Solo tre campagne l’anno per 10 giorni e per 50 prodotti al massimo
Vietate le vendite sottocosto
Il divieto riguarda i grandi esercizi
commerciali
Decreto del Presidente della Repubblica
218 del 6.4.2001
Dal prossimo ottobre vietate le vendite
sottocosto (cioè al di sotto del prezzo di acquisto del negoziante). E’ quanto
stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 Aprile 2001 n. 218
diretto alla eliminazione delle liquidazioni, delle promozioni permanenti e
delle svendite. Il divieto riguarda gli esercizi commerciali che hanno una
quota del 50% e oltre della superficie di vendita nell’ambito della provincia.
Il Decreto ammette comunque tre campagne sottocosto l’anno per periodi che non
devono superare i 10 giorni per un massimo di 50 prodotti. Altre deroghe hanno
per oggetto i prodotti alimentari deperibili, vicini alla scadenza e tutti quei
prodotti il cui valore sia calato perché tecnologicamente superati. Saranno i
sindaci per mezzo dei vigili urbani a controllare il rispetto della normativa.
Le sanzioni variano da uno a sei milioni con chiusura del negozio nei casi più
gravi.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6
aprile 2001, n.218
Regolamento recante disciplina delie vendite
sottocosto, a norma dell’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n, 114.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 20, comma 11, della legge 15
marzo 1997, n, 59;
Visto il decreto legislativo 33 marzo 3998,
n. 114, recante la "Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59",
Visto l’articolo 15 del predetto decreto
recante disposizioni in materia di vendite staordinarie, ed in particolare il
comma 8, il quale prevede che ai fini della disciplina delle vendite sottocosto
il Governo si avvalga della facolta’ prevista dall’articolo 20, comma 11, della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’articolo 35, comma 9, del predetto
decreto il quale prevede che il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato promuova la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione
delle vendite sottocosto tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici
e distributive;
Considerato che i diversi incontri promossi
dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato tra le parti
interessate non hanno consentito di pervenire alla definizione dei codici di
autoregolamentazione di cui sopra;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2000;
Visti Ì pareri del Consiglio Nazionale dei
Consumatori e degli utenti espressi in data 16 febbraio 1999 e 5 luglio 2000;
Visti i pareri dell’Autorita’ Garante della
Concorrenza e del Mercato n. 21897 del 18 giugno 1998, n. 31819 del 29 ottobre
1999 e n. 37946 del 28 dicembre 2000;
Visto il parere della Conferenza Unificata
reso nella seduta del 20 luglio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 23 ottobre
2000;
Acquisiti i pareri delie competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
rispettivamente in data 11 gennaio 2001 e 10 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione dei 23 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per la funzione
pubblica, e del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del
commercio con l’estero;
Emana il seguente regolamento:
Articolo 1
Disciplina delle vendite sottocosto
1.Nel presente regolamento si intende per
vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o più’ prodotti effettuata ad
un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato
dell’imposta dei valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla
natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni
riconducibìli al prodotto medesimo purche’ documentati, secondo la definizione
contenuta nell’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114.
2.E’ vietata la vendita sottocosto effettuata
da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso
gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento
della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della
provincia dove ha sede l’esercizio, con riferimento al settore merceologico di
appartenenza.
3.Ai fini del comma 2 per gruppo si intende
una pluralita’ di imprese commerciali, controllate da una societa’ o collegate
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, ovvero all’interno della quale
vi sia comunque la possibilita’ di stabilire politiche comuni di prezzo.
4.La vendita sottocosto e’ una modalita’ di
effettuazione delle vendite di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto
legislativo n. 114 del 1998. Essa deve essere comunicata al comune dove e’
ubicato l’esercizio almeno dieci giorni prima dell’inizio e puo’ essere
effettuata solo tre volte nel corso dell’anno; ogni vendita sottocosto non puo’
avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto
di ciascuna vendita sottocosto non puo’ essere superiore a cinquanta.
5.Non puo’ essere effettuata una vendita
sottocosto se non e’ decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che
per la prima vendita sottocosto dell’anno.
