REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
Marzo 2015
SPLA CONCILIAZIONI Organismo n. 39 Registro Ministero Giustizia
- Art. 1 Applicazione del Regolamento
- Art. 2 Avvio e durata del procedimento
- Art. 3 Il Responsabile dell'Organismo
- Art. 4 Segreteria Tecnica
- Art. 5 Sede di svolgimento del procedimento
- Art. 6 Funzioni e Nomina del Mediatore
- Art. 7 Indipendenza ed imparzialità del Mediatore
- Art. 8 Rinuncia e Sostituzione del Mediatore
- Art. 9 Parti e loro rappresentanza
- Art. 10 Procedimento di Mediazione e poteri del mediatore
- Art. 11 Proposta del mediatore
- Art. 12 Conclusione della Mediazione
- Art. 13 Riservatezza
- Art. 14 Spese e Indennità di Mediazione
- Art. 15 Responsabilità delle parti
- Art. 16 Interpretazione e applicazione del Regolamento e della Legge
- Allegato I. Spese e criteri di determinazione delle Indennità di mediazione
- Allegato II. Codice di condotta per mediatori S.P.L.A.
- Allegato III. Scheda di valutazione del servizio di mediazione
Art. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
- Il presente Regolamento (d'ora in poi anche "Regolamento") ispirandosi ai principi di professionalità, informalità, rapidità e riservatezza disciplina il procedimento di mediazione - come previsto dal Decreto legislativo 04 marzo 2010 n. 28, dal decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2010, n. 180 come modificato dal decreto interministeriale del 06 luglio 2011 n.145 nonché dalla Circolare del Ministero Giustizia 20 dicembre 2011 - ai fini conciliativi ("Mediazione") delle controversie - devolute alla gestione di SPLA Conciliazioni (d'ora in poi anche "SPLA", o "Organismo") - che le parti intendono bonariamente risolvere, in forza di una disposizione di legge, dell'invito del giudice, di una clausola contrattuale e/o statutaria o su iniziativa di una o di tutte le parti.
- Il procedimento di mediazione dinanzi a SPLA Conciliazioni offre la possibilità di risolvere controversie civili e commerciali, con particolare riferimento a quelle in ambito assicurativo, senza esclusione di tutte le altre, vertenti su diritti disponibili.
- Le parti ricorrendone i presupposti, sempre nel rispetto del disposto normativo, previo consenso scritto del Responsabile dell'Organismo, possono derogare, ove consentito dal disposto di Legge, al Regolamento in qualsiasi momento.
- Il Regolamento si applica, in quanto compatibile, anche ai procedimenti di mediazione disciplinati da Leggi speciali.
- Il Regolamento si applica, in quanto compatibile, anche ai procedimenti di mediazione svolti in tutto o in parte in via telematica. In tale ultima ipotesi la Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti possono avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte su www.splaconciliazioni.it. La piattaforma telematica all'uopo utilizzata - come meglio descritta all'art. 5 comma 4 del presente Regolamento - con il consenso delle parti, è predisposta al fine di garentire la certezza della provenienza e del ricevimento delle comunicazioni nonché la sicurezza delle stesse anche in ossequio del disposto normativo in materia di privacy, ed il rispetto della riservatezza.
Art. 2 AVVIO E DURATA DEL PROCEDIMENTO
- Il procedimento si avvia con il deposito dell'istanza e/o domanda di avvio - anche congiunta - delle parti che ne hanno interesse, secondo il modello predisposto dall'Organismo disponibile presso la Segreteria di direzione e scaricabile on line, (ovvero anche in forma libera purché contenga i dati di cui al n. 2 che segue) debitamente compilata, anche in via telematica, in ogni sua parte, corredata di copia del documento d'identità della/e parte/i istante/i, tesserino d'iscrizione all'Ordine dell'Avvocato e/o altro patrocinatore, laddove nominato ed indicato nell'istanza, nonché il fascicolo cartaceo e/o elettronico (in pen drive, cd, dvd, in uno o più files pdf, word etc.) contenente ogni atto e/o documento che l'istante stesso riterrà utile per l'espletamento della procedura.
- l'istanza di avvio deve contenere a pena di irricevibilità:
- l'indicazione di SPLA CONCILIAZIONI
- i dati identificativi di tutte le parti (ivi compresi gli Amministratori p.t. , in rappresentanza delle persone giuridiche con attestazione scritta del relativo potere e/o deposito di visura camerale aggiornata i professionisti incaricati dell'assistenza e/o della rappresentanza in mediazione) e, possibilmente ogni altro dato utile (indirizzo postale tradizionale, e/o indirizzo p.e.c., email, utenza telefonica fissa, utenza fax , utenza telefonica mobile) presso cui effettuare, anche per le vie brevi, le dovute comunicazioni prescritte dalla Legge e dal presente Regolamento, nonché, necessariamente, i dati utili per la fatturazione;
- breve descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- le ragioni della pretesa;
- indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, dichiarato ai soli fini della determinazione dell'indennità di mediazione. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di euro 250mila e lo comunica alle parti, anche nel corso e/o all'esito del procedimento stesso. In ogni caso se all'esito del procedimento il valore risulta diverso l'indennità è dovuta nella misura indicata nel corrispondente scaglione di riferimento.
- l'istanza di avvio può contenere:
- la trascrizione della clausola di mediazione, ove esistente e/o copia dell'atto che la contiene;
- i dati identificativi dei professionisti consulenti tecnici e/o fiduciari che, in alternativa o in aggiunta al procuratore, assisteranno la parte nel procedimento;
- la dichiarazione della parte istante ad assumersi per intero i costi della procedura, ove la parte chiamata in mediazione non provveda, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese all'esito del procedimento;
- l'indicazione del Giudice competente a decidere della controversia.-
- Il deposito può avvenire mediante:
- consegna a mani proprie presso la Segreteria della sede legale di SPLA Conciliazioni. Il deposito presso una sede territoriale, non seguito dalla trasmissione dell'istanza, a cura e spese dell'istante, alla sede legale, nei modi come di seguito descritti, non è rituale ed è improduttivo di effetti giuridici.-
- spedizione postale e/o a mezzo corriere;
- fax sull'utenza dedicata, indicata nel modulo di domanda;
- preferibilmente tramite e - mail sull' indirizzo dedicato: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ovvero sull'indirizzo p.e.c. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . In tale ultima ipotesi resta a cura dell'istante il deposito presso le segreteria di sede legale, dell'originale dell'istanza e del cartaceo dei documenti resi disponibili, al massimo in occasione del primo incontro di mediazione in uno a copia su supporto magnetico (cd, dvd, pen drive). Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte chiamata in mediazione, ovvero la eventuale richiesta di quest'ultima di differimento del primo incontro, costituiscono atto di adesione al procedimento con accettazione – senza riserva e/o condizione alcuna - del presente Regolamento e delle indennità di cui alle Tabelle allegate. La domanda di mediazione si intende depositata nel giorno in cui è stata ricevuta dall'Organismo e da tale momento produce i suoi effetti, come previsti dalla Legge.
- La Mediazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n.28/2010, ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell'istanza che si perfeziona con la ricezione da parte dell'Organismo dell'istanza di mediazione completa sotto ogni profilo formale e sostanziale. Laddove l'istanza sia incompleta o mancante anche uno dei requisiti indispensabili previsti dal comma 2 che precede il termine di cui all'art. 6 del decreto legislativo n.28/2010 comincia a decorrere dall'avvenuto perfezionamento del deposito. Le parti previo consenso del Responsabile dell'Organismo possono prorogare la durata del procedimento. Per il caso di mediazione su invito del giudice il computo del termine inizia a decorrere dalla data da questi fissata per il deposito dell'istanza.
