(56-80-114-XI) (CCXCVIII/A)

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1996
rinviata dal Governo il 6 settembre 1996

Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali.


MOTIVI DEL RINVIO

Il Governo ha rinviato la legge regionale rilevando che:

1) l'articolo 1, comma 2, e il correlato articolo 4, commi 7 e 8, ove è prevista l'istituzione di nuove province, stabilita con legge regionale, presenta i motivi di illegittimità di seguito elencati:

a) la dizione "ordinamento degli enti locali", di cui alla legge costituzionale 2/93, nella sua formulazione letterale, esclude l'individuazione dei soggetti cui l'ordinamento deve essere applicato;

b) viola l'articolo 133, comma 1, della Costituzione e 43 dello Statuto di autonomia, non modificati dalla legge costituzionale 2/93 in quanto detta legge costituzionale, come risulta anche dai lavori preparatori, ha inteso soltanto adeguare le altre autonomie speciali alla Sicilia (art.14, lettera o), il cui potere di soppressione delle province deriva da altra norma statutaria (art. 15);

c) la non inclusione nella materia ordinamento degli enti locali anche del potere di istituzione o soppressione delle province è confermato dal fatto che la Regione Friuli Venezia Giulia, per la quale esiste norma di identico tenore, ha richiesto al Governo l'emanazione di una norma di attuazione che le consenta l'istituzione o la soppressione di nuove province, con ciò ritenendo che tali poteri non possano derivare direttamente dalla legge costituzionale;

2) l'art. 4, comma 6, - premesso che l'art. 17, comma 5, della Legge 142/90 costituisce espressa attuazione dell'art. 43 dello Statuto e consente a codesta Regione solo l'attuazione di quanto previsto nel medesimo articolo 17 e che, inoltre, tale articolo prevede esclusivamente l'area metropolitana di Cagliari - prevedendo, altresì, la nuova area metropolitana di Sassari, conseguentemente contrasta con una disposizione della Legge 142/90 che vincola anche la potestà legislativa primaria di codesta Regione in forza del limite dell'interesse nazionale per le evidenti ripercussioni che avrebbe sul restante territorio nazionale l'ampliamento del numero delle aree metropolitane, nonché del limite delle norme fondamentali di riforma economico-sociale cui è da ricondurre il citato articolo 17 della Legge 142/90 perché ne ha i requisiti prescritti dalla Corte costituzionale .


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
pervenuta il 24 settembre 1996

La Prima Commissione ha riapprovato la legge rinviata nel testo originario ritenendo completamente infondate le motivazioni del rinvio.

Il primo motivo di rinvio della legge sul riassetto generale delle province contesta in radice la competenza della Regione a istituire nuove province sulla base di distinte argomentazioni.

Il Governo sostiene che:

a) non rientrerebbe tale competenza nella dizione "ordinamento degli enti locali" risultante dalla formulazione letterale contenuta nella legge costituzionale n. 2/1993, escludendo essa l'individuazione dei soggetti cui l'ordinamento deve essere applicato.

L'affermazione può essere respinta con analoga osservazione di tenore letterale relativa ad un'altra competenza della Regione, "ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione", nella quale si è da sempre fatta pacificamente rientrare la potestà di istituire, modificare, sopprimere uffici ed enti regionali.

D'altronde la stessa legge 142/1990 ricomprende nell'ambito dell'ordinamento delle autonomie locali la disciplina delle procedure per l'istituzione di nuove province e la modifica delle loro circoscrizioni.

Nello stesso senso si è anche pronunciata la dottrina che ha sinora commentato la nuova competenza.

b) tale competenza violerebbe l'art. 133, comma 1, della Costituzione e 43 dello Statuto di autonomia, non modificati dalla legge costituzionale n. 2/1993 in quanto detta legge, finalizzata ad equiparare la competenza in materia di enti locali di tutte le Regioni a Statuto speciale a quella della Sicilia, non avrebbe esteso a dette Regioni il potere di sopprimere le province attribuito a quest'ultima da altra e distinta norma statutaria (art. 15 Statuto siciliano). In effetti l'introduzione della più ampia competenza in materia nei diversi Statuti senza operare tutti i necessari raccordi con le norme preesistenti in tema di enti locali, pone non pochi problemi interpretativi che, come è noto, hanno già provocato un primo intervento della Corte costituzionale in relazione alla legge regionale sarda che disciplina il controllo regionale sugli atti degli enti locali (sentenza n. 415/1994).