6.Fatta salva l’applicazione del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, indipendentemente dalla effettiva esecuzione
della vendita sottocosto, sono vietati gli annunci e i messaggi pubblicitari,
effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni non consentite dal
presente decreto.
7 Ai fini della individuazione di una vendita
sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il
prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.
8.Le disposizioni del presente decreto non si
applicano alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di
liquidazione e di fine stagione, nonche’ alle vendite disposte dall’autorita’
giudiziaria nell’ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare.
9.Le disposizioni del presente decreto non si
applicano agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche.
Avvertenza:
II testo delle note qui pubblicato e’ stato
redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: Il testo dell’art. 15, comma
8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 114, e’ riportato in note alle
premesse.
Note alle premesse:
L’art 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Il testo dell’art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e’ il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.".
Il testo dell’art. 20, comma 11, della legge
15 marzo 1997, n. 59, e’ il seguente:
"11. Con il disegno di legge di cui al
comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero
di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o
regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente
legge, il Governo e’ delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all’art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all’art. 4, comma
4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche’ testi unici
delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o
abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal
presente articolo.". Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante
la "Riforma della disciplina relativa al settore commercio" a norma
dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59" e’ pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998.
Il testo dell’art. 15, commi 8 e 9, della
legge 31 marzo 1998, n. 114, e’ il seguente:
"8. Ai fini della disciplina delle
vendite sottocosto il Governo si avvale della facoltà’ prevista dall’art. 20,
comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti sanzionarori, fermo
restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 22, commi 2 e 3.
9. Il Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione
delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle
imprese produttrici e distributive.".
Note all’art. 1:
II testo dell’art. 15, comma 7, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e’ il seguente:
"7. Per vendita sottocosto si intende la
vendita al pubblico di uno o più’ prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a
quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta sul valore
aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e
diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo
purche’ documentati.".
Il testo dell’art. 2359 del codice civile e’
il seguente:
"Art. 2359 (Societa’ controllate e
societa’ collegate).
Sono considerate societa’ controllate:
1)le societa’ in cui un’altra societa’
dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2)le societa’ in cui un’altra societa’
dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante
nell’assemblea ordinaria;
3) le societa’ che sono sotto influenza
dominante di un’altra societa’ in virtu’ di particolari vincoli contrattuali,
con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2)
del primo comma si computano anche i voti spettanti a società’ controllate, a
societa’ fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti
per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa’ sulle quali un’altra
societa’ esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando
nell’assemblea ordinaria puo’ essere esercitato almeno un quinto dei voti
ovvero un decimo se la societa’ ha azioni quotate in borsa.".
Il testo dell’alt 15, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e’ il seguente:
"1. Per vendite straordinarie si
intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite
promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli,
reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
74, recante "Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla
direttiva 97/55/CE in materia di pubblicita’ ingannevole e comparativa" e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992.
Articolo 2.
Ammissibilità’
1.E’ comunque consentito effettuare la
vendita sottocosto:
a)dei prodotti alimentari freschi e
deperibili;
b)dei prodotti alimentari qualora manchino
meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data
del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
c) dei prodotti tipici delle festivita’
tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro
celebrazione;
d)dei prodotti il cui valore commerciale sia
significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata
per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli
stessi prodotti, ovvero a causa dell’introduzione di nuove normative relative alla
loro produzione o commercializzazione;
e)dei prodotti non alimentari difettati, dei
quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente
disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi,
ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonche’ di quelli usati per
dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente
utilizzati prima della vendita.
2- E’ altresi’ consentito effettuare la
vendita sottocosto in caso di ricorrenza dell’apertura dell’esercizio
commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l’esercizio fa parte,
con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale;
di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto,
prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e
integrazione dell’insegna tali da incidere sul carattere individuante della
stessa.
3.Le vendite sottocosto di cui al presente
articolo non sono soggette alla comunicazione di cui all’articolo 1, comma 4.
Nota all’art. 2:
II decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, recante : "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE
concementi l’etichettatura, la presentazione
e la pubblicità’ dei prodotti alimentari", e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992.
Articolo 3.