Art. 3 Il RESPONSABILE DELL'ORGANISMO
- Il Responsabile dell'Organismo sovraintende al corretto svolgimento dell'attività. Inoltre, insindacabilmente :-
- delibera sulle domande di iscrizione dei mediatori nell'apposito elenco, stabilendone i requisiti per l'iscrizione;
- individua, designa e, ricorrendone i presupposti, sostituisce: il mediatore, il mediatore ausiliario e/o coadiutore, i mediatori tirocinanti (ex art. 2 co 1 D.I. 145/11);
- decide sulle domande di ricusazione del mediatore;
- fornisce i pareri richiesti dai Mediatori, con effetto vincolante per le parti;
- vigila sull'osservanza del codice etico di condotta e del Codice europeo di condotta per mediatori a cui, tutti gli operatori ed i Mediatori S.P.L.A., interni ed esterni, dovranno scrupolosamente attenersi, e, in caso di inosservanza, adotta i provvedimenti opportuni.
- La funzione di Responsabile dell'Organismo può essere espletata da:
- un Avvocato con esperienza nella gestione di controversie in materia assicurativa e con formazione, competenza ed esperienza in materia di mediazione con particolare riferimento a quella in ambito assicurativo, iscritto all'Albo professionale da almeno 10 anni;
- un Notaio o un Commercialista con comprovata formazione, esperienza e competenza in mediazione civile e commerciale, iscritto all'Albo da almeno 15 anni
- un Docente Universitario in diritto civile e/o, commerciale e/o processuale civile , con iscrizione nel Ruolo dei docenti da almeno 15 anni con comprovata formazione in materia di mediazione civile e commerciale;-
- un Dirigente in quiescenza che in carriera abbia espletato funzioni manageriali per almeno 10 anni con comprovata formazione e competenza in materia di mediazione civile e commerciale.
Art. 4 SEGRETERIA TECNICA
- La Segreteria Tecnica, unico ufficio presso la sede legale di SPLA preposto ad attribuire al procedimento il numero cronologico sul Registro degli affari di mediazione (d'ora in poi Registro o R.A.M.), sotto la direzione del Responsabile, amministra tutta l'attività procedurale inerente i procedimenti di mediazione avviati dinanzi all'Organismo. Si occupa della corretta tenuta, dell'aggiornamento, della conservazione dell'elenco dei mediatori e del Registro degli affari di mediazione, anche informatica. Provvede, per ogni procedimento di mediazione, alle annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento ed al relativo esito. Provvede alle comunicazioni periodiche da trasmettere al Ministero Giustizia. Custodisce i relativi fascicoli debitamente registrati e numerati nell'ambito del Registro.
- La Segreteria Tecnica, ricevuta l'istanza di mediazione:
- forma il fascicolo del procedimento;
- verifica la correttezza e completezza formale e sostanziale dell'istanza nonché la corrispondenza della documentazione indicata con quella consegnata e/o trasmessa;
- acquisisce, ricorrendone i presupposti, ogni ulteriore dato utile per l'espletamento degli adempimenti necessari per la fissazione dell'incontro e per il corretto ed utile svolgimento della procedura;
- iscrive senza indugio il procedimento sul Registro degli affari di mediazione ed eventualmente lo abbina alla Sede territoriale;
- attribuisce al procedimento il nominativo del mediatore designato dal Responsabile ovvero dall'Ufficio designazione mediatori ;
- sentite le parti al fine di facilitare l'incontro, fissa la data ed il luogo del procedimento;
- invita l'altra parte, nelle forme più utili, ad aderire al procedimento;
- convoca all'incontro fissato il Mediatore designato e le parti entro 15 giorni dal deposito dell'istanza e per il caso in cui l'istanza sia irricevibile (ex art. 2 comma 2 del presente regolamento ovvero improcedibile ex art. 3 comma 2 del presente regolamento) invita previamente la parte alle dovute regolarizzazioni da perfezionarsi non piu' tardi di tre giorni dall'invito.
- La convocazione e gli eventuali allegati (regolamento, stralcio del disposto normativo, atto di adesione e quant'altro reso disponibile dall'istante al Mediatore ed anche alla parte chiamata in mediazione per consentire l'utile espletamento della Mediazione) sono trasmessi nei modi e nei termini di Legge - in funzione anche delle particolari esigenze manifestate dalle parti e di quelle organizzative dell'Organismo alla parte chiamata in mediazione, sempre a mezzo pec ove possibile, e comunque con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento. L'istante è comunque tenuto ad attivarsi, rendendosi parte diligente, ai fini delle dovute comunicazioni alla parte chiamata in mediazione e tanto anche ai fini del disposto di legge riguardo a termini di prescrizione e decadenze, in relazione ai quali l'Organismo è esonerato da qualsivoglia responsabilità. La parte convocata è tenuta a comunicare tempestivamente la propria partecipazione, ancorché limitata al solo primo incontro informativo gratuito, al più tardi, entro il terzo giorno antecedente l'incontro. L'omessa comunicazione, come innanzi, costituisce manifestazione preventiva di mancata ed ingiustificata partecipazione alla mediazione idonea a verbalizzare in tali sensi.
- La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del decreto legislativo n. 28/10 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del richiamato decreto legislativo, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2° comma, codice di procedura civile.
- La Segreteria tecnica, inoltre, al fine di "comprimere" l'alea della mancata comparizione e l'aggravio di costi e lo spreco di tempo e di tutte le risorse professionali coinvolte nell'attività dell'Organismo costituite dall'avvio di una procedura destinata alla " estinzione per mancata adesione e/o comparizione della parte invitata", sentite le parti e con opportuno preavviso, ha facoltà di modificare o rinviare la data fissata per l'incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura, nonché di porre in essere ogni utile attività finalizzata ad agevolare l'incontro anche in funzione delle specifiche necessità dell'istante stesso e del suo Legale e della parte chiamata in mediazione e del suo Legale.
- La segreteria tecnica, inoltre informa ed avvisa le parti della richiesta di proposta formulata al mediatore ex art. 11 comma 3 del presente Regolamento.
- Tutto il personale dedicato all'Ufficio di Segreteria Tecnica ed alle attività svolte in Mediazione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso l'Organismo anche nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ad ogni prescrizione della Legge 196/2003 sulla tutela della privacy ed ai principi e valori descritti nel relativo codice etico di condotta a cui, tutti gli operatori SPLA, interni ed esterni, dovranno attenersi.
Art. 5 SEDE DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
-
Il procedimento di mediazione si svolge nelle sedi accreditate di SPLA Conciliazioni. La sede designata è derogabile, anche nel corso del procedimento stesso con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo e la mediazione si svolge nel luogo ritenuto più conveniente. In adesione a quanto previsto dalla circolare Ministero Giustizia 27 novembre 2013 www.giustizia.it e dal parere Commissione per lo studio della mediazione e della conciliazione, del Consiglio Nazionale Forense (2013) secondo cui : “tutte le volte in cui l’ordinamento processuale consente alle parti di derogare alla competenza territoriale dell’autorità giudiziaria non v’è motivo per negare che esse possano farlo anche con riferimento alla competenza territoriale degli organismi di mediazione”, le parti possono porre deroga alla previsione di cui all’art. 4 comma III d.lgs. 28/2010 posto che trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale la deroga si perfeziona con la partecipazione al procedimento senza sollevare eccezioni.