Seguendo il medesimo schema argomentativo usato dalla Corte costituzionale in tema di controlli, si dovrebbe ritenere che il potere di istituire le nuove province dovrebbe intendersi trasferito in capo alla Regione in virtù della maggiore competenza ad essa attribuita, da esercitarsi tuttavia entro i limiti procedimentali previsti dall'art. 133 Cost. (iniziativa dei Comuni).

Quanto all'art. 15 dello Statuto siciliano, si tratta di una norma derogatoria rispetto alla Costituzione (artt. 114, 128 e 133), giacché dispone che le province siano soppresse e sostituite da liberi consorzi di comuni, il che semmai impone alla Regione un espresso limite all'esercizio della propria competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali, e non un suo ampliamento, poiché attiene alle sue modalità di esercizio.

c) ulteriore conferma della non inclusione del potere di istituire nuove province nella materia di cui si tratta deriverebbe dal fatto che la Regione Friuli-Venezia Giulia avrebbe già richiesto allo Stato l'emanazione di una specifica norma di attuazione che espressamente attribuisca ad essa tale potestà, con ciò ritenendo che tali poteri non possano derivare direttamente dalla legge costituzionale.

Tale argomentazione sembrerebbe far riferimento ad una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, seppure ritenuta ormai superata giacché risalente alla fase di prima attuazione delle Regioni, che ha più volte ribadito la necessità di previa emanazione di norme di attuazione per l'esercizio della potestà legislativa anche primaria e persino nel caso in cui esso non dia luogo a trasferimento di poteri o di uffici da un settore prima appartenente all'organizzazione dello Stato.

Tale posizione assunta dalla Corte, all'inizio talmente rigida, seppure non priva di ripensamenti e contraddizioni, da costituire uno degli strumenti principali di contenimento dell'autonomia regionale, come più volte messo in luce dalla dottrina, è stata successivamente attenuata e l'intera materia ha trovato una prima sistemazione nella sentenza n. 136/1969. In essa si afferma che il problema dei rapporti tra le norme di attuazione e l'esercizio della competenza normativa regionale non può essere risolto aprioristicamente, dovendosi invece verificare, caso per caso, se le disposizioni statutarie fondanti potestà legislative locali siano, in concreto, idonee a realizzare il trasferimento delle competenze normative dal Parlamento ai Consigli regionali.

Secondo la Corte, l'emissione delle norme di attuazione condizionerebbe l'esercizio dei poteri legislativi delle Regioni: a) ove le disposizioni statutarie non definiscano in termini sufficientemente esaurienti la "materia" di pertinenza locale; b) ove la disciplina regionale possa, in qualche modo, interferire con funzioni ed uffici dipendenti (o ancora dipendenti) dallo Stato (e, in questo caso, sembrano venire soprattutto in considerazione le disposizioni relative al trasferimento degli uffici e delle funzioni); c) ove, infine, dagli Statuti non si desuma chiaramente in qual modo vadano ripartite le attribuzioni statali e quelle locali, e come esse debbano coordinarsi.

Nel caso in questione non sembra che si verta in alcuno dei casi enucleati dalla Corte giacché la potestà regionale è circoscritta e sicuramente rientrante nella materia "ordinamento degli enti locali", la disciplina regionale non interferisce con funzioni ed uffici dipendenti dallo Stato giacché esso non è obbligato a modificare le circoscrizioni dei propri uffici a seguito della istituzione di nuove province (art. 16, comma 2, lett. f) della l. 142/1990), né risulterebbe poco chiara la ripartizione di competenze tra Stato e Regione, giacché, una volta ammesso che la potestà rientri nella materia "ordinamento", non dovrebbero rimanere residue competenze allo Stato.

