Fondazioni Lirico Sinfoniche
Le Fondazioni Lirico Sinfoniche sono indicate come enti autonomi lirici dalla Legge 800 del 1967 (Titolo II – Art. 5 ) che assegnava loro il compito di diffondere la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività. Successivamente con Decreto Legislativo 367/96 e il Decreto Legge 345/2000 ( convertito nella Legge n.6 del 2001) è stata trasformata la natura di questi enti in Fondazioni di diritto privato. Non hanno scopo di lucro e, per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio. Per il raggiungimento dei fini loro assegnati lo Stato stanzia annualmente risorse finanziarie all’interno del Fondo Unico dello Spettacolo e delle leggi finanziarie per gli interventi di carattere straordinario. La quota di risorse derivante dagli stanziamenti operati sul Fondo Unico per lo Spettacolo viene ripartita sulla base dei criteri indicati dal DM 29 ottobre 2007.