- Ai sensi dell'art. 12 comma 1, del D. lgs., n. 28/10, per l'omologazione del verbale di accordo, anche nel caso di procedimento espletato con modalità telematiche, è competente il Presidente del Tribunale di Benevento nel cui circondario è posta la Sede legale dell'organismo. Fanno eccezione le sole procedure inerenti alle controversie transfrontaliere di cui all'art. 2 della Direttiva 2008/52/CE, per le quali la competenza per l'omologazione è del Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
- L'Organismo gestisce inoltre, ai sensi dell'articolo 3 n.ro 4 del D.M. 28/2010, anche la mediazione in modalità telematica. Questa procedura è attuabile previo accordo delle parti risultante da esplicito consenso all'espletamento della Mediazione in questa modalità alternativa. E' ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo.
La mediazione per via telematica costituisce integrazione e completamento del più ampio servizio di mediazione reso dall'Organismo e rappresenta una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio. La piattaforma telematica utilizzata da SPLA è predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza. Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del presente Regolamento.
Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico
La mediazione telematica:
- è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
- permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione;
- consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
- qualora l'utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà (con il consenso dell'altra parte) comunque recarsi presso la sede dell'organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'organismo;
- all'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo;
- la sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).
Piattaforma on-line
L'Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.
La piattaforma è disponibile all'indirizzo web dedicato "www.splaconciliazioni.it" (dominio di secondo livello a piena titolarità dell'Organismo).
La piattaforma dell'Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.
Il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l'accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) a ulteriore garanzia di riservatezza.
La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiedono in appositi server allocati in web farm che utilizzano policy di accesso controllato certificate da Enti riconosciuti a livello internazionale.
Le password sono archiviate in formato crittografato e non possono essere recuperate in alcun modo dagli utenti e dagli amministratori del sistema. In caso di smarrimento sarà possibile per gli utenti richiedere una nuova password di accesso.
Accesso riservato
L'accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che presentano istanza di mediazione, nonché al mediatore incaricato. Le credenziali crittografate sono generate automaticamente dal sistema e non possono essere visualizzate dagli amministratori del sistema stesso. Le credenziali danno diritto all'accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso.
La procedura di assegnazione delle credenziali di accesso alla piattaforma comporta l'accettazione da parte degli utenti del presente regolamento che disciplina la riservatezza delle informazioni in qualsiasi formato (audio / video / testuali / grafico) obbligando contestualmente gli stessi a non divulgare a terzi tali dati.
L'iscrizione in piattaforma, conseguente alla istanza di mediazione, potrà avvenire:
- direttamente dal sito "https:// www.splaconciliazioni.it" compilando l'apposito form;
- attraverso la segreteria dell'Organismo.
In entrambi i casi l'utente dovrà confermare esplicitamente la procedura di registrazione on-line, garantendo altresì la correttezza dei dati forniti al momento della registrazione e impegnandosi alla riservatezza delle credenziali ottenute con esplicita adesione al regolamento di mediazione telematica disponibile nel sito "https:// www.splaconciliazioni.it".
Preliminarmente alla procedura di mediazione sarà possibile usufruire di un servizio di assistenza dedicata finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, test consigliabile per garantire durante la procedura di mediazione la presenza delle sole parti accreditate (parti e mediatore).
Il processo di mediazione telematica avviene tramite "stanze virtuali" create e abilitate ad hoc che consentono l'accesso in videoconferenza esclusivamente ai partecipanti e al mediatore: è lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due. Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita quindi l'assoluta riservatezza delle informazioni.
Deposito delle istanze
La procedura di deposito telematico delle istanze si effettua attraverso due fasi: la prima telematica, la seconda, imprescindibile, documentale, in originale. Il deposito è rituale solo allorquando si è perfezionata tale ultima fase.
Per poter completare la fase telematica di deposito occorre preliminarmente registrarsi sul sito "https:// www.splaconciliazioni.it"; nel form di acquisizione dei dati dovranno essere compilati alcuni campi obbligatori, fra cui l'indirizzo di posta elettronica.
A seguito dell'inserimento dei dati richiesti, il sistema verificherà in automatico la veridicità dell'indirizzo di posta elettronica indicato: a tal fine sarà inviato apposito messaggio all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'utente, con richiesta di conferma mediante link col sistema. Solo a seguito di tale conferma, il soggetto che ha effettuato la registrazione sarà abilitato all'accesso a parti riservate del sito e all'immissione di eventuali ulteriori dati.
L'utente registrato e verificato dal sistema, potrà presentare l'istanza di mediazione, che dovrà essere stampata, sottoscritta ed inviata alla segreteria dell'Organismo, con allegati copia del documento di riconoscimento del richiedente firmatario e copia dell'attestazione di avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento.
La segreteria dell'Organismo provvederà, se del caso, a contattare l'altra parte che, in caso di adesione alla procedura, provvederà ad effettuare a sua volta la registrazione alla piattaforma di mediazione telematica (eventualmente assistito dalla segreteria dell'Organismo) e il deposito della propria documentazione.
Procedura di mediazione telematica
Ogni singola fase della procedura di mediazione telematica, dalla presentazione della istanza di attivazione fino all'accordo finale, avviene on-line attraverso l'utilizzo della piattaforma "https:// www.splaconciliazioni.it" e secondo una procedura controllata e riservata.
Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di "stanze virtuali" riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell'intero processo di mediazione.
Il sistema di videoconferenza ed in particolare le "stanza virtuali" messe a disposizione del mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma.
Il mediatore quindi può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.
Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.
Verbale di mediazione - Sottoscrizione del Mediatore e delle Parti
Se le parti, entrambe dotate di firma digitale, raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere la copia dello stesso che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC - Posta Elettronica Certificata) al termine dell'incontro.
In caso di proposta del Mediatore, le Parti gli comunicano per iscritto e a mezzo PEC, l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata.
I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalla Parti con firma digitale e devono essere inviati al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l'autenticità della sottoscrizione.
In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell'incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinnanzi a un pubblico ufficiale. Le Parti inviano poi la documentazione cartacea al Mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza.
Il verbale di avvenuta conciliazione con il relativo testo dell'accordo, il verbale di mancata conciliazione, quello di mancata adesione e/o di mancata partecipazione, la proposta, la sua accettazione e, più in generale, tutti i documenti della procedura, sono messi a disposizione delle Parti nell'area loro riservata sul sito"https://www.splaconciliazioni.it"cui possono accedere attraverso le credenziali e le password assegnate. Inoltre, per il caso di cui all'ultimo inciso al comma 3 dell'art. 11, D.Lvo 4/3/2010 n. 28, il legislatore ha previsto la possibilità di trascrivere il verbale di conciliazione, nel caso in cui le parti compiano uno degli atti di cui all'art. 2643 c.c., a condizione che la sottoscrizione del verbale sia "autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".
La Segreteria dell'Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta in originale.
Requisiti
Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica, le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software
- postazione collegata ad Internet (preferibilmente con collegamento ADLS, banda di collegamento minima 1Mbs) dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio, con un browser web attivo.
Servizi aggiuntivi
Al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre:
- casella di posta elettronica certificata (PEC).
Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale:
- kit e certificato di firma digitale.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle parti al momento della richiesta di mediazione e l'attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei documenti e firma digitale) è subordinata alla sussistenza da parte di entrambe le parti dei requisiti necessari.
Qualora non fosse richiesta o possibile l'attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di mediazione verrà conclusa con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.
Posta elettronica certificata
La piattaforma "https:// www.splaconciliazioni.it"supporta il circuito P.E.C., sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n. 68).
Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno si che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati.
I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute":
- che il messaggio è stato spedito;
- che il messaggio è stato consegnato;
- che il messaggio non è stato alterato.
