architettura originaria di Potenza. Tra la fine del 2006 e l’inizio del 2007, peraltro, una notte R. chiamò i M. a casa, dicendo in preda alla disperazione di aver perduto il lavoro e insistendo affinché la signora T. raccontasse a V. la sua storia di problemi e abbandoni.
Dopo un altro paio di mesi, durante i quali il G. non era riuscito a procurarsi un nuovo lavoro, egli tornava a Perugia, stabilendosi presso la famiglia dell’amico tanto da prendervi anche la residenza: dopo che lo stesso M. aveva curato per lui alcune pratiche formali per l’avviamento al lavoro, R. si era rivolto ai C., che gli avevano offerto un posto di aiuto giardiniere nella loro azienda agraria. Pur con qualche difficoltà, dovuta anche al fatto che non aveva ancora conseguito la patente di guida e non disponeva di un’auto, aveva così iniziato a lavorare, consegnando momentaneamente i propri stipendi ai genitori del M. fino all’apertura di un proprio conto corrente postale: migliorata la propria situazione, il giovane aveva confermato il proposito - palesato sin dal ritorno in Umbria, anche per non gravare troppo su chi lo stava ospitando - di andare a vivere per conto proprio, prendendo così in affitto un appartamento in centro, sito in Via del Canerino 26.
Malgrado il M. e i di lui genitori avessero cercato di far desistere R. da quell’idea, per circa due mesi le cose erano sembrate andar bene; a fine agosto, però, dopo un periodo in cui non si era fatto più vedere ed aveva lasciato sempre spento il proprio cellulare, il G. aveva finalmente risposto al telefono, dicendo all’amico di trovarsi a Trieste senza neppure spiegare cosa ci stesse facendo, e limitandosi a precisare che di lì a poco sarebbe tornato a Perugia per riprendere il lavoro.
Qualche giorno dopo era effettivamente ricomparso, partecipando anche al ricevimento per il battesimo della nipotina del M., ma aveva manifestato confusione e irrequietezza, sicché il teste gli aveva consigliato di rivolgersi ad un frate del convento di Monteripido che sapeva in grado di dare aiuto psicologico.
A quel punto, R. era sparito di nuovo, e nel mese di ottobre il padre del M. era andato a cercarlo sul posto di lavoro, appurando che già da qualche tempo era stato licenziato perché si era dato malato, senza poi produrre alcuna certificazione medica per giustificare l’assenza.
Il M. l’aveva allora cercato insistentemente, anche presso coloro che potevano conoscerlo e dare notizie di lui, e solo dopo qualche giorno era stato il G. a farsi sentire di nuovo, passando poi a trovare la famiglia M. ed a fermarsi a pranzo più o meno verso il 20 di quel mese: da quel momento, però, era sparito ancora, malgrado la signora T. gli avesse regalato una scheda per chiamare dai telefoni pubblici.
Il lunedì o martedì precedente la deposizione (ergo, il 12 o 13 novembre, tre giorni prima che venisse appurata l’identità di chi aveva lasciato l’impronta palmare sul cuscino nella stanza del delitto), il M. dichiarava di aver navigato su internet, e - tramite il sistema Messenger – si era reso conto che qualcuno si era collegato con l’account di R.: pensando trattarsi proprio dell’amico, gli aveva mandato alcuni messaggi rimasti inizialmente senza risposta. Dopo poco, ad un ulteriore messaggio con il quale il M. lo accusava di stare scappando di nuovo, anche da lui, il G. rispondeva scrivendo “Non posso”; al che, il teste replicava “Che cosa non puoi?”, e l’altro ribatteva con le parole “Lo sai”. La successiva risposta del M. “Che cosa dovrei sapere”, per quanto ribadita due volte, rimaneva senza riscontro.
Nel frattempo, la Polizia Giudiziaria si recava presso l’appartamento di Via del Canerino, contattando la proprietaria (M. R., residente a Foligno): la donna consegnava spontaneamente le chiavi dell’immobile, facendo presente che da qualche giorno non aveva notizie del conduttore, il quale le aveva detto già da prima della metà di ottobre di doversi recare all’estero, e non aveva ottemperato alla richiesta della signora di esibire il suo nuovo contratto di lavoro (volendo la M. essere tranquillizzata circa le possibilità del G. di far fronte ai pagamenti del canone). Per tale motivo, era passata presso l’abitazione unitamente ad un’amica, ed era stata costei ad entrare rilevando che non vi era nessuno, malgrado la cucina in disordine.
B. G., altro amico d’infanzia di R., veniva invitato dagli inquirenti ad assumere la veste di ausiliario di P.G. per la ricerca via web del prevenuto: il giovane entrava infatti in contatto con lui il 19 novembre mediante il programma skype, appurando che egli si trovava in Germania, e ne derivava un lungo colloquio nel corso del quale il G. rappresentava la propria estraneità al delitto e l’intenzione di rientrare in Italia.  
Si tornerà in seguito, illustrando la deposizione del B. al Pubblico Ministero nell’aprile 2008, sul contenuto di quel colloquio, dal momento che  - seppure incidenter tantum, in una decisione sulla libertà personale dell’odierno imputato, ma con argomenti che debbono certamente condividersi - il Tribunale di Perugia risulta aver dichiarato l’inutilizzabilità del supporto contenente la relativa registrazione: fatto sta che il G., convinto dal B. circa l’opportunità di prendere un treno che lo riportasse a Milano, con l’idea di raggiungerlo presso la stazione di quel capoluogo, si metteva in effetti in viaggio, venendo poi arrestato dalla Polizia tedesca prima di varcare il confine.
Il 20 novembre 2007 il G.I.P. emetteva mandato di arresto europeo nei suoi confronti, ad integrazione dell’ordinanza di custodia cautelare che nel frattempo il P.M. aveva già chiesto ed ottenuto.  In ragione dell’arresto provvisorio, egli veniva invitato dall’Autorità Giudiziaria di Koblenz a rendere interrogatorio, e sosteneva di essere entrato in contatto con il B. trovandosi in un internet café di Dusseldorf, ricevendo da lui informazioni sulle accuse che lo riguardavano, in base a quel che avevano pubblicato i giornali o si era sentito in TV. Il G. smentiva quelle accuse, precisando di avere conosciuto la K. in una non meglio precisata occasione nella quale la ragazza si trovava in compagnia di un paio di giovani con cui egli aveva giocato a basket qualche volta: poco tempo prima, presso il locale “Le Chic”, aveva invece conosciuto la K..
L’imputato sosteneva di avere incontrato M. la sera del 31 ottobre, mentre si trovava fuori con degli amici spagnoli, e in quell’occasione avevano “flirtato”, dandosi un appuntamento per la sera dopo alle 20:30. Il 1 novembre, intorno alle 19:30 (senza poter essere più preciso, perché dichiarava di non disporre di un orologio), il G. era passato prima da un amico di nome A., poi era andato a casa della K., non trovandola; a quel punto era andato dai ragazzi appassionati di pallacanestro, senza evidenziare se si trattasse dei giovani del piano di sotto, ma non aveva trovato neppure loro. Così, era risalito verso il centro, comprando del kebab, per poi tornare in Via della Pergola: qui aveva aspettato qualche minuto, dopo di che era giunta M., che gli aveva aperto la porta facendolo entrare in casa.
Dopo un breve colloquio, anche in ragione di quel che era accaduto fra loro la sera prima, i due ragazzi si erano baciati, senza poi giungere ad avere rapporti sessuali: prima, però, era accaduto che la K. aveva scoperto la mancanza di denaro da un cassetto vicino al suo letto, ed era andata nella stanza di A. - che non c’era - per verificare se i soldi fossero là.  Ne erano derivate generiche accuse di M. nei confronti dell’americana, lamentando soprattutto la prima che l’altra fumava stupefacenti (particolare che il G. confermava, perché gli era capitato di vedere la K. fumare in una precedente occasione in cui era stato lì). 
Senza aggiungere dettagli ulteriori, il prevenuto riferiva che ad un certo punto si era recato in bagno, e da lì - malgrado avesse messo le cuffie dell’i-pod, aveva udito che qualcuno aveva bussato alla porta ed era entrato: dopo circa cinque minuti (ricordava comunque di avere ascoltato due o tre canzoni, delle quali indicava financo i titoli), aveva sentito delle grida che avevano superato il volume, piuttosto alto, delle cuffie, sicché - senza neppure tirarsi su i pantaloni - era uscito, trovando un uomo di spalle di fronte alla porta d’ingresso della casa, leggermente più basso di lui.
Il G. precisava di non avere riconosciuto quella persona, ma di aver visto M. sanguinante sul pavimento: allora aveva afferrato l’uomo, chiedendogli cosa avesse fatto, ma l’altro si era girato con violenza cercando di colpirlo con un coltello che aveva in una mano, probabilmente la sinistra, e in effetti arrecandogli una ferita sulla mano destra (da alcuni rilievi fotografici curati dalla Polizia tedesca, risultavano davvero delle piccole lesioni da taglio sulla mano del prevenuto).  Cercando di schivare i colpi, il G. era indietreggiato, cadendo però a terra proprio per non aver tirato su del tutto i pantaloni: qui aveva preso una sedia cercando di difendersi, e l’aggressore era scappato di lì a qualche attimo pronunciando, prima di uscire dall’appartamento, la frase “Negro trovato, colpevole trovato”, senza però che l’imputato comprendesse se quelle parole fossero rivolte ad una terza persona presente.
Notando sangue in gran copia nella stanza di M., e soprattutto una ferita da taglio al collo della ragazza da cui sgorgava sangue, R. aveva cercato di soccorrerla, prendendo nel bagno di lei un asciugamano per tamponare l’emorragia: nel giro di pochi secondi, si era tuttavia intriso a sua volta, così ne aveva preso un secondo. In quei frangenti, stando alle dichiarazioni del G., la K. era ancora viva e si muoveva, tentando altresì di parlare, ma egli aveva compreso solo una parola o una parte di parola, vale a dire “af”, tanto da aver cercato di scrivere quelle due lettere sulla parete.  Il ragazzo sosteneva però di essersi trovato in uno stato di totale confusione, senza la lucidità necessaria per chiamare aiuto o chiedere l’intervento di un medico, sicché - forse per aver avuto l’impressione di sentire dei rumori dal piano di sotto - si era allontanato senza chiudere la porta di casa, probabilmente dopo aver toccato quasi tutto all’interno della camera della vittima.  Non era in grado di ricordare se, nel momento in cui egli era uscito, M. fosse ancora cosciente; ricordava invece che anche in quel momento la ragazza era vestita, con una giacca scura, un pullover bianco e dei jeans blu.  Precisava infine che quando era entrato in casa non aveva notato nessun segno di presunti furti, né vetri rotti; nell’andar via, aveva attraversato il campo di pallacanestro di Piazza Grimana, dove c’erano dei cinesi intenti al gioco.
Sulla presunta fuga in Germania, ribadiva il proprio stato confusionale, tanto da aver reso false generalità (su consiglio di altre persone di colore, non meglio indicate, che gli avevano anche suggerito di presentare domanda di asilo) in occasione di un controllo da parte della Polizia di Stoccarda; aggiungeva comunque di aver maturato l’intenzione di rientrare in Italia, dopo il colloquio con il B., dando peraltro il proprio assenso alla procedura semplificata di estradizione all’espresso fine di tornare per chiarire la propria posizione, e nulla obiettando in ordine all’arresto ed alla estradizione medesima. 
Il G. veniva consegnato alle Autorità italiane nei primi giorni di dicembre, e il 7 rendeva interrogatorio al G.I.P.
In precedenza, però, venivano assunte informazioni da numerosi soggetti che avevano avuto modo di conoscere o frequentare il prevenuto, con particolare riguardo ai periodi più recenti: già il 13 novembre, il nome di R. era stato fatto da T. N. L. P., uno studente-lavoratore camerunense che lo aveva indicato genericamente come abituale compagno di gioco durante le partite di basket al campetto dinanzi all’Università per Stranieri (dove il teste escludeva di essere stato la sera tardi del 1 novembre, essendone andato via non oltre le 19:00, senza comunque aver veduto il G. con cui non giocava da circa un mese).
Un altro cestista, il lituano R. V., dichiarava di conoscere il G. per averci giocato insieme nella squadra della “Liomatic”, e di sapere che negli ultimi tempi - pur non avendolo più sentito al telefono da circa tre mesi, né visto nelle ultime due settimane, malgrado fosse solito capitare al campo di Piazza Grimana - lavorava come giardiniere presso i C. Il ragazzo ne indicava i recapiti cellulari a sua conoscenza, che erano il 3**/181**** (l’ultimo che era stato segnalato dal M., sul quale aveva avuto i contatti più recenti), il 3**/796**** e il 3**/569****. Quanto alle abitudini di R., il R. sosteneva di averlo visto a volte “molto ubriaco”, precisando peraltro che egli stesso era solito bere parecchio, fino a circa un mese prima: su ulteriore e specifica domanda della P.G., rappresentava di avere smesso di frequentarlo proprio perché smodato nel bere, tanto che la sera era spesso ubriaco; non ne aveva mai conosciuto eventuali fidanzate, salvo aver sentito da lui che aveva avuto una storia con una studentessa durante la permanenza in Lombardia, ma sapeva che al G. piacevano le ragazze bianche, e non quelle di colore.
K. S., una ragazza lettone, riferiva di avere conosciuto R. l’11 ottobre, nel corso di una serata al pub “Rock Castle”, e si erano scambiati i numeri di cellulare (il G. gli aveva lasciato il recapito 3**/181****, ma non avendo il telefono con sé, né un foglietto per annotarlo, aveva detto alla K. che avrebbe ricordato a memoria quello di lei).
La serata si era poi conclusa al “Domus”, e la giovane ricordava che R. aveva suggerito a lei ed all’amica con cui era uscita di tornare a casa in taxi, data l’ora tarda, suggerimento che comunque le due ragazze non avevano raccolto.  Il giorno dopo il G. l’aveva chiamata per invitarla a cena, ma lei non aveva accettato, così come era capitato qualche altra volta in seguito: il prevenuto, comunque, non l’aveva mai infastidita, tanto che - pur avendolo incontrato anche in successive occasioni - la K. precisava di averne avuta una buona impressione.
Le studentesse americane S. R. e A. B., deponendo il 22 novembre, dichiaravano di conoscere il G. da circa un mese, per avere frequentato lo stesso gruppo di amici presso i locali notturni di Perugia: in particolare, precisavano di averlo visto per l’ultima volta al “Domus” nella notte fra il 2 e il 3 novembre, quando era stato chiesto un minuto di S.o per commemorare la ragazza uccisa la notte prima.  Non avevano tuttavia un ricordo preciso sul comportamento del giovane in quella circostanza, anche perché avevano bevuto un po’ tutti, trattandosi della festa di compleanno di un altro amico: le due statunitensi, alla domanda se avessero mai visto R. ubriaco, rispondevano comunque di sì.
Lo stesso giorno, D. G., altra americana in Italia per motivi di studio, rendeva dichiarazioni in tutto conformi alle due connazionali, sostenendo però di non ricordare se avesse mai visto il G. ubriaco e di essersi trovata proprio intenta a ballare con lui nel momento in cui era stato chiesto il raccoglimento per M.: a quel punto, mentre un’altra ragazza le si era avvicinata per spiegarle cosa stesse accadendo, la D. aveva notato che R. era rimasto impassibile.
C. S. C., una ragazza australiana studentessa di giurisprudenza, dichiarava alla Polizia Giudiziaria di aver conosciuto R. ad ottobre, senza saper precisare dove e come; aggiungeva comunque che il giovane veniva talora a trovare il di lei fratello minore A., e che frequentavano il “Merlin” o il “Rock Castle”. Qualche volta il G. era ubriaco, ma comunque - dopo il rientro della C. da una breve permanenza in Grecia presso i genitori, dal 26 al 30 ottobre - era un po’ che non lo vedeva.
F. N. M. e E. M. C., provenienti dalla Spagna e domiciliate a Perugia perché studentesse universitarie di Economia, riferivano di aver conosciuto il G. a settembre, perché occupava un appartamento di Via del Canerino 26, sottostante a quello dove esse abitavano: ne era derivata una serie di incontri occasionali, soprattutto perché avevano la lavanderia in comune, e qualche volta erano usciti insieme, in particolare il 29 e il 31 ottobre.  In quest’ultima circostanza, coincidente con la ricorrenza di Halloween, si erano recati in Via Campo di Battaglia a casa di un’altra ragazza iberica, tale A., ad una festa tra connazionali: in tutto, vi erano una trentina di spagnoli, e R. si era intrattenuto con loro.  
Verso mezzanotte, le due ragazze erano andate da un altro spagnolo, di nome C., nella sua casa di Piazza Italia, e R. le aveva seguite rimanendo con loro fino all’una circa: quindi M. era tornata a casa, mentre C. - in compagnia del G. - aveva proseguito il giro di festeggiamenti recandosi al “Domus”, dove si era trattenuta fino alle cinque e mezza, senza saper dire con esattezza a che ora R. fosse andato via a sua volta.  La E. precisava che il giovane si era intrattenuto con gli amici spagnoli, e l’aveva visto ballare solo con una ragazza bionda con i capelli lunghi e lisci.
La notte fra l’1 e il 2 novembre, sempre stando al racconto delle due spagnole, erano tornate al “Domus” dove avevano visto ancora una volta il G. intorno alle 04:00, in compagnia di persone che non conoscevano: non erano in grado di dire da che ora vi si trovasse presente.
Nell’interrogatorio di garanzia, il G. sosteneva innanzi tutto di conoscere superficialmente D. L., e di essere stato non più di tre-quattro volte al pub “Le Chic”; conosceva la K., per averla vista la prima volta che era stato nel locale di P., dove A. gli si era avvicinata in qualità di cameriera, quindi l’aveva incontrata qualche volta per la strada (limitandosi a un saluto di circostanza) ed aveva passato una serata con lei e i ragazzi che abitavano al piano di sotto di Via della Pergola.  Quest’ultimo episodio risaliva, a suo dire, ai primi del mese di ottobre, comunque in concomitanza con il compleanno di un suo amico, un certo O.: dopo aver festeggiato il ragazzo con la sua compagnia di amici, R. aveva incontrato in giro la K. e due degli studenti del piano di sotto, che conosceva per averci giocato a pallacanestro nel solito campetto, ed erano stati quei due ad invitarlo a passare a casa loro.
A. era salita nel suo appartamento, ed era stato in quel frangente che il G. aveva fatto alcuni apprezzamenti su di lei (ma anche gli altri ragazzi avevano partecipato con i propri commenti, piuttosto pesanti), mentre girava qualche “canna”: di lì a poco l’americana era scesa, e ne era venuta fuori qualche risata proprio perché si trattava della persona di cui stavano parlando.  L’imputato ricordava che anche la K. aveva fumato, quindi precisava di essersi sentito un po’ stanco, sia per aver bevuto parecchio che per effetto del fumo dentro casa, ed era andato in bagno per un bisogno per poi tornare dagli altri (escludendo di essersi addormentato sul wc e sostenendo di aver tirato regolarmente lo sciacquone). Dopo breve tempo era scesa M.; il G. sottolineava di essere già stato informato della presenza di una ragazza inglese nell’appartamento di sopra, ma non l’aveva mai vista: sentendone l’accento, aveva compreso trattarsi di lei, e ci aveva scambiato qualche parola, apprezzandone la bellezza.  
Nel frattempo, anche la K. si era messa a fumare, ma era stata proprio lei ad esortare A. ad andare a dormire a casa loro tutte e due, visto che si era fatto tardi; R., a causa della stanchezza, aveva poi chiesto ai ragazzi del piano di sotto se poteva dormire sul divano, e gli era stato permesso.
Il giorno dopo si era svegliato, anche per la presenza di un gatto che gli era salito a leccare il viso, aveva salutato uno di quei giovani ed era andato via; aggiungeva di essere tornato in quell’appartamento una successiva domenica, senza incontrare M., in occasione dell’ultimo gran premio della stagione di Formula Uno, seguendone lo svolgimento in TV assieme a loro.
In una diversa circostanza, invece, aveva riparlato con la K., incontrata anche occasionalmente al “Merlin” od in giro per la città: ciò era accaduto la sera della partita Inghilterra - Sudafrica di rugby, alla quale aveva assistito presso il pub “Shamrock” nel centro di Perugia, notando fra i presenti anche M..  Il G., assieme al suo amico greco A., all’austriaco P. ed all’olandese F., erano lì per tifare Sudafrica, mentre M. faceva ovviamente parte di un gruppo di connazionali, e ne erano seguiti dei simpatici sfottò reciproci, sino a qualche battuta finale nel momento della sconfitta dei britannici. Nel corso della partita, R. aveva colloquiato spesso con lei, senza però darsi appuntamenti o concordare per vedersi nel prosieguo della serata: il 31 ottobre, in occasione di Halloween, l’aveva invece vista di nuovo, e stavolta le cose erano andate diversamente.
Il G. sosteneva di essere andato ad una festa di amici spagnoli, in una casa dietro il cinema “Pavone”, ed erano tutti mascherati: ad un certo punto gli si era avvicinata una ragazza vestita da vampiro, che gli aveva rivolto la parola senza neppure che egli si rendesse conto che era appunto M..  Una volta riconosciuta, le aveva chiesto scherzosamente se avesse voluto succhiargli il sangue, a mo’ di vendetta per la sconfitta nel rugby, e poi si erano intrattenuti a parlare: l’imputato descriveva anche il luogo del colloquio, con una stanza intermedia fra due bagni, e precisava di aver baciato la ragazza, dicendole che desiderava rivederla il giorno seguente. Così, si erano dati appuntamento per la sera dopo, alle otto e mezza circa.
Uscito dalla casa degli spagnoli verso le 02:00, il G. chiariva di essere andato al “Domus”, perché più o meno tutti avevano palesato l’intenzione di trasferirsi in quel locale dove c’era una festa in maschera: nel descrivere lo spostamento e le proprie aspettative, il prevenuto diceva che erano “una marea di gente”, precisando però di non aver notato M., che sperava di rivedere al “Domus”.  Tuttavia, non si erano rivisti: nel locale, secondo R., c’erano tante persone, ma riteneva che la K. non vi fosse.
Esaminando in seguito alcune delle fotografie già versate nel fascicolo, che ritraevano la vittima con il travestimento per la festa del 31, l’imputato non riconosceva negli ambienti ivi ritratti la casa dove si era intrattenuto con la K., confermando comunque la propria versione dei fatti. Precisava comunque, prendendo atto delle dichiarazioni delle ragazze spagnole già escusse, che in effetti aveva trascorso la prima parte della serata in due abitazioni diverse, sempre di connazionali di queste ultime (ed aveva incontrato M. nella seconda): per quanto aveva compreso o ricordava, i padroni di casa si chiamavano entrambi C.
Venendo alla sera dell’1 novembre, R. ricordava di essere uscito di casa mentre cominciava il TG3 regionale, dunque alle 19:30: era passato in Via della Pergola, ma pur bussando non gli aveva risposto nessuno, né al piano delle ragazze né a quello di sotto.  A quel punto, il G. aveva deciso di passare a trovare l’amico A., che abitava non lontano da lì: una volta suonato, aveva aspettato 5 minuti prima di vedersi aprire la porta, perché l’altro ragazzo stava facendo la doccia, quindi aveva scambiato due parole con lui raggiungendo l’intesa di rivedersi più tardi, sempre a casa di A..  R. era andato allora a comprarsi un kebab vicino al cinema “Turreno”, incontrando lungo quegli spostamenti l’altro amico P.: in un primo momento non si era fermato, visto che P. stava parlando con una ragazza, poi ci si era intrattenuto per qualche istante, dicendogli che dopo si sarebbero rivisti da A., e che nel frattempo aveva in programma di vedere una persona.  P. gli aveva chiesto se si trattasse di un uomo o di una donna, ed egli aveva risposto che era una ragazza.
Tornato a Via della Pergola, il G. aveva nuovamente bussato ed ancora una volta non aveva avuto risposta; nel giro di qualche minuto, però, era effettivamente arrivata la K., che gli aveva chiesto da quanto tempo stesse aspettando. R. le aveva risposto che era lì solo da un minuto, anche se ne era passato qualcuno in più, la ragazza gli aveva sorriso, aveva preso la chiave dalla borsa ed entrambi erano entrati in casa.  Più o meno, erano le 21:00. M. aveva detto in inglese “I am here”, tanto per avvertire del suo ingresso, ma nessuno aveva ribattuto, e in effetti l’impressione era che le altre ragazze non vi fossero, perché le stanze erano chiuse e non vi erano né luci né rumori. L’imputato, a causa del kebab un po’ piccante, le aveva chiesto il permesso di bere qualcosa, e la K. gli aveva detto di fare come se fosse a casa propria, sicché egli aveva preso dal frigo un po’ d’acqua e di succo di frutta.  Mentre era in cucina, aveva sentito la giovane lamentarsi ed imprecare, e si era dunque diretto verso di lei: M., nella sua camera, aveva trovato un cassetto aperto e diceva che non c’era più il denaro che vi aveva riposto, senza precisare l’entità della somma ma facendo capire che si trattava di una cifra consistente, e se l’era presa subito con A., descrivendola come una drogata.
 
Il G. aveva cercato di tranquillizzarla, o comunque di dirle di non accusare così la K., senza sapere come fossero andate le cose, e insieme a lei aveva fatto un giro per tutta la casa, al fine di verificare se vi fossero segni di effrazione, senza rinvenirne alcuno; la K., dal canto suo, aveva voluto controllare un cassetto della camera dell’americana, senza trovare i soldi. Un po’ per calmarla, un po’ per tentare un approccio, l’imputato le si era rivolto con maggiore tenerezza, iniziando a parlare di sé e della sua famiglia: in un momento successivo, precisava di essere entrato anche in confidenza con M., che gli aveva parlato di una storia sentimentale in Inghilterra (non anche di un fidanzato o un ragazzo in Italia).
Quindi, mentre erano nel soggiorno/cucina, le aveva detto che gli piaceva, cominciando ad amoreggiare e baciarsi, fino a toccarsi reciprocamente nelle parti intime. Il G. precisava di aver parzialmente penetrato la ragazza con le sole dita, e di averle anche toccato il seno (e il reggiseno) da sotto la maglia. A quel punto, dopo circa dieci minuti, era stata M. a chiedergli se avesse dei profilattici: egli aveva risposto di no, e tutti e due si ritraevano rendendosi conto di essersi spinti un po’ in là.  Così, si erano ricomposti (non essendosi spogliati completamente, ma avendo solo slacciato e abbassato tutti e due i pantaloni) e R. le aveva detto di dover andare in bagno perché il kebab gli aveva dato allo stomaco.  
Era andato nel bagno con la porta vicino al frigorifero, su indicazione della ragazza, aveva caricato l’i-pod con i soliti 25 brani da lui più ascoltati e si era seduto sul water dopo aver pulito la tavoletta, come sua abitudine: indicava come abituale anche la condotta di fare i suoi bisogni con le cuffie all’orecchio, sentendo musica.  Il giovane ricordava anche la sequenza dei primi tre brani ascoltati, essendo quella abituale, e mentre era a metà del terzo - malgrado il volume molto alto - aveva sentito un urlo: asciugatosi di fretta, senza neppure chiudersi bene la cintura, si era diretto verso la camera di M., trovando sulla soglia (ma appena dentro la stanza) un uomo che gli dava le spalle. A quel punto, il G. aveva posto la mano sulla spalla di quell’individuo, scorgendo nel medesimo istante il corpo della ragazza in terra: l’altro si era repentinamente girato, vibrando colpi al suo indirizzo con un coltello che teneva nella mano sinistra, di cui non sapeva indicare lunghezza od altre caratteristiche.
Descriveva il soggetto in questione come di poco più basso di lui, di corporatura analoga, con jeans chiari, una giacca nera marca “Napapijri” di cui aveva notato il logo, una cuffia bianca recante una striscia rossa nel mezzo e i capelli - che si intravedevano al di sotto - di colore castano: non era in grado di fornirne una descrizione migliore proprio a causa dell’aggressione in atto, che lo aveva indotto a prestare attenzione a non essere ferito, anche se l’uomo lo aveva attinto di striscio alla mano destra. Peraltro, l’illuminazione era piuttosto bassa, perché di acceso vi era soltanto una abat-jour nella camera della vittima.  
Nel ritrarsi all’indietro, il prevenuto faceva prima cadere uno stendibiancheria sul corridoio e poi giungeva di nuovo in cucina, cadendo tra il tavolo e il frigorifero a causa dell’incalzare del suo antagonista, che egli descriveva come un venirgli addosso “ferocemente”: riusciva ad afferrare una sedia, spingendola contro l’altro uomo, e questi - dopo un breve attimo di esitazione - era fuggito, pronunciando in perfetto italiano le parole “è nero, trovato negro, trovato colpevole, andiamo”.
R. proseguiva il racconto spiegando che, nel sentire sulla breccia antistante la casa i passi dell’uomo che si allontanava, aveva udito il rumore del cammino di più persone, ricevendone la netta sensazione che oltre a quel soggetto vi fosse qualcun altro: sportosi dalla finestra della camera che dava verso la via (vale a dire dalla stanza della R.), aveva cercato di vedere qualcuno sul cortile o in strada, ma senza esito.
Tornato nella stanza di M., che descriveva non in disordine, si rendeva conto che la ragazza sanguinava dal collo, con la spalla tutta “inzuppata”: aveva indosso dei jeans e una maglietta di lana bianca, con il seno coperto.  Il G. aveva allora cercato di prestarle soccorso, prendendo dal bagno un asciugamano, che però si rivelava troppo piccolo e rimaneva subito intriso di sangue, cosicché ne prendeva un altro e riprendeva a tamponarle la ferita; in quel frangente, la K. gli aveva dato l’impressione di voler dire qualcosa, a dispetto del sangue che le sgorgava anche dalla bocca, e R. - pensando di distinguere nell’ordine le lettere “a” ed “f” - si era preso la briga di scriverle sul muro con il dito, avendo la mano insanguinata.
Chiestogli dal Giudice come mai non avesse pensato di chiamare qualcuno in aiuto, l’imputato replicava che non disponeva di un telefono (né ne aveva visti in casa), essendogli stato sequestrato il cellulare a Milano pochi giorni addietro; inoltre, a causa dello spavento non era riuscito a mantenersi lucido, pensando anche che nessuno gli avrebbe creduto nelle condizioni in cui si trovava, tutto insanguinato.  Ribadiva poi di aver toccato più o meno dappertutto nella stanza, anche con le mani sporche di sangue, senza tuttavia spiegare come mai una sua impronta si trovasse proprio sul cuscino sotto il cadavere, quando egli ricordava il cuscino regolarmente sopra il letto, dove si trovavano anche la giacca e la borsa che la ragazza aveva posato rientrando in casa. Il letto era, secondo la sua descrizione, coperto con un piumone rosso o beige (ma insisteva molto di più sul primo colore): il cuscino era fuori dalla trapunta.
Sentendo forse un rumore provenire dall’appartamento di sotto, il G. si era spaventato ancor di più e aveva deciso di scappare, lasciando aperta sia la porta della camera di M. che la porta di casa (e tutti i vetri integri): era transitato per Piazza Grimana, dove qualcuno stava giocando sul campo di basket, e si era diretto verso Via del Canerino, cercando di evitare Corso Garibaldi per non incontrare gente che avrebbe potuto notare i suoi abiti macchiati di sangue. 