D'altra parte è da notare che la stessa Regione Sicilia ha sinora esercitato la propria competenza in materia di ordinamento degli enti locali con limitate nome di attuazione che regolano la ripartizione di competenze tra Stato e Regione in materia di controllo sugli organi degli enti locali (DPR 19 luglio 1956, n. 977).

Nel secondo motivo di rinvio il Governo contesta alla Regione la potestà di istituire l'area metropolitana di Sassari per contrasto con l'art. 17 della legge 142/1990, che viene qualificato come principio fondamentale di riforma economica e sociale e pertanto viene configurato come limite alla potestà primaria della Regione, e per contrasto con l'interesse nazionale "per le evidenti ripercussioni che avrebbe sul territorio nazionale l'ampliamento del numero delle aree metropolitane".

E' evidente che la legge 142/1990, essendo stata emanata prima della legge costituzionale n. 2/1993, contiene nell'elencazione delle aree metropolitane anche quella di Cagliari, giacché in mancanza di tale espressa indicazione la Regione non avrebbe potuto normare in materia, a differenza della Regione Sicilia che in virtù della propria competenza primaria già con la legge regionale 6/1986, n. 9 (artt. 19-21), anticipando la riforma statale, dettava una disciplina in materia di aree metropolitane.

Infatti la L. 142/1990 non contempla le aree metropolitane siciliane, riconoscendo implicitamente la competenza regionale in materia. L'estensione, ex legge costituzionale 2/1993, alla Regione sarda delle competenze già attribuite alla Regione siciliana appare quindi risolutiva.

E' emersa peraltro in Commissione l'opportunità di scindere il discorso sulla contestata, eventuale, area metropolitana di Sassari dal discorso generale sulle province, rimettendo al giudizio dell'Aula la possibilità di modifiche testuali che, fermo il contenuto sostanziale, portino a proporre i due problemi in separati testi legislativi, per cui eventuali impugnazioni di un testo legislativo non avrebbero ripercussioni sull'entrata in vigore dell'altro.

Il relatore
- Salvatore Bonesu -

TESTO DELLA LEGGE REGIONALE RINVIATA 

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. 1
Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'articolo 3, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), così come modificato dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, la presente legge disciplina il generale riassetto delle circoscrizioni provinciali nel territorio della Regione sarda nonché le procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali.

2. L'istituzione di nuove province e la modifica delle circoscrizioni provinciali sono stabilite con legge regionale, su iniziativa dei comuni.

 

Art. 1

 

(identico)

CAPO I
Riassetto generale delle circoscrizioni provinciali

Art. 2
Criteri

1. Il riassetto generale è finalizzato alla formazione di province rispondenti alle esigenze sociali, economiche e culturali delle popolazioni e di dimensioni tali da essere l'unico ente intermedio tra Regione e comuni, ambito razionale di programmazione ed idonea circoscrizione di decentramento di funzioni regionali.

2. Il territorio di ciascuna provincia deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente e che ha dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.

 

Art. 2

 

(identico)

Art. 3
Dimensioni delle circoscrizioni provinciali

1. Le circoscrizioni provinciali risultanti a seguito del riassetto devono avere:

a) una popolazione non inferiore a 150.000 abitanti, secondo i dati ufficiali risultanti dall'ultimo censimento generale;

b) una superficie non inferiore a 1700 chilometri quadrati.

2. Non sono ammesse discontinuità territoriali, salvo che per i territori delle isole minori e delle eventuali isole amministrative di comuni facenti parte di altra provincia.

3. Uno dei due parametri di cui al comma 1 può essere inferiore qualora ciò derivi dalla particolare situazione territoriale od insediativa e dagli orientamenti espressi dai comuni.

4. La riduzione del parametro di cui alla lettera a) del comma 1 non può essere superiore al 15 per cento; la riduzione del parametro di cui alla lettera b) del medesimo comma non può essere superiore al 10 per cento.

 

Art. 3

 

(identico)

Art. 4
Attività preparatoria

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, di seguito denominato Assessore, convoca conferenze su base provinciale al fine di indirizzare e coordinare l'iniziativa dei comuni per il riassetto generale delle circoscrizioni provinciali.