In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
Firma digitale
La Firma Digitale è l'equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa apposta su carta, e il documento in formato elettronico così sottoscritto assume piena efficacia probatoria. La Firma Digitale è quindi associata stabilmente al documento informatico e lo arricchisce di informazioni che ne attestano con certezza l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità.
L'elemento di rilievo del sistema Firma è rappresentato dal certificato digitale di sottoscrizione che gli Enti Certificatori, rilasciano al titolare di una smart card.
Il certificato di sottoscrizione è un file generato seguendo precise indicazioni e standard stabiliti per legge (al suo interno sono conservate informazioni che riguardano l'identità del titolare, la propria chiave pubblica comunicata, il periodo di validità del certificato stesso oltre ai dati dell'Ente Certificatore).
Come indicato dall'art. 2 Capo II-Sezione II del Codice delle Amministrazioni Digitali, "l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente".
Ciò rende lo strumento Firma Digitale indispensabile per molteplici categorie professionali.
Firmare un documento elettronico è un'attività assai semplice e veloce e per eseguirla è necessario essere dotati di un Kit per Firma Digitale composto da:
- dispositivo sicuro di generazione delle firme (smart card)
- lettore di smart card
- software di firma e verifica
Installato il Kit sul proprio computer, attraverso il software di firma sarà possibile selezionare il documento elettronico da sottoporre a firma digitale e, previa attivazione di un account, alla marcatura temporale.
Al momento della firma del documento, il software chiederà l'inserimento del codice di protezione del dispositivo (PIN) e, se correttamente inserito, procederà con la verifica della firma e con la creazione del file firmato digitalmente.
Il file firmato assumerà l'estensione .p7m che si sommerà all'estensione del file originario. Pertanto se firmiamo un documento .txt, al termine del processo di firma digitale avremo un documento .txt.p7m che rappresenta una busta informatica (PKCS#7).
Tale busta incorpora al suo interno il documento originario, il certificato del sottoscrittore, un hash del documento firmato con il certificato del sottoscrittore. Tali componenti consentiranno, in fase di verifica della firma da parte del destinatario del documento firmato, di accertare che:
- il documento non sia stato modificato dopo la firma;
- il certificato del sottoscrittore sia garantito da una Autorità di Certificazione (CA) inclusa nell'Elenco Pubblico dei Certificatori;
- il certificato del sottoscrittore non sia scaduto;
- il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato.
Se tutte le verifiche daranno esito positivo, il documento sottoscritto digitalmente potrà essere considerato valido a tutti gli effetti di legge.
L'infrastruttura dell'Organismo
Dal punto di vista della infrastruttura tecnologica per la gestione hardware / software della piattaforma, l'Organismo utilizza primario partner italiano, i cui servizi sono certificati sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza attraverso certificazioni internazionali.
Il Centro Servizi è il luogo in cui è situato fisicamente il Server dedicato alle attività dell'Organismo.-
Il Centro Servizi è caratterizzato da diversi elementi:
- Connettività
- Server (Hw e Sw)
- Infrastruttura
- Servizi e SLA
Connettività
Il Server alloggiato presso il Centro Servizi usufruisce di una connettività Internet di altissima qualità ottenuta attraverso infrastrutture di rete in fibra ottica a livello nazionale e internazionale ridondate.
La banda nominale viene garantita da un sistema hardware e software che assegna ad ogni cliente il valore contrattualizzato e da un adeguato dimensionamento della LAN in cui sono disposti i diversi Server.
Viene assicurata una disponibilità minima di ampiezza del canale pari al 95% della velocità nominale della porta di accesso per un periodo pari al 99% della durata contrattuale.
Il Centro Servizi dell'Organismo ha una linea a 16 Mbpsdedicati (ampliabili a seconda delle esigenze).
In tal modo è assicurata il necessario canale di comunicazione ad un livello qualitativo ottimale per ognuno degli utenti delle sessioni di mediazione attivate.
Server (HW e SW)
Il Server utilizzato è caratterizzato da un grado di scalabilità crescente per soddisfare tutte le esigenze di hosting dedicato con bassi investimenti iniziali. L'attuale soluzione definita può essere in futuro adeguata alle esigenze o aggiornata nel momento in cui risulti tecnologicamente obsoleta.
Il Server dedicato all'hosting ha le seguenti caratteristiche hardware:
- PE2950 III Quad-Core Xeon E5440 2.8GHz/2x6MB 1333FSB
- Riser with PCI Express Support (2x PCIe x8 slots; 1x PCIe x4 slot)
- Additional Processor
- PE2950 English rack power cord
- PE2950 Bezel Assembly
- 8GB 677MHz FBD (2x8GB dual rank DIMMs)
- 146GB SAS (15,000rpm) 3.5 inch Hard Drive 2 S
- 300GB SAS (15,000rpm) 3.5 inch Hard Drive 4 S
- PE2950 III - Chassis 3.5HDD x6 Backplane 1 S
- PE2950 III - PERC 6/iR, Integrated Controller Card x6 backplane
- 8X IDE DVD-ROM Drive
- CD/DVD CABLE
- PE2950 III - Redundant PSU No Power Cord
- Power Cord, PDU (Rack)
- Broadcom TCP/IP Offload Engine functionality (TOE) Not Enabled
- Drac 5 Card
L'infrastruttura Tecnologica è completamente scalabile ed è in grado di adattarsi a specifiche esigenze evolutive.
Tutti i software sono licenziati.
Infrastruttura
L'infrastruttura del Centro Servizi è dotata di:
- Trasformatori principali ridondati al 100%;
- Gruppo di continuità ridondato al 100% (600KW);
- Gruppo elettrogeno da 1MW (tempo di attivazione < 10sec);
- Armadi rack (cabinet) con doppia alimentazione e potere d'interruzione del cortocircuito al primo interruttore a monte del rack;
- Impianto di condizionamento ridondato al 100%;
- Climatizzazione completa in grado di mantenere un delta(t)< 1°C;
- Singolo armadio rack con condizionamento forzato ed estrattore di calore dall'alto.
I seguenti sistemi di controllo completano il quadro delle infrastrutture:
- sistema di controllo degli accessi con badge e codice numerico a più livelli;
- sistema di rilevamento anti-intrusione e presidio con agenti di vigilanza 24hx7x365;
- telecamere a circuito chiuso e archiviazione digitale delle riprese;
- sistemi di rilevamento anti-fumo, anti-incendio e anti-allagamento.
I centri di controllo garantiscono 24 ore su 24 il monitoring del backbone Internet nazionale e internazionale.
Servizi e SLA
I servizi installati sul server sono monitorati h.24 attraverso un software dedicato installato su un server diverso, in caso di "failure" di uno o più servizi viene immediatamente inviata una notifica all'area tecnica via SMS e via e-mail in modo da ripristinare il sistema entro massimo 8 ore lavorative.
E' garantita la manutenzione hardware del Server. Ogni componente hardware danneggiato è sostituito al massimo entro le 7h, senza responsabilità dell'eventuale tempo di fermo del servizio.
Il sistema di backup dei dati garantisce il salvataggio sicuro dei dati e quindi il loro restore in caso di necessità.
La politica di backup è la seguente:
- giornalmente viene effettuato un backup incrementale
- il venerdì viene effettuato un backup completo
Il backup parte ogni giorno alle ore 01:30.
Lo storico garantito per eventuali restore è di 2 settimane.
Sarà possibile effettuare il backup fino ad un massimo di 20Gbyte.
L'organismo garantisce l'attivazione dell'intervento di restore da nastro entro 4 ore lavorative dalla e-mail di richiesta nei giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
In caso di crash totale del sistema verrà fornita a seconda delle cause una tempistica di riattivazione dei servizi.