Quanto al proprio abbigliamento, ricordava di avere indossato, fra l’altro, una felpa e delle scarpe marca “Adidas”, queste ultime - a suo dire - rimaste pulite.  Arrivato a casa, aveva lavato gli indumenti, quindi - ancora in preda a una forte agitazione - si era cambiato ed era nuovamente uscito, dirigendosi verso la casa di A.: qui giunto, vi trovava anche l’altro amico P., cominciando a scambiare qualche parola ma ancora sentendosi quasi in trance, facendo notevoli sforzi per rimanere calmo e dare un’impressione di normalità. L’imputato indicava all’incirca nelle 23:30 l’ora in cui era entrato a casa dell’altro ragazzo, dove si era trattenuto sino a mezzanotte e mezza o giù di lì, per poi fare un giro in centro, incontrare un altro amico americano e andare al solito “Domus” (ma forse non anche A., che aveva avuto screzi con il personale di quel pub): qui erano rimasti più o meno sino alle 02:30 / 03:00, e da lì erano andati al “Velvet”, dal momento che uno dei suoi amici doveva parlare con qualcuno dello staff del locale.
Risalendo con i tempi a ritroso, anche in base alle distanze coperte a piedi ed alla durata della sua permanenza in Via del Canerino per ripulirsi, ipotizzava di essere uscito dalla casa di Via della Pergola intorno alle 22:30, o qualche minuto più tardi. Indicava peraltro in più di cinque o sei minuti l’intervallo di tempo trascorso da quando aveva udito il grido della ragazza al momento in cui l’ignoto aggressore si era allontanato dalla casa, volendo sottolineare che la colluttazione si era prolungata.  A una successiva domanda, ricordava altresì di avere sentito, quando era ancora in bagno, il suono del campanello della porta d’ingresso, come già aveva dichiarato nel primo interrogatorio in Germania.
Dinanzi alle foto della scena del delitto, il G. negava che la posizione del corpo della ragazza fosse quella dove egli l’aveva lasciata, ribadendo soprattutto il fatto che era vestita e non seminuda; escludeva che, quando si era affacciato alla finestra della stanza della R. per tentare di vedere verso la strada, il vetro fosse rotto, precisando che gli scuri interni erano aperti al pari delle persiane.
Venendo ai giorni successivi, l’imputato ricordava di essere stato in casa il 2 novembre, e di essere uscito nel pomeriggio per andare nuovamente da A.: prima, passando per il più volte ricordato campetto di pallacanestro, aveva sentito alcuni ragazzi parlare di una studentessa uccisa, ed era tornato sull’argomento anche con il titolare di una pizzeria al taglio poco distante. A casa di A. aveva trovato anche la sorella, oltre a P., ed era stata la ragazza a parlare del delitto: il tutto si era limitato a un accenno, senza alcun commento da parte del G..  Preso atto che C. S. C. aveva già dichiarato di non averlo più visto dalla fine di ottobre, il prevenuto ribadiva comunque di averla incontrata quella sera. Ammetteva poi di essere stato al “Domus” anche nella notte fra il 2 e il 3, ma - smentendo la presunta “impassibilità” di cui aveva parlato la D. - sottolineava di aver rispettato il minuto di S.o invocato dal dj per la morte di M..
Trascorsi altri giorni praticamente chiuso in casa, aveva lasciato Perugia di sabato (pur prendendo atto che sabato era il 3, dunque il giorno immediatamente successivo all’ultimo episodio narrato): procedendo in un viaggio in treno un po’ a tappe, era arrivato prima a Firenze, poi a Bologna. Da qui aveva proseguito per Milano, ma senza biglietto perché aveva poco denaro (in seguito, avrebbe anche venduto l’i-pod): sorpreso dalle parti di Modena, era stato fatto scendere, ma alla prima occasione aveva preso un altro treno, giungendo a Milano a mezzanotte passata.  Qui era entrato in un locale che conosceva già, giusto per far passare le ore, e verso le cinque era tornato in stazione, venendo anche controllato dalle forze dell’ordine: gli era capitato di salire su un treno diretto in Germania, senza neppure comprendere la destinazione, e si era lasciato trasportare.
Dopo varie peripezie in diverse città, incontrando altre persone di colore si era finalmente confidato su quel che gli era successo, e sentendosi rivolgere parole di comprensione sul fatto che nessuno in Italia sarebbe stato disposto a credergli, era arrivato a Dusseldorf: da lì aveva preso contatti con G. B., venendo informato che la Polizia lo stava cercando. Gli aveva raccontato la propria verità, e palesato l’intenzione di ritornare, che l’amico aveva caldeggiato: durante il tragitto verso Milano, però, al primo controllo in treno era stato trovato senza biglietto e senza documenti, e - accertate le sue generalità - era scattato l’arresto.
 La Polizia Giudiziaria effettuava nell’immediatezza alcuni accertamenti a riscontro delle dichiarazioni del G., e già l’8 dicembre assumeva a verbale la deposizione di C.A., fratello di S. C.  Il ragazzo, 18enne, riferiva di aver conosciuto R. “in giro”, senza saper indicare bene in quale occasione: ne era comunque nata un’amicizia ed una frequentazione, con l’altro che lo chiamava abbastanza spesso e passava a trovarlo a casa.  A dire del C., quanto meno per ciò che gli constava, l’imputato non faceva uso di stupefacenti, né beveva eccessivamente. A proposito della K., A. confermava il particolare della partita di rugby vista allo “Shamrock”: era stato proprio R., dopo l’omicidio, a dirgli che la ragazza uccisa era proprio quella che aveva assistito all’incontro quando c’erano anche loro.  Tuttavia, il giovane sottolineava di non aver mai visto il G. parlare con M., né aveva ricevuto dall’amico confidenze sul fatto che quella ragazza potesse piacergli o che avesse appuntamenti in programma con lei. Alla domanda su come avesse trascorso la serata del 1 novembre, il teste rispondeva testualmente: “Non ricordo quello che ho fatto il primo novembre né la sera di quel giorno, però sono certo che R. non è venuto da me quella sera, neanche in tarda notte”. 
Il C. ricordava invece che il giorno della notizia in TV dell’omicidio (vale a dire il 2) R. era passato da lui, ed era stato in quel frangente che era venuta fuori la sottolineatura dell’identità di soggetto con la ragazza dello “Shamrock”; nella stessa occasione, il G. aveva annunciato il proposito di andare qualche giorno a Milano, solo per ballare.  All’incontro - avvenuto di pomeriggio, con l’imputato che era rimasto per una mezz’ora - era presente la sorella del teste, ma non altri: nella successiva serata, che A. non sapeva dire dove avesse trascorso, R. non era stato in sua compagnia.
Dopo avere appreso del coinvolgimento dell’amico nel delitto, il C. aveva riflettuto sul comportamento di R. il 2 novembre, raggiungendo l’impressione che in effetti gli era sembrato poco tranquillo: al momento, tuttavia, non aveva notato niente di particolare, né si era accorto di eventuali ferite sulle mani del G..  Il giovane concludeva la sua deposizione precisando che il G. gli aveva confidato in precedenza di sentirsi solo, e che gli sarebbe piaciuto trovare una ragazza.
E. M., studente israeliano di agraria e fidanzato di S. C., sosteneva di conoscere R., ma di averlo visto l’ultima volta il 24 ottobre o giù di lì: ricordava di avere ricevuto una sua telefonata, da un numero diverso rispetto a quello consueto, il 27 ottobre, con il G. a dirgli che si trovava a Milano e che sarebbe rientrato il giorno dopo.  Aggiungeva altresì che il 1 novembre lo aveva trascorso in compagnia della fidanzata e di A., ma non ricordava cosa avessero fatto.
L’austriaco M. P. M. dichiarava di aver conosciuto il G. intorno al 20 ottobre, presso le scale del Duomo di Perugia, perché si trovava in compagnia del comune amico A.; da allora, senza mai scambiarsi i numeri di telefono, lo aveva rivisto altre 6 o 7 volte, sempre in compagnia del gruppo (A., la sorella, M. e altri) e in un’occasione avevano cenato tutti a casa di R..  Anch’egli confermava di aver seguito allo “Shamrock” Inghilterra-Sudafrica, e di aver saputo solo dopo l’omicidio - da alcuni amici americani - che quella sera sarebbe stata presente la K.: escludeva però che R., durante la serata in questione, ci avesse parlato.  A dire del M., il G. non gli aveva mai detto di essere attratto da M. o che avesse appuntamenti con lei, trattandosi di una ragazza che il giovane austriaco non conosceva: aveva invece saputo da R. che gli piaceva una certa A., tedesca.  Chiestogli cosa avesse fatto il 1 novembre, e quando avesse visto l’imputato l’ultima volta, il M. replicava: “Il giorno primo novembre u.s. sono stato tutto il giorno in casa e forse anche la sera, sono comunque certo di non aver visto R. né nella giornata del primo novembre né la sera del primo novembre (..). Sono sicurissimo di aver visto R. per l’ultima volta 4 o 5 giorni prima di Halloween in un locale a prendere il kebab in questa Via U. Rocchi”.  Il teste precisava infine di aver saputo dal C. che il G. era passato da casa dell’australiano il giorno dopo l’omicidio.
S. Z., studente kuwaitiano e dee-jay nei locali del centro storico, affermava di aver conosciuto M. sin dai primi tempi dell’arrivo di lei in Italia, per averla vista più volte al “Merlin” o al “Domus”, sempre e soltanto in compagnia delle sue amiche inglesi; conosceva anche R., che però non ricordava di aver visto al “Domus” la sera del 2 novembre.  L’aveva invece notato al “Merlin” qualche giorno prima: a suo dire, il G. talora si metteva a ballare sopra i tavoli del “Merlin”, dimostrando in quelle occasioni di avere bevuto un po’ troppo.
 L’11 dicembre 2007 era poi il turno di B. A. M., soprannominato “Momi”, un giovane somalo giocatore di basket: sulla deposizione del predetto si dovrà tornare in seguito, essendo egli stato escusso anche durante l’attività istruttoria svolta in udienza preliminare.
Nel frattempo, venivano nuovamente escusse sia la R. e la M., che le amiche inglesi della K..  Fra le due italiane, mentre la R. sosteneva di non aver mai visto né conosciuto il G., l’altra riferiva al Pubblico Ministero che qualcuno tra i ragazzi del piano di sotto le aveva raccontato che una sera R. si trovava a casa loro e, essendo un po’ ubriaco, si era addormentato sul water: la stessa M. aveva poi visto l’imputato di persona, una domenica che era passata un attimo a trovare i ragazzi di sotto, e si trattava del giorno dell’ultima gara della Ferrari.
Fra le connazionali di M., la H. sosteneva semplicemente di non conoscere il G., dicendosi certa che neppure la K. lo conoscesse; la R., tornando alla festa di Halloween, escludeva che qualche ragazzo di colore si fosse avvicinato alla ragazza uccisa durante la loro permanenza al “Merlin” o al “Domus”, indicando in un certo F., iraniano, l’unico straniero che forse ci aveva scambiato qualche parola (tuttavia, precisava di essere rimasta al “Domus” solo per poco tempo, mentre M. e le altre amiche si erano trattenute ancora).
S. P., dopo aver ribadito i movimenti del gruppo di ragazze la sera del 31, precisava che durante quella serata M. non aveva ricevuto telefonate, mentre non poteva escludere che avesse avuto degli sms: nel corso della permanenza al “Merlin” erano state sempre insieme, per cui ricordava che l’unico ragazzo avvicinatosi alla K. era stato un italiano sui 20 anni, con gli occhi azzurri e un po’ basso di statura; non poteva dire nulla di utile su quanto accaduto più tardi al “Domus”, perché - come aveva già dichiarato in precedenza - non era rimasta costantemente al fianco dell’amica.  Quanto al G., precisava di averne visto la foto sui giornali dopo l’arresto, ma non l’aveva mai veduto prima: escludeva che M. gliene avesse parlato come di un amico o conoscente, e secondo lei probabilmente non lo conosceva affatto. 
La sera dell’1, mentre rientravano nelle rispettive abitazioni dopo aver cenato da A. e R., la P. sosteneva di aver detto alla K. di essere stanca, e probabilmente l’altra aveva detto la stessa cosa: di certo, non aveva parlato di appuntamenti che aveva in programma o della possibilità di vedere qualcuno, neppure per sottolineare che a causa della stanchezza non ne avrebbe avuto voglia.
Sul comportamento in genere dell’amica, S. teneva a precisare di non averla mai vista baciarsi con un ragazzo in pubblico: ricordava in proposito anche qualche critica che le aveva sentito rivolgere nei confronti della K., della quale diceva che portava degli uomini a casa per dormirci insieme.
F. A. ricordava che la sera del 31, nel suo appartamento di Via Bontempi, lei e M. avevano finito di truccarsi assieme per Halloween, avendo entrambe scelto un costume da vampiro: dentro il “Merlin” era capitato che a volte si separassero, anche a causa della gran quantità di persone presenti, ma non aveva comunque notato ragazzi di colore avvicinarsi all’amica.  Indicava in qualche conoscente italiano i giovani con cui si erano intrattenute, per poi precisare di aver visto il G. per la prima volta nelle foto sui giornali: escludeva di aver mai sentito la K. pronunciarne il nome, o parlare in genere di un ragazzo con le sue caratteristiche. Il 31 non aveva assolutamente visto R. colloquiare o addirittura flirtare con M., né al “Merlin” né al “Domus”.
La sera dopo, vedendola andar via verso le nove, aveva avuto la sensazione che - come tutte, del resto - fosse stanca per aver fatto tardi la notte precedente, e dunque intendesse andarsene a dormire.  Sapeva peraltro che la B. aveva prestato a M. un libro di storia, e riteneva che l’amica intendesse leggerlo per restituirlo prima possibile.
Quanto alla relazione con G., la F. si limitava a precisare che la storia fra lui e M. era appena iniziata, pur potendosi considerare fidanzati: peraltro, riferiva che l’amica le aveva raccontato che la K. era andata dicendo che quel ragazzo piaceva anche a lei, ma (quasi facesse una concessione) non aveva nulla in contrario a che la K. ci si mettesse.
R. B., infine, confermava che M. le aveva parlato della storia con G., iniziata da un paio di settimane, e sapeva che in quel fine settimana il ragazzo sarebbe andato altrove, a casa sua od a sciare; confermava altresì, per la sera del 31, il particolare del trucco completato in casa. In entrambi i locali dove erano state, salve brevi interruzioni perché l’una o l’altra si erano recati alla toilette, erano rimaste sempre insieme: sia il “Merlin” che il “Domus” erano molto affollati, ma nessuno in particolare si era avvicinato per parlare con la K., pur evidenziando la teste che per circa un’ora, all’interno del “Domus”, non le era stata vicina (a differenza però di A., che era stata sempre con M.).  
Anche la B. sosteneva di non aver mai visto, neppure casualmente per strada, il G., e di saperlo riconoscere solo a causa delle immagini apparse sui giornali o in TV: escludeva pertanto di averlo mai visto in compagnia di M., e negava che l’amica gli avesse mai parlato di un certo R. o - a parte G. - di un ragazzo da cui si sentiva attratta o che le aveva palesato interesse, pur precisando che non lo avrebbe certamente descritto come un ragazzo di colore, ma semplicemente come uno che aveva conosciuto.
La teste riferiva a sua volta dei discorsi fatti dalla K. sul comportamento di A. per gli uomini che portava in casa, e si soffermava sull’abbigliamento di M. la sera dell’1, descritto in: una felpa celeste marca “Adidas” con delle strisce blu sulle maniche, una maglia di cotone a maniche lunghe di colore beige e un’altra o forse altre due magliette sotto, con qualche disegno, oltre a un paio di jeans scoloriti e ad un paio di scarpe “Puma”.
Il 7 gennaio 2008, intanto, si presentavano alla Squadra Mobile di Perugia T. C. e A. M.  Il primo segnalava di aver subito un furto nella sua abitazione il 1 o 2 settembre precedente, ad opera di un ragazzo di colore che - a seguito della pubblicazione sugli organi di stampa di numerose foto del G. - riteneva di riconoscere nell’odierno imputato. In particolare, l’uomo riferiva che alle sei del mattino del giorno indicato era stato svegliato da alcuni rumori provenienti dalla stanza sottostante l’ambiente della camera da letto, disposta a soppalco: affacciandosi, al pari della propria convivente che si trovava in sua compagnia, egli aveva scorto un giovane di colore, intento a frugare tra le sue cose, sicché era sceso in fretta e furia dal letto per cercare di mandarlo via. L’altro, a quel punto, aveva preso a scendere la scala a chiocciola che comunicava con il piano di sotto, ma - trovata la porta chiusa - si era rivolto verso il T. che l’aveva seguito, prima afferrando una sedia per brandirla contro di lui, poi tirando fuori un coltello a serramanico: il denunciante, spaventato, risaliva di sopra, mentre la sua ragazza chiamava il “113”, e nel frattempo il ladro - che aveva detto qualche parola in perfetto italiano, e aveva l’alito vinoso - riusciva a scappare.
Verificata l’entità di quel che era stato trafugato, l’uomo si accorgeva della mancanza di pochissimi contanti e di tre carte di credito; la sera immediatamente successiva, andando alla discoteca “Domus”, gli era sembrato di rivedere il ragazzo in questione fra gli avventori del locale.  A distanza di tempo, vedendo le foto del G. sui giornali, il T. aveva avuto l’impressione che si trattasse proprio dell’autore del furto.
L’A., titolare di un bar e un ristorante piuttosto frequentati nel centro della città, riferiva invece alla P.G. di aver visto spesso la K. nel suo locale, sempre in compagnia delle ragazze inglesi con cui era solita uscire (solo una volta l’aveva notata in un gruppo composto anche da uomini, e vi era anche la coppia K.-S.), e le era sembrata una ragazza piuttosto riservata, che non dava confidenza.  Sosteneva altresì di conoscere R., ma solo di vista, e di non averlo mai notato frequentare M. od altre ragazze di origine britannica.
Le indagini proseguivano con l’acquisizione dei primi risultati di accertamenti biologici: essendo stato ricostruito il profilo genetico del G. mediante campionature varie (in particolare, campionature di saliva sul suo spazzolino da denti, rinvenuto a seguito del sequestro dell’appartamento di Via del Canerino), se ne appurava l’identità con quelli isolati su alcuni dei reperti, e segnatamente su uno dei tamponi vaginali prelevati dal corpo della vittima e su un frammento di carta igienica del bagno dove erano state trovate le feci non scaricate.  A proposito del tampone vaginale, in ogni caso, non veniva riscontrata la presenza di sperma, e si poteva operare la comparazione dei due profili soltanto in ordine all’aplotipo Y, caratterizzante l’individuo maschile e i suoi eventuali ascendenti o discendenti in linea retta.
Il 26 marzo 2008 il G. rendeva un nuovo interrogatorio al Pubblico Ministero. Nell’occasione, smentiva innanzi tutto che qualcuno dei suoi conoscenti lo avesse mai chiamato “barone”, quindi confermava che a marzo 2007 era tornato a Perugia da Lecco, andando a trovare la famiglia M. per farsi aiutare nella ricerca di un lavoro, che quasi subito aveva trovato presso l’azienda agricola dei C.; ad agosto aveva però lasciato quell’occupazione, e si era dedicato a qualche lavoro saltuario nel settore della ristorazione, cercando nuove occasioni tramite l’altro amico G. B.. Anche durante i periodi di impegno come giardiniere od altro, aveva proseguito a praticare il basket, passando a giocare molto spesso al campo di Piazza Grimana: qui trovava il più delle volte ragazzi cinesi, un camerunense di nome P. (probabilmente il T.) e il lituano V., ma talora vi capitavano anche un paio dei ragazzi italiani che abitavano sotto casa della K. e della K..
Ribadite negli stessi termini le circostanze in cui aveva conosciuto A. presso il pub del D., R. si riportava ancora una volta con la memoria alla serata trascorsa presso l’abitazione di quei giovani, quando li aveva incontrati (insieme alla K.) dopo la festa di compleanno di O.: a suo dire, si trattava del 12 o 14 ottobre. Confermava che, una volta salita A. a casa sua, e prima che tornasse, tutti quanti avevano detto che era una bella ragazza, avanzando fantasie più o meno goliardiche, quindi - ridiscesa l’americana - era girata una “canna”, che la stessa K. aveva preso a fumare in un modo che gli era parso esagerato.  
Dopo un po’, era scesa anche la K., e il G. sottolineava di nuovo che quello era stato il giorno in cui si erano presentati, aggiungendo però di averla già vista in qualche locale: essendosi seduta dinanzi a lui, avevano parlato abbastanza a lungo tra loro, mentre A. scambiava battute con gli altri ragazzi, senza tuttavia che qualcuno di costoro si dimostrasse - né con lei, né con l’inglese - in maggiore confidenza o addirittura legato da un qualche rapporto.  A differenza della K., M. aveva fumato facendo soltanto un “tiro”, ed era stata proprio lei a dire per prima che intendeva andarsene a dormire, venendo seguita subito da A..
L’imputato ribadiva di aver dormito in quella casa, sentendosi un po’ stanco e frastornato dal fumo (nonché alticcio per aver bevuto parecchio nella festa precedente), nonché di essere andato in bagno, tornando però regolarmente dove era seduto.  A casa dei marchigiani era tornato per la seconda e ultima volta il pomeriggio del Gran Premio, e in quella circostanza aveva visto una delle italiane coinquiline della K., che era scesa da quei ragazzi ed aveva comperato del “fumo” per 5,00 euro.
Aveva poi rivisto M. in occasione della partita di rugby, dove aveva colto l’occasione per avvicinarla ancora in quanto la ragazza le era piaciuta molto: allo “Shamrock” era entrato prima lui, in compagnia di A., P. e F., poi l’aveva vista entrare e sedersi nella fila subito dietro. A dire del G., anche A. l’aveva salutata perché si conoscevano già.  In seguito, durante il mese di ottobre, aveva incontrato nuovamente la K. tante volte, al “Merlin”: qui la ragazza capitava spesso, sempre in compagnia delle sue amiche inglesi, con le quali tuttavia R. sosteneva di non avere avuto occasioni di conoscenza.
Il pomeriggio del 31, per quanto ricordava, il G. aveva giocato un po’ a pallacanestro, forse con i soliti cinesi, e poi sapeva di avere da tempo il programma di andare ad una festa di giovani spagnoli (a casa di certi C. e T., che aveva conosciuto qualche giorno prima) tramite le ragazze che abitavano nell’appartamento sopra il suo; ci era effettivamente andato, chiedendo prima al telefono le indicazioni per raggiungere il posto, che era in Via Campo di Battaglia, e qui aveva visto una partita di calcio, aveva mangiato, bevuto e scherzato un po’, quindi - con tutto il resto della comitiva - era andato in un altro appartamento di spagnoli, dietro Via Bonazzi. Anche qui aveva trovato un sacco di gente, e durante la festa si erano scattati parecchie fotografie, alcune delle quali erano state recuperate dalla difesa del prevenuto e venivano prodotte agli inquirenti: effettivamente, in quattro o cinque delle immagini si distingueva la figura del G..
Nella ricostruzione degli accadimenti, a quel punto, il prevenuto sosteneva di aver fatto in precedenza qualche confusione, avendo ritenuto di aver visto M. dove in realtà non c’era ed escludendo invece che ci fosse dove l’aveva veduta davvero: in realtà, a casa dei ragazzi iberici la K. non era venuta affatto, ma l’aveva vista - nonché baciata, come aveva già detto collocando l’incontro altrove - al “Domus”.  
Intorno alle 02:00, con lo stesso gruppo di spagnoli, R. aveva infatti lasciato anche la seconda casa e si era diretto verso quel locale, trovandolo pieno zeppo di giovani: in mezzo alla calca, quando si trovava vicino al bancone per le bevande, girando verso un arco e una stanza, si era ritrovato davanti M. vestita da vampiro, e le aveva fatto la battuta sulla paura che gli volesse succhiare il sangue perché la sua squadra aveva perso la partita di rugby.
Descritto nuovamente lo stato dei luoghi, l’imputato precisava di aver parlato con la ragazza per circa dieci minuti, all’esito dei quali le aveva chiesto di poterla rivedere il giorno dopo, e lei aveva acconsentito: senza precisare se avessero preso un appuntamento o se si trattasse di una propria convinzione sull’ora possibile in cui passare da lei, il G. aggiungeva che il programma era di rivederla la sera dopo alle otto e mezza, anche se per l’1 aveva un ulteriore appuntamento con gli amici spagnoli, alle nove o alle dieci da C. e T., in Via Campo di Battaglia.
I difensori producevano altresì alcune fotografie scattate all’interno del “Domus” la sera in questione, da cui emergeva che gli stessi ragazzi ritratti nelle altre foto della casa degli spagnoli si ritrovavano con lo stesso vestiario ed atteggiamento anche in quel locale, a riscontro delle dichiarazioni del loro assistito.
L’1, secondo la versione del prevenuto, aveva dormito fino alle 18:00, ed in concomitanza con l’inizio del TG regionale su RAI3 era uscito di casa: in pochi minuti, anche meno di dieci, era arrivato in Via della Pergola ma non aveva trovato nessuno, né visto luci accese (neppure al piano di sotto). Allora, come già raccontato, era andato da A. dove si era fermato per poco tempo, confermando il particolare che l’australiano lo aveva fatto aspettare un po’, trovandosi in bagno: quindi si era accomiatato dal C., dicendogli genericamente che si sarebbero visti più tardi, ed era salito verso il Duomo. Ribadiva di aver visto P. che parlava con una ragazza, e non l’aveva disturbato, poi ci aveva scambiato due battute quando aveva già in mano il panino con il kebab, ed anche a lui aveva detto che si potevano vedere più tardi, giacché prima doveva incontrare una ragazza: forse all’austriaco aveva anche chiesto l’ora, ed era poco prima delle otto e mezza.
Precisato che M. non gli aveva dato il numero di cellulare ed egli non aveva avvertito l’esigenza di chiederglielo, sia perché tanto la incontrava nei posti consueti, sia perché non disponeva più di un telefono da quando gli era stato sequestrato il 27 ottobre a Milano, il G. sosteneva di essere ritornato in Via della Pergola attorno all’ora ipotizzata per l’incontro, notando anche una macchina tipo utilitaria appena fuori dal cancello della casa e un marocchino, una specie di vagabondo trasandato, poco distante. Aveva bussato, dopo aver trovato il cancello aperto, e non aveva avuto risposta; nel tornare sui suoi passi verso la strada, aveva notato sopraggiungere la K., mentre la macchina appena ricordata non c’era già più.
Nel colloquiare per pochi istanti con la ragazza fuori della casa, R. ricordava di aver sentito qualcuno che conversava nella parte esterna del parcheggio soprastante: escludeva invece di aver visto in Piazza Grimana autobus in partenza per le discoteche o barboni che stazionavano su qualche panchina: M., nel vederlo, gli aveva chiesto cosa facesse, ed egli aveva risposto di essere passato, preoccupandosi di precisare che non stava aspettando da molto.
In ogni caso, la ragazza non si era affatto spaventata trovandoselo dinanzi, e l’aveva invitato ad entrare; il prevenuto confermava che la K. aveva detto ad alta voce di essere tornata, nonché il particolare di aver bevuto acqua e succo di frutta dal frigo, dopo di che era accaduto che M. si era accorta del presunto furto del denaro. Più o meno, potevano essere le 21:20. Ne erano derivate le accuse e le invettive ai danni di A. di cui aveva già fatto parola, e fra l’altro le aveva sentito dire che non ne poteva più dei ragazzi che la K. portava a casa e del suo modo di fare: vedendone la forte arrabbiatura, R. aveva compreso che i soldi mancanti all’inglese non dovevano essere pochi.
L’aveva conseguentemente calmata, facendole qualche complimento sul fatto che era una bella ragazza, e arrabbiandosi le sarebbero venute le rughe: a quel punto, si erano messi a parlare, ancora un po’ delle difficoltà che M. aveva con l’americana (della quale diceva che non teneva neppure pulito il bagno), quindi di cose personali e più intime.  Il G. le aveva detto di non avere una madre, però nella vita aveva avuto la fortuna di incontrarne altre, e la K. aveva colto lo spunto per parlare della sua, raccontandogli che era ammalata (per quanto l’imputato aveva potuto comprendere, di un cancro ai reni) e che aveva paura di perderla. Quindi la ragazza, alla domanda se fosse fidanzata, aveva parlato di “qualcuno di speciale” in Inghilterra, ed egli ne aveva ricavato la conclusione che in Italia non avesse legami.
In quel contesto, c’era stato l’approccio, del tutto naturale: R. l’aveva baciata sulle labbra, poi si erano vicendevolmente accarezzati, anche sui genitali, e dopo un po’ erano venute fuori le remore di M. per la mancanza di un profilattico, sicché si erano fermati e ritirati su i pantaloni.  Il tutto si era svolto nel soggiorno, con i due giovani seduti su sedie vicine.
Sentendosi disturbato di stomaco, il G. era andato in bagno, chiedendo alla ragazza il permesso di farlo e sentendosi indicare quello più vicino; non appena entrato, con M. che si stava avviando verso la propria camera ma era ancora in quella specie di salotto, qualcuno aveva suonato il campanello.  R. aveva udito la K. chiedere chi fosse, dopo di che - senza avere udito la risposta di chi stava suonando - l’aveva sentita pronunciare in inglese e in tono alterato le parole “we need to talk” o qualcosa del genere, vale a dire “dobbiamo parlare”. 
La risposta, stavolta, veniva recepita dall’imputato (che aveva ancora la porta del bagno aperta), perché la persona nel frattempo entrata in casa, con una voce femminile che egli reputava di riconoscere in quella di A. K., aveva replicato, sempre in inglese, “what’s happening?”, cioè “cosa succede?” o “qual è il problema?”.
Il G. aveva ritenuto di non preoccuparsi, e che non fossero affari suoi: così, si era messo ad ascoltare la musica dell’i-pod, mentre faceva i suoi bisogni. Come già riferito nel primo interrogatorio, aveva sentito durante la terza canzone un grido più forte del volume negli auricolari, ed aveva allora cercato di andare a vedere cosa stesse accadendo, con una fretta tale da non curare di rivestirsi bene, né di scaricare il water.
R. precisava nel prosieguo del verbale che, ancora con le cuffie in testa, aveva continuato a sentire un vociferare tra donne, sempre ritenendo trattarsi di M. e A., ma non in termini da fargli pensare che ci fosse qualcosa di grave in atto. Uscito dal bagno, il giovane si era stupito di trovare la luce spenta in cucina, visto che poco prima era accesa, quindi si era diretto verso il corridoio che dava verso la camera di M., e ripeteva la narrazione sull’individuo che aveva visto di spalle sulla soglia, e che si era girato di scatto con un coltello nella mano sinistra, non appena il G. era arrivato vicino a lui ed aveva scorto il corpo della ragazza ferita sul pavimento.  Rispetto al precedente interrogatorio, aggiungeva che quell’uomo aveva gli zigomi accentuati e una specie di doppio mento: non portava occhiali, e poteva avere all’incirca la sua stessa età. R., che pure sosteneva di avere udito la voce della K., non aveva veduto A. in casa, trovandosi dinanzi solo il soggetto con il coltello, che lo aveva costretto a indietreggiare fino a cadere per terra quando era tornato nel soggiorno, tanto da aver preso una sedia per tirargliela contro e cercare di allontanarlo da sé: correggeva la prima, un po’ frettolosa e inverosimile, indicazione relativa al tempo di quella specie di colluttazione, definendo “fulminea” un’aggressione che a dicembre aveva ritenuto fosse durata cinque minuti o più.
