LA NUOVA LEGGE
FONDAMENTALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
Nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, ove regolarmente sono
pubblicate le Leggi dello Stato della Città del Vaticano, appare oggi il
testo di una nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano,
in sostituzione della precedente - la prima - emanata nel 1929 dal Papa Pio XI
di v.m.
Come ben illustrato nell'introduzione della nuova Legge, il Sommo Pontefice
ha "preso atto della necessità di dare forma sistematica ed organica
ai mutamenti introdotti in fasi successive nell'ordinamento giuridico dello
Stato della Città del Vaticano". Allo scopo, pertanto, di "renderlo
sempre meglio rispondente alle finalità istituzionali dello stesso, che
esiste a conveniente garanzia della libertà della Sede Apostolica e come
mezzo per assicurare l’indipendenza reale e visibile del Romano Pontefice
nell’esercizio della Sua missione nel mondo", di Suo Motu Proprio e
certa scienza, con la pienezza della Sua sovrana autorità, ha promulgato la
seguente Legge:
Art. 1
1. Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la
pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.
2. Durante il periodo di Sede vacante, gli stessi poteri appartengono al
Collegio dei Cardinali, il quale tuttavia potrà emanare disposizioni
legislative solo in caso di urgenza e con efficacia limitata alla durata della
vacanza, salvo che esse siano confermate dal Sommo Pontefice successivamente
eletto a norma della legge canonica.
Art. 2
La rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri e con gli
altri soggetti di diritto internazionale, per le relazioni diplomatiche e per
la conclusione dei trattati, è riservata al Sommo Pontefice, che la esercita
per mezzo della Segreteria di Stato.
Art. 3
1. Il potere legislativo, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda
riservare a Se stesso o ad altre istanze, è esercitato da una Commissione
composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal
Sommo Pontefice per un quinquennio.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Commissione è
presieduta dal primo dei Cardinali Membri.
3. Le adunanze della Commissione sono convocate e presiedute dal Presidente
e vi partecipano, con voto consultivo, il Segretario Generale ed il Vice
Segretario Generale.
Art. 4
1. La Commissione esercita il suo potere entro i limiti della Legge sulle
fonti del diritto, secondo le disposizioni di seguito indicate ed il proprio
Regolamento.
2. Per l’elaborazione dei progetti di legge, la Commissione si avvale
della collaborazione dei Consiglieri dello Stato, di altri esperti nonché
degli Organismi della Santa Sede e dello Stato che possano esserne
interessati.
3. I progetti di legge sono previamente sottoposti, per il tramite della
Segreteria di Stato, alla considerazione del Sommo Pontefice.
Art. 5
1. Il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Commissione, in
conformità con la presente Legge e con le altre disposizioni normative
vigenti.
2. Nell’esercizio di tale potere il Presidente è coadiuvato dal
Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale.
3. Le questioni di maggiore importanza sono sottoposte dal Presidente
all'esame della Commissione.
Art. 6
Nelle materie di maggiore importanza si procede di concerto con la
Segreteria di Stato.
Art. 7
1. Il Presidente della Commissione può emanare Ordinanze, in attuazione di
norme legislative e regolamentari.
2. In casi di urgente necessità, egli può emanare disposizioni aventi
forza di legge, le quali tuttavia perdono efficacia se non sono confermate
dalla Commissione entro novanta giorni.
3. I1 potere di emanare Regolamenti generali resta riservato alla
Commissione.
Art. 8
1. Fermo restando quanto disposto agli artt. 1 e 2, il Presidente della
Commissione rappresenta lo Stato.
2. Egli può delegare la rappresentanza legale al Segretario Generale per
l’ordinaria attività amministrativa.
Art. 9
1. Il Segretario Generale coadiuva nelle sue funzioni il Presidente della
Commissione. Secondo le modalità indicate nelle Leggi e sotto le direttive
del Presidente della Commissione, egli:
a) sovraintende all’applicazione delle Leggi e delle altre disposizioni
normative ed all'attuazione delle decisioni e delle direttive del Presidente
della Commissione;
b) sovraintende all’attività amministrativa del Governatorato e coordina
le funzioni delle varie Direzioni.
2. In caso di assenza o impedimento sostituisce il Presidente della
Commissione, eccetto per quanto disposto all'art. 7, n. 2.
