Installazione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari

L’utente (persona fisica o persona giuridica) che intende effettuare sulle strade o in vista di esse una forma di pubblicità temporanea o permanente di qualsiasi genere, visiva e acustica, deve ottenere apposita autorizzazione Comunale ai sensi dell’art. 23, comma 4, del Codice della Strada.

Per le installazioni in strade di proprietà di altri Enti ma ricadenti nei centri abitati sarà necessario inoltrare apposita domanda di nulla osta direttamene al Comune il quale d’ufficio provvederà all’inoltro all’Ente competente  mentre sono escluse dalla competenza del Comune di Noceto le autorizzazioni per le installazioni su strade di proprietà non comunale al di fuori dei centri abitati

Classificazione e definizione dei mezzi e degli impianti di pubblicità e propaganda:

  • Insegna d’esercizio: E’ da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria sia per luce riflessa. L’insegna d’esercizio può essere di tipo frontale, pitturata su muro, a bandiera in aggetto ad una costruzione, a tetto, su pensilina, su palina, su supporto proprio;
  • Preinsegna: è la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatti bifacciali e bidimensionali, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportate da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Ogni preinsegna ha dimensione standard cm. 125x25 –e possono essere collegate al massimo n. 6 preinsegne per supporto;
  • Cartello: si definisce cartello quel manufatto bifacciale, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull’esistente (cartello a parete);
  • Targa d’esercizio: la scritta con caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o da un marchio con caratteristiche e dimensioni disciplinate dal Regolamento, installata nella sede d’esercizio dell’attività o nelle pertinenze accessorie della stessa. Non deve essere luminosa;
  • Targa pubblicitaria: è definita come la targa d’esercizio se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello dove ha sede l’attività o dalle pertinenze accessorie. E’ consentita solo nei casi in cui la sede dell’attività sia difficilmente visibile dalle strada o da aree pubbliche o di uso pubblico;
  • Altri mezzi pubblicitari: manifesto, striscione ,locandina, stendardo, bandiera, segno orizzontale reclamistico, vetrina, bacheca, tenda, impianto di pubblicità a messaggio variabile, impianto di insegna o targhe coordinate, impianti fissi per le affissioni (stendardo, poster, tabella).

La richiesta deve essere presentata anche se la pubblicità è esente dall'imposta.