Ancora una volta, veniva ribadita la presunta frase che quel giovane aveva pronunciato, all’indirizzo di qualcun altro, circa l’aver trovato “un nero” e “il colpevole”, cui aveva fatto seguito l’ulteriore frase “andiamo via”, e - subito dopo - il rumore dei passi di più persone sulla breccia: la novità era però che, nell’interrogatorio al Procuratore della Repubblica, il G. sosteneva di aver visto dalla finestra della camera della R. una figura femminile con i capelli sciolti, nella quale aveva riconosciuto la sagoma di A. K.. La ragazza, vicino alla quale non c’era nessun altro, si trovava - secondo R. - all’altezza del cancello di accesso al vialetto, praticamente già sulla strada: nel contempo, un rumore di passi verso il retro della casa gli aveva fatto pensare che qualcuno si stesse dirigendo verso l’ingresso dell’abitazione di sotto.
Non vi erano invece cambiamenti di versione a proposito delle modalità con cui aveva cercato di soccorrere M., né circa le condizioni in cui aveva trovato la vittima o la stanza: confermava, fra l’altro, l’impressione che il piumone sopra il letto fosse rosso, e insisteva nel dire che in quel momento non vi era tutto il soqquadro che poi aveva riscontrato nelle fotografie del sopralluogo.  Quanto alle proprie scarpe, ribadiva di avere indossato delle “Adidas” di colore verde.  Spiegava ancora di non aver visto la K. usare il telefono, né scorto cellulari in giro per la casa, aggiungendo che se ne avesse notato uno avrebbe chiamato senz’altro il “118”.
Ripetuto il particolare del presunto rumore sentito provenire dal piano sottostante, che lo aveva indotto a scappare, il G. precisava di essere andato via transitando per le scalette a fianco del campo di pallacanestro, dove aveva notato qualcuno che giocava: escludeva di essersi scontrato con qualcuno, così come negava di esser mai passato per delle scalette di metallo dal parcheggio a Via Pinturicchio (precisando di sapere come raggiungere la zona del parcheggio senza necessariamente usare quelle scale) e confermava di essere arrivato a casa evitando Corso Garibaldi, quindi si era cambiato ed era uscito nuovamente. 
Sui suoi spostamenti successivi, confermava di essere andato da A., precisando tuttavia di essere stato assieme a lui, a P. e ad altri (tra cui M.J., iniziali con cui indicava il fidanzato della sorella del C.) ma di non essere sicuro di essere proprio andato a casa dell’australiano: era stato proprio A. a lasciare il gruppo di amici, dopo che erano andati al “Domus”, perché aveva avuto una discussione in precedenza con il personale di quel locale, e non lo avevano fatto entrare. Per il resto della notte, R. era dunque rimasto con P. e gli altri, recandosi anche al “Velvet”.
Incalzato dagli inquirenti sulla descrizione dell’uomo con il coltello, soprattutto in ordine all’eventuale possibilità che si trattasse di R. S., il G. precisava di essere stato un po’ condizionato per aver visto immagini e fotografie, e di avere perciò riscontrato qualcosa (evidentemente, in punto di valutazione di somiglianza, se non addirittura di ricognizione piena) di quel soggetto ignoto in persone che gli era capitato di vedere, senza riferirsi espressamente al S.: riteneva preferibile provare a fare un identikit, proprio a causa di quelle suggestioni, su cui insisteva anche dinanzi a domande più dirette.  In ogni caso, quanto all’accento del giovane in questione, escludeva decisamente che fosse perugino o del Nord Italia.
Parlando infine del colloquio avuto via skype con il B., l’imputato dichiarava di avere risposto alle domande di G., talora un po’ di fretta e perché condizionato dalla situazione: quando l’amico gli aveva chiesto se fosse stata A. ad uccidere M., gli aveva detto di no, anche perché in quei momenti precisava che la sua mente era concentrata solo sulla figura maschile con il coltello.
Il G. concludeva il verbale rappresentando di sentirsi responsabile per non aver salvato la vita di una ragazza morente, ma di essere del tutto estraneo all’omicidio, auspicando che si desse corso a tutti i confronti necessari.
Il 4 aprile, era B. G. a rilasciare dichiarazioni al Pubblico Ministero: il giovane, 21enne, si definiva probabilmente il migliore amico dell’imputato, con il quale aveva frequentato le scuole medie a Ponte San Giovanni, nella stessa classe, ed avevano anche condiviso l’identica passione per la pallacanestro, pur militando in squadre differenti. Il teste ricostruiva le vicende personali del G., anche in relazione ai diversi periodi in cui era stato affidato ad alcune famiglie: riferiva in particolare che, per quanto gli constava, R. aveva deciso di andare dalla zia di Lecco perché non si trovava più a suo agio con i C., senza però che l’amico gli avesse mai detto di non essere stato trattato bene, semplicemente per stili di vita poco compatibili.
Dopo il trasferimento in Lombardia, i due non si erano visti per un anno e mezzo o giù di lì; quando era tornato, nella primavera del 2007, avevano invece riallacciato i rapporti, così come con il gruppo di ragazzi di Ponte San Giovanni, che avevano cercato - aiutati anche dalle rispettive famiglie - di aiutare il G. a cercarsi un lavoro.  Occupazione che era arrivata nel giro di breve tempo, con l’offerta presso l’azienda agraria dei C.: il B. sosteneva che in quel periodo R. si era messo a lavorare d’impegno, alzandosi presto la mattina, ma durante l’estate (peraltro in corrispondenza delle sue ferie, per cui non aveva avuto molte occasioni di sentirlo) aveva avuto qualche problema, assentandosi dall’azienda per non meglio precisati motivi di salute, e - perso il lavoro - era caduto in depressione.
Chiestogli se, per quanto ne sapesse, R. facesse uso di droga, il giovane rispondeva di non averlo mai visto neppure fumare, e parimenti in sua presenza non aveva mai bevuto tanto da ubriacarsi; tuttavia, in quei mesi era messo un po’ “a terra”, vuoi per la mancanza di soldi vuoi per l’impossibilità di fare quel che gli piaceva davvero, vale a dire stare in mezzo alla gente e frequentare ambienti dove ci fossero sempre persone nuove da conoscere.  Verso settembre, il B. aveva ripreso a stimolarlo un po’, chiamandolo la sera per uscire e vedendo il da farsi per cercargli un altro posto, ma a causa dei concomitanti impegni di studio non gli era stato possibile incontrarlo con assiduità: sicché, l’aveva sostanzialmente perso di vista un’altra volta, ed a parte qualche telefonata (anch’egli indicava come recapito dell’amico il n. 3**/181****) non aveva più avuto occasione di parlarci veramente.
Il teste indicava più o meno nel 31 ottobre, ma forse già da qualche giorno prima, l’ultimo contatto telefonico con il G., del tutto interlocutorio, ma il non sentirlo per un po’ non aveva determinato in lui motivi di preoccupazione, visto che quella di sparire ogni tanto era una caratteristica di R..  
Il 16 novembre, quando gli agenti della Polizia di Stato erano andati da lui, il B. aveva compreso in breve tempo la situazione: il 19, verificato tramite Messenger che R. era collegato, vi era stato il lungo colloquio fra loro che aveva poi portato il prevenuto alla determinazione di tornare in Italia. Il teste riferiva che nel corso di quella conversazione il G. aveva tenuto a precisare di non avere nulla a che fare con l’omicidio; visto che vi erano stati gli arresti di altre persone, il B. gli aveva chiesto se fossero stati A. - avendo capito che R. la conosceva - o il L., e l’altro gli aveva scritto di no, usando per la ragazza l’espressione “non c’entra” e per il congolese quella rafforzata di “non c’entra un cazzo”. Il responsabile, per quel che l’imputato diceva, era un italiano giovane, e alla domanda se fosse stato il S. (la cui immagine era su tutti i giornali, e sicuramente scaricabile via internet) egli aveva risposto in termini vaghi, più o meno con una frase del tipo “boh, non lo so, penso di sì”, ripetendo però più volte, nel sentirsi riproporre la domanda, quel “penso di sì”.
A quel punto, invece di scriversi domande e risposte sulla chat, il B. gli aveva suggerito un contatto telefonico via skype, inviandogli dei soldi con il sistema money transfer e permettendogli così di pagare la postazione all’internet point dove si trovava: ne era derivata così una chiacchierata vera e propria, soprattutto incentrata sulla decisione - che secondo il teste era già stata maturata da R. - di rientrare per chiarire la propria posizione. Tornando a descrivere quel che era successo la sera del delitto, il G. aveva detto che con M. c’era stato un appuntamento, e si erano visti a casa di lei: dopo poco, c’erano state delle effusioni, e R. l’aveva toccata anche nelle parti intime, penetrandola con le dita (aveva anche precisato che probabilmente si sarebbero trovate le tracce di quella penetrazione), escludendo dunque un rapporto sessuale completo ma sottolineando che la K. era consenziente. Quindi era andato in bagno e aveva sentito un grido, uscendo “come di soprassalto” senza neanche pulirsi o tirare l’acqua del wc, e si era così trovato davanti a un uomo (sicuramente italiano, anche se non si era soffermato a parlare di accenti o inflessioni dialettali), con il quale si erano presi a spintoni o qualcosa del genere.
Il prevenuto aveva insistito sul particolare del presunto furto che M. aveva subito prima del loro ingresso in casa, nonché sul fatto che non c’era alcun segno di effrazione o vetri rotti, a differenza di quel che era stato riscontrato dalle forze dell’ordine: ergo, secondo lui qualcuno aveva mistificato la scena del crimine, facendo pensare a ignoti ladri che si erano introdotti clandestinamente nella casa. Sempre stando a quel che gli aveva detto R., la ragazza era ancora viva quando lui era uscito dalla casa, dopo aver tentato di tamponarle la ferita.
Nel corso dei successivi colloqui in carcere, a dire del B., il G. gli aveva rappresentato di aver elaborato meglio i propri ricordi, giungendo alla conclusione di aver visto anche A., ma il teste precisava di non essersi fatto dare troppi particolari, e di averlo invitato a parlarne più diffusamente con i propri avvocati: R. si era soffermato sul tipo di vita che la K. faceva, descrivendola come una ragazza che “si sfasciava” di droga, anche se non di tipo pesante, precisando invece di non aver mai conosciuto il S..   Infine, aveva anche espresso la convinzione che la falsa accusa dell’americana nei confronti di P. poteva derivare dal fatto che l’italiano da lui sorpreso, avendo visto un ragazzo di colore che non conosceva, le aveva riferito di quella presenza in casa, ed A. ne aveva ricavato la conclusione che potesse trattarsi del L..
Il 15 maggio, avendo chiesto di rendere nuove dichiarazioni agli inquirenti, il G. sottoscriveva un nuovo verbale: prendendo spunto da alcuni passi del provvedimento de libertate nel frattempo depositato dalla Corte di Cassazione nei suoi riguardi, egli intendeva precisare che la sera del delitto non indossava un paio di “Adidas”, bensì di “Nike”, corrispondenti peraltro al modello di calzatura (Outbreak 2, misura 11)di cui era stata trovata la confezione vuota nella casa di Via del Canerino.  La circostanza assumeva un particolare rilievo, dal momento che alcune impronte di scarpe sportive repertate nella casa di Via della Pergola, e soprattutto una in prossimità del cadavere, erano state inizialmente ricondotte a un diverso modello di “Nike” (Air Force) rinvenute nella disponibilità del S., poi invece valutate incompatibili: successive comparazioni portavano in effetti a ricondurre le impronte in questione alle calzature indicate dal G., che l’imputato sosteneva di aver buttato in un cassonetto durante la permanenza in Germania.
Ribadiva quindi la versione già esposta da ultimo, tornando a descrivere il giovane da lui veduto e precisando - oltre alla disponibilità ad eventuali confronti - di essersi fatto una “convinzione vedendo le foto sui giornali”; aggiungeva infine che, per quanto poteva ricordare, la lampada nera che aveva visto in alcune fotografie degli atti del procedimento, posta in terra nella stanza di M., probabilmente non c’era quando egli le aveva prestato soccorso, avendo avuto l’impressione che il fascio di luce provenisse da una direzione diversa.
La lampada in questione, nel frattempo, era stata riconosciuta dalla R. e dalla M. come facente parte della dotazione di arredamento della stanza della K., che era priva di punti luce (ed infatti, in sede di sopralluogo, non erano state trovate altre fonti di illuminazione in quella camera).
Intanto, gli accertamenti scientifici erano proseguiti: da un lato, veniva dato corso a incidente probatorio medico-legale per l’accertamento delle cause della morte della K., con contestuale verifica della circostanza se la vittima avesse o meno compiuto attività sessuale nell’imminenza del decesso (e se si fosse trattato di attività sessuale consentita o violenta); dall’altro, le indagini biologiche portavano ad acquisire dati ulteriori circa la riferibilità al G. di tracce riscontrate sulla scena del delitto.
Rinviando al prosieguo la disamina delle risultanze del dibattito fra periti e consulenti di parte in sede di incidente probatorio, quanto alle analisi del DNA i tecnici del Servizio di Polizia Scientifica pervenivano a identificare il profilo genotipico dell’imputato - oltre che sul tampone vaginale della ragazza e sui residui di carta igienica nel bagno dove si erano trovate feci non scaricate, come già ricordato - anche su tracce di materiale biologico presenti sul lato destro del reggiseno rinvenuto ai piedi della K., sulla borsa trovata sopra il letto della camera (in questo caso, si trattava di una mistura con il DNA della vittima) e sul polsino sinistro di quella felpa azzurra che in sede di sopralluogo era stata descritta come “maglia con chiusura lampo”, imbrattata di sostanza ematica perché rinvenuta vicina al cadavere e parzialmente sotto di esso.
Già da qualche tempo, peraltro, era stato accertato che sulla lama di un coltello da cucina sequestrato nell’abitazione del S. vi era una traccia di materiale biologico ascrivibile alla K., mentre sul manico dello stesso coltello, in prossimità dell’attaccatura della lama e dunque nel punto in cui chi lo impugnasse avrebbe dovuto esercitare in teoria maggior pressione, vi era una distinta traccia, da cui era stato possibile ricavare DNA della K.. D’altro canto, sui gancetti di chiusura del reggiseno, adesi al lembo di stoffa strappato dall’indumento e rinvenuto solo dopo aver rimosso il cadavere (come indicato nel primo verbale di sopralluogo), si riscontravano altre tracce, recanti mistura di DNA della vittima e del S.: risultati, questi, ritenuti dalle rispettive difese particolarmente controversi vuoi per la possibile inattendibilità della ricerca a causa dell’esiguo materiale biologico a disposizione, vuoi per lamentati rischi di contaminazione dei reperti (doglianza riferita soprattutto al lembo di reggiseno, individuato dalla Polizia Scientifica già nella notte fra il 2 e il 3 novembre ma concretamente prelevato ed esaminato solo dopo un secondo sopralluogo del 18 dicembre 2007).
Esercitata l’azione penale dal P.M. con richiesta di rinvio a giudizio, già prima dell’udienza del 16 settembre 2007 veniva depositata una istanza di rito abbreviato nell’interesse del G., condizionato all’escussione di tre testimoni ed a produzioni documentali. 
Oltre alla signora T. ed al già ricordato M. G., la difesa dell’imputato chiedeva che venisse chiamato a deporre K. H., un cittadino albanese che, già escusso più volte nel corso delle indagini preliminari, risultava essere l’unico ad aver veduto assieme il G., la K. e il S., proprio nei pressi dell’abitazione di Via della Pergola e in un giorno che poteva essere o il 31 ottobre o la sera stessa del delitto, comunque in circostanze piuttosto nebulose; la produzione documentale era in stretta attinenza con quella deposizione, risolvendosi in attestazioni di società di meteorologia sulla rilevazione o meno di precipitazioni piovose nei due giorni anzidetti (avendo il teste già riferito di una pioggia in atto, al momento dell’incontro con i tre).
In allegato, come atto di investigazione ex art. 391-bis c.p.p., i difensori del G. offrivano in produzione un verbale di assunzione di informazioni da tale P. E., titolare di un agriturismo con Annesso ristorante dove il K. aveva rappresentato di aver lavorato in passato, ed all’interno del quale egli sarebbe stato visto dal G., occasionale avventore: nel verbale, il P. negava che il teste fosse stato alle sue dipendenze nel periodo da lui indicato, ed escludeva comunque che fosse mai stato adibito a mansioni di cameriere.
In udienza preliminare interveniva la costituzione di parte civile di alcuni congiunti della vittima (i genitori e i fratelli), della proprietaria dell’immobile di Via della Pergola e di D. L., quest’ultimo solo nei confronti della K., accusata di calunnia ai suoi danni; superate alcune questioni formali e disattese varie eccezioni difensive, veniva ammesso il rito abbreviato nei termini di cui all’istanza, con riserva di decidere sulla richiesta di testi in controprova avanzata dal P.M., ma contestualmente si disponeva, anche ex art. 441 co. 5 c.p.p. nel processo a carico del G., l’assunzione della testimonianza della dott.ssa PATRIZIA STEFANONI, in servizio presso la Polizia Scientifica di Roma e responsabile della Sezione Indagini Genetica Forense.
Il 26 settembre 2008 si assumeva quindi la testimonianza di T. I., che ricordava di avere conosciuto l’imputato essendone stata l’insegnate alle scuole elementari, dalla seconda in poi: vista la sua condizione personale, dato che R. viveva con il padre ma passava gran parte della giornata da solo e doveva anche gestirsi da sé, la signora si era fatta parte attiva - assieme ad una collega e ad alcune mamme di altri allievi - per consentire che il bambino passasse i pomeriggi a casa sua o presso altre famiglie. Era così diventato, anche in virtù della buona educazione che dimostrava di avere, amico di molte persone nel contesto di Ponte San Giovanni, e quei rapporti erano rimasti anche dopo il passaggio del ragazzo alle medie ed all’istituto alberghiero di Assisi, seppure riducendosi nel numero delle occasioni d’incontro.
Durante il secondo anno delle superiori, c’era stato qualche problema con il padre di R., che era andato in Costa d’Avorio ma aveva avuto difficoltà o comunque ritardi nel rientro in Italia, sicché - d’intesa con i servizi sociali - si era ritenuto opportuno che il giovane si trasferisse presso una zia di Lecco; tornato il padre, la situazione non si era appianata, visto che il ragazzo non si trovava bene con lui, tanto che ne era derivato l’intervento del Tribunale per i Minorenni e l’affidamento di R. ad una famiglia di Perugia.  Continuando a frequentarla, il ragazzo confidava alla ex maestra le difficoltà scolastiche o i problemi personali che aveva, ma ad un certo punto era sparito, facendo perdere le tracce di sé anche a G. (il figlio della teste) che lo aveva cercato ripetutamente al telefono.
Ricomparso telefonicamente a fine 2006, aveva fatto sapere di trovarsi fra Pavia e Milano, e di avere anche trovato un lavoro e una ragazza; dopo quell’iniziale entusiasmo, però, già a gennaio del 2007 si era fatto sentire comunicando di non avere più il lavoro, e che la sua fidanzata aveva difficoltà ad ospitarlo.  La T., unitamente al figlio, lo aveva convinto dell’opportunità di rientrare a Perugia, dove sarebbe stato più facile trovargli un’occupazione, sicché R. si era sistemato presso di loro, rimanendovi dal 18 febbraio fino ai primi di luglio, ed ottenendo nel frattempo un impiego grazie alla precedente famiglia affidataria. Consapevole della prospettiva di consolidare il lavoro con un contratto a tempo indeterminato, il giovane aveva anche cercato una soluzione abitativa autonoma, trovando l’appartamento di Via del Canerino per il quale la stessa T. lo aveva aiutato nell’organizzare il trasloco, nonché nella prima sistemazione: dopo un paio di mesi di apparente normalità, i contatti con R. si erano diradati di nuovo, sino a che il marito della signora aveva appurato che il giovane aveva perso il posto, pare perché non avesse trasmesso un certificato medico attestante una tonsillite che gli aveva impedito di recarsi a lavorare. Rintracciato, e chiestogli come mai avesse tenuto nascosta la perdita del lavoro, egli aveva parlato genericamente di nuove possibilità di impiego, ricapitando a pranzo da loro verso metà ottobre, dopo di che la teste sosteneva di non aver più avuto contatti con lui.
Rispondendo a domande specifiche, la T. precisava che il comportamento tenuto dal G. nei riguardi delle persone che incontrava era del tutto normale, e mai le era capitato di assistere (o di ricevere notizie in proposito) ad atti violenti del ragazzo, neppure in termini di litigi fra bambini, specificando anzi che R. dimostrava sempre un tratto educato e premuroso.  A proposito della breve permanenza dell’imputato in Germania, la teste precisava di avere ricevuto da lui una telefonata nella notte del 19 novembre, quindi successivamente al colloquio che egli aveva avuto con il B., e il G. le aveva detto di essere in attesa del treno che lo avrebbe riportato in Italia: dopo di che la T. aveva passato la cornetta al figlio.
Circa il rapporto con le ragazze, la teste non ricordava episodi di difficoltà di relazioni di R., ed escludeva infine di averlo mai visto assumere stupefacenti, né di aver saputo in altro modo che egli potesse usarne.
Il M., sentito in particolare sui fatti del 2007 e non anche sul rapporto di amicizia maturato con il G. negli anni, a proposito del quale aveva già reso un’ampia deposizione nel corso delle indagini preliminari, ribadiva quanto dichiarato agli inquirenti, escludendo a sua volta che il prevenuto avesse a che fare con la droga e precisando che da ultimo R. aveva avuto occasioni di lavoro con varie ditte, sia pure per occupazioni saltuarie. Quanto alla perdita del posto da giardiniere, il teste spiegava la mancata comunicazione della circostanza alla sua famiglia come se R. potesse temere che si arrabbiassero, dato l’impegno profuso per trovarglielo; confermava infine la telefonata ricevuta a casa nella notte del 19 novembre, precisando che il G. gli aveva solo detto di essere scappato per avere avuto tanta paura, quindi si era soffermato a descrivergli l’itinerario che avrebbe dovuto fare in treno, come da accordi con G. B..
Il teste aggiungeva poi che la domanda fatta anni addietro a R., circa l’eventualità che il padre potesse avere abusato di lui, non era dipesa da fatti o constatazioni particolari, bensì dalla sola evidenza della difficoltà di rapporti tra il genitore e il figlio, che ad esempio era solito arrabbiarsi moltissimo quando il ragazzo - come gli capitava spesso - non rispettava gli orari che gli venivano imposti: tendenza, comunque, che l’imputato aveva mantenuto anche negli anni successivi, e palesato qualche volta anche durante la permanenza presso la famiglia del M..  Solo a proposito del mancato rispetto degli orari indicati o promessi, fra l’altro, il teste precisava di aver potuto constatare che il G. non dicesse la verità: a suo dire, non lo aveva mai sentito mentire in senso proprio, ma solo dire che sarebbe tornato a casa ad una certa ora e poi fare diversamente. Sulle abitudini personali, precisava che R. era sicuramente aduso a scaricare il water, e faceva anche la doccia tutti i giorni; sosteneva infine che l’imputato non aveva mai avuto problemi nei rapporti con le ragazze, essendo al contrario uno che normalmente esercitava un certo fascino.
Si dava quindi corso all’escussione di K. H., che veniva preliminarmente invitato a chiarire se fosse stato o meno invitato a partecipare a trasmissioni televisive dopo la sua ammissione come testimone.  Nel merito dei fatti, l’albanese confermava sostanzialmente il nucleo essenziale delle dichiarazioni già rese agli inquirenti, con alcune integrazioni aggiuntive o correttive: in pratica, egli riferiva che nella serata di un giorno che forse era il 31 ottobre o forse l’indomani (in prima battuta, presentandosi in Procura il 19 gennaio 2008, aveva indicato l’orario nelle 18:30) aveva visto una specie di sacco nero in mezzo alla strada, proprio in Via della Pergola ed a breve distanza dalla casa del delitto.
Andando piano piano a toccare quel sacco con il muso della “Golf” da lui condotta (aveva frenato, ma non era riuscito a fermarsi per l’asfalto viscido, stante la pioggerellina in atto), si era però reso conto che si trattava di un ragazzo ed una ragazza accucciati, che subito si erano alzati ed avevano preso a rivolgergli la parola in termini minacciosi, facendogli pensare che volessero prendersela con lui perché era andato addosso a loro. Mentre il K. fronteggiava i due, dando un cazzotto in faccia al ragazzo che gli si avvicinava sul lato conducente della “Golf”, e tirando una manciata di olive alla ragazza (solerte ad impugnare un coltello tenendolo con le mani sia dal manico che per la lama) attraverso il finestrino dall’altra parte, era venuto fuori anche un giovane di colore, che si trovava più avanti sulla stessa strada, praticamente all’altezza della casa al civico n. 7 da dove venivano dei rumori: mentre il teste diceva di lasciarlo perdere, e di essere albanese (in precedenza, il K. aveva invece detto che era stata la ragazza ad avvertire l’ultimo arrivato che c’era un albanese), questi aveva replicato di essere nero, non tunisino, sicché non gli avrebbe potuto far nulla, e l’altra si era messa a raccomandare al giovane biondo vicino a lei (prima aveva detto che la ragazza si era rivolta ad entrambi i compari) di non farsi vedere in faccia, altrimenti l’uomo li avrebbe potuti riconoscere.  Ad un certo punto era iniziato un colloquio più cordiale con il ragazzo africano (particolare che il K. aveva menzionato solo nella seconda deposizione al P.M., dove peraltro aveva ribadito la prima ricostruzione secondo cui era andato lui di proposito a toccare il presunto sacco nero in strada per vedere di cosa si trattasse, non già a finirci addosso per non essere riuscito a frenare), e questi gli aveva detto di riconoscerlo perché l’aveva visto un paio di anni prima in un agriturismo dove l’albanese faceva il cameriere, ricordandogli pure di averci scambiato due parole e rappresentato di chiamarsi R., come un cugino del K.. Ne era venuto fuori un conciliabolo anche per noleggiargli la macchina, che a dire del sedicente R. poteva servirgli il giorno dopo per caricare mobili.
Nel frattempo, si era fermata una macchina il cui conducente era in cerca di indicazioni per Cesena, e non si comprendeva esattamente se si trattasse di un furgone, un’auto in pA. o direttamente di un mezzo di soccorso (il teste aveva sempre parlato, fino a quel momento, di un carro attrezzi, parlando invece in udienza di un furgone); vedendo infine il ragazzo bianco che tornava verso di lui con un coltello in mano, dallo specchietto retrovisore, il K. si era definitivamente allontanato. La stessa sera, si era messo a commentare con alcuni connazionali in un bar quello strano episodio, venendo però esortato a lasciar perdere: qualcuno degli avventori, vedendo un paio di foto che il teste aveva scattato con il telefonino, aveva forse riconosciuto le persone ivi ritratte (particolare, anche questo, non menzionato in precedenza), ed aveva rincarato il consiglio sul farsi gli affari propri, ribaditogli da un altro albanese due sere più tardi, quando si era recato a una festa ed era tornato sull’argomento (festa collocata comunque il 2 novembre, sì da far ritenere che i fatti si fossero svolti il 31).
Dopo un po’, però, era venuta fuori la notizia dell’omicidio, e il K. aveva riconosciuto i tre imputati (compreso il G., che comunque aveva già riconosciuto condividendo con lui il ricordo dell’incontro all’agriturismo) nelle fotografie apparse sui giornali: si era anche diffusa la voce che qualcuno lo stava cercando per offrirgli denaro, ma lui aveva pensato che potesse essere una trappola per eliminarlo, così aveva approfittato di dover comunque rientrare in Albania per calmare le acque.
Tornato in Italia, si era consigliato con il proprio avvocato ed aveva deciso di riferire quelle notizie a chi stava investigando; precisava poi, ed anche questa era una novità, di aver già visto la ragazza americana e il suo fidanzato pugliese (così gli era stato indicato) passeggiare davanti a un bar nella zona dell’Elce, all’inizio dell’estate, mentre egli si trovava in compagnia di un fantomatico zio italo-americano della K., sorseggiando birra. Rispondendo ad altre domande specifiche, il K. sosteneva di essere stato sottoposto a cure in ospedale, in una circostanza, per problemi di ulcera, che gli sarebbe stato detto di trattare con un farmaco che egli pensava fosse aspirina; negava invece, ma il particolare risultava documentato, che avesse abusato di alcolici.
Sciolta la riserva sui testimoni in controprova, se ne ammettevano due su una richiesta complessiva di sei: i già ricordati B. e B., al cui esame si dava corso il 27 settembre.
B. S. era già stato sentito tre volte nel corso delle indagini preliminari, fra il 2 e il 4 novembre: solo nella terza occasione, come già ricordato, aveva segnalato che la sua abitazione (al piano di sotto di Via della Pergola 7, che divideva con i compaesani S., M. e L.) era frequentata da un ragazzo soprannominato il “barone”, di origine sudafricana, ricordando che costui si trovava nell’appartamento con i suoi amici una sera quando il teste era rientrato.  Il B. aveva dichiarato di essersi accorto che il “barone” era molto ubriaco, tanto che di lì a poco aveva dormito sul water: aveva aggiunto che il ragazzo in questione “aveva un’attrazione fisica per A.”.
Deponendo in udienza, il teste ricordava di aver già intravisto il G. presso il campo di basket, prima dell’episodio narrato; collocava quindi la serata della presenza in casa di R. circa una settimana prima dell’omicidio, precisando che nell’occasione - salvo errore - c’erano anche A., M., il M. e il già segnalato C. (nel prosieguo della narrazione, il B. indicava però anche G. S.).  Correggeva tuttavia la precedente versione nel punto in cui aveva riferito di aver trovato quel gruppo rientrando in casa: in realtà, egli stava dormendo, ed era stato svegliato proprio dal rumore provocato dal rientro degli altri, quindi si era affacciato nel soggiorno.
A domande specifiche, il teste affermava di non aver notato se il G. si intrattenesse a parlare con qualcuno in particolare, ricordando invece di averlo visto barcollante e insonnolito, mentre era appoggiato ad una colonna: ne aveva dedotto che avesse abusato di alcool, pur non potendo dire con certezza se fosse ubriaco perché non sapeva cosa e quanto avesse bevuto, né avendone percepito l’alito. Anche gli altri presenti, comunque, gli avevano dato l’impressione di aver alzato un po’ di gomito, mentre il teste non ricordava se fosse girata qualche “canna”, come qualche volta ammetteva che accadesse.  Dopo poco, R. era andato in bagno, ma nel giro di qualche minuto il M., probabilmente rendendosi conto che l’imputato vi si era ritirato senza chiedere alcunché a nessuno e dunque volendosi rendere conto di dove fosse, aveva chiamato il B., per fargli vedere che l’imputato si era addormentato sul wc: il teste ricordava che il ragazzo di colore si era a quel punto destato da solo, senza che altri l’avessero svegliato o richiamato, ed era tornato fra loro, mettendosi a dormire. Sempre a domanda diretta sul fatto se R. avesse tirato lo sciacquone, il B. rispondeva di no, avendolo constatato di persona: precisava peraltro di avere raggiunto la conclusione che il G. fosse ubriaco anche in virtù dello strano comportamento di non scaricare il water.
Successivamente, M. e G. gli avevano detto che l’imputato era attratto da A., usando l’espressione dialettale “gli gusta”, probabilmente pour parler e senza neppure che il M. o il S. sapessero del fidanzamento della K. con il S.. Dopo breve tempo da quella serata, forse il giorno dopo o più tardi, il B. aveva rivisto R. in casa, in occasione dell’ultimo Gran Premio di Formula Uno: per quanto ne sapeva, il giovane era passato per un saluto, senza un invito, quindi si era fermato per assistere alla gara in TV. 