2. In occasione di tali conferenze l'Amministrazione regionale pone a disposizione delle province e dei comuni i dati rilevanti per la definizione di un ottimale assetto territoriale provinciale.

3. Tenendo conto degli elementi emersi nelle conferenze e degli orientamenti espressi dai comuni, ad iniziativa dell'Assessore, la Giunta propone al Consiglio regionale, entro tre mesi dallo svolgimento dell'ultima conferenza di cui al comma 1, uno schema di nuovo assetto provinciale, corredato dai pareri espressi su di esso dai consigli provinciali, contenente la previsione di tutte le province dell'Isola e l'indicazione dei comuni che di ciascuna di esse potrebbero far parte.

4. Lo schema di assetto provinciale deve essere formulato nel rispetto dei requisiti indicati dagli articoli 2 e 3 ed è approvato dal Consiglio regionale.

5. Lo schema di assetto provinciale può prevedere, con riferimento al territorio comprendente l'Ogliastra, la forma di autonomia più adatta ai caratteri di quel territorio, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 3 o eventualmente in deroga alle norme vigenti in materia di ordinamento provinciale e comunale.

6. Con riferimento al territorio di Cagliari, ed eventualmente anche a quello di Sassari, lo schema di assetto provinciale può prevedere, sempre in deroga alle norme vigenti in materia di ordinamento provinciale e comunale ed in deroga al parametro di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, la delimitazione dell'area metropolitana con l'istituzione della relativa autorità o comunque altre speciali forme di autonomia politica ed organizzativa tali da consentire il governo dello sviluppo ed il coordinamento delle funzioni dell'area.

7. Lo schema di assetto provinciale non contiene l'indicazione dei capoluoghi delle province, che sono determinati dai consigli delle nuove province con norma statutaria, che può stabilire l'ubicazione degli uffici provinciali anche in più comuni.

8. La norma che determina il capoluogo della provincia deve essere, comunque, approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

 

Art. 4

 

(identico)

Art. 5
Iniziativa dei comuni

1. L'iniziativa per la costituzione delle province viene esercitata, entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione dello schema di assetto provinciale, dalla maggioranza dei comuni dell'area interessata che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con deliberazione adottata all'unanimità dei votanti, ovvero a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.

2. Il consiglio comunale adotta una deliberazione contenente una delle seguenti alternative:

a) approvazione dello schema di assetto provinciale;

b) richiesta di inserimento in altra provincia definita nello schema medesimo;

c) proposizione di una diversa definizione della provincia cui si vuole appartenere.

3. Nel caso di cui alla lettera c) la deliberazione del comune deve ottenere l'adesione di due terzi dei comuni, che rappresentino almeno i due terzi della popolazione complessiva dell'area individuata.

4. Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 1 il consiglio comunale non sia stato convocato, il Comitato circoscrizionale di controllo adotta i provvedimenti di controllo sostitutivo in ordine alla convocazione del consiglio.

5. Qualora il consiglio comunale non deliberi anche a seguito della procedura di cui al precedente comma 4, si intende deliberata l'adesione alla provincia indicata nello schema, ma tale decisione non viene computata ai fini della formazione delle maggioranze necessarie, secondo quanto indicato al precedente comma 1, per l'efficacia dell'atto di iniziativa.

 

Art. 5

 

(identico)

Art. 6
Proposizione di un nuovo schema di assetto provinciale

1. Qualora la Giunta regionale ravvisi nelle decisioni dei comuni scostamenti dallo schema tali da compromettere un razionale assetto dei territori provinciali, ovvero rilevi che tali decisioni non portino alla costituzione di province aventi i requisiti di cui agli articoli 2 e 3, convoca entro due mesi dall'ultima decisione dei consigli comunali, ovvero dalla data di conclusione del procedimento referendario, una conferenza dei comuni interessati per l'esame dei problemi ed eventualmente propone, entro un mese, un nuovo schema di assetto provinciale che deve essere approvato con le modalità di cui al comma 4 del precedente articolo 4.