Il livello di qualità del Centro Servizi è garantito dal rispetto dei seguenti requisiti e parametri:
- per quanto concerne gli apparati di propria responsabilità, una disponibilità della connessione a Internet pari al 99,98% calcolata sulla base di un mese solare, a partire dal primo giorno di calendario del mese stesso.
- la disponibilità di banda complessiva è garantita e scalabile. Una volta raggiunto il 50% dell'occupazione di questi canali viene effettuato l'upgrade delle connessioni ed a ultimarlo prima di aver raggiunto l'80% della capacità disponibile su ciascun canale (nazionale e internazionale).
- Per indisponibilità del collegamento Internet s'intende l'impossibilità da parte del server del Cliente di essere raggiunto via Internet per cause direttamente dipendenti dall'organismo. Il computo del tempo di indisponibilità del collegamento è calcolato a partire dal momento di apertura del guasto nei confronti dell'HelpDesk.
- La manutenzione alle proprie apparecchiature di nodo, potrà avvenire in una "finestra temporale" di quattro ore dalle 00:00 alle 04:00. In quest'eventualità, avvertirà per iscritto via e-mail il Cliente con un preavviso di 3 giorni lavorativi.
- L'eventuale tempo di indisponibilità che ricade all'interno delle "finestre temporali" (annunciate al Cliente) qui definite, non va comunque calcolato nel computo dell'indisponibilità globale.
- Il Centro Servizi dispone anche di un servizio di helpdesk attivo 24hx7ggx365gg, che interviene esclusivamente per richieste tecniche.
Sessioni telematiche di mediazione
La soluzione permette di erogare via web su rete interna controllata, comunicazioni tra due o più partecipanti.
La tecnologia adottata dall'Organismo prevede che le sessioni di mediazione telematiche vengano gestite da una banda di comunicazione diversa da quella di accesso alla piattaforma, dedicata in esclusiva all'applicativo che permette di condividere più flussi video contemporanei all'interno dello stesso canale e l'apertura di più canali di flusso.
Su tale banda dedicata sono applicati tutti i sistemi di sicurezza, integrità e riservatezza dei dati.
Lo strumento consente al mediatore incaricato di comunicare in audio/video con tutti i partecipanti, eventualmente condividendo documenti e files elettronici, scrivendo a mano libera (whiteboard), richiedendo un eventuale feed-back agli utenti (polling, chat,...).
Nel contempo gli altri utenti possono esprimere il proprio status e possono richiedere di intervenire. In funzione dello specifico scenario applicativo, il mediatore incaricato può integrare il proprio audio/video con gli eventuali interventi audiovisivi degli altri partecipanti abilitati (fino ad un massimo di 8 audio-video concorrenti in full-duplex).
L'elenco di tutti gli utenti che partecipano nominativamente alla sessione viene visualizzato nell'apposita sezione con il relativo status.
Il mediatore ha in ogni momento la facoltà di abilitare / disabilitare il flusso audio/video ai singoli partecipanti mantenendo altresì aperto il collegamento per la successiva eventuale azione di abilitazione / disabilitazione.
Lo status del collegamento dei singoli utenti è sempre visibile a tutti i partecipanti alla sessione di mediazione.
Assistenza Sistemistica
Un'apposita divisione tecnica di SPLA CONCILIAZIONI si occupa della gestione sistemistica dell'intero sistema fornendo agli utenti la dovuta assistenza tecnica, attraverso un servizio di Help Desk via e-mail dedicato ed eventuale contatto telefonico in recall telefonico, operativo in corrispondenza delle sessioni di mediazione.
L'organismo durante le sessioni monitora continuamente aspetti tecnici quali:
- il flusso video e la banda occupata;
- interviene su guasti hardware (ad es.: rottura hard disk, scheda madre, schede di memoria, ecc.);
- raggiungibilità del server su internet (ad es.: forti rallentamenti, errori di connessione al server);
- restore dei dati.
Art. 6 FUNZIONI E NOMINA DEL MEDIATORE
- Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
- In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
- Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
- Il mediatore, avuta contezza della sua designazione, deve comunicare alla Segreteria Tecnica, senza dilazione, anche per le vie brevi, l'accettazione dell'incarico. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'art. 14, comma 2 lettera a del decreto legislativo n.28/2010.
- La nomina dei mediatori ivi compresi co - mediatori e/o ausiliari compete esclusivamente a SPLA che, in funzione di particolari esigenze organizzative, ha facoltà di indicare il nominativo del mediatore una volta decorso il termine per l'adesione della parte convocata, di cui all'art 9, comma 1 del presente Regolamento.
- Il Mediatore è nominato dall'Organismo tra quelli inseriti nella lista di SPLA Conciliazioni consultabile on line su www.splaconciliazioni.it che al momento della richiesta di iscrizione nell'Albo SPLA non abbiano espressamente escluso tra le materie di propria competenza rispetto alle quali intendono prestare opera di mediazione, quella oggetto della Mediazione stessa.
Nell'assegnazione degli incarichi, l'Organismo si attiene alla eventuale preferenza espressa dalla/e parte/i nonché al disposto di cui all'art.3, comma 1 lett.b) del decreto interministeriale n.145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
A tal fine, il Responsabile dell'Organismo può raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.). Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, il Responsabile valuta la natura della controversia e, di conseguenza, identifica la specifica area di competenza professionale definita che appare più idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la insindacabile valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio insindacabile del Responsabile dell'Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà che richiedono comprovate esperienza e competenza nella materia controversa (sia sul piano della definizione in diritto, sia di applicazione delle tecniche di mediazione) la designazione potrà avvenire in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. L'Organismo, se richiesto, può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da queste ultime, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore.
In particolare, al fine di garentire imparzialità e professionalità nella prestazione del servizio l'Organismo provvede quindi alla designazione del Mediatore secondo inderogabili criteri di rotazione che tengano conto:- della preferenza espressa dalle parti e della disponibilità del mediatore ad assumere l'incarico e ad espletarlo tempestivamente. Le parti possono congiuntamente indicare nell'istanza di avvio il proprio mediatore tra quelli inseriti nella lista di SPLA. La parte istante, con il deposito dell'istanza di avvio ha facoltà di esprimere gradimento per la nomina di un mediatore non iscritto all'Ordine o al Collegio professionale della provincia di residenza delle parti stesse o dei loro consulenti ovvero che non eserciti nel circondario del giudice competente a decidere sull'eventuale domanda giudiziale;
- del valore e della natura del conflitto;
- delle specifiche comprovate competenze ed esperienze funzionali alla natura ed alla tipologia della procedura, nonché nella materia oggetto di mediazione - desunte anche dalla formazione acquisita in tema di mediazione, dall'attività professionale prestata in mediazione, dai casi di mediazione a cui ha partecipato in forma di tirocinio assistito - di cui all'art. 4 comma 3, lettera b decreto interministeriale n.180/2010 - presso SPLA Conciliazioni, dall'aggiornamento acquisito in materia di mediazione e nella materia oggetto della mediazione stessa, dall'anzianità di iscrizione all'Albo o al Collegio professionale di appartenenza, dalla tipologia di laurea posseduta.