Descrivendo il comportamento e il carattere di M., il teste la ricordava come una ragazza molto riservata, abbastanza spigliata ma un po’ chiusa: riteneva, per come l’aveva conosciuta, che difficilmente ella avrebbe aperto la porta per far entrare in casa un estraneo.  Il S., secondo il B., si trovava bene con lei ma non pensava che quello potesse essere un rapporto duraturo; nulla poteva dire invece sulle aspettative della ragazza e sul modo di intendere quella relazione, né sul fatto se la K. potesse aver rivisto R. dopo l’incontro in casa sua.  Per quanto ne sapeva, comunque, M. era solita uscire soltanto con le sue connazionali.
Il B., già escusso dalla P.G. l’11 dicembre 2007, vale a dire pochi giorni dopo il rientro del G. dalla Germania, aveva dichiarato di conoscere il G. da qualche anno, avendoci giocato spesso a basket. In quella occasione, precisava però di non averne mai condiviso il modo di fare, per essere R. un abituale mentitore, aduso a consumare alcolici e stupefacenti, nonché a dare fastidio alle ragazze molestandole in pubblico e cercando di baciarle.
Quanto alla K., che definiva schiva e riservata, il B. aveva detto di conoscerla per la comune frequentazione dei locali notturni del centro, ed infatti l’aveva notata la notte di Halloween al “Domus”, dove - a suo dire - certamente R. non c’era; non gli risultava neppure che l’imputato conoscesse M., e secondo lui non era affatto vero che ci avesse parlato o l’avesse incontrata.
In udienza, il B. ridimensionava i propri assunti, dicendo ad esempio che il G. bevevaunQ ma un po’ come erano soliti fare tutti i ragazzi, anche se l’aveva visto spesso ubriaco; negava invece di essere certo dell’uso di droghe da parte di R., di cui aveva fatto parola solo per sentito dire.  Anche in ordine alle molestie, correggeva il tiro ricordando soltanto una volta che il prevenuto aveva attaccato discorso con una ragazza, senza sapere che si trattava proprio della ragazza del B., e ne era venuto fuori un bisticcio: in altre occasioni, l’aveva visto tirare a sé qualche ragazza mentre ci parlava, descrivendolo però come un gesto comune a molti altri coetanei.
Sulle menzogne di R., il teste si limitava a dire che una volta il G. era stato accusato di aver rubato qualcosa in discoteca dalla borsetta di una ragazza, l’imputato aveva subito negato, ma poi era venuta fuori la chiacchiera che certamente era stato lui; sulla presunta certezza che il G. non fosse al “Domus” la sera del 31 ottobre, diceva infine (ed in effetti non avrebbe potuto dire altro, ab initio) che non l’aveva visto, senza poter escludere davvero che ci fosse.
La testimonianza, che praticamente non aveva portato ad acquisire nulla di significativo, veniva poi interrotta all’emergere di profili di reato del B., concernenti trattative economiche con una testata giornalistica televisiva, nei cui riguardi egli aveva presentato una denuncia per violazione di domicilio (quando in realtà aveva ricevuto quei cronisti chiedendo soldi per rilasciare un’intervista), e risultava aver poi avanzato nuove richieste di denaro per rimettere a posto le cose.
Il 4 ottobre, infine, si procedeva ad un lungo e articolato esame della dott.ssa STEFANONI, che tuttavia riguardava per la gran parte gli elementi di prova raccolti a carico della K. e del S..
La teste, dopo una puntuale indicazione tecnica del significato di alcuni concetti esposti negli elaborati già depositati, precisava che non vi è alcuna correlazione immediata fra l’altezza del picco misurato in elettroferogramma ed espresso in R.F.U. (unità di fluorescenza relativa) e l’affidabilità del risultato dell’indagine biologica: in linea di approssimazione, rappresentava che statisticamente il dato dell’R.F.U. è nella maggior parte dei casi direttamente proporzionale alla possibilità di una interpretazione certa del risultato dell’analisi, esistendo tuttavia molti casi di “picco elevato” ma di difficile lettura (a causa di “rumori di fondo” degli apparati, o quant’altro) ed esempi di “picco basso” oggettivamente inconfutabili, con la conseguente necessità di procedere ad esaminare anche i dati apparentemente esigui e di non ritenerli inaffidabili a priori.
La dottoressa segnalava ulteriormente che, in via convenzionale, potrebbe definirsi basso un valore di R.F.U. inferiore a 50; ad esempio, dava atto che il locus riconducibile alla K. e individuato in una traccia biologica sulla lama del coltello sequestrato al S. aveva caratteristiche genetiche con valori di R.F.U. pari a 41 e 28 (precisando peraltro di avere proceduto a quell’esame per avere notato de visu una striatura sulla superficie della lama, e che il test sulla natura di quella traccia, per accertare se fosse sangue, aveva dato esito negativo: esito comunque non definitivo, pur essendosi trattato di un test particolarmente sensibile, essendovi la possibilità che il materiale biologico repertato fosse troppo poco per renderne certo il risultato). Dopo una lunga disamina delle modalità di repertamento ed analisi, volta soprattutto a confutare le ipotesi di contaminazione avanzate negli elaborati dei consulenti di parte, la teste si soffermava su altri reperti, fra i quali la felpa azzurra sul cui polsino sinistro era stato rinvenuto DNA dell’imputato: in proposito, la dott.ssa STEFANONI sosteneva che le cellule epiteliali di sfaldamento, in linea di principio, non possono facilmente essere lasciate su una superficie toccata, se non attraverso una stretta od una pressione piuttosto energica: sfiorare qualcosa renderebbe impossibile, secondo il pensiero esposto dalla biologa, lasciarvi cellule di sorta.  Sollecitata più tardi dal consulente della difesa, la specialista conveniva sul fatto che la quantità di materiale biologico riferibile all’imputato poteva intendersi effettivamente minima: ciò perché il DNA ivi riscontrato come profilo genetico nucleare era quello della vittima, non già una mistura, a fronte invece della contestuale presenza dell’aplotipo Y, caratterizzante il cromosoma maschile. In tali situazioni, laddove esista una sproporzione evidente fra il dato quantitativo di due DNA che debbono ritenersi comunque coesistenti in una traccia, è ragionevole dedurre che la procedura di riproduzione chimica (P.C.R.) venga ad amplificare il solo DNA più abbondante (assunto condiviso dalla dott.ssa STEFANONI e dalla c.t.p., dott.ssa BARBARO): con la conclusione che di materiale biologico della K. ve ne era parecchio, ed assai poco - in proporzione - del G..
La teste precisava comunque che anche la ricerca dell’aplotipo Y viene compiuta analizzando picchi ed R.F.U., i quali avevano dato nel caso di specie risultati discretamente elevati (in un locus, 164, in un altro 838, in quello con il picco più basso 132).  Sulla borsa si era rinvenuto invece sia una mistura genetica dell’imputato e della vittima, con picchi complessivamente molto elevati (anche oltre 1.000, e valori comunque superiori a 300), sia il medesimo aplotipo Y: il materiale biologico era stato prelevato più o meno al centro della chiusura lampo, su uno dei due lati.  Quanto al reggiseno, la traccia riconducibile al G. era presente su un lato dell’indumento, verso la parte posteriore: anche in questo caso, vi era la connotazione del cromosoma maschile, con valori di R.F.U. da 113 a 687.
Dopo un calendario di udienze destinate alla discussione, in via di rispettive conclusioni e repliche, questo Giudice si ritirava in camera di consiglio, per la decisione.
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Come già avvertito, un punto di partenza per la valutazione delle risultanze istruttorie di cui sopra può essere costituito da quanto evidenziato nel provvedimento de libertate emesso da questo Ufficio contestualmente alla conclusione dell’udienza preliminare celebratasi nelle forme ordinarie a carico degli altri due imputati, avendo i rispettivi difensori avanzato richieste ai sensi dell’art. 299 c.p.p.
Prescindendo ovviamente dalla parte dell’ordinanza dedicata all’illustrazione delle esigenze cautelari che si ritennero ancora ravvisabili, il testo del provvedimento viene riprodotto di seguito, a costituire parte integrante della presente motivazione ed al fine di dare contezza delle argomentazioni seguite dal giudicante su quegli aspetti - partitamente sottolineati - che assumono specifica rilevanza anche nei confronti del G., ad esempio con riferimento al problema della configurabilità o meno, nella fattispecie concreta, di condotte di violenza sessuale.  Solo laddove necessario, come necessaria avvertenza preliminare, lo sviluppo della motivazione della presente sentenza andrà oltre gli spunti che furono oggetto di disamina in quella sede, dovendosi intendere altrimenti già affrontati - e risolti nei termini già noti alle parti - i temi in discussione.
Nell’ordinanza cautelare, chi scrive osservava:
“Il primo elemento da evidenziare, e che - nel confronto fra le diverse tesi sostenute dai difensori degli imputati del presente giudizio - appare ictu oculi di maggior spessore nei confronti della K. e del S. rispetto alla posizione del G., riguarda l’obiettiva emergenza di un’azione omicidiaria compiuta da più persone, piuttosto che da un singolo autore.        
Sul punto, in ordine ai dati di rilevanza medico-legale, si deve registrare la prima presa di posizione del dott. LALLI, C.T. del Pubblico Ministero, secondo il quale non esisterebbero risultanze a sostegno dell’una o dell’altra ipotesi. La relazione della Polizia Scientifica (U.A.C.V.) depositata nel corso dell’udienza preliminare si sofferma invece sulla presenza di tipiche ferite da difesa nella regione palmare e sul pollice della mano destra della vittima, evidentemente entrata in contatto con la lama del coltello; tale circostanza, da ricollegare ai lividi da trattenuta, fa ipotizzare “un’azione di costrizione violenta da parte di più aggressori, anche al fine di impedire alla donna di opporsi alla lama dell’arma”.
La nota tecnica depositata dai Consulenti della difesa K. argomenta invece che lo stato dei luoghi e del cadavere rivelano lesioni “pienamente compatibili con l’azione violenta condotta da una sola persona”: quelle al volto ed al collo sono producibili da un agente che afferri la vittima “a mani nude per strozzarla, soffocarla o tacitarla e che quindi (o contestualmente) la ferisca con il coltello”; quelle in altre sedi (gomito e avambraccio destri, ai due lati del bacino, alla coscia sinistra e alla gamba destra) “sono altrettanto pacificamente da riferire a violento contatto (volto a trattenere, immobilizzare) tra vittima ed aggressore”, ipotizzando che quest’ultimo la sovrastasse mentre era supina al suolo, e potesse così cagionarle le ecchimosi anche con parti anatomiche (ginocchia, gambe) diverse dalle mani.  Ad avviso di quei Consulenti, “mancano del tutto, invece, tracce di afferramento o costrizione dei polsi o delle caviglie, potenzialmente indicativi d’azione immobilizzante e contenitiva operata da più di un soggetto”.
Soprattutto a fronte di lesioni così variamente collocate, financo ad entrambi i fianchi, e con una mano verosimilmente impegnata a brandire il coltello, appare comunque piuttosto ardito sostenere che l’aggressore sia in sostanza “salito sopra” alla ragazza; e tracce di afferramento su un polso, sia pure in base a dati da ricavare aliunde, sembra proprio che esistano.
Come noto, sul polsino sinistro della felpa rinvenuta nella stanza della K., è stata rinvenuta una traccia da cui è emerso il DNA del G.: per ragioni che verranno illustrate nella sentenza che lo riguarda (ed anche in base ad argomenti su cui si tornerà in seguito), questo Giudice non crede alla tesi della contaminazione del reperto, né sembrano del tutto convincenti gli argomenti secondo i quali dovrebbe ritenersi che la felpa non fosse proprio indossata al momento dell’aggressione.  E’ stato detto che, se la felpa fosse stata indossata, le macchie di sangue sulla mano sinistra - quando poi la felpa fu sfilata, visto che venne trovata sul lato sinistro del cadavere - avrebbero dovuto essere caratterizzate da striature e segni di scivolamento, invece sono nitide: il rilievo non è probante, visto che le fotografie di quella mano scattate nell’immediatezza del rinvenimento indicano alcune macchie nitide ed altre più “strisciate”, che però (stando alla successiva relazione del dott. LALLI che evidenzia soltanto una piccola ferita su quella mano, alla faccia ulnare della prima falange del secondo dito) non derivano certamente da lesioni ivi localizzate, e sono dunque da ricondurre al contatto della mano con il sangue che si trovava sul lato sinistro del corpo, per colatura diretta. Ergo, le macchie di sangue, per quanto oggettivamente vistose, non si produssero contestualmente all’azione aggressiva se non in minima parte, derivando dal successivo contatto della mano con il sangue che sgorgava copiosamente da altra fonte: il problema, dunque, è capire quando la felpa venne sfilata, e se ciò accadde subito dopo il colpo mortale di sangue sulla mano ancora non ce n’era, così come - se accadde più tardi, il che è verosimile - il sangue poté essersi essiccato al pari di quel che la Polizia Scientifica evidenzia per le macchie sul busto della K., non riprodottesi sul piumone steso sopra di lei.
Va altresì rilevato, nei limiti di quanto ciò interessi ai fini del presente provvedimento, che se la mano sinistra presenta in effetti una possibile lesione da difesa (quella già ricordata), si tratta appunto di una ferita sola, mentre sulla mano destra ce ne sono: una al palmo, di cm. 0,6, un’ecchimosi subito sotto, un’altra ferita più piccola poco distante, una al polpastrello del primo dito, oltre a due ecchimosi al gomito e all’avambraccio, sempre destri.  Ne deriva, con ogni verosimiglianza, che l’arto superiore sinistro fu posto in condizioni di non muoversi liberamente, a differenza dell’altro (mentre la logica suggerisce che una persona, percependo fisicamente atti violenti portati con l’uso di un’arma da punta e taglio, porta istintivamente a propria difesa tutte e due le mani e le braccia, se può farlo).
Si segnala inoltre che - tema sul quale dovrà pronunciarsi il Giudice del dibattimento - le impronte plantari non varrebbero nulla, perché al massimo i consulenti del P.M. parlano di probabile identità fra due di quelle con i piedi del S. e altre due con i piedi della K., ma dopo ben altre premesse sull’utilità delle orme per confronti positivi: l’osservazione ha il suo peso, ma se - e lo verificherà la Corte d’Assise -può dirsi comunque certo che si tratti di impronte di piedi, diverse tra loro al punto da portare a riferirle a soggetti distinti (siano o meno gli imputati), appare interessante rilevare che più persone giravano per quelle stanze a piedi scalzi dopo il reato.
Da ultimo, non va dimenticato il contributo testimoniale offerto dalla signora C. (testimone, sia detto per inciso, che lo scrivente ha ritenuto non indispensabile in via di controprova nell’ambito del giudizio abbreviato chiesto dal G., ma che lo sarebbe stato in un ipotetico rito speciale prospettato dagli altri due).
La teste, le cui dichiarazioni offrono anche spunti con riguardo all’ora dell’omicidio, ove rapportate a quelle di F. A. che confermano un aspetto della dinamica da lei riferita, udì un grido raccapricciante di donna: dopo un lasso di tempo descritto con qualche approssimazione (“due secondi, un minuto”) ma volendone all’evidenza intendere la brevità, percepì un rumore di passi, certamente di più persone, sulla ghiaia e sulle foglie della piazzola antistante la casa di Via della Pergola. Secondo la C., qualcuno prese la direzione di Via del Bulagaio e Piazza Grimana, e qualcuno salì le scale verso Via del Melo e Via Pinturicchio: non è importante in questa sede soffermarsi su quanti fossero davvero quei soggetti (ella disse che ne sentì uno sulle scale in ferro e “qualcun altro”, che sempre uno solo potrebbe essere, dall’altra parte), ma piuttosto sottolineare che ci si trova dinanzi ad una persona particolarmente affidabile, perché - come a suo tempo rilevato dal Tribunale per il Riesame - è una donna che vive lì da tanto tempo, e sa ben distinguere i rumori tipici che si possono produrre nelle vicinanze, anche individuando le diverse strade o scalette percorse dai fuggitivi. E ne udì, si ribadisce, almeno due.
Si è obiettato, da parte delle difese, che la casa della signora è a 70 metri circa da quella dove si consumò il reato, che si trattava di una sera fredda e che la C. aveva i doppi vetri, ma la percezione dell’urlo - anche nel racconto che la donna fa al P.M. in ordine allo stato di agitazione che le provocò, e non si vede proprio per quale ragione dovrebbe inventarsi certi particolari - fu nitida e precisa; si è anche detto che il riferimento a più persone consegue ad una tecnica piuttosto incalzante di chi la interrogava, quasi a volerle suggerire le risposte, ma fu proprio la signora a dire subito che qualcuno andava di qua e qualcuno di là (semmai, gli inquirenti avrebbero gradito la precisazione sul numero complessivo); da ultimo, non ha alcun pregio la considerazione secondo cui la povera vittima era in condizioni, con le vie aeree aperte da una coltellata e infarcite di sangue, di far tutto fuorché gridare.  Una persona grida dalla disperazione anche quando vede che qualcuno si accinge a colpirla, od anche si limita a minacciarla, magari punzecchiandola prima della lesione definitiva, con un grosso coltello: è anzi oltremodo ragionevole ipotizzare che quel colpo letale le venne inferto proprio a causa del grido e della immanente invocazione d’aiuto che il grido comportava.
La sussistenza di dati convergenti circa la pluralità dei responsabili risulta altresì, a contrario, dall’inconsistenza della tesi offerta circa l’ingresso di un presunto ladro occasionale dalla finestra della camera in uso a R. F..
Secondo la difesa del S., il vetro di quella finestra fu rotto da un sasso scagliato dal terrapieno antistante, sito a circa 3 metri di distanza; all’interno la finestra aveva l’oscurante, ma non era fissato all’anta, e dunque fu scheggiato per effetto del colpo ricevuto dal sasso (infatti ci sono frammenti anche all’esterno, sul davanzale, che confermano il rimbalzo dei vetri sull’oscurante).
Quanto alla scelta di quell’ingresso un po’ scomodo, ma comunque agevole per una persona atletica, il ladro non pensò di entrare da dietro perché non sapeva come fosse fatto l’edificio sull’altro lato, o comunque ritenne che quella possibilità già facesse al caso suo; a dimostrazione dell’ingresso clandestino, inoltre, si rinvengono due frammenti di vetro all’interno della casa che non sarebbero stati mai repertati, uno dei quali avrebbe anche una foggia simile a un segno caratteristico di molte delle impronte lasciate dalle scarpe “Nike” riferibili al G.. Avrebbe anche senso, in tal modo, la condotta di quest’ultimo nel non tirare lo sciacquone: egli sarebbe entrato dalla finestra, avrebbe cominciato a rovistare per poi andare in bagno, quindi sarebbe rientrata la ragazza e l’uomo in bagno non avrebbe scaricato il water per non rivelare la propria presenza.
In vero, questo Giudice ritiene che per entrare da quella finestra non ci volesse davvero Spiderman, come sostenuto dal Tribunale per il Riesame volendo liquidare l’ipotesi: ci voleva un uomo fisicamente agile, come certamente il G. era e come senz’altro sono i ladri che visitano gli appartamenti delle persone nottetempo.  
Né bisognava fare la scalata con il sasso in mano, potendolo effettivamente lanciare da quella sorta di parapetto (e non da sotto, come ha voluto obiettare il P.M., con il rischio che ricadesse in testa al lanciatore). Tuttavia, la scelta della finestra in parola palesava un certo azzardo, cui un ladro difficilmente ricorre: stando alle dichiarazioni della R., ella aveva lasciato le imposte praticamente socchiuse, una addirittura vincolata al davanzale per effetto della dilatazione del legno nel corso del tempo; e nulla, non essendoci certamente luce all’interno, avrebbe potuto rivelare all’uomo con il sasso in mano che lo scuro retrostante non fosse agganciato all’anta, con il rischio di scagliare la pietra e vedersela rimbalzare di sotto. Senza dimenticare che l’azzardo più G. consisteva nell’avere scelto proprio la finestra esposta verso la strada e verso i fari delle macchine in transito.
Ammettendo poi che a quell’ignoto ladro dovesse darsi il nome di R. G., egli risultava  - con quella dinamica - un ladro ancor meno probabile: dal suo punto di vista, perché non tentare di rubare innanzi tutto al piano di sotto, dove era più probabile che sapesse di non trovare nessuno perché aveva più confidenza con quei ragazzi ed era a conoscenza del loro provenire da altra regione, quindi forse gli avevano detto (od avrebbe comunque potuto saperlo da loro, chiedendoglielo apposta) che per le feste sarebbero tornati a casa?  Come faceva a dare per scontato che al piano di sopra non avrebbe trovato nessuno o nessuno sarebbe tornato durante la sua azione, visto che in quell’appartamento abitavano un’americana e un’inglese, non certo rincasate per il week-end?Andando a vedere in prima battuta di sotto, egli avrebbe anche potuto scovare il più facile accesso al piano di sopra, ammesso che non se ne fosse già reso conto durante le almeno due occasioni (la sera degli apprezzamenti su A. e della dormita in bagno, quindi il giorno dell’ultimo gran premio) in cui era passato a trovare i ragazzi marchigiani.
Del tutto inconsistente è altresì la tesi secondo cui il G. (ma il rilievo riguarderebbe qualunque ladro più o meno smaliziato) avrebbe dovuto restare in attesa per oltre mezz’ora, facendosi ritrarre a pezzi e bocconi dalle telecamere del parcheggio con il rischio - crescente, con il passare del tempo - che taluno rientrasse; ed ancora, se R. entrò dalla finestra volendo solo rubare, tanto che si mise a rovistare fra le borse della R., per poi andare in bagno e rendersi conto del rientro di M. (lucidamente, non tirando lo sciacquone per non rivelare la sua presenza), perché non scappò via piuttosto che decidere di andarla ad aggredire dalla parte opposta della casa?
L’osservazione, che peraltro deve confrontarsi con la palese contraddizione dell’assunto difensivo (da un lato si ipotizza il ladro che entra clandestinamente, dall’altro si contesta che vi siano prove di violenza sessuale) comporta che il G. - escluso che incontrò la vittima e la aggredì in un altro ambiente, perché non ci sono segni di colluttazione - sarebbe stato preso da un chissà quale raptus da ammettere fin da subito l’evenienza di uccidere una ragazza alla quale aveva paventato sino a un attimo prima di rubare qualche soldo in un cassetto: egli, infatti, non era uno sconosciuto per M., eppure avrebbe deciso di attraversare tutto l’appartamento proprio per metterle le mani addosso (con l’idea di un atto sessuale consentito che, a quel punto, andrebbe a farsi benedire a passo di galoppo).  E se può ammettersi - e la casistica ne conosce parecchi episodi - l’idea di un ladro che coglie l’occasione per violentare la padrona di casa, ciò accade quando il malvivente sappia di non poter essere indicato dall’aggredita alle forze dell’ordine.
Il G., si ribadisce, dal bagno dove si trovava era vicinissimo alla porta di casa e alla stessa stanza da cui era entrato, quindi poteva andarsene senza essere notato: anche ammettendo che provò a uscire dalla porta ma la trovò chiusa dall’interno (perché bisognava sempre dare la mandata, secondo quanto riferiscono i testimoni) che problema avrebbe avuto un atleta come lui a scappare dalla stessa finestra da cui era entrato ? Considerando la sua statura, lasciandosi dondolare dal davanzale si sarebbe trattato di un facile salto di un paio di metri sull’erba.
Quanto ai frammenti di vetro, che le successive precisazioni del P.M. (ma già l’orario delle riprese video fermato nel fotogramma, vale a dire le 01:03:12 del 3 novembre) collocano nella cucina e non nella stanza della K., essi appaiono assai meno significativi delle tracce esaltate con il luminol nella stanza della R., da cui si è ricavato DNA della vittima. Un ladro qualunque o una persona che voleva entrare furtivamente in casa, una volta riuscita a farlo da lì - con qualche difficoltà - avrebbe cercato o meno di rubare qualcosa e poi sarebbe andato nelle altre stanze, avrebbe commesso l’omicidio ma poi sarebbe andato via dalla porta, guarda caso trovata aperta la mattina dopo dalla K. (a voler prestar fede alla versione dell’imputata); chi glielo faceva fare di ributtarsi dalla finestra, o di ripassare da quella stanza lasciandovi tutti i beni di valore?  Ergo, quel DNA - con tutte le necessarie e future verifiche sulla natura precisa della traccia, data la molteplicità delle sostanze c.d. luminol-positive, oltre al sangue - sta oggi ad attestare con verosimile ragionevolezza che chi entrò in quella stanza lo fece quando M. era già stata colpita, e dunque (da dentro, non da fuori) ruppe il vetro.
Il tema appena trattato si ricollega, a questo punto, a quello della alterazione della scena del delitto, e soprattutto a quello - ammessa l’eventuale alterazione - dei soggetti che potevano avere interesse a darvi corso.
Il primo elemento di mistificazione è stato appena ricordato: il vetro fu rotto da dentro, e lo fece chi portò in quella stanza il DNA della ragazza già uccisa.  La R., in uno dei verbali contenenti le sue dichiarazioni, ricorda che i vetri della finestra stavano sopra i vestiti buttati in terra, il che confermerebbe che la rottura del vetro fu successiva all’attività di chi rovistò nella stanza; anche se dal verbale di sopralluogo e dalle fotografie questo particolare non sembra risultare, è significativo registrare quella che fu la percezione della ragazza.  Non c’è dubbio, inoltre, che oggetti di un certo valore rimasero tranquillamente in bella vista dentro quella ed altre stanze (ma questo dato può risultare fuorviante, visto che un programmato ladro, diventato un omicida, ben comprende che non vale la pena portar via oggetti attraverso il possesso dei quali potrebbe essere rintracciato come responsabile di un delitto più grave).
Vi sono poi argomenti logici a sostegno di un’attività di pulizia, vista la mancanza di qualsiasi impronta digitale della K. in tutta la casa, come se non vi abitasse (a parte una, in un bicchiere rinvenuto in cucina) e malgrado l’imputata abbia rappresentato di essere andata in giro per le stanze quella stessa mattina, facendosi la doccia a dispetto dei segni di fatti di violenza che avrebbe dovuto notare. Né il rilievo è controbilanciato dalla constatazione che si rinvennero 14 impronte riferibili a soggetti non identificati, come se in altre parole l’ipotetico pulitore avrebbe pulito ben poco; ciò in quanto le impronte in questione, concernenti la stanza della K., si riducono a quella sul cuscino (poi attribuita al G.), a due su una busta di plastica posta a copertura di un calendario cinese (del tutto irrilevanti e certamente fuori dalle normali percezioni di un soggetto interessato a rimuovere i segni della propria presenza da un ambiente) e una in prossimità dello stipite della porta (probabilmente ivi lasciata da qualcuno di coloro che tentarono di buttarla giù, la mattina successiva all’omicidio).
Lo stesso stato del cadavere rivela segni di modifica dell’aspetto iniziale. Riprendendo la relazione dei Consulenti medico-legali della difesa K., vi si legge che sul corpo di M. si riscontrano “minute macchioline puntiformi alla faccia anteriore del torace, indubbiamente originatesi direttamente dalla fonte di emorragia al collo (le loro dimensioni suggeriscono che siano state proiettate per attività respiratoria a vie aeree ingombre di sangue). Il loro aspetto (piccole e tondeggianti) ci dice che esse furono proiettate verso l’alto a vittima sostanzialmente supina (a faccia in su) per ricadere, quindi, sul suo petto”; analoghe macchioline non vi sono nella parte alta del torace, coperta evidentemente dalla maglietta arrotolata, per cui “quando quelle macchie si produssero il reggiseno non era più indossato: non vi è schermatura operata da questo indumento, e le goccioline imbrattarono le regioni cutanee che originariamente ne erano coperte”.
Non si può essere d’accordo con l’assunto appena esposto. 
Il reggiseno, e la constatazione è obiettiva, fu rivenuto a pochi centimetri di distanza dal piede destro della ragazza, in una zona per nulla attinta da sangue, eppure la spallina destra ne risulta abbondantemente intrisa; inoltre, guarda caso, sulle coppe si vedono con palese evidenza lo stesso tipo di macchioline puntiformi riscontrabili sul busto.  Ciò significa che la vittima aveva sì la maglietta arrotolata verso il collo, quando fu colpita (come si vedrà, si tratta di un’osservazione empirica di fondamentale rilievo per dare una connotazione sessuale all’aggressione), altrimenti non si vedrebbero le macchioline né sulla pelle né sul reggiseno, ma quest’ultimo lo aveva regolarmente indosso. Le foto nn. 268 e 770, ampiamente illustrate dalla difesa del G., rivelano poi con chiarezza i segni di quel capo di biancheria (una striscia verticale, piuttosto nitida) sia sul corpo della giovane che sul pavimento sottostante: a dimostrazione ulteriore che il reggiseno fu tolto dopo che il sangue aveva avuto modo di interessare per un tempo apprezzabile la spallina, appunto quella rivelatasi intrisa all’atto del ritrovamento.
Prescindendo dalle finalità intime di manovre del genere, non è chi non veda come esse mirassero comunque, e inevitabilmente, ad accreditare l’idea che fosse entrato un estraneo, e un’alterazione dello stato dei luoghi utile a far credere a un ladro, o comunque ad ammettere un ingresso non autorizzato, poteva aver interesse a farla solo chi abitava in quella casa. Esclusa la vittima, così come la M. che era a Montefiascone e la R. che passava la notte tranquillamente con il suo fidanzato, l’unico soggetto interessato a quella sceneggiata risulta la K.. K. che, pur escludendo qualunque significato della deduzione in punto di peculiare preparazione del delitto o addirittura di ipotetiche aggravanti (un po’ lumeggiate dal P.M., pur non contestandole, nella a dir poco fantasiosa ricostruzione descrittiva di riti, festini di Halloween, pubblicazioni manga ed occasioni da non lasciarsi sfuggire, magari dopo una pantomima di prova generale davanti al malcapitato K.), era pur sempre l’unica persona in grado di sapere che quella sera M. sarebbe stata sola in casa.
L’ipotesi di voler organizzare alla bell’e meglio e all’ultimo momento una visita alla K. per sondarne, anche a costo di ricorrere alla violenza, la disponibilità a pratiche sessuali di gruppo non è dunque una mera illazione del Pubblico Ministero (se, si ribadisce, svuotata delle implicazioni fumettistiche e decisamente fuori luogo tratteggiate nel corso della requisitoria e opportunamente abbandonate in sede di repliche).  E sembra proprio, in effetti, di dover riscontrare nel caso di specie gravi elementi indiziari di colpevolezza a proposito della contestata violenza sessuale, per quanto da ritenere assorbita nell’addebito di omicidio in quanto aggravante speciale.
In tema di violenza sessuale, nel presente processo è stato detto tutto e l’esatto contrario, si sono visti Consulenti del P.M. dire che forse non c’era, sostituiti da altri dell’opinione opposta, fino a doversi rilevare la stranezza di soggetti che sarebbero stati interessati a sostenerne la configurabilità (salvo chiamarne fuori i propri assistiti) e contestare invece l’addebito come fatto materiale.
Mai come in questo caso, forse, è necessario ricorrere alla logica e ai dati empirici, piuttosto che alle risultanze della scienza medica (che ognuno, nell’opposta ricostruzione, gira e rigira a proprio uso e consumo, a dispetto di un diritto bistrattato per luogo comune, ma probabilmente più affidabile perché fondato anche sul buon senso). Particolare accanimento, nelle discussioni finali e già in sede di incidente probatorio, si è rilevato sulla questione concernente una presunta ecchimosi nella zona genitale e perianale, per taluno diventata un’ipostasi, per tal’altro qualcosa di diverso ancora.