2. Qualora la Giunta regionale non proponga un nuovo schema di assetto provinciale, i consigli comunali possono nuovamente deliberare, entro due mesi dalla conclusione della conferenza, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5.

3. Qualora il Consiglio regionale, dopo aver acquisito il parere delle province, deliberi un nuovo schema di assetto provinciale, tutti i comuni interessati dalle modifiche apportate si pronunciano nuovamente entro i successivi due mesi, secondo quanto previsto dall'articolo 5.

4. Le deliberazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, quali che siano le maggioranze con le quali vengono adottate, non sono soggette a referendum.

5. Le delibere dei comuni sono pubblicate per estratto anche nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Art. 6

 

(identico)

Art. 7
Referendum delle popolazioni interessate

1. Si procede a referendum consultivo delle popolazioni interessate qualora il consiglio comunale abbia deliberato senza le maggioranze indicate al comma 1 dell'articolo 5.

2. Si procede altresì al referendum qualora ne faccia richiesta, entro tre mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione della delibera del consiglio comunale, ovvero, dalla mancata deliberazione anche a seguito della procedura di cui al comma 4 dell'articolo 5, un decimo degli elettori, ovvero un quinto nei comuni con meno di mille abitanti o un ventesimo nei comuni con oltre ventimila abitanti ed in quelli in amministrazione straordinaria.

3. Nel caso in cui dal consiglio comunale, o dalle istanze dei cittadini, siano emerse più proposte, esse sono poste tutte in votazione.

4. Il quesito o i quesiti da sottoporre alternativamente a referendum sono espressi, in unica scheda, con la formula: "Volete voi che il comune di ... faccia parte della provincia, denominata ..., comprendente i territori dei comuni di ...?".

5. Le firme della relativa istanza devono essere autenticate nelle forme previste dall'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

6. I fogli firmati vengono depositati presso la segreteria comunale. Il Segretario comunale provvede a trasmetterli entro cinque giorni dal ricevimento, corredati dai certificati, anche collettivi, che attestino l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del comune, all'ufficio regionale del referendum che provvede entro dieci giorni a verificare la regolarità delle richieste.

7. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5 e 7 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna) e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 7

 

(identico)

Art. 8
Esclusione da referendum

1. Non si fa luogo a referendum qualora il consiglio comunale revochi la precedente delibera ed adotti, prima dell'emissione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 9, una decisione, conforme alla richiesta degli elettori, con la maggioranza indicata al comma 1 dell'articolo 5.

2. Qualora gli elettori abbiano avanzato più di una richiesta è indetto referendum sulle richieste non accolte dal consiglio comunale in alternativa a quella accolta.

3. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, può escludere dal referendum le proposte che portino a soluzioni di assetto provinciale non conformi alle norme della presente legge.

 

Art. 8

 

(identico)

Art. 9
Svolgimento dei referendum

1. I referendum sono indetti, in una unica tornata, dal Presidente della Giunta regionale.

2. Ai referendum si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli art. 22 primo comma, 23, secondo, sesto, settimo ed ottavo comma, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 della legge regionale 30 ottobre 1986 n. 58 (Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni). Ove tali norme prevedano quesiti e voti affermativi e negativi il riferimento deve intendersi alle formule alternative poste in votazione.

 

Art. 9

 

(identico)

Art. 10
Legge di riassetto delle circoscrizioni provinciali

1. Entro sessanta giorni dallo svolgimento di tutti i referendum, ovvero dalla scadenza del termine ultimo utile per la loro richiesta in caso di mancanza di istanze di cittadini, ovvero dalla scadenza del termine per la deliberazione dei consigli comunali di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, la Giunta regionale propone un disegno di legge di riassetto generale delle circoscrizioni delle province della Sardegna, tenendo conto della volontà espressa dai consigli comunali e dalle consultazioni popolari, e comunque nel rispetto dei precedenti articoli.

 

Art. 10

 

(identico)

Art. 11
Rapporti patrimoniali e finanziari

1. Le province preesistenti, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, conferiscono a quelle di nuova istituzione il personale, i beni, gli strumenti operativi e le risorse finanziarie adeguati.

