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 Articolo 48 codice della strada Riduci

CODICE DELLA STRADA AGGIORNATO
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
D.Lgs. n. 285/1992


TITOLO III
DEI VEICOLI
CAPO I - Dei veicoli in generale

Articolo 48
Veicoli a braccia
(Art. 197 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
Consulta il prontuario del C.d.S. per questo articolo


1. I veicoli a braccia sono quelli:
   a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
   b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.

 

NOTE

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 Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.

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 Giurisprudenza articolo 48 codice della strada Riduci

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