Il dott. LALLI - anche sulla base di indicazioni offerte dal ginecologo dott. EPICOCO - riferisce nel suo elaborato che “le macchie violacee di tipo ecchimotico presenti sulla faccia interna delle piccole labbra hanno caratteristiche e posizione da far pensare ad un rapporto sessuale, compiuto o tentato, prima che il soggetto femminile avesse avuto il tempo di lubrificare adeguatamente il canale vaginale (..); non sono emersi, nel corso degli accertamenti sul cadavere, ‘segni esterni’ di natura traumatica cui attribuire il senso di una violenza carnale propriamente detta (..); è altresì indubbio che non è possibile indicare l’evenienza di una possibile coercizione psicologica (ad es., minaccia) che possa avere indotto la giovane a ‘subire’ un rapporto non voluto, in questo caso non opponendo una valida resistenza fisica”.
I Periti del G.I.P. concludono la propria relazione sostenendo che vi è prova di un’attività sessuale pregressa e recente rispetto all’omicidio, senza potersi affermare che si trattasse di attività non consentita, precisando comunque che “l’obiettività genitale ed anale delle vittime di abusi sessuali è frequentemente priva di reperti significativi anche quando la visita medica venga effettuata da personale esperto ed in epoca ravvicinata rispetto all’episodio di violenza”, così come “anche rapporti sessuali consensuali posso dar luogo a lesività traumatica ano-genitale”.
Nella discussione della perizia in incidente probatorio, il prof. UMANI RONCHI ipotizza dati di rilievo, per quanto indiretti, a proposito dell’azione lesiva con il tagliente, ritenendola “cominciata con una lesione assolutamente insignificante che è quella a carico della guancia sinistra, allora, questa potrebbe essere una ricostruzione, la prima lesione quasi che si volesse minacciare qualcuno (. .), sembrerebbe quasi che c’è stata una escalation nell’azione di questa .. di questa azione violenta che potrebbe essere stata preceduta da una serie di minacce”.  In proposito, un successivo intervento della dott.ssa LIVIERO (rispondendo a domanda del difensore di parte civile sulla correlabilità della riferita escalation di minacce all’attività sessuale) chiarisce che: “se lei fa una domanda in termini di compatibilità, la risposta è certamente sì (..), se però la sua domanda dice, il dato tecnico-biologico consente di stringere questo collegamento, è certamente no”.
Quella del prof. UMANI RONCHI è ovviamente una ipotesi, che tuttavia è suffragata dalla logica: che significato può mai avere un tagliettino sulla guancia inferto ad una vittima già colpita in profondità e con una violenza tale da realizzare un vero e proprio scannamento?  
Se questo è vero, già quanto appena constatato dà la misura dell’assoluta evanescenza del problema, se affrontato in termini esclusivamente medico-legali: è chiaro che segni tipici di violenza in regione genitale non ci saranno quando una persona sia stata indotta a sottostare a pratiche sessuali dietro la minaccia di un coltello. Ma, e ancor prima, non è importante risolvere il problema se vi fosse o meno una ecchimosi al livello delle piccole labbra, magari non confermata a distanza di tempo da un esame istologico effettuato in una zona sbagliata perché non più caratterizzata da discromie (evenienza difficilmente ipotizzabile, come logicamente obiettato in sede di incidente probatorio dal prof. FORTUNI): ciò perché la mancanza di ecchimosi non costituisce prova di attività sessuale consentita, così come la presenza di ecchimosi non costituisce prova di attività sessuale violenta.
La prof.ssa APRILE, nell’udienza dell’incidente probatorio, ebbe a confermare come, nella casistica, in molte situazioni di violenza sessuale accertata si rinvengano soltanto elementi indicativi di violenza generica (per contenimento, compressione, afferramento); quindi - a domanda del Giudice - precisò che “l’insieme dei dati raccolti indicano che c’è stata un’attività a contenuto sessuale recente rispetto al decesso. Sul fatto che questa attività sia stata condotta in modo da contrastare la volontà di M. lo si evince, ma dall’insieme dei dati generali a disposizione della vicenda, e non da dati di specifica competenza tecnico-biologica”; i segni riferibili ad azioni di contenimento degli arti “sono indicativi di manovre di afferramento e sono frequentemente ritrovate nelle dinamiche omicidiarie a sfondo sessuale o nei reati a sfondo sessuale”.
E questo è quanto.
Si tratterà nella sede opportuna - vale a dire, nella sentenza concernente il rito abbreviato definito nei confronti del G. - la non credibilità dell’imputato nell’addurre un proprio incontro sessuale consentito con la K.: ma, in linea generale, è il contesto obiettivo della scena del crimine che depone per un’attività sessuale violenta. E’ vero che, in linea di principio, tre persone armate di coltello (fra cui due ragazzi nel pieno delle forze) impegnate ad aver ragione di una ragazza che non si manifesta disponibile a far sesso con loro avrebbero potuto facilmente vincerne la resistenza, e consumare congiunzioni carnali di ogni sorta: ma, nel caso che ci occupa, l’indubbia connotazione sessuale dell’aggressione non è smentita da una repentina interruzione del proposito, derivante con ogni verosimiglianza dal disperato e fortissimo grido di M., che gli aggressori ritennero necessario interrompere realizzando l’omicidio.
Infine, e soprattutto, non va dimenticato che la maglietta della ragazza fu certamente tirata in su, sino a scoprirle l’intero busto e il reggiseno (altrimenti non ci sarebbero le macchie di sangue puntiformi): e dove si è mai visto un ladro o un rapinatore che, tanto per dare un’occhiata alla biancheria di chi vuole derubare, si mette a spogliare la sua vittima, se non è comunque animato dall’intento di approfittarne sessualmente? 
Basta questo, per documentare per tabulas la violenza sessuale, realizzata poi dal G. con il principio di penetrazione che fece rimanere traccia del suo DNA nel tampone vaginale della K.; per quanto interessa nell’ambito del presente provvedimento, non è chi non veda come una ragazza (da in piedi o inginocchiata, cambia poco) messa subito supina e qui sopraffatta si trovi in una posizione che, abbia o meno i pantaloni indosso, ma con la maglietta tirata su e il ventre scoperto, consente facilmente a chi voglia approfittarne di sganciarle i jeans o semplicemente di infilarle una mano sotto per fare i propri comodi.
Chi scrive, ma il tema verrà sviluppato nella sentenza relativa al giudizio abbreviato, non crede molto alla posizione ginocchioni sposata dal Pubblico Ministero per descrivere una scena suggestiva di contesti orgiastici: fu una violenza sessuale rozza e grossolana, e la penetrazione non fu probabilmente realizzata con il pene del G. (esecutore materiale, stando alla stessa rubrica). Ma sempre di violenza sessuale si tratta.
Nello sviluppo argomentativo volto alla ricerca dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei prevenuti, si deve ora trattare - avendo appena richiamato il presunto esecutore della violenza - il tema del concorso della K. e del S. con il G..
Sgombrando il campo dagli equivoci, ma avendo già esposto il proprio pensiero nell’ometterne il richiamo tra le fonti di prova rilevanti ai fini del rinvio a giudizio, va detto che la deposizione di K. H. non fornisce alcun contributo né al fine di dimostrare il concorso in parola, né ad altri.
In un tentativo un po’ raffazzonato di salvare in corner l’esito infausto della sua testimonianza, il Pubblico Ministero ha inteso sottolineare che il K. non si sa esprimere in italiano, ma per faciloneria pensa di essere in grado di farlo: in ogni caso quel che egli dice sarebbe da ridimensionare in ordine alla dedotta qualità di “superteste”, giacché egli si riferiva a fatti del 31 ottobre e non del 1 novembre (ma si è anche ipotizzato che la collocazione al 31 del sacco nero che si rianima o del lancio di olive potrebbe pur sempre dimostrare che la sera prima del delitto i tre imputati stavano facendo una specie di sopralluogo).  I rappresentanti dell’accusa hanno anche detto che il K. è albanese, non ha nulla a che vedere con la vicenda e con i suoi protagonisti, avrebbe tutto l’interesse a restare un po’ nell’ombra anche perché ha qualche piccolo precedente: egli riferisce poi un racconto che è talmente singolare e apparentemente incredibile da non poter essere tacciato di falsità, ed è solo quando pensa di essere diventato importante perché sono i giornali e le TV ad enfatizzarne la portata istruttoria che diventa prim’attore, rifiutando anche l’ausilio dell’interprete e dunque entrando in probabili confusioni tra concetti simili tipo furgone o carro attrezzi.
Le cose non stanno proprio così, perché le contraddizioni nel racconto del teste, a partire dalla stessa collocazione oraria dell’episodio, pur prescindendo dal giorno, risalgono alla prima deposizione; inoltre, un soggetto che ha familiarità con gli autoveicoli tanto da ammettere di farne commercio può - a tutto voler concedere - sbagliare sulla nozione di carro attrezzi, ma non quando dice che ci sono dentro una donna e un bambino.  Infine, a parte la stranezza di una scena nella quale il protagonista viene minacciato con un coltello e chiede un attimo di pausa per dare indicazioni per Cesena a un passante, oppure in cui si usano le olive come arma, o forse un telefonino con cui si scatta una foto o forse un video, alla ragazza o forse al ragazzo, il K. è anche colui che ricorda di aver visto la K. e il S. in estate, mentre beveva birra con un fantomatico zio americano pronto a presentargli il ragazzo come il “fidanzato pugliese” della nipote (qualche mese prima che i due si conoscessero).
Dalle farneticazioni del K. non si ricava dunque nulla di rilevante, e si deve registrare che egli in effetti era l’unico soggetto ad aver affermato di aver visto insieme i tre imputati: a questo punto, in un fascicolo processuale che non dimostra contatti telefonici di sorta fra le monadi K.-S. da una parte e G. dall’altra, e da cui risulta che quest’ultimo aveva visto la K. qualche volta (e mai il suo nuovo ragazzo), si dovrebbe ricavare la conclusione che i presupposti dell’accordo criminoso rimangono fatalmente privi di riscontro probatorio. Ciò a maggior ragione in un contesto nel quale - escluso comunque che la sera prima ci fosse stata la “prova generale” - il presunto festino o in ogni caso la volontà di andare a stuzzicare M. per fini di libidine sarebbe stato organizzato per forza all’ultimo momento, dato che sino alle 20:18 (ora dell’sms di D. L.) la K. sapeva di dover andare a lavorare e sino alle 20:40 (quando la P. lo avverte del cambiamento di programma) il S. sapeva di dover accompagnare un’amica alla Stazione.
Tuttavia, il problema va rovesciato.
Partendo dal dato certo costituito dagli elementi diretti a carico degli imputati (di cui si parlerà tra breve), e soprattutto della compresenza loro e del G. sulla scena del crimine (desumibili dagli stessi elementi di prova diretta, nonché dai dati logici esposti in sede introduttiva a proposito della pluralità degli aggressori della K. e dell’identità dei soggetti aventi interesse ad alterare quella scena), i fatti ignoti che ne costituiscono il necessario presupposto non debbono essere provati necessariamente con il rigore di un’ulteriore prova diretta, ma è sufficiente ricorrere alla logica ed al senso comune.
In altre parole, se si deve dare per affermato che anche la K. e il S. si trovavano nella casa di Via della Pergola (ed è così), non è indispensabile trovare la telefonata dell’appuntamento concordato con il G. (telefonata che qui non potrebbe starci comunque, visto che R. il telefono non ce l’aveva proprio), né il testimone che ne abbia ricordato o fotografato l’incontro.
Basta, come evidenziato un po’ tardivamente (nelle repliche) ma assai opportunamente dal P.M., dare atto che si trattava di ragazzi che abitavano a pochi passi l’uno dall’altro, che il G. era già stato pochi giorni prima coinvolto in una serata a Via della Pergola incrociando per strada la K. e i ragazzi marchigiani, che è normale fra ventenni in una sede universitaria incontrarsi nei soliti posti senza dover fare prima un atto dal notaio.
Va anche evidenziato, sul piano logico, che le emergenze a carico del G. depongono per un suo comportamento di negazione dell’evidenza, suggestivo della volontà di tacere particolari rilevanti. Egli, infatti, viene smentito dai suoi amici P. ed A. circa gli spostamenti del 1 novembre, prima e dopo l’ora del delitto: il primo si limita a dire di non averlo visto più da qualche giorno, ma il secondo - a fronte dell’assunto di R., che sostiene con dovizia di particolari di averlo visto verso le 19:45 dopo che A. si era fatto la doccia da poco, la sera più tardi andando con lui in un paio di locali anche per parlare con gente dello staff, nonché la sera del giorno dopo - conferma di averlo visto la sera del 2, non il pomeriggio né la sera del giorno prima. Si potrebbe ipotizzare che quei ragazzi volessero allontanare da sé sospetti di favoreggiamento nei confronti di uno che sapevano essere scappato e coinvolto in questioni di sangue, ma allora C. A. avrebbe potuto negare anche di averlo veduto il 2, data comunque successiva al fatto, così come avrebbe potuto ammettere di averlo incontrato il pomeriggio dell’1, quando ancora non era successo nulla, se questa fosse stata la verità.
Anche se l’interrogativo è da rimandare all’esame della Corte d’Assise, bisogna chiedersi perché il G. menta anche sui suoi spostamenti prima delle 20:30 / 21:00 del 1 novembre.  La logica suggerisce che la ragione sta nel fatto che egli non può permettersi di dire la verità, e l’unica verità che non può ammettere (dato che avrebbe potuto anche limitarsi a dire di essere rimasto a casa senza aver visto nessuno) è proprio quella di essersi incontrato con gli altri due: evenienza ragionevole e tutt’altro che bizzarra, per quanto appena esposto.
Rovesciando dunque il problema, e partendo dagli elementi diretti a carico degli imputati, i più importanti derivano - come ormai arcinoto - dagli esiti delle indagini scientifiche.
Sul punto, occorre affrontare il tema della possibile inattendibilità dei risultati di quelle analisi, così come della dedotta contaminazione dei reperti.
Sotto il primo profilo, come emerso nel corso dell’esame della dott.ssa STEFANONI, deve affermarsi che l’ipotesi del risultato fasullo non per contaminazione ma per inaffidabilità dei reperti è decisamente fantasiosa, se parametrata alle peculiarità del caso di specie. E’ indiscutibile che, se il quantitativo di DNA ricavato da una traccia biologica è insufficiente e a rischio (magari, perché si tratta di un Low Copy Number)può darsi che i processi di “fotocopiatura” od altre scansioni dell’indagine diano risultati da prendere con le molle, e venga fuori effettivamente un DNA sbagliato. 
Ma, in generale, quel risultato dovrà essere confrontato con le autonome ed ulteriori risultanze istruttorie: se il DNA risultante in un caso di omicidio a Roma è quello di un pregiudicato milanese, può darsi che ci si debba fidare sino a un certo punto di quel risultato, ove non si disponga di altri elementi per affermare la presenza nel Lazio di quella persona in un dato giorno. Nel caso che ci occupa, la possibilità che venisse fuori il DNA del S. sul gancetto (guarda caso, il fidanzato di una coinquilina della proprietaria del reggiseno) o quello di M. K. sul coltello (guarda caso, la coinquilina della fidanzata del padrone di casa) era statisticamente identica a quella che ne risultasse il DNA del Giudice o del Presidente della Repubblica, e allora l’obiezione - fondata in un congresso scientifico - perde assai del suo peso in un processo penale.
Venendo alla contaminazione, si sta significativamente discutendo di reperti assolutamente estranei l’uno all’altro: il coltello n. 36 era a casa del S. (dove M. non era mai entrata, come ricorda la M.) e il gancetto del reggiseno n. 165 era nella camera della vittima (con cui il S. non aveva niente a che fare, tanto che di DNA suo, nel resto della casa, se ne rinviene solo in un mozzicone di sigaretta trovato in cucina).
Allora, esiste senz’altro il rischio del deperimento di un reperto (qui amplificato anche dalla grossolana dimenticanza del lembo di stoffa con il gancetto, all’esito di una pur analitica attività di sopralluogo e repertazione), ma incide in prima battuta sulla progressiva difficoltà di ricavare tracce utili da un reperto che altrimenti ne avrebbe date, non certo sulla prospettiva di ottenere un DNA per un altro. Se si ipotizza invece una contaminazione, si dovrebbe immaginare che il DNA del S. (da altra e non sospetta provenienza) abbia “toccato” il gancetto nella camera di M., e quello di quest’ultima abbia contaminato il coltello a casa dell’imputato; ma, come detto, né l’uno né l’altra avevano a che fare con i reciproci ambienti. 
Non ha senso immaginare che ci fu contaminazione durante la repertazione, e neppure durante l’attesa (che, purtroppo, non avrebbe dovuto esserci quanto al gancetto) fra il sopralluogo del 2 novembre e quello del 18 dicembre: se anche si può pensare che in tempi di vacche magre i guanti monouso vengono riutilizzati, guanti o calzari furono sicuramente cambiati spostandosi da una casa all’altra, e comunque i sopralluoghi furono curati in momenti e da soggetti diversi.  Analizzando gli atti, risulta infatti che di perquisizioni effettuate da personale diverso dalla Polizia Scientifica in successione (in vero, in contemporanea) tra Via della Pergola 7 e Corso Garibaldi 110 ve ne furono solo due, il 6 novembre 2007: alle 09:40 quella nella casa del delitto, e i verbalizzanti sono PROFAZIO, NAPOLEONI, BIGINI, GUBBIOTTI, BARBADORI e ZUGARINI; alle 10:00 a casa del S., a cura di CHIACCHIERA, FINZI, PASSERI, RANAURO, CAMARDA, ROSSI e SISANI.  Dov’è la fonte, o anche il sospetto, della contaminazione?
Va sicuramente rimarcato che dimenticarsi il lembo di stoffa per 46 giorni, peraltro dinanzi ad una scena con evidenze di violenza sessuale e dopo aver repertato il reggiseno, costituì una leggerezza grave: ma va con altrettanta significatività ricordato che il rischio conseguente avrebbe potuto essere la perdita di tracce ivi presenti, non già la scoperta di tracce sopravvenute chissà come.
Non è corretto affermare che ci sono cose che, portate fuori dalla stanza della vittima, vi ritornarono dopo essere state sistemate altrove, magari in posti dove potevano trovarsi (chissà come, poi) tracce biologiche del S.: è vero che la lampada nera (appartenente alla K., e guarda caso presente nella camera di M.) che il 2 novembre era vicino al letto, con il cavo e la spina sull’uscio, vuoi con la spina rivolta all’interno, vuoi all’esterno si ritrovò il 18 dicembre sopra la scrivania, e il filo andava a finire proprio sotto il tappetino, vicino al famoso lembo di stoffa con il gancetto, ma - vedendo le stesse immagini - si comprende che il cavo era a pochi centimetri dal gancetto, non sopra o a contatto.
Come poté accadere che quel cavo, appoggiato per ragioni fisiche solo su alcune parti del pavimento, non essendo morfologicamente uniforme, abbia potuto fare da carta assorbente del DNA dell’imputato?
E’ vero che le due ante dell’armadio vennero spostate, appoggiate fuori e riportate dentro la camera: ma - e, ancora una volta, basta guardare le immagini -questo accade interamente nel corso del secondo sopralluogo del 18 dicembre, come attestano gli orari in calce al video. Guarda caso, inoltre, l’orario in cui le ante vengono riportate dentro - costituendo, dunque, fattore di potenziale contaminazione, non essendoci certo contaminazione nel portarle fuori - è quello conclusivo, dopo che le operazioni erano durate oltre un’ora, mentre il gancetto era stato trovato e repertato già da trenta minuti.
Od ancora, come si può immaginare che in una scatola da camicia, dove fu repertato più o meno a regola d’arte il coltello, sia andato a finire proprio il DNA della K.?
A proposito infine della correttezza dei risultati, su cui certamente la Corte d’Assise potrà effettuare tutti gli approfondimenti del caso, si deve prendere atto di un profilo indiziario indubbiamente grave, derivante comunque dall’aplotipo Y evidenziato dalla Polizia Scientifica: nel corso della dialettica fra Consulenti, è stata fatta una teoria impressionante di obiezioni sulle coppie di alleli, discutendo di stutters, aree dei picchi ed altre questioni da iniziati, mentre ci si è limitati a rilevare che l’indagine sul cromosoma maschile - e si tratta del risultato di una diversa ed ulteriore analisi - potrebbe portare a risultati equivoci per possibili ascendenti in comune fra due soggetti diversi.  Soggetti che non si sa se esistano, dove vivano e se abbiano mai messo piede non solo a Perugia, ma addirittura in Italia o in Europa.
Altro tema, su cui parimenti il Giudice del dibattimento sarà chiamato ad assumere determinazioni ma che allo stato assurge a elemento indiziario grave, è l’individuazione del già richiamato coltello come arma del delitto: detto che il DNA della vittima (e quello della K., in una posizione coincidente proprio con la parte del manico dove si esercita la maggior forza) c’è, ed è a dir poco inverosimile che si sia trattato di un errore visto che se la traccia era inaffidabile avrebbe potuto risultarvi il profilo genetico di chiunque altro, e precisato che l’esiguità della traccia ben può giustificare l’esito negativo del test effettuato per accertarne la natura ematica, in ordine al problema della lunghezza del tramite il prof. CINGOLANI ha osservato in udienza: “l’unico problema è che la lama del coltello è lunga 17,5 centimetri, qui il tramite è lungo 8 e si ferma, non sappiamo d’altra parte perché, non è una zona di resistenza quella in cui s’è fermato, però si può essere fermato per l’azione del soggetto agente o per un’altra qualsiasi ragione o perché l’arma è stata retratta”; la seconda lesione coincide perché a 2 cm. dalla punta il coltello è largo 1,5 cm., esattamente quanto la larghezza della ferita (profonda appunto 2 cm.); la terza apparentemente porta a risultati diversi perché il tramite è di 4 cm., e il coltello a quella distanza dalla punta ha larghezza di 3, ma la lesione è sempre di 1,5 cm., però - sempre a dire del Perito - “il tramite realizza il percorso che la lama fa all’interno dell’organismo e noi lo valutiamo in una situazione statica, mentre invece quando c’è penetrazione l’arma era in una situazione dinamica (..), ci può essere stata una compressione della cute verso la profondità, ci può essere stata una torsione del collo in una determinata maniera, per cui non è possibile indicare questo dato che a prima vista sembrerebbe come di incompatibilità come di assoluta incompatibilità”. Il prof. UMANI RONCHI precisa correttamente (a proposito delle lesioni escoriative superficiali rispetto alla ferita maggiore): “un coltello che forse.. che avesse un dorso più spesso e avesse delle irregolarità tali da determinare queste formazioni, ecco, forse sarebbe più adeguato alla situazione”.
Esposti tali dati, il prof. TORRE ha precisato di non condividere la possibilità di una compressione della cute; sulla ferita maggiore, ha poi osservato che “il fondo di quella ferita (..)è una sorta di maciullamento dei tessuti profondi come di una lama che proceda avanti e indietro con un’azione insistita e protratta sempre all’interno della stessa lesione”; sulla possibilità che si sia mosso il collo della vittima, ha aggiunto: “sì, ma si deve essere mossa tante volte per fare una lesione così maciullata”, con la precisazione invece da parte della prof.ssa APRILE che “bastano due movimenti”.
Quindi, sul dedotto “maciullamento”, il prof. UMANI RONCHI ha aggiunto: “questa raggiera (..) di piccole zone eritematose escoriative io.. mi ha convinto, ha confermato la mia convinzione che potesse essere dovuta al fatto che la lama introdotta in questo modo, con la costa diciamo aderente alla cute, per movimenti del polso dell’aggressore o per reazioni della vittima, possano essere spiegabili senza andare a pensare a un’arma diversa”.
Questo è lo “stato dell’arte”: e la logica, ancora una volta, impone di rilevare: che certamente la lama del coltello feritore indugiò nel collo della vittima, vista la larghezza della lesione - veramente inusitata, anche agli occhi di chi ne ha vedute parecchie - che ebbe a procurare; che certamente il collo della povera M. si mosse, in quanto non poteva difendersi con le mani, almeno non con tutte e due.
Scarsamente significativo, a tutto voler concedere, appare il contributo dei Consulenti medico-legali della difesa S. circa l’impronta di un coltello sul materasso, che quegli esperti intendono una doppia impronta, quasi parallela: a parte il rilievo che la lama di tale fantomatico coltello sarebbe di circa 13-14 cm., anch’essa ben superiore al tramite, l’ipotesi che venne appoggiato due volte in posizione quasi parallela è a dir poco irrealistica (più ragionevole sarebbe stato trovarsi dinanzi a un coltello ivi riposto e poi strisciato o urtato fino ad assumere una posizione diversa), così come difficilmente spiegabile con l’azione di averlo appoggiato e una sorta di “rimbalzo” per essersi taluno seduto subito dopo sopra il materasso.
Oltre ai dati scientifici, già più che significativi anche prescindendo dalla necessità di approfondire il tema delle impronte plantari, c’è poi dell’altro. Non già le altre risultanze biologiche di cui ai rilievi nel bagno in uso alla vittima e alla K.: la possibile contemporaneità dell’apposizione delle tracce non è dimostrabile con certezza, trattandosi di un ambiente certamente ricco di sostanze biologiche diverse, e neppure è importante prendere atto che c’è sangue sull’interruttore volendo escludere per forza che la luce fu accesa la mattina (non si può escludere, perché il bagno è senza finestra). Non già le questioni sul comportamento sconveniente degli imputati fuori la casa (di mera suggestione), sul fatto che sapessero che M. era stata sgozzata (certamente costituiva almeno un’ipotesi o una chiacchiera) o sull’essere il S. andato a riferire della presunta scomparsa delle feci (del tutto insignificante).  E neppure le intercettazioni ambientali, con la K. a dire che era là ma non efficacemente potendosi affermare che intendesse la casa di Via della Pergola piuttosto che quella del fidanzato.
E’ importante, invece, il contributo testimoniale di C. A.: egli (e nulla autorizza a ritenerlo tout court inattendibile, per il solo fatto che vive da barbone) sostiene di aver visto i due imputati assieme in Piazza Grimana verso le 23:00 – 23:30, e secondo il P.M. si tratterebbe del 31 ottobre, perché vide gli autobus in partenza per le discoteche. A dir la verità, fra il verbale riassuntivo e la trascrizione c’è qualche discrasia: nel primo si parla di maschere e streghe, ma dalla trascrizione risulta che di streghe non se ne parlò affatto, solo di maschere e gente che scherzava. A fronte di tale particolare un po’ nebuloso, e tenendo conto che la sera del 31 risulta aliunde che il S. e la K. fossero altrove, si deve però evidenziare che secondo il C. si trattava della sera prima l’omicidio, perché ricorda che il giorno dopo c’erano i Carabinieri in piazza a fare domande su chi avesse visto qualcosa di utile in merito al delitto (e si tratta di un particolare che rimane certamente più impresso di una maschera di Halloween).
Se dunque era la sera del 1 novembre (per inciso, in caso di giudizio abbreviato richiesto dagli altri due imputati questo Giudice avrebbe disposto la testimonianza del C. anche d’ufficio, per dirimere il dubbio), la presenza della K. e del S. in Piazza Grimana in un momento successivo rispetto all’omicidio assumerebbe grandissimo rilievo: da un lato, si trattava di una delle direzioni nelle quali la C. udì dirigersi le persone che scappavano; dall’altro, lo stesso C. specifica di non aver visto i ragazzi arrivare dalla sua sinistra, e - tenendo conto che aveva tutta la piazza davanti - ne deduce che non fossero passati davanti a lui, venendo cioè da Via Pinturicchio, dall’Arco Etrusco o da sopra Palazzo Gallenga, bensì da sotto.  
Parimenti, dopo aver notato il ragazzo della coppia che ogni tanto si affacciava verso Via della Pergola, ricorda di non averli visti più senza essersi reso conto del loro allontanamento, e ne ricava la conclusione che fossero riscesi dalla stessa parte da dove erano venuti. 
Ciò che conferma l’ipotesi che i due imputati, scappati di corsa dalla casa dopo l’omicidio, perché costretti a farlo a causa dell’urlo di M., rimasero in zona - o vi tornarono dopo un tempo sufficiente per cancellare eventuali tracce evidenti sulle loro persone - per verificare se le forze di polizia arrivassero o meno, in ipotesi allertate da chi aveva sentito il grido: verifica strumentale a capire se fosse loro possibile tornare in quella casa, per dare corso all’alterazione sicuramente da loro effettuata.
L’alternativa fra l’ipotesi che vuole il S. entrare in scena da subito (e partecipare dunque al delitto) o solo in questo momento (richiamato dalla fidanzata per aiutarla solo nella fase successiva, tenendo presente che il suo DNA sul gancetto del reggiseno può essere stato lasciato durante l’attività di alterazione, visti i segni delle ricordate foto 268 e 770 che documentano come il reggiseno fu tolto dal cadavere dopo un lasso di tempo apprezzabile) va necessariamente risolta nella prima direzione: anche non prendendo in esame per l’ennesima volta le risultanze delle indagini sulle impronte plantari, il suo cellulare e quello della K. erano infatti inattivi già da un po’, e il dato non può che leggersi nel senso che i due soggetti fossero insieme.
Va infine tenuto conto, sempre in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e pur argomentando a contrario, che i due imputati hanno reso versioni obiettivamente non suffragate da riscontri oggettivi o non verosimili.
La circostanza del mancato ricordo o dello stato di confusione, magari invocata con riferimenti (di comodo) a pressioni suggestive da un lato, o Annebbiamento per uso di stupefacenti dall’altro, non ha pregio concreto. 
Quanto alla K., il suo trastullarsi in casa e farsi la doccia con tutto quel sangue in giro, il rientro con il “mocio” al seguito volendosi preoccupare di asciugare la casa del S. prima di ricordarsi che in Via della Pergola qualcosa non andava, il tranquillizzare lo Z. e l’A. sulla normalità del fatto che la porta della stanza di M. potesse essere chiusa (quando la R. di lì a poco avrebbe detto l’esatto contrario) disegnano un quadro che non merita altri approfondimenti, anche senza voler considerare la rilevanza della sua condotta del 6 novembre ai fini della calunnia in danno del D..
Il S. viene smentito dall’anzidetta P. sulle sue passeggiate del pomeriggio, e pretende di far credere di non ricordarsi se ed a che ora la K. fosse uscita di casa, financo se fece o meno sesso con lei (e, a 20 anni, certe cose non si scordano); quindi, dopo aver insistito a lungo sull’utilizzo del computer fino a notte fonda, poi sulla riproduzione del film di Amélie dalle 21:10 (quando invece era finita a quell’ora), ha infine ridimensionato il proprio stazionare davanti al monitor nella fascia tra le 21:26 e le 21:46, perché impegnato a guardarsi un cartone animato, così finalmente confermando che il film di cui sopra era finito davvero, sennò si sarebbe messo a guardare due cose diverse contemporaneamente. 
Allegazione che, in ogni caso, non offre un alibi vero e proprio perché dimostra in concreto interazione con il pc alle 21:26, e non sino alla fine: ciò a fronte di un’ora della morte che non può assolutamente indicarsi nei termini che la difesa ricava dal traffico telefonico cellulare.
