L.R. 10 marzo 1992, n. 19 ([1]).

Istituzione della Riserva Naturale Speciale delle «Grotte di Pietrasecca».

Indice

Art. 1 Istituzione.

Art. 2 Perimetrazione.

Art. 3 Gestione.

Art. 4 Piano di assetto naturalistico.

Art. 5 Programma pluriennale di attuazione.

Art. 6 Piano di gestione.

Art. 7 Adeguamento degli strumenti urbanistici.

Art. 8 Norme di tutela.

Art. 9 Sanzioni.

Art. 10 Norma finanziaria.

 

Art. 1
Istituzione.

     È istituita la Riserva Naturale Speciale delle Grotte di Pietrasecca, ricadente nel territorio del Comune di Carsoli.

Art. 2
Perimetrazione.

     I confini della Riserva Naturale Speciale delle Grotte di Pietrasecca sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di 110 ettari circa.

     Sono individuate due zone:

- Zona A, che circoscrive unicamente i due ingressi delle cavità con una fascia di cinque metri per la Grotta dei Cervi e di 20 metri per l’inghottitoio di Pietrasecca;

- Zona B.

     Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune di Carsoli provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali lungo le strade di accesso alla Riserva ed all’ingresso delle due cavità.

Art. 3
Gestione.

     La gestione della Riserva Naturale Speciale è demandata al Comune di Carsoli.

     Il Comune di Carsoli si avvale, ai fini della gestione, della Società speleologica italiana, della Federazione speleologica abruzzese e del Dipartimento di scienze ambientali dell’Università dell’Aquila in qualità di associazioni ed istituti particolarmente qualificati, nelle forme che il predetto comune riterrà più idonee.

     Alle predette associazioni ed istituti dovrà essere affidato anche l’incarico di condurre il monitoraggio ambientale all’interno della Grotta dei Cervi.

     Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune di Carsoli dovrà definire, attraverso apposite delibere consiliari, l’organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.

     Qualora, entro il predetto termine di 90 giorni, il comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti dal precedente comma, la Giunta regionale gestirà in via provvisoria la Riserva attraverso l’Ufficio parchi e riserve naturali.

     Il comune dovrà altresì predisporre, entro il termine di 90 giorni, a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio regionale del Piano di assetto naturalistico, e d’intesa con il competente settore della Giunta regionale, ed acquisito il parere favorevole della Soprintendenza archeologica d’Abruzzo, il regolamento d’esercizio, che stabilisca le modalità di accesso e fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l’osservazione naturalistica, la tutela archeologica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

Art. 4
Piano di assetto naturalistico.

     Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ente gestore provvederà all’affidamento dell’incarico per l’elaborazione del Piano di assetto naturalistico della Riserva, mediante specifica convenzione con il Dipartimento di scienze ambientali dell’Università dell’Aquila, con lo studio degli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e naturalistici e le indicazioni conseguenti per la gestione ed il regolamento.

     Tale elaborazione dovrà essere effettuata entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell’incarico.

     Il Piano di assetto naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio regionale, previo parere favorevole del Settore Urbanistica e BB.AA. e dalla Soprintendenza archeologica d’Abruzzo, entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso lo stesso settore.

     Il Piano di assetto naturalistico dovrà confermare, nella definizione e nella regolamentazione, anche la fascia di rispetto, definita B nel primo comma dell’art. 2 o, se si riterrà opportuno, modificando quella stabilita dalla presente legge.

Art. 5
Programma pluriennale di attuazione.

     Entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano di assetto naturalistico da parte del Consiglio regionale, l’organo di gestione della Riserva dovrà predisporre il Programma pluriennale di attuazione, che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per l’attuazione dell’ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socioeconomici, finanziari, territoriali e naturalistici.

     Il Programma pluriennale di attuazione deve essere rimesso alla Giunta regionale - Settore urbanistica beni ambientali - che a sua volta lo invia, per la successiva approvazione al Consiglio regionale.

Art. 6
Piano di gestione.

     Entro il trentuno maggio di ogni anno l’ente gestore predispone ed approva un Piano di gestione dello stanziamento di cui al successivo art. 10.

     Limitatamente al primo anno successivo alla istituzione della Riserva, il Piano di gestione dovrà essere adottato ed inviato alla Giunta regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

     La Giunta regionale esamina ed approva il Piano di gestione entro i sessanta giorni successivi all’arrivo presso il competente settore, provvedendo, altresì, alle necessarie erogazioni dei fondi previsti.

Art. 7
Adeguamento degli strumenti urbanistici.

     Le previsioni e le prescrizioni del Piano di assetto naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovracomunale.

Art. 8
Norme di tutela.

     All’interno della Riserva sono vietati i seguenti interventi:

nella zona perimetrata e denominata A e quindi anche all’interno delle cavità:

1) alterazione delle caratteristiche naturali fatte salve le opere di inibizione di accesso;

2) costruzione di edifici e/o manufatti;

3) asportazione, anche parziale, e/o danneggiamento delle formazioni minerali;

4) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento delle specie animali e vegetali ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie stesse, fatte salve le limitate attività di campionamento per ristrette ricerche scientifiche. È, altresì, tassativamente vietata l’immissione di specie estranee;

5) l’alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geomorfologico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi ed in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente acquatico. In deroga potranno essere permesse limitate immissioni di traccianti chimici innocui, abitualmente utilizzati per documentare ricerche scientifiche;

nella zona perimetrata e denominata B:

1) l’esercizio venatorio;

2) la discarica di qualsiasi rifiuto solido o liquido;

3) l’impiego di pesticidi.

     Nelle more della predisposizione del Piano di assetto naturalistico e del successivo regolamento, ogni intervento non contemplato nel presente articolo dovrà essere attuato solo dietro autorizzazione dell’ente gestore, sentita la Giunta regionale.

Art. 9
Sanzioni.

     Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nel precedente art. 8, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

Art. 10
Norma finanziaria.

     All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, concernente l’istituzione della Riserva Naturale Speciale delle «Grotte di Pietrasecca», valutato in lire 40.000.000 limitatamente all’esercizio 1992 si provvede con parte di pari importo dello stanziamento recato dal cap. 292421 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario, istituito con la legge regionale quadro in materia di istituzione di parchi e riserve naturali del 30 giugno 1980, n. 61.

     Ai riconnessi eventuali oneri, successivi al 1992, si provvederà con lo stanziamento annuale recato al predetto capitolo 292421, entro il limite insuperabile annualmente stabilito con la legge regionale di bilancio.

 

Allegato ([2])



([1]) Pubblicata sul BURA 31 marzo 1992, n. 11.

([2]) L’allegato, che si omette, riporta la cartografia con i confini della Riserva naturale speciale delle «Grotte di Pietrasecca», ricadente nel territorio del Comune di Carsoli.