Legge regionale sulle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico

La Regione Lazio, con La Legge n. 3 del 21 aprile 2016, rientra tra le poche regioni italiane che si è dotata di una normativa sulla installazione di sonde geotermiche e, al contempo, l’unica ad emanare una disciplina estesa a tutte le “piccole utilizzazioni locali di calore geotermico”, cosi come intese dall’articolo 10 del D.Lgs. 22/2010: utenze ottenute tramite l’esecuzione di pozzi profondi fino a 400 metri per ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque calde e fluidi geotermici, comprese le acque calde sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2000 Kw termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, che consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 Mw termici, ottenibili da fluido geotermico alla temperatura dei reflui di 15°C (sistemi a circuito aperto). Sono altresì piccole utilizzazioni quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici (sistemi a circuito chiuso).

Legge Regionale 3/2016

pubblicata in data 3 luglio 2016 - Professione

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