Premesso che l’unico dato significativo risultante dai cellulari è la mancata operatività di quello degli imputati a partire dalle 20:40 circa della sera del 1 novembre (quello del S. è inattivo da orari precedenti solo tre volte in tutto il mese di ottobre, il 2 dalle 19:32, il 9 dalle 18:58 e il 22 dalle 19:32, operando altrimenti spesso sino a notte inoltrata; la K. non era affatto abituata a spegnere presto il telefono per non consumare la batteria, visto che non più tardi della notte precedente lo aveva usato fino alle 01:04), la telefonata senza prefisso alla Abbey Bank intorno alle 22:00 non documenta necessariamente che il telefono della K. fu preso in mano da chi non aveva dimestichezza con le chiamate internazionali.  E’ possibile, ed è anzi più probabile, che si trattò di una telefonata accidentale, evidenziando lo stesso C.T. della difesa che quello era il primo numero della rubrica alfabetica nella memoria del cellulare: telefonata accidentale che durò solo il tempo della comunicazione registrata dell’impossibilità di prendere la linea e che, molto facilmente, può partire da un apparecchio sempre portato nella tasca dei pantaloni da chi intende non staccarsene per tenersi in contatto con la madre malata (come ricorda la R.), quando si venga aggrediti e buttati indietro, tanto da sbattere la nuca, con volontà di sopraffazione.
Analogamente, l’mms in arrivo alle 22:13, che trova il cellulare inglese nella zona di Ponte Rio – Montelaguardia, non dà affatto la dimostrazione che a quell’ora l’apparecchio si trovasse già nei pressi della casa della signora L. B.: i tabulati dei giorni precedenti, come puntualmente osservato dal P.M., documentano al contrario che molte delle comunicazioni relative a quell’apparecchio andavano ad impegnare quella stessa cella, il che sta a significare che vi era un normale rimbalzo fra le celle più direttamente interessanti la zona di Via della Pergola e la cella in questione (a meno di ipotizzare, fuori dalla logica, che M. se ne andasse a passeggio in Via Sperandio ogni volta che dovesse chiamare i propri familiari).
Da ultimo, non ha pregio neppure la serie di argomentazioni svolte per confutare la tesi delle chiamate del S. al “112” solo dopo l’arrivo della Polizia Postale. A parte il contenuto delle chiamate in parola, dove il S. dice che non era stato rubato nulla, mentre c’era una porta chiusa con l’occupante cercata ma non rispondeva, davanti alla quale vi erano delle macchie di sangue (in teoria, egli avrebbe potuto fidarsi di quel che gli andava dicendo la K. sull’apparente stato dei luoghi, per ipotizzare che nulla mancasse), è pacifico che egli chiamò la sorella - Ufficiale dei Carabinieri - alle 12:50, quindi il “112” alle 12:51 e alle 12:54. L’annotazione della Polizia Postale, a firma dell’isp. BATTISTELLI, indica l’orario di arrivo dell’equipaggio alle 12:35, e stando alle telecamere del parcheggio Sant’Antonio, recanti un orario da arrotondare, forse gli agenti giunsero anche prima.
E’ stato sostenuto che nelle relazioni di quell’intervento i poliziotti non dicono di avere identificato subito i presenti o di essersi immediatamente qualificati, ma certo è impensabile che per un quarto d’ora o più se ne siano andati a spasso o siano rimasti a guardare; poi si è obiettato che il BATTISTELLI riferisce di essersi recato in loco perché erano stati trovati due cellulari, ma la signora L. viene presa a verbale sul secondo telefono rinvenuto solo alle 12:46; infine, secondo A. L. gli agenti erano in cucina, con i due telefoni appoggiati sul tavolo.  A sostegno di tali assunti, si dà atto che l’informativa del Dirigente la Polizia Postale precisa che la signora L. era tornata per consegnare un secondo cellulare e, alla luce di quanto emerso, si era deciso di inviare personale in Via della Pergola.
In realtà, la successione degli eventi è la seguente:
10:58 - vi è la prima denuncia raccolta dal dott. BARTOLOZZI (e si legge che il primo telefono viene consegnato contestualmente)
11:38 - si compiono accertamenti sull’appartenenza, da cui risulta il nome della R.
11:50 - secondo verbale con la LANA (probabilmente rimasta in quegli uffici) da cui emerge che per lei e i suoi familiari la R. era una perfetta sconosciuta; verbalizza ancora BARTOLOZZI
12:46 - seconda denuncia, sempre raccolta da BARTOLOZZI, con contestuale consegna dell’altro cellulare
13:00 - vi è l’attivazione della cella corrispondente al Comando di Polizia Postale (Strada Borghetto di Prepo) da parte dell’utenza inglese della K.
13:50 - sequestro dei due telefoni, verbalizzato - dal solito BARTOLOZZI - alle 14:00
I dati ora segnalati debbono però integrarsi con quanto dichiarato da B. F., figlia della signora L., secondo la quale ella venne chiamata dalla madre per chiederle se conoscesse una certa R. (prima delle 11:50, si deve ritenere) e di lì a poco trovò con la colf il secondo cellulare; a quel punto, la B. chiamò subito la madre, che a quel punto non era probabilmente più presso la Polizia Postale, non avendo ragione di restare e non immaginando il seguito della storia, e subito dopo il Comando di Polizia, da cui si sentì dire che era necessario portare anche l’altro apparecchio.  Quindi, la B. andò a prendere la madre nei pressi del PAM e si recò, poco prima delle 12:46, presso la Polizia.
Ne deriva che la Polizia Postale sapeva del secondo cellulare già intorno a mezzogiorno, in virtù della chiamata della figlia della L., e probabilmente venne deciso di mandare BATTISTELLI in Via della Pergola solo nell’apprendere la notizia (infatti l’ispettore dice di essersi portato sul posto a causa del rinvenimento di due cellulari, non già di averlo fatto dopo la formalizzazione della seconda denuncia o portando con sé tutti e due gli apparecchi in questione). L’unica nota discorde rimane allora il racconto di A., che dice “c’erano questi due poliziotti sempre in piedi davanti al tavolo della cucina, con i due cellulari appoggiati sul tavolo, un foglietto, penso sempre dei poliziotti, con scritto dei numeri dei cellulari”: ma è possibile che i cellulari fossero stati portati da altro personale, oppure che il BATTISTELLI avesse appoggiato sul tavolo il primo telefono -quello intestato alla R., che senz’altro poteva avere - e un altro, magari il proprio, confondendo il teste.  Così come è possibile che l’A. si sia sbagliato nel ricordare ci fossero anche i telefoni, e non solo il foglietto, giacché se alle 13:50 i cellulari furono sequestrati presso il Comando - a cura di verbalizzanti diversi dall’isp. BATTISTELLI - è possibile che non si mossero mai da lì, anche perché le persone che si trovavano a Via della Pergola avevano altro a cui pensare che non a preoccuparsi di riportare indietro i telefoni per procedere ad un formale sequestro.”
Va dato atto che nel riprodurre l’ordinanza ne sono state mantenute anche le parti relative agli indizi di colpevolezza più specificamente a carico dei coimputati, ma solo per completezza di esposizione e nei termini già annunciati in sede introduttiva, essendo pur sempre gli addebiti mossi al G. contestati nella forma concorsuale.  Per converso, deve rilevarsi che alcune delle considerazioni sopra svolte hanno tenuto conto anche di allegazioni che le altre parti hanno introdotto nell’ambito del processo dopo che l’imputato in epigrafe aveva esercitato l’opzione per il rito abbreviato.
Ci si riferisce in particolare alle consulenze tecniche rispettivamente depositate dalle difese della K. e del S. in tema di ricostruzione della dinamica dell’azione omicidiaria e di elaborazione dei dati del traffico telefonico cellulare, nonché sulla presenza di presunte tracce da imputare all’uso di un coltello di caratteristiche diverse da quello in sequestro: tuttavia, deve con altrettanta chiarezza affermarsi che inserire nel corpo della presente motivazione le relative argomentazioni svolte dal Giudice non comporta alcuna violazione dei diritti della difesa del G..  Come emerso con solare evidenza, anche in ragione delle peculiarità di un processo dove gli altri imputati - in termini più o meno espliciti - hanno inteso difendersi accusando il terzo, e viceversa, quegli elementi vennero evidenziati al fine precipuo di indicare proprio nel G. l’unico ed effettivo omicida, e - in quanto orientati verso quella direzione - sono stati tutti ritenuti non probanti.
Muovendo dunque dai dati che debbono intendersi già analizzati e sviluppati, non sfuggirà che nell’occasione appena ricordata si era anticipata la necessità di affrontare il problema centrale della credibilità di R. G.: la sua presenza nella casa di Via della Pergola nel momento in cui la K. fu aggredita e uccisa è fuori discussione, venendo ammessa anche da lui, e bisogna pertanto capire se egli abbia detto o meno la verità nel momento in cui intese giustificarla.
In via preliminare, deve parimenti essere chiarito che ammettere di essere stato nel luogo del delitto fu, per l’imputato, comunque inevitabile: già il primo accertamento che condusse alla sua identificazione, vale a dire l’impronta palmare sul cuscino, costituiva una prova schiacciante, cui fecero seguito le altrettanto inequivoche risultanze delle analisi del DNA relative al tampone vaginale, alla carta igienica, al reggiseno, alla borsa ed alla felpa, nonché le ultime comparazioni delle impronte del suo modello di scarpe “Nike” con quelle impresse sul pavimento della camera di M.. Il G., nel momento in cui decise di rendere la propria versione del fatto, sapeva già che smentire la sua presenza in loco sarebbe stato come negare l’evidenza: e, come ulteriore risultanza di fatto, non può dimenticarsi che, dalla data dell’omicidio a quella in cui raccontò a qualcuno come erano andate le cose, trascorsero quasi venti giorni. Risultanza che, peraltro, si presta a diverse chiavi di lettura: da un lato si potrebbe pensare che quel lasso di tempo gli fu utile per riflettere ed elaborare un racconto che fosse il più possibile acconcio al suo interesse, onde escludere o ridimensionare la significatività dell’essersi trovato in quel luogo, dall’altro potrebbe muoversi l’obiezione che un periodo di riflessione (se davvero R. avesse inteso ponderare le sue frasi, nella consapevolezza di essere coinvolto nel reato) avrebbe dovuto suggerirgli una ricostruzione meno fantasiosa e “sgangherata”, come i suoi stessi difensori hanno inteso descriverla, a sottolinearne però l’intrinseca genuinità.  
In proposito, si deve altresì rilevare che il nucleo essenziale di quel racconto non mutò, raffrontando quel che egli disse via chat o skype al B. - e che, a prescindere dall’inutilizzabilità dei relativi supporti, è stato comunque riferito agli inquirenti dal suo interlocutore - con il contenuto degli interrogatori: quando R. parlò con l’amico G., e non può ritenersi verosimile che egli sospettasse di essere intercettato, non si mise a concertare con lui quale potesse essere la ricostruzione meno scomoda da offrire alla Polizia od all’Autorità Giudiziaria, ma si limitò a raccontare quella che, a suo dire, era stata la scansione dei fatti.
Non può leggersi in termini di sospetto il contenuto del colloquio, sempre tramite Messenger, che il G. aveva avuto con G. M. qualche giorno prima: il Pubblico Ministero ha sottolineato che il M. fu preso a verbale il 18 novembre, che era domenica, e solo due giorni prima era stato informato che R. poteva avere a che fare con l’omicidio, ma già il lunedì o martedì precedente - ergo, il 12 o il 13 - l’amico aveva risposto “lo sai” alla sua domanda “perché scappi come al solito?”; risposta che tuttavia può intendersi in linea con l’atteggiamento di chi volesse scappare da qualcosa in cui sapeva di essere entrato senza colpa, soprattutto potendo immaginare che in Italia lo stessero cercando anche se la stampa o la TV non ne sapevano ancora nulla.
Va anche sgombrato il campo da alcuni dati istruttori che, presi isolatamente, rimarrebbero di valore ancor meno che indiziario: non ha gran pregio prendere atto che, secondo il giovane cestista lituano, R. avesse una predilezione per le ragazze bianche, né che a casa dei marchigiani avesse espresso complimenti da caserma per la K., quando sarebbe stato semmai strano che non dicesse nulla, visto che tutti i ragazzi si erano messi a fantasticare scene di sesso con lei od a commentarne (magari qualcuno a sognarsela) la disponibilità.  Piuttosto, e sull’argomento si avrà ragione di ritornare, è indicativo prendere atto che ci sono stati testimoni ad un palesato apprezzamento dell’imputato nei confronti di A., mentre nessuno - neppure i suoi amici, ai quali sarebbe capitato di assistere a momenti di colloquio fra lui e la K., come in occasione della partita di rugby - gli ha mai sentito dire alcunché sul conto dell’inglese. 
Ancora, il fatto che T. C. abbia ritenuto di riconoscere nel G. il giovane di colore che sorprese in occasione del furto in casa, lascia il tempo che trova, pur non volendo considerare la circostanza - dedotta dalla difesa, e che può ritenersi ammessa anche se non documentata - che sia stato a sua volta un teste “mediato” dalla televisione: quella ricognizione risulta infatti espressa in termini dubitativi, con un ripetuto “mi sembra”, addirittura riferito già al momento in cui il T. avrebbe visto R. al “Domus” la sera successiva al furto, ed ancor meno giustificabile quando egli aveva avuto agio e modo di vederne la fotografia su tutti gli organi di stampa e le televisioni. 
Che dunque il G. potesse avere confidenza con i coltelli, visto che secondo il T. l’ignoto ladro ne brandiva uno, non lo si può ammettere in base a quella deposizione, sul cui contenuto è lecito ipotizzare l’incidenza di suggestive letture di cronaca giornalistica: a dire del derubato, R. avrebbe preso il coltello dopo averlo minacciato con una sedia (e non si capisce perché un uomo che sa di avere un coltello in tasca dovrebbe mettersi a raccogliere seggiole, strumenti di forza intimidatrice assai inferiore e per giunta scomodi da maneggiare), ma si tratterebbe di una condotta stranamente sovrapponibile a quella - non già offensiva, ma di difesa - che l’imputato sostenne di avere adottato dinanzi al presunto omicida della K., e di cui la stampa aveva ampiamente dato contezza.
Analogamente, hanno scarso peso le vicende del 27 ottobre a Milano, salvo al fine di dimostrare che negli ultimi giorni il G. si muoveva un po’ come uno sbandato: in quell’occasione, il pur ingombrante coltello da cucina che gli venne sequestrato non era suo, ma apparteneva alla struttura dove aveva trovato rifugio, tanto che il personale dell’asilo lo riconobbe e se lo riprese.
In definitiva, a parte le sovrabbondanti prove sopra richiamate, come elemento di spessore indiziario a carico dell’imputato si aggiunge soltanto il pur significativo verbale di sommarie informazioni reso dalla F., che vide fra le 22:30 e le 22:40 (ma probabilmente più tardi, visto che subito dopo notò il carro attrezzi, che giunse in Via della Pergola verso le 23:00) un uomo di colore darsela a gambe sulle scalette adiacenti il parcheggio: circostanza che, sovrapposta al racconto della C., secondo cui qualcun altro (non si sa se uno o più, ma si esprime con il termine “scappavono”) correva verso Via del Bulagaio, è idonea a scattare un’importante istantanea su quel che accadeva nella zona subito dopo l’omicidio.
Venendo al racconto del G., il confronto tra le rispettive valutazioni dell’accusa e della difesa ha portato ovviamente a far emergere opinioni in antitesi: secondo il P.M., la versione dell’imputato descriverebbe una omissione di soccorso inverosimile, con un attacco di colite tanto repentino e improbabile (visto il contesto di effusioni che si sarebbe realizzato fra R. e la ragazza) quanto provvidenziale, nell’interesse del giovane di sparire dalla scena del crimine per un lasso di tempo idoneo a consentire a qualcun altro di entrarvi ed assurgere a protagonista; inoltre, il G. avrebbe in larga misura adeguato il contenuto delle sue dichiarazioni alla parallela e progressiva evoluzione degli accertamenti, indicando la presenza della K. nella casa di Via della Pergola non prima dell’interrogatorio del 26 marzo, od ammettendo solo in quella sede che in realtà non avrebbe avuto un appuntamento vero e proprio con M., infine correggendo il tiro sulle scarpe indossate solo con l’ultima presentazione spontanea.
Per converso, i suoi patrocinatori hanno invece insistito sulla credibilità del racconto, vuoi in base ad alcuni argomenti di senso comune, vuoi parametrando il comportamento che il G. avrebbe assunto (fuggire dopo aver scoperto una ragazza morente, una volta tentato disperatamente ma confusamente di aiutarla) sul peculiare vissuto del loro assistito.  Sotto il primo profilo, a parte alcuni rilievi di contorno sul fatto che l’esperienza concreta o le stesse finzioni cinematografiche abbondano di casi di soggetti che fuggono davanti ad un pur velato rischio di vedersi accusati di fatti di sangue, è stato rilevato che un omicida, intendendo scappare, lo avrebbe fatto subito, senza andarsene in giro per 48 ore o giù di lì nell’attesa di non si sa cosa; quel comportamento, invece, rivelerebbe l’assoluta buona fede di R., il quale avrebbe messo su un raffazzonato tentativo di sottrarsi alle ricerche proprio constatando che la profezia rivoltagli dall’ignoto armato di coltello sull’aver trovato un colpevole cominciava ad assumere concretezza, visto che i giornali non avevano menzionato alcun risultato delle forze di polizia nella ricerca del vero assassino.  
D’altro canto, le vicende personali del prevenuto furono sicuramente tali, sin dalla tenera età, da portarlo a sviluppare un forte istinto di autoconservazione: ove si correli quel dato caratteriale alla circostanza che, di certo, non sarebbe stato normale attendersi da uno come il G. un contegno rispettoso di regole formali e di convenienza (basti pensare che egli non sarebbe stato neppure capace di documentare al datore di lavoro di avere avuto l’influenza per qualche giorno, tanto da essere licenziato), ecco che la sera del 1 novembre la straG. maggioranza delle persone avrebbe chiamato il “113” ed atteso le forze dell’ordine, ma non lui.
Quanto agli interrogatori resi, non vi sarebbe stata, secondo i difensori, alcuna ritrattazione o correzione di tiro: l’imputato non ha ammesso fuori tempo massimo che un appuntamento con la K. non ce l’aveva, ma si è semplicemente limitato a spiegare che cosa poteva intendere - e cosa può normalmente intendersi, nell’ambito di frequentazioni tra ventenni in una città universitaria - sostenendo di essere rimasto d’intesa con lei sul vedersi la sera successiva.  La sua sincerità sarebbe fuori discussione, in quanto la circostanza di aver toccato il reggiseno della ragazza fu pacificamente ammessa dall’imputato quando ancora non sapeva che su quel capo di biancheria era stato rilevato il suo DNA, e l’unico mutamento di versione ebbe a riguardare il presunto incontro con M. la notte di Halloween, che invece di svolgersi nella casa degli spagnoli aveva avuto luogo al “Domus”: in ogni caso, si era trattato di una semplice confusione nel ricordo, ed era riuscito a documentare attraverso le fotografie di essere stato davvero nel locale notturno.  Infine, egli non avrebbe neppure tirato fuori in ritardo il nome della K., giacché l’interrogatorio di garanzia al G.I.P. si conclude con la manifestata disponibilità di R. a fornire altri chiarimenti, e furono solo i tempi del Pubblico Ministero a far programmare le nuove dichiarazioni quattro mesi più tardi.
In realtà, qualche discrasia c’è eccome, e non è affatto vero che l’omissione di riferimenti alla K. possa spiegarsi nei termini dedotti dalla difesa, così come non è possibile sostenere che collocare il bacio dato a M. fra una stanza in mezzo a due bagni in una casa privata, piuttosto che vicino al bancone di mescita del “Domus”, sia il frutto di una banale confusione.
Analizzando le narrazioni dell’imputato, per quanto ci si accinge infatti ad illustrare, si deve inevitabilmente raggiungere la conclusione che egli non sia credibile perché la sua versione: 1) è intrinsecamente non attendibile;  2) trova radicali smentite sia su aspetti fondamentali, che addirittura su punti assolutamente marginali e di contorno.
Per ritenere il G. non attendibile, in realtà, non valgono alcune delle considerazioni esposte dal Procuratore della Repubblica: è vero che un subitaneo bisogno di andare di corpo male si sposa all’idea di un ragazzo che contestualmente sta baciando e accarezzando (per la prima volta) una ragazza da cui si sente attratto, ma l’evenienza non è ex se assurda; e non vale neppure gran che obiettare che un semplice kebab possa determinare quegli effetti, come pure ha argomentato il rappresentante dell’accusa con tanto di richiamo agli ingredienti.  A parte il rilievo che ormai, nella terminologia comune, si definisce kebab ogni cibaria che venga servita in un locale un po’ “etnico”, dall’aspetto (magari taroccato) diverso da un esercizio di generi alimentari o pizzeria al taglio, per avere disturbi di quel genere potrebbe bastare anche una bibita ghiacciata: e, qualunque porcheria ci fosse o meno nel kebab, R. precisò di aver tracannato prima una “Fanta”, assieme al panino, quindi si attaccò “a tonfo” a bottiglie d’acqua e di succo di frutta, prese dal frigorifero della casa di M..
Ci può anche stare, dunque, che durante le effusioni egli si sentì poco bene di stomaco: ci sta un po’ meno, invece, che quei baci e toccamenti si interruppero di botto alla scoperta di entrambi di non avere profilattici. Per quanto si dirà tra breve, quello - nei termini descritti dall’imputato - era un appuntamento, e non ha gran pregio mettersi a discutere di differenti o più informali usanze dell’ultima generazione: un appuntamento nel quale il lui della situazione era riuscito 24 ore prima a dire alla lei quanto le piacesse, dandole un bacio e sentendosi dare la disponibilità per rivedersi la sera dopo alle otto e mezza. Il lui doveva dunque immaginare, o quanto meno sperare, che la lei ci stesse veramente, munendosi di quel che poteva servire alla bisogna: si può obiettare, è vero, che R. era un ragazzo un po’ sui generis, pronto a improvvisare serate senza starci tanto a pensare su (per quello stesso giorno, pare che avesse in programma di andare ancora da C. e T. alle nove, ed era rimasto comunque d’intesa per vedersi anche con A. e P. chissà a che ora), per cui non aveva fatto granché affidamento sulle sue prospettive di seduzione; inoltre, non aveva un soldo, e l’acquisto di una confezione di profilattici poteva non essere in cima alle sue priorità.
Tuttavia, stando al racconto del G. fu M. a parlare di anticoncezionali, non lui, e se ne dovrebbe perciò ricavare la conclusione che la ragazza, qualora si fosse sentita dire dall’imputato che i profilattici ce li aveva, sarebbe stata disposta a concedersi: ergo, si deve ritenere che la giovane inglese fosse particolarmente presa da lui.  Alla risposta negativa di R., però, sarebbe inopinatamente calato il sipario.
M. avrebbe chiuso i battenti senza alcuna disponibilità a proseguire nelle stesse pratiche di petting (tenendo conto che i due si erano comunque spinti abbastanza avanti, per come descritto dal prevenuto), né ipotizzando di andare a sbirciare fra le borse di A., dove sapeva o poteva pensare di trovare una specie di campionario di articoli del genere, essendosene - pare - lamentata con le sue connazionali.  Anche qui potrebbe obiettarsi che quello non è forse il tipo di mercanzia che una ragazza si mette tranquillamente a trafugare dalla borsa di un’amica, ma va ricordato che appena pochi minuti prima la K. si era messa a sacramentare all’indirizzo della K., pensando che le avesse rubato del denaro, quindi si sarebbe trattato di renderle pan per focaccia, senza neppure la pretesa di pareggiare i conti.
Ma questo è ancora niente.
Facendo un passo indietro, e venendo all’incontro della sera prima, il G. disse nell’interrogatorio dinanzi al G.I.P. di aver scambiato parole - e un bacio - con M. nella casa dei ragazzi di origine iberica dietro il “Pavone”, descrivendo anche la dislocazione degli ambienti (“un bagno qui, uno qui, una stanza”) per indicare il luogo dove si baciarono; aggiunse poi di essersi messo d’accordo con la K. per vedersi l’indomani alle otto e mezza a casa di lei, confermando l’assunto anche su precisa domanda del P.M., tanto da aggiungere che la sera successiva uscì di casa in anticipo rispetto all’orario concordato.  Nel prosieguo di quello stesso interrogatorio, come si evince dalla trascrizione, sostenne di essersi recato al “Domus” con la speranza di rivedere M., pensando che ci sarebbe andata anche lei, ma non la vide (“siamo usciti .. verso le due da quella casa per dirigerci verso il ‘Domus’, dopo di che l’ho persa di vista”).
Il 26 marzo 2008, invece, R. spiegò al P.M. fotografie alla mano che il gruppo degli invitati a casa degli spagnoli si spostò praticamente in blocco al “Domus”, ma fu proprio nel locale notturno che incontrò la K., e non prima; offrendo anche in quella sede una descrizione dei luoghi, disse “c’è il bancone per le bevande e poi c’è una stanza, c’è un arco e una stanza. Io girando lì, è lì che ho incontrato M.”. Sul contesto dell’incontro, e il contenuto del colloquio, precisò: “mi sono messo a parlare con M. .. parlando comunque le ho dato un bacio .. dopo di che ho espresso quanto mi piacesse e ho detto se il giorno dopo, in tutta la confusione comunque, se ci saremmo visti il giorno dopo e lei disse di sì (..), ci saremmo visti la sera verso le otto e mezza, così”.
Pur non dovendo approfondire la questione, sostanzialmente irrilevante, se i due si fossero accordati per un’ora precisa o meno (l’aver confermato l’indicazione delle 20:30 in entrambi i verbali lascia comunque intendere che secondo il G. un appuntamento l’avevano), salta agli occhi la palese distonia delle due versioni.
Un contesto di stanza fra due bagni, in un appartamento, è radicalmente diverso da quello di un bancone per le bevande e un arco, dentro un pub; a tutto voler concedere, poi, ci si può sbagliare nel collocare nell’uno piuttosto che nell’altro l’ultima volta che ci si sia imbattuti in un amico, giammai la prima volta in cui c’è stato lo scambio di un bacio con una ragazza verso la quale si provi attrazione. Si badi, peraltro, che è lo stesso imputato a descrivere in termini emotivamente forti le sue sensazioni di quel momento, perché, pur intendendo quel bacio come un gesto abbastanza superficiale, il G. si sofferma nella sua prima ricostruzione al G.I.P. sul fatto che non riuscì a vedere nuovamente M. al “Domus” malgrado nutrisse l’intima aspettativa che anche lei si aggregasse alla comitiva in spostamento dalla casa degli spagnoli: aspettativa che sparisce d’incanto nella seconda versione offerta al Procuratore della Repubblica il 26 marzo. Come è possibile che R. ricordasse il 7 dicembre di aver confidato nella circostanza di rivedere la K. al “Domus”, dopo un bacio a casa di C. e T., e dunque di averla cercata in quel locale senza successo, quando in realtà l’aveva incontrata solo al “Domus” e non prima?  E, per converso, come è possibile non ritenere invece che la sua correzione di rotta - fermo restando che egli al “Domus” c’era andato veramente, come riferiscono alcuni testimoni al di là delle fotografie prodotte - dipese dalla circostanza di essersi reso conto dell’impossibilità di sostenere la presenza di M. dagli spagnoli, smentita in radice da tutte le ragazze che avevano passato la serata con lei?
Già a questo punto, appare evidente che per credere al G. bisognerebbe fare un sovrumano atto di fede: ma altri dati ancora, in fatto e per motivi logici, concorrono a rendere quell’atto di fede, per quanto questo Giudice abbia avvertito il dovere tecnico e morale di disporsi a compierlo, assolutamente impercorribile.
Tornando alla sera dell’1, una volta che R. andò in bagno, avrebbe messo l’i-pod e, con la musica ad alto volume nelle cuffie, si sarebbe intrattenuto per qualche minuto a fare i propri bisogni. Pare che egli avesse l’abitudine di comportarsi così, e lo si può anche accettare anche se di quell’i-pod si sono perse le tracce, avendo il prevenuto allegato di essersi trovato costretto a venderlo durante la breve latitanza di fatto: non ci si può esimere, tuttavia, dal rilevare che quelle cuffie e quella musica assordante (perfette per rendere plausibile il resto del racconto e giustificare l’isolamento in cui l’imputato si sarebbe trovato mentre qualcun altro uccideva la ragazza) non facevano parte dei costumi del G. nell’unica ulteriore occasione in cui ebbe testimoni al suo andar di corpo, vale a dire durante la serata dai ragazzi marchigiani. 
Guarda caso, quella volta ci fu chi notò un altro particolare ricorrente, ovvero la circostanza che il giovane non aveva tirato lo scarico, ma nessuno vide gli auricolari “a palla”, che peraltro è impossibile che si conciliassero con il fatto che egli si addormentò seduto sul water.
Prima ancora di isolarsi, in ogni caso, R. sentì qualcuno suonare alla porta: nell’interrogatorio di garanzia, non disse alcunché per ricondurre la voce da lui udita a quella della K., ma nella versione dei fatti esposta al P.M. egli manifestò la convinzione di aver riconosciuto la voce dell’americana. 
A questo punto, l’atto di fede sopra annunciato dovrebbe superare l’ennesimo ostacolo, per giustificare come mai A. avrebbe suonato il campanello, visto che in quella casa ci abitava e ne aveva giocoforza le chiavi.
Le alternative, oltre a prendere la strada maestra che porta a ritenere che il G. non dica il vero, sono tutte abbastanza tortuose: si dovrebbe immaginare che la K. avesse dimenticato le chiavi chissà dove, o ritenuto - perché portava qualcosa di pesante e poco maneggevole? - di non poterle usare, oppure che avesse trovato nella toppa le chiavi di M., che le avevano impedito di aprire.  
Possibilità, anche quest’ultima, a dir poco remota: è vero che in quella serratura lo scrocco era difettoso e bisognava sempre dare la mandata, ma proprio in ragione di quella necessità, e del fatto che tutte le ragazze ne erano a conoscenza, ciascuna avrebbe dovuto usare la cautela di non lasciarvi le chiavi inserite. Forse la K. l’aveva fatto proprio quella sera, sapendo che nessuna delle altre sarebbe tornata quella notte, e dunque per garantirsi una maggiore sicurezza rispetto ad intrusioni sgradite? E come poteva essere sicura che qualcuna non cambiasse programma, ammesso che le avessero comunicato le proprie intenzioni, o non avesse comunque necessità di passare da casa la mattina presto del giorno dopo?  Inoltre, ella era appena entrata con il G., che - nella ragionevole aspettativa del momento in cui aveva aperto e richiuso la porta alle sue spalle - non poteva apparirle come uno che avrebbe sicuramente passato la notte con lei: e dunque, almeno a lui, avrebbe dovuto riaprire.
  In definitiva, la domanda “Perché la K. avrebbe dovuto suonare, dato che aveva le chiavi?” appare fatalmente destinata a rimanere senza una risposta plausibile.
  Un altro, ed ancor più importante interrogativo, è però diretta conseguenza del rilievo - empirico e lampante - che il nome della K. viene fuori solo nel ricordato, secondo interrogatorio (per meglio dire, il terzo, se si conta anche quello reso a Koblenz).  
Il 7 dicembre 2007, dinanzi al G.I.P., egli disse di essere andato in bagno dopo l’approccio avuto con M., ed aggiunse: “ho sentito suonare alla porta, il campanello, e però dopo io ho messo il volume alto e ho fatto i miei bisogni”, senza alcun riferimento ad A.; descrivendo il momento in cui si affacciò alla finestra della stanza della R. per guardar fuori, dopo la fuga dell’ignoto armato di coltello, disse: “c’era una stanza, sono entrato in quella stanza in quanto la finestra era visibile, si vedeva e il cortile e la strada, non ho visto nessuno”, per poi ribadire di non aver veduto o tanto meno riconosciuto chicchessia.