Obblighi di informazione al consumatore
1.Fermo quanto disposto dall’articolo 15,
comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998, ai fini della garanzia della
tutela e della corretta informazione del consumatore, le vendite sottocosto
previste dal presente decreto sono effettuate nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a)specifica comunicazione anche nel caso di
messaggi pubblicitari all’esterno o all’interno del locale, recante l’indicazione
chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per
ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonche’ delle
relative circostanze nel caso dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere d) ed e);
b) inequivocabile identificazione dei
prodotti in vendita sottocosto all’interno dell’esercizio commerciale.
2.In caso di impossibilita’ a rispettare, per
l’intero periodo preannunciato, le condizioni di cui al comma 1, lettera a), e’
immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell’offerta con i medesimi
mezzi di comunicazione.
3.Sono considerate ingannevoli, ai sensi del
decreto legislativo n. 74 del 1992, le comunicazioni di cui al comma 1, nel
caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.
Note all’art. 3:
Il testo dell’art 15, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 114/1998 e’ il seguente:
"5. Nelle vendite disciplinate dal
presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in
percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque
esposto.".
L’argomento del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74, e’ riportato in note all’art. 1.
Articolo 4.
Monitoraggio vendite sottocosto
1.L’Osservatorio Nazionale di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 114 del 1998,
effettua il monitoraggio degli effetti del presente regolamento sul sistema
distributivo. Alle riunioni dell’Osservatorio Nazionale in materia di
sottocosto partecipa un rappresentante dell’Autorita’ garante della concorrenza
e del mercato, istituita dall’articolo 10 della legge n. 287 del 1990, e un
rappresentante per ciascuna delle Confederazioni imprenditoriali dell’industria
maggiormente rappresentative.
2.L’Osservatorio presenta al Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, le risultanze del
monitoraggio relative al primo anno di vigenza delle disposizioni del presente
decreto, al fine della verifica dell’efficacia delle medesime, entro novanta
giorni. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
trasmette, a fini conoscitivi, le predette risultanze al Parlamento.
Note all’art. 4:
Il testo dell’art. 6, comma 1, lettera g),
del citato decreto legislativo n. 114/1998 e’ il seguente:
" 1. Le regioni, entro un anno dalla
data di pubblicazione del presente decreto definiscono gli indirizzi generali
per l’insediamento delle attività’ commerciali, perseguendo i seguenti
obiettivi:
a)- f) omissis;
g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle
camere di commercio, industria, artigianale e agricoltura, un sistema
coordinato di monitoraggio riferito all’entita’ e all’efficienza della rete
distributiva, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali
partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei
consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti coordinati
da un Osservatorio nazionale costituto presso il Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato.".
Il testo dell’art. 10 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, e’ il seguente:
"Art. 10 (Autorita’ garante della
concorrenza e del mercato). - 1. E istituita l’Autorita’ garante della
concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorita’,
con sede in Roma.
2.L’Autorita’ opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed e’ organo collegiale costituito
dal presidente e di quattro membri, nominati con determinazione adottata
d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il presidente e’ scelto tra persone di notoria indipendenza che
abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità’ e rilievo.
I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi
tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di
Cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o
giuridiche, e personalita’ provenienti da settori economici dotate di alta e
riconosciuta professionalità.
3.I membri dell’Autorita’ sono nominati per
sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena
di decadenza, alcuna attivita’ professionale o di consulenza, ne’ possono
essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne’ ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati
fuori ruolo per l’intera durata del mandato.
4.L’Autorita’ ha diritto di corrispondere con
tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di
chiedere ad essi oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per
l’adempimento delle sue funzioni. L’Autorita’, in quanto Autorita’ nazionale
competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli
organi delle Comunita’ europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria
in materia.
5.Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica; su
proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito
il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono
stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena
conoscenza degli atti istruttori il contraddittorio e la verbalizzazione.
6.L’Autorita’ delibera le norme concernenti
la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il
trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle
carriere, nonche’ quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei
limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilita’ generale dello Stato.
7.L’Autorita’ provvede all’autonoma gestione
delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale
scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di
previsione approvato dall’Autorita’ entro il 31 dicembre dell’anno precedente a
quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio
di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i
limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma
6, che disciplina anche le modalità’ per le eventuali variazioni. Il rendiconto
della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo,
e’ soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il
rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, d’intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le
indennità’ spettanti al presidente e ai mèmbri dell’Autorita’.