Art. 10
1. Il Vice Segretario Generale, d’intesa con il Segretario Generale,
sovraintende all’attività di preparazione e redazione degli atti e della
corrispondenza e svolge le altre funzioni a lui attribuite.
2. Egli sostituisce il Segretario Generale in caso di sua assenza o
impedimento.
Art. 11
1. Per la predisposizione e l’esame dei bilanci e per altri affari di
ordine generale riguardanti il personale e l’attività dello Stato, il
Presidente della Commissione è assistito dal Consiglio dei Direttori, da lui
periodicamente convocato e da lui presieduto.
2. Ad esso prendono parte anche il Segretario Generale ed il Vice
Segretario Generale.
Art. 12
I bilanci preventivo e consuntivo dello Stato, dopo l’approvazione da
parte della Commissione, sono sottoposti al Sommo Pontefice per il tramite
della Segreteria di Stato.
Art. 13
1. Il Consigliere Generale ed i Consiglieri dello Stato, nominati dal Sommo
Pontefice per un quinquennio, prestano la loro assistenza nell’elaborazione
delle Leggi e in altre materie di particolare importanza.
2. I Consiglieri possono essere consultati sia singolarmente che
collegialmente.
3. Il Consigliere Generale presiede le riunioni dei Consiglieri; esercita
altresì funzioni di coordinamento e di rappresentanza dello Stato, secondo le
indicazioni del Presidente della Commissione.
Art. 14
Il Presidente della Commissione, oltre ad avvalersi del Corpo di Vigilanza,
ai fini della sicurezza e della polizia può richiedere l’assistenza della
Guardia Svizzera Pontificia.
Art. 15
1. Il potere giudiziario è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, dagli
organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato.
2. La competenza dei singoli organi è regolata dalla legge.
3. Gli atti giurisdizionali debbono essere compiuti entro il territorio
dello Stato.
Art. 16
In qualunque causa civile o penale ed in qualsiasi stadio della medesima,
il Sommo Pontefice può deferirne l’istruttoria e la decisione ad una
particolare istanza, anche con facoltà di pronunciare secondo equità e con
esclusione di qualsiasi ulteriore gravame.
Art. 17
1. Fatto salvo quanto disposto nell’articolo seguente, chiunque ritenga
leso un proprio diritto o interesse legittimo da un atto amministrativo può
proporre ricorso gerarchico ovvero adire l’autorità giudiziaria competente.
2. Il ricorso gerarchico preclude, nella stessa materia, l’azione
giudiziaria, tranne che il Sommo Pontefice non l’autorizzi nel singolo caso.
Art. 18
1. Le controversie relative al rapporto di lavoro tra i dipendenti dello
Stato e l’Amministrazione sono di competenza dell’Ufficio del Lavoro della
Sede Apostolica, a norma del proprio Statuto.
2. I ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari disposti nei confronti
dei dipendenti dello Stato possono essere proposti dinanzi alla Corte di
Appello, secondo le norme proprie.
Art. 19
La facoltà di concedere amnistie, indulti, condoni e grazie è riservata
al Sommo Pontefice.
Art. 20
1. La bandiera dello Stato della Città del Vaticano è costituita da due
campi divisi verticalmente, uno giallo aderente all’asta e l’altro bianco,
e porta in quest'ultimo la tiara con le chiavi, il tutto secondo il modello,
che forma l’allegato A della presente Legge.
2. Lo stemma è costituito dalla tiara con le chiavi, secondo il modello
che forma l’allegato B della presente Legge.
3. Il sigillo dello Stato porta nel centro la tiara con le chiavi ed
intorno le parole "Stato della Città del Vaticano", secondo il
modello che forma l’allegato C della presente Legge.
La presente Legge fondamentale sostituisce integralmente la Legge
fondamentale della Città del Vaticano, 7 giugno 1929, n. I. Parimenti sono
abrogate tutte le norme vigenti nello Stato in contrasto con la presente
Legge.
Essa entrerà in vigore il 22 febbraio 2001, Festa della Cattedra di San
Pietro Apostolo.
Comandiamo che l’originale della presente Legge, munito del sigillo dello
Stato, sia depositato nell’Archivio delle Leggi dello Stato della Città del
Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli Acta
Apostolicae Sedis mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare.
Data dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano il ventisei novembre duemila,
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo, anno XXIII del
Nostro Pontificato.
IOANNES PAULUS II, PP
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