  Non si può affermare, pertanto, che il 26 marzo 2008 le dichiarazioni sull’aver riconosciuto la voce di A. alla porta e sull’averne veduta la figura all’altezza del cancello furono una sorta di completamento della narrazione precedente, magari perché si trattava di particolari che non c’era stato il tempo di chiedere e che il G. avrebbe chiarito anche se al secondo interrogatorio si fosse dato corso l’8 dicembre: furono invece un radicale cambio di rotta, di cui è doveroso tenere conto anche per valutare complessivamente l’attendibilità dell’imputato. La domanda, implicitamente annunciata poche righe fa, è infatti: se la verità è quella, vale a dire se alla porta e sul cancello c’era davvero A. e R. la riconobbe, perché non lo disse subito?
  Per replicare alle osservazioni della difesa in ordine al naturale istinto di autoconservazione che caratterizzerebbe le azioni del G., e che giustificherebbe la sua scelta di scappare dalla casa di Via della Pergola senza chiamare aiuto, deve qui osservarsi che si sta parlando proprio di quell’istinto, del quale l’imputato ha dimostrato platealmente di non saper fare uso nell’occasione più importante che gli sia capitata. Non le pandette o le regole di convenienza, ma l’istinto, la logica elementare, lo stesso atteggiamento di R. nel momento in cui era fuggito, sapendo che l’assassino era scappato prima di lui lasciandolo in quella camera insanguinata, avrebbero dovuto fargli capire che la prima cosa da fare, dovendo spiegare la sua presenza in quei luoghi e convincere chi lo ascoltava di non aver ucciso nessuno, era quella di dire: “sì, io c’ero e non voglio negarlo, ma vidi anche qualcun altro”. Si trattava di un’allegazione fondamentale per un soggetto nella sua posizione, coessenziale alla necessità di difendersi (si ripete, nel senso di istinto di difesa per autoconservazione, non certo di tecnica processuale), di importanza almeno pari rispetto a quella di evidenziare le ragioni lecite del suo trovarsi in casa con la vittima: invece, niente.
  Un S.o ancor più inspiegabile, ove si pensi che - a fronte delle intuibili difficoltà che l’imputato avrebbe avuto, al pari di chiunque altro, nel descrivere o fornire elementi su persone ignote, ove si fosse trovato dinanzi a perfetti sconosciuti - egli aveva avuto la fortuna di vedere e riconoscere una ragazza di cui non soltanto sapeva nome e cognome, ma che sapeva già essere stata altrimenti accusata di quel delitto, ed era già in carcere per quel motivo. 
Il G. non aveva, pertanto, neppure le naturali remore che un testimone avverte in casi di incertezza, sapendo di mettere nei guai qualcuno che alla resa dei conti potrebbe risultare estraneo ai fatti: da un lato, c’era poco spazio per immaginare che avesse sbagliato persona, visto che la conosceva e si trattava - per colmo di misura - proprio della ragazza verso cui la vittima si era messa a lanciare improperi qualche minuto prima; dall’altro, non aveva neppure l’onere di sentirsi responsabile di averla coinvolta nelle indagini, perché ci era già dentro fino al collo e con le manette ai polsi, con identità e foto apparse sui giornali di tutto il mondo e largamente accessibili via internet, mezzo con il quale R. aveva spiccata confidenza.
  I profili di non credibilità intrinseca nella versione del G. non sono ancora finiti, perché va tenuto presente un ulteriore particolare: stando alla ricostruzione da lui offerta, è evidente che gli aggressori di M. agirono non sapendo che R. era in casa, magari all’esito di un litigio immediatamente degenerato, quindi si sarebbero trovati di fronte con sorpresa ad un ragazzo di colore uscito dal bagno, con la conseguente necessità di affrontarlo o scappare. A questo proposito, va in primo luogo considerato che - escluso l’ingresso di ladri o comunque di soggetti ai quali la vittima non avrebbe spontaneamente aperto la porta, dato che lo stesso imputato ricorda il suono del campanello e tiene a precisare che quando andò via non c’erano vetri rotti o segni di effrazione - assai difficilmente una discussione improvvisa fra persone che si conoscono, una delle quali è una ragazza, ha modo in appena dieci minuti di nascere e svilupparsi fino a prendere una piega tale da portare all’uso di coltelli; ed è comunque più probabile che si risolva in un colpo isolato, per sopraffazione o difesa, piuttosto che in una condotta lesiva prolungata, come quella di cui i medici legali hanno dato contezza. Perciò, anche sotto il profilo in esame, l’atto di fede sopra richiamato dovrebbe connotarsi di adesione dogmatica: per credere al G. bisognerebbe dare per ammesso che, guarda caso, la K. non trovò niente di meglio che passare repentinamente da un momento di tenerezza e passione con lui a un violento litigio con qualcun altro, arrivato in quel luogo esattamente nell’attimo in cui R. si defilava in bagno.
Inoltre, e soprattutto, quella che poté essere una sorpresa per gli assassini, vale a dire la sua presenza in casa, non lo era certamente per l’altra parte in contesa: M., a differenza di chi la aggredì, era ben consapevole che nella toilette c’era una persona che ella stessa aveva autorizzato ad entrare ed a ritirarvisi, perciò, dinanzi a qualcuno che aveva cominciato ad alzare la voce, passando a stringerla per le braccia e finendo col brandire un coltello e buttarla in terra, perché non avrebbe potuto ammonirlo subito dicendo che in casa c’era chi poteva aiutarla?  
E perché, segnatamente, non avrebbe potuto mettersi subito a gridare forte, invocando proprio il nome di R. affinché accorresse in suo aiuto, piuttosto che limitarsi a un chiacchiericcio tra donne a voci un po’ alterate, come quello che l’imputato sostiene di avere percepito senza che neppure avesse un tono preoccupante?
Gli stessi dati medico-legali depongono per una più che verosimile progressione di violenza, alla quale la vittima cercò sicuramente di reagire, ed allora - se è ragionevole pensare che una signora residente a 70 metri di distanza poté udire solo l’ultimo e più disperato urlo della ragazza - è ben difficile ammettere che le cuffie alle orecchie del G., a 4-5 metri da lì, gli impedirono di sentire altre grida, o i rumori precedenti.
Il prevenuto, invece, non udì nulla sino a quel grido, che lo fece uscire dal bagno senza pensare a ricomporsi od a tirare l’acqua, e si sarebbe trovato uno sconosciuto che gli dava le spalle, in piedi sulla soglia della camera della K. o appena dentro. A parte l’inverosimiglianza di una colluttazione prolungata, con un uomo armato di coltello che decide di scappare quando il suo contendente si arrabatta con una sedia o uno stendino, non si capisce che cosa sarebbe stato a fare quel tizio sulla porta della stanza: o l’aggressione era ancora in atto, ed allora l’assassino avrebbe dovuto trovarsi chino sulla sua vittima, oppure era già tutto finito, e quel giovane con la maglia della “Napapjiri” avrebbe dovuto essere intento ad allontanarsi, non già restare impettito lì davanti sino a farsi toccare una spalla dal G. che cercava di capire l’accaduto.
Il comportamento del presunto aggressore, e in particolare la frase che egli avrebbe rivolto all’indirizzo non si sa di chi (di A., si dovrebbe presumere, rimasta nell’ombra dentro casa ma riapparsa sul viottolo nel contesto della fuga), è poi a sua volta irragionevole: detto dello sbilanciamento di forze tra il coltello e la sedia, e della stranezza che poi a scappare sia chi tiene il primo piuttosto che la seconda, dire qualcosa del tipo “negro trovato, ecco il colpevole” non ha alcun senso.  L’unica persona che poteva scorgere un significato in quella frase era, guarda caso, lo stesso R., perché gli serviva per giustificare il suo atteggiamento riluttante a chiamare soccorsi, nonché la successiva levata di tende: nel suo racconto, che a questo punto deve ritenersi di comodo, quella frase ci sta a pennello, perché - anche in termini un po’ patetici - può valere a descrivere e spiegare il suo stato d’animo e il suo comportamento successivi al fatto, ma dal punto di vista di chi la pronunciò era una baggianata incomprensibile. 
Al più, chi stava decidendo di scappare, dopo essersi reso conto dell’imprevista presenza di qualcuno nella casa dove aveva appena commesso un omicidio, poteva istintivamente dire al complice di stare attento, perché aveva trovato una persona, magari specificandone pure il colore della pelle non sapendo come altrimenti indicarlo: ma un conto è dire “c’è un negro, scappiamo!”, tutt’altra cosa è cominciare a pianificare future strategie (“c’è un negro, abbiamo il colpevole”).  
“Colpevole” non è neppure una parola di slang comune, figurarsi se la usa chi è stato appena sorpreso con tanto di coltello in mano, e può legittimamente pensare che la persona davanti a lui, nera, gialla o turchese che sia, afferri un telefono e chiami i Carabinieri: chiunque, preso in fallo con quelle modalità, avrebbe pensato d’istinto a R. come a un fastidioso e pesantissimo testimone d’accusa, giammai come a qualcuno su cui scaricare agevolmente il fardello delle proprie responsabilità.
  Quello, in effetti, sarebbe stato il comportamento normale e prevedibile: restare, chiamare aiuto e raccontare immediatamente alle forze dell’ordine quel che era successo.  Un comportamento che, raccogliendo la provocazione, venne adottato anche dal dott. RICHARD KIMBLE nella finzione cinematografica cui la difesa ha voluto fare riferimento: quel personaggio diventò “Il fuggitivo” dopo essere stato accusato e condannato, ma nell’immediatezza del fatto - tornando a casa e trovando il cadavere della moglie - aveva chiesto aiuto e chiamato la polizia.  R., a fronte di quel che sostiene sarebbe accaduto, non lo fece: ma se, ammettendo che abbia detto la verità, la sua fuga potrebbe ancora risultare comprensibile perché egli sapeva di dover rendere conto anche di possibili tracce di un contatto sessuale avvenuto poco prima, certamente non sarebbe stata comprensibile, né prevedibile, agli occhi del presunto assassino.
  Esaurito così il profilo di non credibilità ex se della ricostruzione offerta dal prevenuto, può ora analizzarsi il secondo degli aspetti sopra sottolineati, vale a dire la sussistenza di un numero elevato di soggetti che ne smentiscono gli assunti.
  Sulla base delle molteplici deposizioni testimoniali, si deve prendere atto che il G. ha detto la verità segnalando di essere stato al “Domus” la notte del 31: dalle fotografie non risulta se non su base deduttiva (egli è in compagnia di alcuni ragazzi nelle prime foto, scattate nella casa degli spagnoli, ed alcuni di quei ragazzi appaiono parimenti in immagini degli interni del locale, anche se non è dato risalire ai giorni esatti delle varie riprese), ma la E. dichiarò di averlo visto in quel pub, così superando il cattivo ricordo di S. Z. e le stupidaggini del B.
  Nessuno, però, ricorda di averlo visto parlare con la K., né al “Domus” né altrove, e nessuno fra gli amici della ragazza riferisce di averla mai sentita menzionare R. quale amico, conoscente, o frequentazione occasionale di una sera, così come nessunodegli amici del G. ne ricorda confidenze o apprezzamenti sul conto di M. (mentre ne fece, sia pure assieme ad altri, su A.). Si tratta di un dato incontrovertibile, che deve essere tenuto in adeguata considerazione: non può ritenersi in sé impossibile che il 31 ottobre l’imputato avesse avuto l’occasione di attaccar discorso con la ragazza, che - per quanto legata al S. - non era certo vincolata a lui da una promessa di matrimonio; semplicemente, nessuno se ne accorse, e comunque nessuno ne venne a conoscenza dalla K. in seguito, seppure la festa di Halloween non era finita lì, e pur essendoci stato un pomeriggio intero, dalle 16:00 alle 21:00, a disposizione delle quattro amiche inglesi per commentare la serata precedente.
I difensori hanno inteso rappresentare che M. non era probabilmente così riservata e selettiva nelle frequentazioni, come taluno ha voluto descrivere, ed è verosimile che abbiano ragione: ma se intendeva vivere in pienezza ed allegria i suoi 20 anni, è allora naturale ipotizzare che per lei fosse normale conoscere ragazzi, ed era altrettanto normale farne parola con le amiche con cui aveva confidenza.
  Tralasciando i giorni precedenti, dove magari R. poté essersi limitato a un saluto più o meno ricambiato, la sera del 31 al “Domus” egli si intrattenne (a suo dire) con M. per qualche buon minuto, non già il tempo sufficiente per farsi scattare una foto improvvisata: che nessuno li notò può ammettersi a causa della calca e del fatto che forse il G. approfittò appositamente di un momento in cui le altre inglesi erano a ballare o in bagno (ma, guarda caso, a dispetto della confusione R. fu notato dall’amica spagnola soltanto in compagnia di una ragazza bionda), assai meno verosimile è che la K. poté avere ragioni di ritrosia a farne parola con A., R. o S..  Le quattro amiche erano uscite proprio per divertirsi, e - ovviamente - eventuali conoscenze maschili interessanti costituivano l’aspettativa e lo sbocco fisiologico di serate di quel tipo; eppure, l’essersi sentita attratta ed aver financo baciato un ragazzo non avrebbe determinato M. ad alcun commento, a dispetto del tempo passato il giorno successivo a riguardarsi nelle fotografie riversate sul web.
  Si badi, del resto, che nulla autorizza a immaginare che la K. non volesse farsi giudicare dalle altre perché, fidanzata con G., s’era fatta baciare dal primo venuto; o men che meno perché non intendeva far sapere che le interessava un ragazzo di colore. Il legame con il S. era vissuto con un impegno relativo, e se entrambi dicevano di trovarsi bene in quella storia è altrettanto pacifico che nessuno dei due si sentiva obbligato a una fedeltà assoluta, o addirittura impedito nel rivolgere la parola ad altri; la R. e la M. dissero, in uno degli ultimi verbali di informazioni rese contestualmente, che M. si sarebbe espressa in termini del tutto negativi circa la possibilità di tradire un fidanzato o un compagno, cosa che non aveva mai fatto, ma si trattava di una dichiarazione d’intenti, soprattutto pensando che su G. (come ricorda la B.) le era capitato di esprimere qualche riserva. Quanto al fatto che R. fosse di origine africana, basterà prendere atto che la stessa madre di M. non è di pelle bianca, per sgombrare il campo da qualunque sospetto malevolo.
  D’altro canto, se non poteva pretendersi che la K. si aprisse con le amiche su tutto, non si può assumere ad esempio di riserbo il fatto che la H. non fosse stata da lei informata di un saltuario uso di cannabis, come ha rilevato la difesa: quella non è certo una cosa che si dice a tutti, a differenza della possibile simpatia per un ragazzo conosciuto a una festa. 
Il bacio dato a R. sarebbe invece rimasto un segreto di Stato, malgrado la B., la P. e la F. (quest’ultima, stando alla sua deposizione ed a quelle delle altre sulla notte di Halloween, sarebbe rimasta sempre in compagnia di M. al “Merlin” e al “Domus”, salvo una pausa di qualche minuto ma solo nel primo locale) si fossero messe il giorno dopo a spettegolare con lei sull’andamento della festa. Parimenti, la P. avrebbe salutato l’amica alle 21:00 quasi con sbadigli reciproci, avendo entrambe la ferma convinzione di andarsene a letto prima possibile, a dispetto della circostanza che vedeva M. già in ritardo di mezz’ora sul presunto orario del paventato incontro con l’imputato.
Ancor più rilevante è poi la smentita che il G. trova da parte dei suoi amici A. e P., come già ricordato nel provvedimento de libertate che ha riguardato i coimputati: il C. ha sostenuto di non averlo visto per qualche giorno, per poi riceverne la visita in casa il 2 novembre, in coincidenza della notizia dell’omicidio (senza notare se fosse ferito alle mani), mentre il M. - che al pari di A. conferma il particolare della presenza della K. allo “Shamrock”, per averglielo detto alcuni amici americani dopo l’omicidio, ma nega che R. ci avesse parlato - ricorda che vide l’imputato l’ultima volta quattro o cinque giorni prima di Halloween.  Versione, quest’ultima, che non è in contrasto con altre risultanze istruttorie: la difesa ha obiettato che il 27 ottobre l’imputato era sicuramente a Milano, volendo così dimostrare che l’austriaco può essersi sbagliato, ma cinque giorni prima del 31 ottobre vuol dire arrivare sino al 26.
Perciò, la sera dell’1 non lo videro né l’uno né l’altro, con buona pace dei particolari menzionati dal G. circa i rispettivi incontri, ad esempio in ordine all’attesa che A. uscisse dal bagno od al fatto che P. fosse stato informato da R. che doveva vedersi con una ragazza. Come già osservato, non è ragionevole addebitare ai due amici del prevenuto sospetti di reticenza, per aver voluto allontanare qualche accusa di potenziale favoreggiamento, avendo frequentato una persona che si sapeva essere scappata in Germania o chissà dove: se così fosse, A. C. avrebbe avuto gioco facile a negare di averlo visto il 2, quando comunque l’omicidio c’era già stato, e non gli sarebbe costato nulla ammettere di averlo visto il pomeriggio del giorno prima, a delitto non ancora consumato.
Ultimo, e non meno importante, elemento che sconfessa aliunde le tesi dell’imputato si ricava dalla più volte ricordata deposizione della signora C., la quale non udì più nulla dopo il grido e la contestuale fuga di più persone nel giro di un minuto: la donna sentì dunque i passi di qualcuno sulla ghiaia una volta sola, e tutti insieme (sia pure se successivamente indirizzati verso direzioni differenti), smentendo il G. che sostiene di essersene andato via dopo un tempo apprezzabile dall’uscita di scena del giovane armato di coltello, tempo che egli aveva trascorso facendo avanti e indietro dal bagno con gli asciugamani. 
E’ vero che la teste non disse espressamente di essere rimasta in ascolto, ma precisò comunque di non aver ripreso sonno subito, a seguito di quei rumori che l’avevano turbata: e qualcosa avrebbe pur dovuto percepire, con i sensi all’erta per quel motivo, se si considera che la presunta e concitata permanenza in quella casa di R. terminò nel giro di pochi minuti, oltre al fatto che egli stesso assunse di essersi allontanato con una certa fretta, spaventato da un rumore che aveva inteso provenire dal piano di sotto.  Dunque, è lecito supporre che lo avesse fatto senza prestare troppa attenzione a dove mettesse i piedi.
  Il punto finale del percorso argomentativo, così ultimata l’analisi degli interrogatori del G., è perciò uno solo: all’imputato non si può credere, e non può riuscirci neppure chi vorrebbe farlo. 
Non ha spessore concreto neppure l’osservazione dei suoi difensori, nel pur apprezzabile tentativo di offrire una chiave di lettura coerente agli assunti del loro assistito, secondo cui la conoscenza dimostrata da R. in ordine allo stato di salute della madre della vittima può spiegarsi solo dando per ammesso che egli ricevette le confidenze di M.: la vicenda dell’omicidio ebbe un tale risalto sui mezzi di informazione, di tutto il mondo, da far assurgere a fatto notorio anche gli aspetti di contorno, come la malattia della signora K..  Fin da subito, era sicuramente emerso il particolare che erano stati ritrovati i suoi telefoni, dai quali le sue amiche dicevano ella non si separasse mai proprio perché in ansia per la salute della mamma, e si tratta di aspetti che i giornalisti non si fanno mai sfuggire: ed è oggi fatto notorio, soprattutto per le persone aduse a navigare su internet, come l’imputato, che si parlasse in quei giorni anche di quel tema (una semplice ricerca dimostra che già il 4 novembre la zia di M. rilasciò dichiarazioni preoccupate sulla necessità di un trapianto di rene per la sorella).
A ben guardare, una delle poche cose che hanno avuto conferma, riguardo al G., non si riferisce alle sue invocazioni di familiarità con la vittima od agli spostamenti ante e post delictum che intese descrivere, bensì ad un fatto che egli ha voluto escludere come sua caratteristica di comportamento: R. non scaricò il water a casa di M., e non l’aveva fatto neppure nell’appartamento di sotto pochi giorni prima, come ha testimoniato con sicurezza il B.. Perciò, malgrado egli abbia voluto dare una giustificazione alla dimenticanza, la sera del delitto, con l’urgente necessità di uscire dal bagno per andare a vedere cosa fosse accaduto, non regge la negazione dello stesso particolare per la sera trascorsa in compagnia dei marchigiani e delle due ragazze: il suo era una sorta di habitus, e se la prima volta era accaduto che non tirasse lo sciacquone in quanto frastornato dall’ubriachezza, è verosimile ritenere che la sera dell’1 novembre si trovasse nelle medesime condizioni.
Condizioni che sembra proprio non fossero inusuali per lui, dal momento che - anche non volendo considerare il B., che calcò la mano solo nella prima versione e che può reputarsi abbastanza inaffidabile - parecchie delle persone vicine a lui ricordano che beveva un po’ troppo o di averlo visto ubriaco, più o meno spesso.
In un processo peculiare come questo, peraltro, è proprio il racconto di R. ad assumere rilievo centrale, ed a non consentire l’adozione di qualsivoglia mezza misura: detto dell’incontestabilità della sua presenza in casa, e del fatto che egli ebbe un contatto sessuale con la vittima, l’unica alternativa è che sia del tutto estraneo ai fatti (ove abbia detto il vero) o che abbia commesso l’omicidio (se ha mentito).  Non c’è possibilità, logica e concreta, di ipotizzare che il prevenuto abbia detto magari una parte di verità, perché era lì e sa benissimo come andarono le cose, ma non ebbe alcun ruolo nella dinamica dei fatti che portarono alla morte della K.: ciò vorrebbe dire che oggi egli rimane fermo sulle proprie insostenibili posizioni per coprire qualcuno.  Ma, al contrario, fu all’inizio che egli scelse di non coinvolgere altri, non trovando altrimenti spiegazione il suo tardivo ricordo della presenza della K., ed evidentemente mutò atteggiamento quando comprese che era qualcun altro a volerlo lasciar andare da solo di fronte al suo destino.
Se dunque il G. commise l’omicidio, e non è affatto vero che M. lo fece entrare in casa in virtù delle tenerezze o degli ammiccamenti della sera prima, il contatto sessuale sopra ricordato non fu da correlare a un momento d’intimità precedente all’azione omicida, ma fu al contrario contestuale a quest’ultima, risolvendosi anzi nella evidente finalità perseguita da chi vi dette corso (per le ragioni già esposte nel richiamato provvedimento ex art. 299 c.p.p.); ed occorre a questo punto ribadire nuovamente che gli elementi istruttori raccolti depongono non già per un’ipotesi di responsabilità monosoggettiva, ma indicano - come già avvertito nell’occasione appena ricordata, senza la necessità di ripetere argomenti abbondantemente sviscerati - che la condotta criminosa fu posta in essere in concorso tra più autori.
E’ altrettanto ragionevole ritenere che, dopo la realizzazione dell’omicidio, trascorse un certo lasso di tempo prima delle attività di alterazione della scena del delitto, e - qui sì - non è possibile dare per provato che a questa seconda fase parteciparono più persone, o che si trattò delle stesse che erano state presenti al momento dell’aggressione alla K..
  Che qualcuno tornò in casa, provvedendo a imbastire la pantomima dell’ingresso clandestino di ladri od altri malintenzionati occasionali, è stato parimenti già affermato, ed è ancora una volta sufficiente il richiamo all’ordinanza cautelare; in quel medesimo contesto, gli autori della mistificazione intervennero anche nella camera della vittima, e forse tolsero di dosso il reggiseno dal corpo di M., se già non l’avevano fatto subito dopo che la ragazza era caduta in terra.  
Il tema è di indiretto interesse, trattando qui della posizione di un imputato che non è chiamato a rispondere di simulazione di reato, ma va comunque affrontato perché - nella contraria prospettiva fatta propria dalla difesa del G. - quel qualcuno rientrò e si mise d’impegno per far credere che in quella stanza c’era stata una violenza sessuale, mirando ad accusare falsamente proprio l’imputato e non accontentandosi neppure di suggerire l’idea di una rapina sfociata in un non controllato epilogo letale.
  Partendo dall’alterazione, e dunque procedendo a ritroso, è pacifico che il reggiseno fosse indossato al momento dei colpi ricevuti, altrimenti non presenterebbe le stesse macchioline di sangue puntiformi rilevate sul seno della ragazza; è altrettanto evidente che venne tolto alla vittima quando era passato del tempo, non si sa in che termini quantificabile, ma comunque sufficiente alla produzione, sulla schiena di M., dei segni palesati nelle fotografie nn. 268 e 770, in corrispondenza delle spalline. Comunque, e con pari innegabilità, quelle macchioline puntiformi ebbero modo di prodursi solo perché il reggiseno era l’unico indumento che la ragazza aveva sul busto, altrimenti avrebbero attinto la felpa o una delle maglie, che invece erano arrotolate fin sotto il suo collo. Nel contempo, venne simulato che qualcuno si era introdotto in casa attraverso la finestra della stanza della R. (verosimilmente per rubare, ma non si impossessò neppure di un computer portatile sulla scrivania, o di gioielli facilmente accessibili in un cassetto) ed effettuata una più o meno rudimentale attività di pulizia, sufficiente a far sparire da tutta la casa, trA. che su un bicchiere nello scolapiatti, le impronte di una ragazza che ci passava giorni e notti.
Ne deriva che un’alterazione ci fu, avendo certamente qualcuno l’interesse a tornare sul posto (da cui era stato determinato ad allontanarsi di fretta) per imbastire scenari artificiosi e far sparire qualche traccia compromettente, ma non valse a produrre risultati tali da imporre, da soli, la conclusione che vi fosse stata violenza sessuale: quella conclusione era già ricavabile dal contesto, giacché si sarebbe accertato comunque che la ragazza era seminuda nel momento in cui venne aggredita.  Inoltre, riprendendo le considerazioni di qualche pagina addietro, non si vede perché gli ignoti simulatori, volendo far convergere i sospetti proprio su quel ragazzo di colore che avevano trovato sulla loro strada come un colpevole da offrire a mo’ di agnello sacrificale, si sarebbero dovuti sforzare di allestire una finzione di violenza sessuale: cosa ne sapevano, loro, che R. se n’era andato in bagno in preda alla colite dopo avere avuto un approccio intimo con M., e che dunque dal tampone vaginale o da altre indagini sarebbe emersa la prova di un petting o qualcosa del genere tra il malcapitato e la studentessa uccisa, sì da rendere necessario avvalorare la tesi che si fosse trattato di contatti sessuali non consentiti? Perché non avrebbero dovuto accontentarsi di far credere a un furto progredito male, visto che il loro interesse fondamentale era comunque orientare le indagini verso soggetti estranei a quella casa?
  L’attività di cosiddetto depistaggio, svoltasi in un secondo momento, non fu orientata a bella posta per incastrare il G.. E’ pur sempre verosimile ritenere che il G. non vi prese parte, conformemente all’assunto accusatorio: del resto, se avesse avuto modo e ragione di tornare in quella casa, si sarebbe preoccupato con un minimo di oculatezza di far sparire le feci dal water, che costituivano una specie di sottoscrizione della sua presenza.  E non può sembrare strano che vi sia tornato solo qualcuno, date le circostanze concitate - contestuali al grido percepito dalla signora C., che tutti i presenti si resero conto essere potenziale fattore di arrivo di curiosi o forze dell’ordine - in cui si determinò l’allontanamento degli aggressori: come più volte ricordato, la teste udì il rumore di passi di corsa sul viottolo, poi lungo le scale di metallo e nell’altra direzione, nel giro di “due secondi, un minuto” dall’urlo che le aveva fatto accapponare la pelle, un tempo assai breve che di sicuro non poté consentire lo svolgimento integrale della messinscena nella stanza della R., o le verosimili attività di pulizia.
  Ne consegue che la decisione di rientrare nell’abitazione fu presa quando chi era scappato si era già separato dagli altri fuggitivi, perché si era portato in una di quelle direzioni, mentre altri erano andati nella seconda: e, se nella seconda direzione ci fosse andato proprio R., gli altri non avevano neppure un suo recapito cellulare per avvertirlo dell’idea di tornare, ammesso che chi lo decise avesse interesse a coinvolgerlo.
  Ulteriore conseguenza logico-deduttiva, però, è quella dell’impossibilità di collocare in uno piuttosto che in un altro di quei momenti la sottrazione dei telefoni cellulari e del denaro della vittima: l’evenienza che ciò accadde quando scapparono tutti dopo il grido (e R. faceva parte del gruppo) ha lo stesso valore di quella che vuole la refurtiva trafugata nello stesso contesto delle pulizie, della rottura della finestra e delle manipolazioni del cadavere. In concreto, anzi, l’ultima tesi si palesa più probabile, giacché il momento della fuga iniziale fu necessariamente connotato da precipitazione, e una condotta così meditata come quella di prendere i telefoni non per fini di lucro ma per farli sparire mal si concilia con la fretta: le risultanze processuali che impongono di giungere a ritenere il G. colpevole di concorso in omicidio aggravato dalla violenza sessuale non possono, pertanto, ritenersi sufficienti per dichiararne la penale responsabilità anche in ordine all’ulteriore delitto contro il patrimonio, a lui contestato.
  Né può risultare decisiva a tal fine la circostanza del rinvenimento della mistura di DNA del prevenuto, assieme a quello della vittima, sulla borsa di costei: in base alle testimonianze raccolte, pare che M. avesse il costume di tenere almeno uno dei telefoni in una tasca dei pantaloni o comunque indosso, e non sta scritto da nessuna parte che i 300,00 euro ipoteticamente sottratti si trovassero a propria volta in quella borsa. 
Le amiche della ragazza, infatti, la ricordano abituata ad andarsene in giro con una quantità assai inferiore di contanti, ed ella non avrebbe avuto motivo per uscire con una somma del genere al seguito, potendo custodirla in casa con maggior cura. Senza trascurare un dato assai significativo, suggerito dalle domande formulate dal c.t.p. dott.ssa BARBARO alla dott.ssa STEFANONI: a differenza di quanto rilevato per la felpa, dove venne individuato l’aplotipo Y dell’imputato ma non una mistura di DNA nella forma del profilo genetico nucleare, sulla borsa vi sono entrambi; e se una P.C.R. può non riprodurre due DNA coesistenti quando uno sia in quantità nettamente inferiore all’altro, venendo così amplificato solo il più abbondante, ciò significa che su quel reperto vi era parecchio materiale biologico, anche riferibile al G..
La localizzazione della traccia, più o meno a metà della cerniera, fa allora ritenere che la presa energica più probabile della borsa servì a sollevarla ed a spostarla (per far che, non è necessario dimostrarlo), come si può fare stringendo nel mezzo la chiusura lampo piuttosto che afferrarne i manici, non già ad aprirla per frugare all’interno: né dentro la borsa in questione sono state trovate altre tracce, o macchie di sangue.
  Tornando agli addebiti principali, anche per affermare la responsabilità del G. a titolo di concorso - e prescindendo ovviamente da quelle che saranno le risultanze del dibattimento a carico dei coimputati - valgono le considerazioni svolte in sede cautelare. Nell’ammettere la testimonianza del K., si era precisato che soltanto lui aveva dichiarato che una certa sera (ma poi tanto certa non era) i tre soggetti si trovavano in compagnia, e che dunque la sua deposizione era l’unica a sostegno di una previa conoscenza fra tutti i protagonisti del processo, tanto da rendersi indispensabile anche qualora nessuno l’avesse sollecitata: la testimonianza ha avuto l’esito già ricordato, e non merita altri commenti se non la conferma dell’espressione “farneticazioni” già adottata per definire il contributo del K., ma ciò non vuol dire che la contestazione ex art. 110 c.p. rimanga priva del necessario supporto probatorio.