Sulle procedure istruttorie di cui al
presente comma, vedi il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998,
n. 217, riportato al n. G/VL".
Articolo 5.
Sanzioni
1.Ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del
decreto legislativo n.114 del 1998, le violazioni delle disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, e all’articolo 3, commi 1 e 2, del presente
decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da L.1.000.000 a
L. 6.000.000.
2.Chiunque effettua vendite sottocosto al di
fuori delle ipotesi previste dall’articolo 2, commi 1 e 2, e’ punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
3.Ai sensi del predetto articolo 22, comma 2,
in caso di particolare gravita’ o di recidiva può essere disposta, quale
sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dell’attività’ di vendita
per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora
sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno nel medesimo
punto di vendita, anche se si e’ proceduto al pagamento in misura ridotta.
Note all’art. 5:
Il testo dell’art 22, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 114/1998, e’ il seguente:
"3. Chiunque viola le disposizioni di
cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e’ punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L.
6.000.000.".
Il testo dell’art. 22, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 114/1998, e’ il seguente:
"2. In caso di particolare gravita’ o di
recidiva il sindaco puo’ inoltre disporre la sospensione della attivita’ di
vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica
qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche
se si e’ proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.".
Articolo 6.
Disposizioni finali
1.Resta ferma la competenza dell’Autorita’
garante della concorrenza e del mercato ad intervenire ai sensi del decreto
legislativo n. 74 del 1992.
2.Resta ferma la competenza dell’Autorita’
garante della concorrenza e del mercato nel caso di vendita sottocosto
effettuata da un esercizio commerciale che abusa di posizione dominante, ai
sensi dell’articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Resta ferma altresì,
la competenza del giudice ordinario, nel caso di vendita sottocosto effettuata
da un esercizio commerciale che compie atti di concorrenza sleale rientranti
nelle ipotesi di cui all’articolo 2598, comma primo, numero 3), del codice
civile.
3.Le disposizioni contenute nel presente
decreto sono applicate a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di
entrata in vigore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ tatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 6 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Letta, Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e del commercio con l’estero
Visto, il Guardasigilli: Passino
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio
2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle
attivita’ produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio
n. 64
Note affari 6:
L’argomento del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74, e’ riportato in note all’art. 1.
Il testo dell’art. 3 della citata legge n.
287/1990, e’ il seguente:
"Art. 3 (Abuso di posizione dominante).
- 1. E’ vietato l’abuso da parte di una o più’ imprese di una posizione
dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed
inoltre e’ vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente
prezzi di aquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose;
b) impedire o limitare la produzione, gli
sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso
tecnologico, a danno dei consumatori;
c) applicare nei rapporti commerciali con
altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti,
cosi’ da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
d) subordinare la conclusione dei contratti
all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari
che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna
connessione con l’oggetto dei contratti stessi.".
Il testo dell’alt. 2598, comma primo, numero
3, del
codice civile e’ il seguente:
"Ferme le disposizioni che concemono la
tutela dei segni
distintivi[l] [c.c. 2563 2568, 2569]
e dei diritti di
brevetto [c.c. 2584[2], 2592,2593], compie atti di concorrenza sleale
chiunque:
1) - 2) omissis;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai
principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda[3] [c.c.1175, 2599, 2600].".
Note
[1] E’ l’articolo che
disciplina la ditta, cioè ciscun imprenditore ha diritto all’uso esclusivo
della ditta da lui prescelta. Infatti l’imprenditore, esercitando l’attività in
concorrenza con altri imprenditori, ha la necessità di far individuare al
pubblico i prodotti o l’attività in cui è impegnato.
[2] Disciplina il
diritto di esclusività per coloro che hanno ottenuto un brevetto per un
invenzione industriale, potendo in tali casi attuare l’invenzione e disporne
nei limiti stabiliti dalla legge. Il diritto si estende anche al commercio del
prodotto a cui l’invenzione si riferisce.
[3] La sanzione per chi
commette atti di concorrenza sleale si sostanzia nella inibizione dalla
continuazione dal porre in essere tali atti.