- L'Organismo, fermi i criteri di cui innanzi, per procedimenti il cui valore, dichiarato nell'istanza di avvio, non supera l'importo di 500.000 euro, cinquecentomilaeuro, designa il mediatore ritenuto più idoneo al suo corretto, utile e tempestivo svolgimento. Per procedimenti il cui valore, dichiarato nell'istanza di avvio, supera l'importo di 500.000 euro cinquecentomilaeuro, l'Organismo, all'uopo richiesto dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e dell'adesione, può proporre una lista di tre candidati ritenuti idonei al corretto, utile e tempestivo svolgimento della procedura. Ricevuta la lista, ciascuna parte assegna un ordine di preferenza ai candidati proposti. SPLA designa il mediatore più gradito dalle parti in funzione delle preferenze espresse. In caso di parità di preferenze, viene designato il Mediatore che abbia svolto dinanzi all'Organismo il maggior numero di mediazioni conciliate nella materia oggetto del conflitto, ed ove ciò non sia possibile, quello con più anzianità di iscrizione all'Albo dei Mediatori SPLA ovvero quello con più anzianità di iscrizione all'Albo o al Collegio professionale di appartenenza, ovvero quello più anziano di età. Se le parti, non esprimono le rispettive preferenze al massimo nei cinque giorni successivi alla ricezione della lista, SPLA designa il mediatore tra i candidati proposti.
Art. 7 - INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE.-
- Il mediatore può svolgere la sua funzione se :
- ha adeguata competenza nella materia oggetto del procedimento;
- all'esito del primo incontro informativo, le parti in mediazione - rese edotte che lo stesso abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti - lo abbiano espressamente invitato a desistere dall'astenersi dall'accettazione dell'incarico ed abbiano espressamente richiesto la sua prestazione.
- all'esito del primo incontro informativo , le parti in mediazione - rese edotte che una delle parti del procedimento sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti la professione negli stessi locali - lo abbiano espressamente invitato a desistere dall'astenersi dall'accettazione dell'incarico e abbiano espressamente richiesto la sua prestazione.
- Il Mediatore non può assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione d'opera. Allo stesso modo, egli non può percepire compensi direttamente dalle parti, né potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, direttamente o indirettamente funzioni di difensore o di arbitro.
- Il Mediatore, deve ispirare il proprio rapporto con le parti, con gli avvocati, consulenti e con ogni altro professionista e /o soggetto che assiste e/o rappresenta le parti stesse a correttezza e lealtà nel rispetto delle reciproche funzioni.
- Il Mediatore, prima dell'inizio della Mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza.
- Il Mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità, lealtà e correttezza affinché il procedimento si svolga correttamente con imparzialità e indipendenza.
- Il Mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti, dagli Avvocati, consulenti ed ogni altro professionista e /o soggetto che assiste e/o rappresenta le parti stesse, e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
Art. 8 RINUNCIA E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
- Accettato l'incarico il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi. SPLA provvederà alla sostituzione del mediatore designato qualora questi, nel corso della mediazione, rinunci all'incarico con dichiarazione scritta e adeguatamente motivata che, in ogni caso, verrà valutata ed eventualmente accettata dall'Organismo. La rinuncia va tempestivamente portata all'attenzione Responsabile che decide insindacabilmente e senza ritardo sull'accettazione.
- Laddove la rinuncia del mediatore sia motivata da ragioni deontologiche attinenti al comportamento in mala fede tenuto da taluna e/o da tutte le parti nel corso della Mediazione, non sussiste alcun obbligo di sostituzione del mediatore da parte dell'organismo, potendo in tal caso essere disposta la chiusura del procedimento.
- Le parti possono richiedere all'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nominerà un altro mediatore secondo i criteri di cui all'art. 6 che precede.
- Qualora emergano, anche nel corso del procedimento, fatti che possano limitare e/o inficiare l'imparzialità o l'indipendenza del Mediatore e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento che possa pregiudicare il corretto svolgimento della Mediazione e/o pregiudicare l'imparzialità e professionalità nella prestazione del servizio e l'immagine dell'Organismo, SPLA, per il tramite del proprio Responsabile, provvede alla sostituzione del Mediatore informando le parti.
- Nel caso in cui la Mediazione sia svolta dal Responsabile dell'Organismo, sulla sostituzione decide l'Organo amministrativo di SPLA.
Art. 9 PARTI E LORO RAPPRESENTANZA
- SPLA richiede espressamente che le parti partecipino alla mediazione personalmente e, ove ciò non sia possibile, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri di rappresentanza e di conciliazione della controversia.
- E' necessaria ed obbligatoria l'assistenza tecnica dell'Avvocato. Le parti inoltre possono farsi assistere, in aggiunta all'Avvocato, da altri fiduciari (praticanti avvocati, periti, patrocinatori e /o consulenti tecnici, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria purché l'Organismo venga reso edotto con congruo anticipo ( almeno cinque giorni prima dell'incontro fissato) rispetto all'incontro fissato dei soggetti che presenzieranno l'incontro. In mancanza, resta inibita la partecipazione alla mediazione a soggetto non previamente indicato all'Organismo.
- Le parti rese edotte degli obblighi deontologici gravanti sul mediatore, tra cui l'eventuale dovere di interruzione del procedimento e/o rinuncia all'incarico e delle relative conseguenze, quale l'estinzione del procedimento, sono tenute a partecipare alla Mediazione secondo lealtà, buona fede e correttezza.
Art. 10 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE
- La parte convocata in mediazione è tenuta a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 3 tre giorni lavorativi antecedenti l'incontro. In mancanza di adesione, il Mediatore ha facoltà di emettere il verbale di mancata partecipazione. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera d) del D.M. n.180/2010, nelle materie in cui il tentativo di mediazione è obbligatorio (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010) il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo, solo previa rimozione, di motivi di improcedibilità di cui ai precedenti artt. 2 comma 2 e art. 3 comma 2.
- Il Mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, in considerazione delle circostanze del caso, della volontà delle parti e della necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di decidere, né di imporre alle parti alcuna soluzione, ed è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della Mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, con il consenso delle parti.
- Il Mediatore può aggiornare l'incontro di Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
- Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il compenso a questi dovuto è determinato secondo legge, tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e resta esclusivamente, inderogabilmente ed interamente a carico delle parti. L'esperto è tenuto ad osservare il presente Regolamento ed in particolare le prescrizioni in tema di incompatibilità e d'imparzialità e di riservatezza che ad esso si applicano come per il mediatore. Anch'egli non può rendere prestazioni in mancanza di sottoscrizione della dichiarazione di indipendenza e imparzialità. In ogni caso l'esperto deve comunicare al Responsabile dell'Organismo ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con le parti ed i rispettivi difensori e/o rappresentanti che possano incidere sulla sua indipendenza.
- Ai fini dell'art. 4, comma 3, lett. b) del D.M. n.180/2010, previo consenso di SPLA e del Mediatore designato è gratuitamente consentito ex art. 8 comma 4 D.M. n.180/2010 il tirocinio assistito ad altri mediatori che ne facciano richiesta. A tali fini è riservata la precedenza ai mediatori iscritti nell'Albo SPLA e non iscritti nei ruoli di altri organismi. Ad avvenuto completamento del prescritto tirocinio assistito dei detti mediatori, è riservata la precedenza ai mediatori iscritti nell'elenco SPLA ed iscritti nel ruolo di un solo altro organismo A completamento del prescritto tirocinio la precedenza è riservata ai mediatori iscritti nel ruolo di due organismi e così via. Ad avvenuto completamento del tirocinio da parte di questi ultimi, è consentito il tirocinio agli altri mediatori in ordine cronologico rispetto alla ricezione delle relative istanze pervenute all'Organismo. Al mediatore tirocinante non spetta alcun compenso, a qualsivoglia titolo. Egli è tenuto in ogni caso ad osservare il regolamento ed a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione nonché a rilasciare all'organismo copia del proprio documento di riconoscimento.
- Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle proprie sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per il triennio successivo alla chiusura della procedura, decorso il quale ad eccezione dell'istanza, tutti i documenti prodotti dalle parti e da queste non ritirati saranno distrutti, rimanendo così l'Organismo esonerato da ogni responsabilità al riguardo.
- Il Mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
- Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.
Art.11 PROPOSTA DEL MEDIATORE
- Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il Mediatore, ricorrendone i presupposti e qualora disponga degli elementi necessari, formula, decorsi almeno tre giorni lavorativi dall'incontro e/o dalla richiesta stessa, una proposta di conciliazione. Il termine anzidetto concesso al Mediatore è inderogabile, essendo la formulazione della proposta un'attività tra quelle più sensibili del procedimento.
- Prima di formulare la proposta, il Mediatore, anche per il tramite della Segreteria, informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:
- corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
- non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.
- Fermo restando quanto previsto al comma 1 che precede, nelle controversie di cui all' art. 5, comma 1, Decreto legislativo n. 28/2010 (condizione di procedibilità) il Mediatore su richiesta avanzata con l'istanza di mediazione o al massimo all'atto del primo incontro, può formulare la proposta anche in caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento della parte invitata. Qualora la richiesta di proposta sia formulata con l'istanza, la Segreteria tecnica, con la convocazione all'incontro, informa l'altra o le altre parti della possibilità che il mediatore ha di formulare la proposta, e che tale proposta laddove il mediatore disponga degli elementi necessari potrà essere formulata anche in caso di mancata sua adesione e/o partecipazione. Qualora la richiesta di proposta sia formulata nel corso del primo incontro, il Mediatore sarà tenuto a disporre un differimento finalizzato a consentire alla Segreteria di informare della volontà in tali sensi manifestata nel corso del procedimento alla parte rimasta assente o che non vi ha aderito.
- Il Mediatore che abbia elementi sufficienti, può formulare la proposta anche in caso di mancata adesione o partecipazione dell'altra parte solo dopo essersi accertato che la parte rimasta assente, sia stata avvisata in tal senso.
- Il Mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. La proposta, in mancanza di accordo di tutte le parti, non può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento stesso. Tuttavia, può contenere i riferimenti alle attività all'uopo espletate dal Mediatore e/o dall'Esperto per l'acquisizione degli elementi sufficienti alla formulazione della proposta, nonché l'esito delle attività medesime.
- L'Organismo, sentita la/e parte/i che ne abbia/no interesse, può nominare un Mediatore diverso da quello che ha condotto la Mediazione solo per formalizzare la proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.
- La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal Mediatore.
- ai sensi dell'art. 11 Decreto legislativo n. 28/2010 l'accettazione o il rifiuto della proposta deve pervenire dalle parti al Mediatore, per il tramite della Segreteria Tecnica, per iscritto ed entro sette giorni dall'avvenuta ricezione. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Art.12 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE
- La Mediazione si considera conclusa quando:
- le parti hanno conciliato la controversia;
- in caso di dichiarata impossibilità a conciliare;
- decorso il termine di tre mesi dal deposito dell'istanza previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n.28/2010 e quello di cui all'art. 2 comma 5 del presente Regolamento, salvo diverso accordo delle parti con l'Organismo
- nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;-
- quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;-
- quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento.-
- La sospensione o cancellazione dell'Organismo dal Registro non hanno effetto sui procedimenti di mediazione in corso.
- Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
- Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.
- Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore di SPLA diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell'Organismo.
- Al termine del procedimento o nel corso del procedimento stesso, ricorrendone i presupposti, ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'Organismo.
- Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'Organismo di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Il rilascio del verbale è incondizionatamente subordinato al saldo di tutto quanto solidalmente dovuto dalle parti a titolo di spese e di indennità di mediazione come previste dal presente regolamento ed in particolare nell' Allegato 1 che ne forma parte integrante e sostanziale.
- Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
Art. 13 - RISERVATEZZA
- Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso del procedimento sono riservate. Il procedimento di mediazione riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato fatta salva l'espressa richiesta della parte dichiarante. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno rilasciare copia di valido documento di riconoscimento che resterà acquisito al fascicolo e sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
- E' fatto espresso ed assoluto divieto al mediatore, alle parti, e tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono al procedimento divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione. Le parti e ogni altra persona presente a qualunque titolo agli incontri di mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura sia le opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte reciprocamente dalle parti, o dal mediatore, nel corso degli incontri di mediazione, sia le ammissioni fatte dalla controparte nel corso degli incontri di mediazione, sia la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.
- Il mediatore, il co-mediatore, il mediatore in tirocinio, gli esperti e tutti coloro che prestano il proprio servizio all'interno di SPLA non possono essere obbligati a riferire notizie e fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
- L'obbligo di riservatezza non opera qualora tutte le parti consentono a derogarvi, laddove sussista diverso obbligo di legge, ovvero pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona ovvero l' osservanza dell'obbligo concreti condotta penalmente rilevante.
- Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
- Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
- Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
- Il Mediatore, il Responsabile e gli addetti dell'Organismo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.
Art. 14 - SPESE E INDENNITA' DI MEDIAZIONE
- S.P.L.A. applica ai procedimenti relativi a controversie nelle materie di cui all'art. 5 comma 1 (condizione di procedibilità) ed ai procedimenti di mediazione volontaria, per clausola contrattuale e su invito del giudice le spese e le indennità di mediazione come previste dall'art.16 del D.I. 180/2010, modificato dal D.M. n.145/2011 e come indicate nelle Tabelle in allegato I del presente Regolamento.
Esse sono così distinte: - SPESE DI AVVIO: allo stato, non sono richieste essendo sub judice ogni decisione al riguardo.
- SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO: sono solo quelle effettivamente anticipate dall'Organismo per le notifiche eseguite a mezzo telegramma, Raccomandata o Raccomandata 1 con ricevuta di ritorno e /o a mezzo corriere espresso, poste private, ufficiale giudiziario, etc.. comprovate da documentazione giustificativa di spesa.
- SPESE DI TRASFERTA: sono quelle occorrenti per lo svolgimento della mediazione ovvero anche di singole sessioni in luogo diverso dalla sede inizialmente individuata che le parti hanno ritenuto più conveniente. In particolare: spese di viaggio, vitto ed alloggio per il mediatore ed un addetto di segreteria previamente concordate con le parti ovvero con la parte che dichiara la propria disponibilità ad accollarsele.
- INDENNITÀ DI MEDIAZIONE: comprende sia i costi di amministrazione della procedura, sia l'onorario del Mediatore per la preparazione e lo svolgimento della procedura di mediazione. L’Organismo, nell’ottica di “incentivare” l’applicazione della Mediazione e di consentire la partecipazione al procedimento al fine di far verificare “sul campo” che la Mediazione non è uno strumento sostitutivo dell’azione giudiziaria, né un appesantimento formale e di costi della controversia, bensì una ulteriore opportunità: una risorsa aggiuntiva utile per addivenire alla soluzione appropriata della controversia evitando il contenzioso, per mediazioni aventi ad oggetto risarcimento danni e/o indennizzi per lesioni gravi e/o gravissime e/o mortali, potrà valutare, la possibilità di rinunciare ad incassare l’indennità dovuta dal/i danneggiato/i per il caso di mediazione non riuscita . Laddove accordata tale condizione il/i danneggiato/i – assistito/i dagli Avvocati di loro fiducia – potranno partecipare gratuitamente a tutto il procedimento di mediazione con addebito dei costi solo in caso di mediazione riuscita e cioè solo nell’ipotesi in cui la Mediazione stessa si concluda comunque con l’accordo amichevole delle parti. In caso contrario nessun costo sarà addebitato alle parti invitate che abbiano partecipato alla Mediazione.-
- Salvo diverso accordo, le indennità le spese della Mediazione da corrispondere a SPLA ivi comprese quelle amministrative e dell'onorario del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell'avvio della Mediazione. Per la determinazione dei criteri di determinazione delle spese e delle indennità è fatto espresso richiamo all'allegato I del presente Regolamento.