  La fonte di prova diretta non c’è, o se si preferisce c’era ma è venuta meno, tuttavia il fatto incerto (l’incontro del G. con gli altri due imputati) non ha bisogno di un accertamento rigoroso e puntuale in punto di modalità, occasione od orario, soprattutto se di fatti certi che siano la fisiologica conseguenza di quel presupposto ignoto (la presenza dei tre sulla scena del crimine) ce ne sono in abbondanza, e tutti abbondantemente provati: l’immagine utilizzata nel provvedimento de libertate, secondo cui in un contesto di ventenni e in una città universitaria i giovani si incontrano senza un preventivo rogito notarile, vale anche in questa sede. Né varrebbe affannarsi alla ricerca di contatti telefonici cellulari per quella serata, dal momento che il G. un telefono non l’aveva proprio, in quei giorni.
  R. abitava a brevissima distanza dalla casa della K., così come da Corso Garibaldi, dove abitava il S., e da Via Sperandio; gli era già capitato di essere invitato in Via della Pergola (la sera del sonnellino sul water, dopo il compleanno di O.) o dipassarci per dare un’occhiata (il 21 ottobre: intendendo anche questo un fatto notorio, facilmente acquisibile via web,è la data in cui si tenne l’ultima gara di Formula Uno della stagione; per inciso, la partita Inghilterra - Sudafrica di rugby fu giocata la sera prima, ma il 21 - malgrado il fresco ricordo della piacevole conversazione che avrebbe avuto con M. - non passò per niente a salutarla, né prima né dopo il Gran Premio).  Per cui le possibilità di un incontro vi erano eccome, e - come già avvertito - è singolare registrare che egli non abbia detto il vero in ordine ai suoi spostamenti nella fascia di orario immediatamente precedente l’omicidio, essendo stato smentito in radice dal C. e dal M., con l’unica conseguenza di dover ipotizzare che la verità non sia stata detta per nascondere qualcosa che non ci si possa permettere di far sapere.
  Contemporaneamente, R. non è credibile lungo l’intero percorso della sua ricostruzione, ivi compreso il particolare del suo ingresso in casa con il benestare della K., che lo avrebbe accolto previo rendez-vous o forse solo trovandoselo dinanzi, in ragione del momento di tenerezza e complicità condiviso la sera prima: e, se non è vero che egli si sentì rivolgere un invito ad entrare da parte di M., se i segni di effrazione furono successivi alla morte della ragazza, se R. era in quella casa nello stesso contesto in cui vi era qualcuno che avrebbe poi manifestato l’interesse a far credere ad un ingresso di ignoti malviventi, l’unica conclusione è che il G. entrò in Via della Pergola 7 perché ce lo fece entrare qualcun altro, titolare dell’interesse appena descritto (che altri non può essere se non la K.).
  Venendo alla dinamica dell’aggressione, i fatti certi, per quanto di interesse in ordine alla posizione dell’imputato, sono: il rinvenimento di più macchie di sangue tra la zona della scrivania (dove ce ne sono due che sembrano risultare da colatura diretta) e dell’armadio (dove le tracce sono molto più numerose, per la gran parte da schizzo); la molteplicità delle lesioni arrecate alla K., alcune delle quali sulla mano destra che evidentemente fu, almeno per qualche istante, portata dalla ragazza a propria difesa; la presenza del DNA del G. sul polsino sinistro della felpa.
  Non è certa invece la presunta ecchimosi nella regione ano-genitale, che forse è un’ipostasi (non foss’altro per la distribuzione simmetrica delle ipotizzate lesioni, inusuale ove si pensi a un’azione violenta ma normale quando si assuma che i segni derivino dalla postura del corpo), perché immaginare che il prelievo istologico effettuato a distanza di tempo non abbia interessato l’area ecchimotica è una pura illazione: ma questo, come già rilevato, non ha alcun valore per escludere che vi fu violenza sessuale, pacificamente realizzabile dietro la minaccia di un coltello e senza che si lascino ecchimosi di sorta.
  La localizzazione e le caratteristiche delle macchie di sangue non sembrano deporre con assoluta certezza per una posizione prona in avanti di M. nel momento in cui venne attinta dal coltello: ove la ragazza fosse stata costretta a forza ad assumere quella postura ginocchioni, qualche segno in più agli arti inferiori avrebbe dovuto pur esserci.  E’ invece ragionevole ipotizzare che ella fosse ancora in piedi, come suggeriscono le macchie di sangue più nitide sulla scrivania, e subito dopo venne spinta all’indietro fino ad assumere una posizione supina, visto che si registrò in sede autoptica anche un’ecchimosi alla nuca: in quest’ultima posizione ella ricevette il colpo letale sul lato del collo, fino a ritrovarsi le vie aeree infarcite di sangue, ed espirarlo fuori producendo le macchioline a pioggia sul petto e sul reggiseno.
  L’aggressione sessuale, comunque pacifica (si ribadisce) perché un ladro occasionale, sorpreso dalla padrona di casa, non sferra coltellate con una mano mentre con l’altra si mette a tirar su la maglietta della vittima, non è smentita da quella dinamica: la finalità perseguita, di indurre con la forza la K. a prestare il consenso od a sottostare a pratiche sessuali, poteva certamente manifestarsi con un iniziale ricorso al coltello idoneo ad arrecare alla ragazza una ferita più superficiale (ma idonea a produrre le prime gocce di sangue), per poi dare corso ad una escalation di violenza non più controllata dinanzi alla reazione od alle grida di M.. Quella che produsse le macchie sulla scrivania non fu, chiaramente, la coltellata mortale, che se fosse stata inferta in quel punto della stanza e con la ragazza in piedi avrebbe provocato un fiotto di sangue a ben maggiore distanza, non gocce di colatura verticale: ed in quel momento nessuno aveva ancora cominciato a trastullarsi con la maglietta, con la biancheria o sui genitali della vittima, alla quale era solo stato reso evidente, per facta concludentia, quale fosse il piano della serata che i suoi aggressori intendevano realizzare.
  Subito dopo, con la ragazza in terra, ebbe inizio la serie di toccamenti, materialmente da riferire proprio al G., che lasciò tracce biologiche sia sul reggiseno che nella vagina della K.: e si è, ancora una volta, già rilevato come la posizione supina del soggetto passivo sia la più comoda per consentire toccamenti del genere, ivi compresa la ipotizzata manovra per divaricarle le gambe, documentata dal segno di afferramento sulla coscia sinistra. Perciò, è pura fantasia quella del Pubblico Ministero nell’assumere in requisitoria che R. avrebbe avuto l’incarico di “preparare” M., mentre altri si dedicavano a reciproci giochetti, quindi la stessa M. sarebbe stata messa carponi con qualcuno che cercava di penetrarla con il pene o con le dita finché qualcun altro non le avrebbe affondato la lama nel collo: fantasia non supportata dalle risultanze processuali, e comunque inutile per giungere all’affermazione della penale responsabilità dell’odierno imputato.
  Egli c’era, e partecipò attivamente all’aggressione, sia toccandola con le modalità descritte che bloccando una mano di M.. Le lesioni varie sulla mano destra, mentre su quella sinistra ce n’è solo una ed è molto più piccola, documentano che la ragazza ebbe la destra libera di muoversi, e con quella cercò di difendersi, per un pur breve tempo ma sicuramente superiore alla libertà di cui poté godere la sinistra: ciò finché anche la destra non le venne bloccata (qui un’ecchimosi c’è sicuramente, ed è interpretabile come conseguenza di un ulteriore gesto violento di afferramento). Guarda caso, il DNA del G. si rinviene proprio sul polsino sinistro della felpa, vale a dire in corrispondenza della zona dove è più naturale stringere un braccio cui si intendano impedire movimenti: e non ha pregio sostenere che quell’indumento non fosse indossato dalla vittima nel momento dell’aggressione, né che per lasciare tracce di materiale biologico sarebbe stato sufficiente anche un toccamento superficiale, né infine che appare probabile una contaminazione del reperto.
  Sotto il primo aspetto, il fatto che la mano sinistra di M. risultasse abbondantemente macchiata di sangue nei rilievi fotografici non è affatto in antitesi con l’assunto che vuole la felpa indossata all’atto od almeno all’inizio dell’aggressione: quel sangue non derivava, come già sottolineato, da ferite sulla stessa mano, ma da un successivo contatto dell’arto con la zona maggiormente interessata dall’emorragia, prolungatosi ben oltre la morte della giovane.  Prima di toccare tutto quel sangue che le colava sopra per mera forza di gravità, la mano era già passata attraverso il polsino e la manica della felpa, in un momento in cui era ancora praticamente pulita: oppure, evenienza altrettanto verosimile, la felpa fu sfilata quando il sangue sulla mano era già essiccato, come accaduto per le macchie sul busto che non si riprodussero sul piumone.
  Non è corretto, inoltre, l’assunto difensivo secondo cui la felpa risultava intrisa solo perché a contatto con il corpo della ragazza: è vero che la maggior quantità di macchie di sangue si rileva in una sorta di doppia strisciata sulla parte della schiena, come documenta la foto n. 241 dell’album fotografico curato dalla Polizia Scientifica, ma su entrambe le maniche le foto immediatamente successive - nn. 242 e 243 - evidenziano altresì macchie puntiformi da schizzo o gocciolamento.
  In ordine alla maggiore o minor forza del contatto, per giustificare le risultanze degli accertamenti biologici, le ipotesi di un toccamento superficiale o del c.d. “deposito secondario” sono scientificamente dignitose, ma non concretamente plausibili nel caso in esame: ciò perché è per altra via, ovvero in base alla sostanziale mancanza di lesioni da difesa sulla mano sinistra, che si raggiunge la conclusione che quella mano fu impedita nei movimenti, dunque sottoposta ad una energica azione costrittiva, ed è guarda caso proprio nel punto tipico di una condotta di afferramento che si rinviene DNA riconducibile all’imputato. 
In punto di concreta probabilità, non già di astratti dibattiti accademici, qual è la ricostruzione più ragionevole, quella che vuole R. aver sfiorato la felpa (chissà come, in un contesto di effusioni che certamente non lasciava intendere che il polso della ragazza fosse una zona erogena) o quella che lo indica come partecipe dell’azione violenta? 
  Del resto, se è vero che il materiale biologico di R. sulla felpa - a differenza di quanto emerso per la borsa - non era molto, o meglio era assai meno di quello compresente e riferibile alla vittima, va tenuto presente la quantità non è stata espressa dalla dott.ssa STEFANONI in termini di valore assoluto, bensì in proporzione a quanto DNA vi fosse da ricondurre all’altro profilo genetico: perciò, un conto è fare un’osservazione del genere sulla borsa, trovata ancora sul letto e dove di sangue di M. non ce n’era affatto salvo quello portatovi dalle mani dell’imputato, ben altra cosa è effettuare quella proporzione su un indumento che, soprattutto per essere rimasto a contatto del corpo nelle ore successive alla morte, era assai più macchiato di sangue.  Senza dimenticare che, poco o tanto che fosse il DNA sulla traccia, i dati di R.F.U. utili a individuare il profilo del cromosoma Y del G. erano tutti superiori a 100.
  La stessa idea della contaminazione, vagamente percorsa anche nell’interesse dell’imputato sulla scia dell’atteggiamento assunto da altre linee difensive, lascia il tempo che trova.  E’ stato affermato che di DNA del G., in quella camera, ce n’era parecchio (stando alla ricostruzione da lui offerta), avendo egli toccato un po’ dappertutto: perciò, è possibile che vi sia stato un trasferimento di materiale biologico per mero contatto della felpa con altri oggetti o superfici: a riprova, sono state illustrate le immagini del secondo sopralluogo della Polizia Scientifica, il 18 dicembre 2007, che indicano come il capo di vestiario in parola si trovasse dentro un cesto portabiancheria su un lato della stanza, insieme ad altri indumenti, per poi essere afferrata da operatori che non cambiano i guanti, subito dopo che i medesimi avevano indugiato su vistose tracce ematiche.
  In realtà, però, di DNA dell’imputato non è che se ne sia trovato parecchio: come ricordato in precedenza, ve ne era - oltre che sul famoso polsino - sul corpo della ragazza e sul reggiseno (portati via da quella stanza, e dunque non più fattori di contaminazione), sulla carta igienica (ma era in bagno) e sulla borsa.  In definitiva, nulla fa ritenere che vi fosse materiale biologico di R. in gran copia, quasi come se volasse dentro la camera o vi stazionasse sul pavimento: per inciso, non ce n’era neppure su due dei tre asciugamani (sul terzo non si rinvenne alcunché di utile a fini scientifici, per il deperimento del reperto) che pure il prevenuto sostenne di aver diffusamente maneggiato.
Per cui, al pari di quanto già osservato analizzando altre posizioni, la tesi della contaminazione è stata sostenuta con energia degna di miglior causa.
In definitiva, il G. partecipò in termini assolutamente attivi all’azione congiunta di più aggressori, anche se non fu lui a sferrare materialmente il colpo mortale: pur non essendo stato descritto in rubrica il ruolo concretamente assunto da ciascuno degli imputati, è stato chiarito in sede di discussione dal P.M. - ed era comunque già evidente in base alle risultanze processuali - che non si addebita a lui di avere impugnato il coltello.  Tale considerazione, per inciso, esonera in questa sede dall’onere di affrontare il problema se proprio il coltello in sequestro sia da ritenere l’arma del delitto, perché nulla sposta nell’ottica di chi, con ogni verosimiglianza, vide estrarre un’arma da altri mentre evolveva, e precipitava, un piano programmato altrimenti.
  Il problema da affrontare, con riferimento alla posizione del G., riguarda invece l’incidenza dell’evoluzione di quel programma criminoso sul mantenimento o meno della pienezza del concorso dell’imputato nelle iniziative volta a volta maturate: prima nell’idea di coinvolgere M. in un gioco sessuale allargato, anche a costo di ricorrere alle maniere forti, quindi, diventando pesante il gioco, nella violenza sessuale vera e propria, e infine nell’omicidio, dinanzi alla persistente resistenza della vittima.
  Un problema che, in termini tecnici di diritto sostanziale, comporta la necessità di valutare se nella fattispecie concreta sia ravvisabile o meno un’ipotesi di c.d. “concorso anomalo” ex art. 116 c.p.
  In un caso di omicidio conseguente a rapina programmata, statisticamente il più frequente nella potenziale applicazione della norma appena richiamata, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il fondamento della particolare ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 116 c.p. deve essere ravvisato nel fatto che, mentre colui il quale commetta da solo il reato è in grado, in ogni momento, di controllare lo sviluppo della sua condotta e dirigere la stessa verso l'evento previsto e voluto, invece colui il quale si unisce ad altri per porre in essere un'azione criminosa è costretto ad affidarsi anche alla condotta e alla volontà dei complici, quale che ne sia il grado di partecipazione e il ruolo, per il compimento dell'azione stessa. Ne deriva che in tale situazione egli non deve sottovalutare il pericolo che i compartecipi o taluno di essi abbiano a deviare dall'azione principale con l'assumere iniziative per fronteggiare eventuali difficoltà sopravvenute improvvisamente, così eccedendo dai limiti del concordato concorso e realizzando un reato diverso e più grave di quello inizialmente voluto” (Cass., Sez. I, 25 giugno – 22 settembre 1999, RV 214113). 
Più di recente, in una diversa fattispecie concreta, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “la responsabilità per concorso anomalo è ravvisabile solo quando l'evento diverso e più grave di quello voluto dal compartecipe costituisca uno sviluppo logicamente prevedibile quale possibile conseguenza della condotta concordata da parte di un soggetto di normale intelligenza e cultura media, secondo regole di ordinaria coerenza dello svolgersi dei fatti umani, non interrotta da fattori accidentali e imprevedibili. Sono quindi necessarie due condizioni negative: che l'evento diverso non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo alternativo od eventuale, perché altrimenti sussisterebbe la responsabilità di cui all'art. 110 c.p., e che l'evento più grave concretamente realizzato non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base, non prevedibili da parte dell'agente” (Cass., Sez. I, 24 ottobre – 17 novembre 2006, RV 235427).
  In sostanza, per aversi concorso anomalo e conseguente riduzione di pena è necessario che non ricorrano neppure gli estremi di un’accettazione, da parte del soggetto che si ipotizza abbia voluto concorrere a un determinato fatto di reato, del rischio che - attraverso una prevedibile iniziativa di un altro concorrente - si verifichi un evento ulteriore e più grave: ma se basta la forma minima di dolo, quello eventuale, per doversi già discutere di concorso pieno ex art. 110 c.p., non è chi non veda come, nella fattispecie che ci occupa, la volontà colpevole del G. vada anche oltre quei confini.  Ammettendo che egli si sia accodato ad un’iniziativa più o meno improvvisata da altri, piuttosto che averla elaborata in prima persona (nel dubbio, del resto, non potrebbe che optarsi per la soluzione più favorevole al prevenuto), si potrebbe in effetti ipotizzare che R. non sapesse nulla del coltello, o magari non paventasse in alcun modo che ci potesse essere un ricorso alla violenza per indurre la ragazza a non opporsi: ad un certo punto dell’azione, però, il coltello venne fuori, e qualcuno ne fece ripetuto e prolungato uso. La prevedibilità che l’arma venisse utilizzata non per ferire o minacciare, ma addirittura per uccidere, sorse nel momento stesso in cui il coltello fu palesato, e divenne sempre più attuale con il progredire dell’excursus criminale, connotato dalla costante resistenza della vittima ed insieme dalla perdurante e sempre più insistente attività lesiva degli autori materiali.
  Dinanzi a così tante lesioni, sia pure se in gran parte da difesa e contenimento, e comunque a numerose ferite da arma da punta e taglio, anche chi si trovava a partecipare all’azione tenendo una mano a impedire alla ragazza alcuni movimenti, e impegnando l’altra per soddisfare la propria concupiscenza, non poté essere mero spettatore, incapace di rendersi conto di quel che stava per compiersi: lo stesso tempo, non trascurabile, che fu necessario a realizzare quell’attività letifera, deve intendersi ex se fattore rilevante per escludere che un eventuale concorrente defilato (e il G. non lo era) stesse assistendo a qualcosa che sfuggiva al suo controllo.
  La palese evidenza dell’azione violenta, almeno da un certo punto in poi, fu giocoforza manifesta anche agli occhi di chi aveva messo in conto e voluto partecipare a qualcosa di assai meno brutale: all’inizio si deve ritenere che ci fosse un piano concordato per soddisfare istinti sessuali, ma poi la modifica di programmazione verso l’intenzione omicida (che indubbiamente si verificò in un momento successivo all’ingresso in scena del coltello, utilizzato in prima battuta per fini di minaccia, all’emergere della reazione della vittima) venne accolta, accettata e perseguita da tutti, dato che tutti si mantennero coprotagonisti di una condotta che si prolungò ben oltre l’apparizione dell’arma; nessuno scappò prima o cercò di fermare gli altri, né di sollecitare soccorsi, né manifestò dissenso rispetto a quella progressione criminosa. Assistere a ripetute coltellate, per quanto quelle iniziali potessero avere connotazione di minaccia, da parte di chi sia impegnato a tenere fermo il soggetto passivo, non indica che costui abbia potuto prevedere e, al più, accettato il rischio che ne venisse sferrata una mortale, ma rende evidente la partecipazione di quel soggetto al fine perseguito da chi impugni lo strumento lesivo. Le indagini biologiche più volte ricordate e i dati testimoniali (la fuga unitaria di più persone insieme, secondo la C.) depongono inequivocabilmente nel senso appena illustrato.
Ci si trova pertanto dinanzi ad un accordo criminoso da ritenere genetico quanto alla violenza sessuale, e sopravvenuto in corso d’opera verso l’evento ulteriore costituito dalla morte della K.; accordi che tuttavia, per entrambi i delitti realizzati, descrivono fattispecie concrete concorsuali ai sensi dell’art. 110 c.p. in capo a tutti i correi e, per quanto oggi di interesse, specificamente in capo al G..
  La duplicità delle fattispecie criminose poste in essere non comporta comunque concorso di reati, né materiale (in ipotesi, come reato continuato) né formale: secondo quanto precisa la Corte di Cassazione, conformemente del resto alle conclusioni rassegnate sul punto dal P.M., è escluso il concorso formale tra i delitti di omicidio e di violenza sessuale contestualmente commessa, quest'ultima restando assorbita nel primo sub specie di circostanza aggravante ex art. 576, comma primo, n. 5, c.p., senza che neppure sia richiesta alcuna connessione di tipo finalistico tra i due reati” (Cass., Sez. I, 29 gennaio – 25 marzo 2008, RV 239365), ed analoghe indicazioni sono state espresse anche in ordine al peculiare delitto di cui all’art. 609-octies c.p., quando vi sia violenza sessuale di gruppo (Cass., Sez. I, 28 gennaio – 22 febbraio 2005, RV 230149).
  Si impone pertanto una soluzione adesiva alla struttura ed alla disciplina del reato complesso, di cui all’art. 84 c.p., rimanendo il reato sessuale assorbito, come aggravante, nel più grave delitto di omicidio previsto dall’art. 576 co. 1 n. 5 c.p.; resta da vedere, però, trattandosi di fattispecie aggravata, se possano esistere circostanze di segno contrario, idonee ad assumere rilievo in un eventuale giudizio di comparazione.
Le uniche attenuanti possibili, ictu oculi, sono quelle generiche ex art. 62-bis c.p., ma non può ritenersi, ad avviso di chi scrive, che il G. ne sia meritevole: e comunque, nell’ipotesi in cui si volessero ravvisare dette attenuanti in favore del prevenuto, sarebbe conforme a giustizia ritenere prevalente l’aggravante sopra segnalata, che connota le stesse ragioni dell’agire di tutti i responsabili dell’omicidio, e in particolare di chi dette materialmente corso alle condotte di violenza sessuale.
Questo Giudice ritiene di non concedere le attenuanti generiche, perché gli elementi da considerare in favore dell’imputato non sarebbero comunque idonei a superare, nella contraria prospettiva, né la sconcertante gravità della condotta criminosa, né il peso dello specifico comportamento post delictum del G., soprattutto ove si tenga conto che egli, stante l’inattendibilità sulla quale ci si è ampiamente soffermati, non ha soltanto dichiarato il falso, ma si è letteralmente inventato una serie quasi infinita di fandonie. 
In favore del prevenuto vi sarebbero: la pregressa incensuratezza, a fronte di un vissuto personale piuttosto problematico; la circostanza che non sarebbe stato lui ad impugnare il coltello che colpì la ragazza; la possibilità che alla K. venne comunque prestato soccorso, non potendosi spiegare altrimenti la presenza vicino al cadavere di tre asciugamani più o meno completamente intrisi di sangue. Tuttavia, la pulizia del certificato del Casellario (apparente, visto che solo pochi giorni prima del fatto il G. girava per Milano con merce rubata) non può costituire sempre e comunque una sorta di bonus da presentare per l’incasso, soprattutto quando si discuta di reati che rivelino assoluta mancanza di freni inibitori e tendenza alla sopraffazione di soggetti più deboli; le vicende personali di R. vanno poi lette in parallelo con le numerose occasioni a lui date, disinteressatamente, da varie famiglie disposte ad aiutarlo, che già gli offrirono possibilità di riscatto e di costruzione di una vita operosa e normale, nel rispetto degli altri, senza tuttavia trovare nell’imputato serietà d’intenti; ed il fatto che non fu lui a maneggiare il coltello non è sufficiente a relegarlo in secondo piano sulla scena del reato, visto che era proprio lui ad offendere contestualmente la libertà sessuale della giovane.
Resta il particolare degli asciugamani, peraltro di incerta lettura se non si tiene fede (e non si può, come dimostrato) alle dichiarazioni dell’imputato: se servirono comunque a improvvisare un qualche intervento di soccorso nei riguardi di M., tanto approssimativo quanto inutile, è possibile che a prendere quegli asciugamani fu solo lui, oppure che lo fecero tutti gli aggressori, una volta che si resero conto di aver oltrepassato il limite. 
Ma non è possibile che questa tardiva inversione di tendenza, quando già l’ampiezza della ferita arrecata al collo della vittima rendeva manifesta l’insufficienza del tentativo, valga a superare l’estrema gravità dell’addebito, con una ragazza di 20 anni privata del bene della vita in circostanze così squallide (e tali furono a causa di chi si era determinato a delinquere con tanta superficialità e leggerezza), ed alla quale vennero arrecate sofferenze enormi solo per il disappunto di aver visto respingere pretese ignobili, come M. aveva il diritto di fare.
  Venendo dunque, e infine, al trattamento sanzionatorio, per effetto dell’aggravante contestata è giocoforza pervenire alla pena dell’ergastolo, senza tuttavia la ricorrenza di ulteriori addebiti che possano determinare l’isolamento diurno; ne deriva la sostituzione con la pena di anni 30 di reclusione, stante l’opzione per il rito abbreviato.  Conseguono per legge la condanna alle spese processuali ed alla rifusione delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonché le pene accessorie di cui agli artt. 29 e 32 c.p., in ragione dell’entità della pena inflitta, ed all’art. 609-nonies c.p., stante la riconosciuta responsabilità per il delitto di violenza sessuale, sia pure se assorbito nella contestazione più grave. 
Non vi è luogo a provvedere in questa sede sui beni in giudiziale sequestro, in virtù della prosecuzione del processo a carico dei coimputati.
Per effetto della costituzione di parte civile, la signora T. A. ha diritto a vedersi liquidate le relative spese, nonché a vedere accolta la sua domanda principale in punto di risarcimento del danno (da quantificare in separata sede, come da richiesta del patrocinatore, non essendo ancora accertabile l’entità effettiva della diminuzione patrimoniale subita dalla medesima, non foss’altro in ordine alle spese necessarie per far fronte al deterioramento dell’immobile che fu immediata conseguenza dell’azione omicida. Quanto alla notula, appare congruo riportarsi alle indicazioni del difensore, con lieve arrotondamento per difetto.
Analogamente, ma a titolo tragicamente superiore, debbono assumersi determinazioni per i prossimi congiunti di M. K.. Le spese di costituzione, per i rispettivi difensori, potranno essere calcolate su una base parzialmente comune, aumentando poi l’importo per il patrocinatore che ha concluso per più persone, in percentuale rispetto al numero degli assistiti: si stima conforme a giustizia l’indicazione di spese per la cifra di € 18.000,00 quanto alla posizione di S. A. L. (al netto del rimborso forfettario indicato, da considerare tra gli accessori, e riducendo congruamente l’importo residuo) e di € 21.000,00 quanto alle altre posizioni, in cui il difensore ha svolto attività formale già da epoca precedente, con conseguente aumento della voce di esame e studio.  A quest’ultimo importo dovrà essere aggiunta la cifra di € 3.000,00 per ciascuna delle parti ulteriormente assiste, oltre alla prima, in misura contenuta sotto il limite del 20%.
In ordine alla domanda principale, non si discute ovviamente di danni patrimoniali: e i difensori delle parti civili hanno espressamente concluso affinché sia disposta una liquidazione in base a principi di equità, ex art. 113 c.p.c.
In tale prospettiva, il margine di discrezionalità del giudicante è assai ampio, come insegna la Corte di Cassazione, secondo cui “la valutazione equitativa dei danni non patrimoniali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, qualora abbia soddisfatto l'esigenza di ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno e ammontare dell'indennizzo, correlazione motivata attraverso i concreti elementi che possono concorrere al processo di formazione del libero convincimento” (Cass., Sez. V, 27 ottobre – 24 novembre 2006, RV 235024). Si è anche affermato che “la persona offesa dal reato che invoca in sede penale l'accertamento del fatto costitutivo del suo diritto al risarcimento o alla restituzione non è esonerata dall'obbligo di provare la portata lesiva del fatto, la specie e l'entità della lesione subita, la riconducibilità della lesione al fatto reato e di fornire gli elementi indispensabili per la quantificazione del danno. In relazione al danno non patrimoniale, comunque, la valutazione del giudice del merito non può essere analitica ma è rimessa, in via equitativa, al suo prudente apprezzamento e non è sindacabile in sede di legittimità se contiene l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato” (Cass., Sez. V, 31 gennaio – 2 marzo 2007, RV 236262).
In una vicenda come quella in esame, non ci si trova dinanzi a ipotesi di danno biologico, né soltanto di danno morale nel senso tradizionalmente inteso di lesione dell’integrità psico-fisica della persona che lo invoca; il danno risarcibile non coincide neppure con lo stato di sofferenza che naturalmente consegue alla perdita di un prossimo congiunto. La famiglia K. è stata sconvolta nell’interesse - giuridicamente meritevole di tutela, e facente capo a tutti i suoi componenti - all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà: e non è necessario, per ritenere leso drammaticamente quell’interesse, fornire la prova in concreto di un rapporto, fra ciascuna delle parti civili e la defunta M., connotato da affetto, affidamento e frequentazione, in quanto chi invoca la sua domanda di giustizia è genitore, fratello o sorella della ragazza uccisa. Una ragazza di appena 20 anni, il che incide sia sulla drammaticità della sofferenza inflitta a chi la perse come figlia o sorella, sia sulla verosimile attualità della confidenza di affetti anche tra fratelli, a differenza di quel che potrebbe accadere quando i destini dell’uno si separino da quelli dell’altro, in età più avanzate.
I criteri di liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., del resto, si fondano su argomenti di giustizia sostanziale, non matematici, e non possono non tenere conto, in una situazione come quella in esame, della circostanza che una ragazza venne uccisa in modo brutale dopo aver salutato quegli stessi familiari, andando a vivere un’esperienza di studio all’estero che tutti, lei per prima, immaginavano sarebbe stata fonte di soddisfazioni, giammai di tragedie.  Si reputa pertanto doverosa una quantificazione particolarmente elevata, nei termini di cui al dispositivo, diversificando le posizioni dei genitori da quelle dei fratelli in ragione di quel comune sentire che vuole ancor più incolmabile per un padre o una madre il vuoto lasciato dalla perdita di un figlio.
L’oggettiva complessità del processo rende infine necessaria la dilatazione del termine per il deposito della motivazione della presente sentenza, fino al massimo di novanta giorni consentito dal codice di rito.
P. Q. M.
Il Giudice per l’Udienza Preliminare;
visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.
DICHIARA
G. R. H.
colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A) e C), ritenendo assorbita quest’ultima contestazione nel delitto di omicidio aggravato, e - con la riduzione prevista per la scelta del rito - lo
CONDANNA
alla pena di anni 30 di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare sofferta;
visti gli artt. 29 e 32, 609-nonies c.p.
DICHIARA
G. R. H.
interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e da qualunque ufficio attinente alla tutela ed alla curatela, nonché in stato di interdizione legale durante l’espiazione della pena;
visti gli artt. 538, 539, 541 c.p.p.
CONDANNA
G. R. H.
-  al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita T. A., da liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento delle relative spese processuali, che liquida in € 2.800,00 per onorari e spese documentate, oltre a spese generali, IVA ed accessori;
-  al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite K. J. L., A. K. C. M., K. J. A., K. L., che liquida in via equitativa nella misura di € 2.000.000,00 ciascuno per K. J. L. e A. K. C. M., e nella misura di € 1.500.000,00 ciascuno per K. J. A. e K. L., nonché al pagamento delle relative spese processuali, che liquida complessivamente in € 30.000,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA ed accessori;
-  al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita K. S. A. L., che liquida in via equitativa nella misura di € 1.500.000,00, nonché al pagamento delle relative spese processuali, che liquida in € 18.000,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA ed accessori;
visti gli artt. 442, 530 comma 2 c.p.p.
ASSOLVE
G. R. H.
dall’imputazione a lui ascritta al capo D), per non aver commesso il fatto;
visti gli artt. 442, 544 comma 3 c.p.p.
INDICA
in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.
Perugia, 28.10.2008
IL GIUDICE
dott. Paolo Micheli

 

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