CODICE DELLA STRADA AGGIORNATO
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
D.Lgs. n. 285/1992
TITOLO III
DEI VEICOLI
CAPO III - Veicoli a motore e loro rimorchi
SEZ. II - Destinazione ed uso dei veicoli
Articolo 85
Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
(Art. - del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
Consulta il prontuario del C.d.S. per questo articolo
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. [2] Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
b-bis) [3] i velocipedi;
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00 e, se si tratta di autobus, da euro 422,00 a euro 1.695,00. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
4-bis [1]. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 332,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
NOTE
[1] Comma aggiunto dal Decreto Legge 27.06.2003, n. 151 convertito dalla Legge 01.08.2003, n. 214 in vigore dal 13.08.2003.
[2] Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, della Legge 29.07.2010, n. 120.
[3] Lettera aggiunta dall'art. 13-bis del Decreto Legge 23.12.2013, n. 145 convertito, con modificazioni, nella Legge 21.2.2014, n. 9.
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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