Art. 15 RESPONSABILITÀ DELLE PARTI
- Cede esclusivamente, senza riserva e/o condizione alcuna a carico delle parti la competenza in ordine:
- all'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e non riconducibili alla condotta non diligente dell'Organismo;
- le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell'istanza di mediazione;
- all'individuazione del Tribunale competente a decidere sulla domanda giudiziale oggetto di mediazione nonché dei soggetti che devono partecipare al procedimento, con particolare riferimento al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- all'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- alla determinazione del valore della controversia;
- alla forma ed al contenuto della procura e /o della delega al proprio rappresentante;
- alle dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- alla inesistenza di più domande relative alla stessa controversia e ad ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al Mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.
Art. 16 INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLA LEGGE
- Il Mediatore interpreta e applica il presente Regolamento per la parte relativa ai propri doveri ed alle proprie responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate insindacabilmente dal Responsabile di SPLA.
- La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla Legge applicabile sul territorio italiano a cui è fatto espresso richiamo.
- Fanno parte integrante e sostanziale del presente Regolamento gli allegati che seguono:
- Allegato I. Spese e Criteri di determinazione delle Indennità di mediazione
- Allegato II. Codice europeo di condotta per mediatori
- Allegato III. Scheda di valutazione del servizio di mediazione
Allegato I
SPESE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE di SPLA CONCILIAZIONI
S.P.L.A. applica ai procedimenti relativi a controversie nelle materie di cui all'art. 5 comma 1 (condizione di procedibilità) ed ai procedimenti di mediazione volontaria, per clausola contrattuale e su invito del giudice le spese e le indennità di mediazione come previste dall'art.16 del D.I. 180/2010, modificato dal D.M. n.145/2011 e come indicate nelle seguenti Tabelle.
Esse sono così distinte:
- SPESE DI AVVIO: allo stato non sono richieste, essendo sub judice ogni decisione al riguardo.
- SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO: sono solo quelle effettivamente anticipate dall'Organismo per le notifiche eseguite a mezzo telegramma, Raccomandata o Raccomandata 1 con ricevuta di ritorno e /o a mezzo corriere espresso, poste private, ufficiale giudiziario, etc.. comprovate da documentazione giustificativa di spesa.
- SPESE DI TRASFERTA: sono quelle occorrenti per lo svolgimento della mediazione ovvero anche di singole sessioni in luogo diverso dalla sede inizialmente individuata che le parti hanno ritenuto più conveniente. In particolare: spese di viaggio, vitto ed alloggio per il mediatore ed un addetto di segreteria previamente concordate con le parti ovvero con la parte che dichiara la propria disponibilità ad accollarsele.
- INDENNITÀ DI MEDIAZIONE, comprende sia i costi di amministrazione della procedura, sia l'onorario del Mediatore per la preparazione e lo svolgimento della procedura di mediazione.
I criteri applicati da S.P.L.A. per la determinazione delle indennità di mediazione sono quelli previsti dall'art.16 del D.I. 180/2010 modificato dal D.I. n.145/2011 e dal presente Regolamento, come rilevabili dalle tabelle che seguono. In particolare:
- L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
- Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, allo stato, nulla è richiesto essendo sub judice ogni decisione al riguardo.
- Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al D.M. 180/2010.
- L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
- può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del richiamato decreto legislativo;
- nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;
- Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
- Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
- Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
- Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
- Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
- Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
- Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
- Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
- Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al richiamato DI 180/2010, sono derogabili.
TABELLA 1 corrispondente a quella di cui al D.I. n. 180/2010
VALORE DELLA CONTROVERSIA | Spese di mediazione (per ciascuna parte) |
fino a € 1.000 | €65 |
Da € 1.001 a € 5.000 | € 130 |
Da € 5.001 a € 10.000 | € 240 |
Da € 10.001 a € 25.000 | € 360 |
Da € 25.001 a € 50.000 | € 600 |
Da € 50.001 a € 250.000 | € 1.000 |
Da € 250.001 a € 500.000 | € 2.000 |
Da € 500.001 a € 2.500.000 | € 3.800 |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 5.200 |
Oltre € 5.000.000 | € 9.200 |
Tutti gli importi indicati sono al netto di I.V.A. nell'aliquota vigente
TABELLA 2 : LIBERAMENTE DETERMINATA
VALORE DELLA CONTROVERSIA | Spese di mediazione (per ciascuna parte) |
fino a € 1.000 | € 100 |
Da € 1.001 a € 5.000 | € 115 |
Da € 5.001 a € 10.000 | € 220 |
Da € 10.001 a € 25.000 | € 330 |
Da € 25.001 a € 50.000 | € 550 |
Da € 50.001 a € 250.000 | € 900 |
Da € 250.001 a € 500.000 | € 1.800 |
Da € 500.001 a € 2.500.000 | € 3.500 |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 4.700 |
Oltre € 5.000.000 | € 8.300 |
Tutti gli importi indicati sono al netto di I.V.A. nell'aliquota vigente
Le spese suindicate, così come quelle altre eventuali spese vive non previste dall'art. 16 del DM 180/2010 a cui l'Organismo ha dovuto far fronte su richiesta espressa delle parti, sono da ritenersi aggiuntive rispetto alla tabella dell'indennità ed a carico della parte che ne abbia fatto richiesta e devono essere versate al momento della consegna del verbale di estinzione del procedimento. L'avvenuto pagamento di tutto quanto solidalmente dovuto all'Organismo a titolo di spese di avvio e di notifica di cui innanzi, nonché di indennità di mediazione, è condizione inderogabile per il rilascio del verbale di mancata partecipazione.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti vanno disposti unicamente:
- a mezzo bonifico bancario su IBAN IT33Y0760115000000075529479 intestato a S.P.L.A. s.a.s. Via R. Ruffilli 9 - 82100 Benevento, partita IVA e codice fiscale 01360160624 avendo cura di indicare come causale il nominativo dell'istante e della parte invitata , il numero di R.A.M. del procedimento ove già attribuito ed i dati utili per la fatturazione;
- a mezzo Carta di credito, POS avendo cura di comunicare il nominativo dell'istante e della parte invitata , il numero di R.A.M. del procedimento ove già attribuito, ed i dati utili per la fatturazione.
Ogni altra modalità di pagamento deve essere espressamente autorizzata per iscritto dall'Amministratore p.t. dell'Organismo.
CREDITO D'IMPOSTA
In caso di successo della mediazione, entrambe le parti beneficiano di un credito d'imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso d'insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000.
Allegato II
CODICE DI CONDOTTA PER I MEDIATORI S.P.L.A.
(CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER I MEDIATORI)
- COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI
- Competenza
I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione.
Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione. - Nomina
Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo.
Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito. - Onorari
Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate. - Promozione dei servizi del mediatore
I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.
- Competenza
- INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ
- Indipendenza
Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.
Le suddette circostanze includono:
- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti;
Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento. - Imparzialità
Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.
- Indipendenza
- L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA
- Procedura
Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.
Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.
Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.
Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente. - Correttezza del procedimento
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.
Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:
- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; ovvero
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.
- Fine del procedimento
Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.
Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.
Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.
- Procedura
- RISERVATEZZA
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.
Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.
Allegato III
Scheda di valutazione del servizio di mediazione