2. Le province di nuova istituzione regolano i rapporti patrimoniali e finanziari con le province preesistenti entro un anno dall'insediamento dei primi consigli provinciali.

3. I beni immobili sono assegnati di diritto alla provincia nel cui territorio insistono.

4. In caso di mancato accordo i rapporti patrimoniali e finanziari sono definiti con provvedimento dell'Assessore.

5. Le norme del presente articolo sono applicabili anche ai rapporti ancora non definiti fra la provincia di Oristano e le province di Cagliari e Nuoro.

 

Art. 11

 

(identico)

Art. 12
Adeguamento del decentramento statale e regionale

1. La Regione provvede, per quanto di sua competenza, ad adeguare ai nuovi ambiti territoriali provinciali il decentramento amministrativo, nonché le politiche e gli strumenti della programmazione regionale.

2. La Regione provvede, altresì, a promuovere tutte le opportune iniziative nei confronti dello Stato, affinché il decentramento statale tenda a corrispondere agli ambiti territoriali provinciali nel territorio della Regione.

 

Art. 12

 

(identico)

CAPO II
Istituzione di nuove province e modificazioni delle circoscrizioni provinciali

Art. 13
Iniziativa dei comuni per la modificazione delle circoscrizioni provinciali e istituzione di nuove province

1. I comuni esercitano l'iniziativa per la modificazione delle circoscrizioni provinciali, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, approvando, con le modalità e i termini previsti per la l'approvazione degli statuti comunali, una deliberazione con la quale si richiede il passaggio ad altra provincia.

2. Entrambe le circoscrizioni provinciali modificate dalla proposta devono possedere i requisiti indicati ai precedenti articoli 2 e 3.

3. Il passaggio ad altra provincia può essere richiesto anche da comuni il cui territorio non si trova al confine fra due province, purché le circoscrizioni provinciali risultanti dalle loro deliberazioni rispondano ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3. Identiche deliberazioni devono essere adottate anche dai comuni di confine, la cui adesione all'iniziativa è necessaria per garantire la continuità territoriale delle province.

4. Le deliberazioni dei comuni, divenute esecutive, sono trasmesse all'Assessore che accerta che le stesse rispondano ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e ne dà atto con proprio decreto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

5. Qualora siano state presentate proposte di passaggio ad altra circoscrizione provinciale che, unitamente considerate, porterebbero la popolazione o la superficie di una circoscrizione provinciale al di sotto dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 3, l'Assessore invita i comuni interessati ad adottare una nuova deliberazione, che risponda ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

 

Art. 13

 

(identico)

Art. 14
Pareri dei comuni e delle province

1. Contestualmente all'emanazione del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 13, l'Assessore invita gli altri comuni interessati, che non abbiano assunto l'iniziativa, e le province le cui circoscrizioni sono interessate dalla proposta, ad esprimere il proprio parere con deliberazione consiliare entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto stesso.

 

Art. 14

 

(identico)

Art. 15
Deliberazione del Consiglio regionale

1. Decorsi due mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 13, la Giunta regionale, ad iniziativa dell'Assessore, riferisce al Consiglio regionale sulle proposte di passaggio da una ad altra circoscrizione provinciale.

2. Il Consiglio regionale, verificato che il territorio delle province risultanti dalle proposte di variazione ha le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 2 e 3, delibera a maggioranza semplice di dar luogo al referendum.

 

Art. 15

 

(identico)

Art. 16
Referendum per la modificazione delle circoscrizioni provinciali

1. Non appena avuta comunicazione della deliberazione di dar luogo al referendum adottata dal Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale indice il referendum fissandolo per il giorno deliberato dalla Giunta stessa.

2. Il quesito da sottoporre a referendum per la modificazione delle circoscrizioni provinciali è espresso con la formula "Volete voi che il territorio del Comune di...(o dei Comuni di...) sia separato dalla Provincia di...per entrare a far parte integrante della Provincia di...?"

3. Il referendum per la modifica di circoscrizioni provinciali è indetto nell'intero territorio delle province interessate dal mutamento di circoscrizioni ed hanno diritto al voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi in detto territorio.

4. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei tre quinti dei consiglieri assegnati può deliberare di limitare la consultazione agli elettori dei soli comuni direttamente interessati al passaggio in altra circoscrizione provinciale, qualora i suddetti comuni rappresentino meno di un quinto della popolazione e del territorio complessivi della provincia di provenienza.

5. La proposta sottoposta a referendum è approvata se partecipa al voto la metà più uno degli aventi diritto e se ottiene la risposta affermativa della maggioranza dei voti validi. Altrimenti essa è respinta e non può essere riproposta prima che siano trascorsi cinque anni.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale n. 20 del 1957 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 16

 

(identico)

Art. 17
Legge di modifica delle circoscrizioni provinciali

1. Entro un mese dalla proclamazione del risultato del referendum, e in conformità al suo esito, la Giunta regionale presenta il disegno di legge concernente la modificazione delle circoscrizioni provinciali.

2. Le province preesistenti, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, conferiscono a quella cui accedono nuovi comuni il personale, i beni, gli strumenti operativi e le risorse finanziarie adeguati.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 11.

 

Art. 17

 

(identico)

Art. 18
Adeguamento del decentramento alle variazioni territoriali

1. Anche in caso di variazione delle circoscrizioni provinciali trova applicazione, per il decentramento regionale e statale, quanto previsto all'articolo 12.

 

Art. 18

 

(identico)

Art. 19
Istituzione di nuove province dopo il loro generale riassetto

1. Per l'istituzione di nuove province, dopo il loro riassetto generale, si applicano, in quanto compatibili e per quanto non disposto espressamente nei successivi commi, le norme di cui al capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 6, 7, 8 e 9.

2. L'iniziativa per l'istituzione di nuove province deve essere assunta dalla maggioranza dei comuni dell'area interessata che rappresentino la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa.

3. La provincia della quale si chiede l'istituzione, così come le altre che risultano a seguito dell'accoglimento dell'iniziativa, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2 ed ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.

4. La Giunta regionale, verificato che la nuova circoscrizione provinciale abbia i requisiti richiesti dal comma 3, delibera un nuovo schema di assetto provinciale che poi propone al Consiglio regionale per l'approvazione.

5. Qualora il Consiglio regionale approvi il nuovo schema di assetto provinciale, si procede alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Entro due mesi dalla data di tale pubblicazione, il nuovo schema di assetto provinciale deve ottenere il consenso dei tre quarti dei consigli dei comuni facenti parte delle province interessate dalle variazioni territoriali, che deliberano con le maggioranze richieste dal comma 1 dell'articolo 5.

7. Il Consiglio regionale, verificato che il nuovo schema di assetto provinciale abbia ottenuto il consenso della maggioranza dei comuni di cui al comma 6, delibera, a maggioranza semplice, di dar luogo a referendum per la consultazione delle popolazioni delle province interessate dalle variazioni territoriali.

8. Il quesito da sottoporre a referendum, da svolgersi secondo le modalità di cui al precedente articolo 16, deve essere formulato come previsto dall'articolo 7, comma 4, della presente legge.

 

Art. 19

 

(identico)

CAPO III
Norme transitorie e finali

Art. 20
Norma transitoria

1. Le norme di cui al Capo II della presente legge si applicano al termine del procedimento di riassetto generale delle province di cui al Capo I.

 

Art. 20

 

(identico)

Art. 21
Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 200.000.000 per l'anno 1997 e fanno carico sul capitolo 04005 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998 la cui denominazione è così variata: "Spese per l'istituzione di nuovi comuni, per la variazione, la determinazione e la definizione delle circoscrizioni comunali e per la modifica della denominazione dei comuni e delle frazioni. Spese per il referendum popolare di cui all'articolo 43 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; spese per le consultazioni popolari per il riassetto delle circoscrizioni provinciali (L.R. 17 maggio 1957, n. 20, L.R. 30 ottobre 1986, n. 58 e artt. 7, 16 e 19 della presente legge) (spesa obbligatoria).".

2. Alle stesse spese si provvede con la legge di bilancio per lo stesso anno.

 

Art. 21

 

(identico)