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Lo Statuto

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  • Codice deontologico igienista industriale

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI IGIENISTI INDUSTRIALI

per l’igiene industriale e per l’ambiente

ente no profit

STATUTO

Approvato in data 7 giugno 2018

Art. 1 – DENOMINAZIONE E NATURA

È costituita ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile con sede in Milano l’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali per l’igiene industriale e per l’ambiente, (che abbrevia il suo nome nella sigla AIDII). Essa ha durata indeterminata; è apolitica; non persegue scopo di lucro.

Art. 2 – SCOPO ED ATTIVITA’

L’AIDII è un’associazione scientifica ed ha per scopo di promuovere il progresso e la diffusione dell’igiene industriale, ovvero occupazionale, e la tutela dell’ambiente attraverso la formazione, la ricerca, la divulgazione scientifica e la promozione di misure normative, legislative e tecniche. L’igiene industriale è la disciplina che si occupa dell’individuazione, della valutazione, della verifica e del controllo dei fattori di rischio chimico, fisico, biologico ed ergonomico nonché fattori di rischio trasversali, presenti all’interno ed all’esterno degli ambienti di lavoro, che possono alterare lo stato di salute e di benessere dei lavoratori e/o della popolazione generale, ai fini di una efficace prevenzione, protezione, promozione e tutela della salute umana. Parimenti, l’igiene ambientale è la disciplina che si occupa dell’individuazione, valutazione, verifica e controllo dei fattori di rischio negli ambienti di vita.
L’attività dell’Associazione consiste:
 nell’organizzazione e cura di congressi, riunioni, convegni, corsi, seminari, workshop e tavole rotonde, e, in generale, di eventi formativi e di aggiornamento;
 nel curare l’edizione di periodici, monografie, atti di convegni e quanto altro ritenuto utile per il progresso della disciplina e la divulgazione scientifica delle tematiche legate all’igiene industriale e ambientale;
 nel favorire e sviluppare rapporti culturali, scientifici ed operativi nel campo dell’igiene occupazionale e della tutela dell’ambiente con le autorità competenti e con le istituzioni ed enti superiori di formazione nazionale e internazionale;
 nel promuovere il processo di certificazione della figura professionale dell’Igienista Industriale.
L’AIDII può partecipare, tramite suoi rappresentanti, delegati dal Consiglio Direttivo, a eventi formativi, gruppi di lavoro, progetti e consorzi di ricerca e gruppi di studio sui temi dell’igiene industriale e ambientale.
Ai fini del conseguimento dello scopo associativo, l’AIDII favorisce l’intesa e la cooperazione con altre associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali, inclusi gli enti normatori, che perseguano fini analoghi o complementari, nelle forme ritenute più opportune.
L’AIDII può altresì costituire o partecipare a società di capitali, consorzi, fondazioni e associazioni, che svolgano attività diretta al perseguimento degli scopi dell’Associazione.

Art. 3 – SOCI

L’iscrizione all’AIDII è aperta a chiunque sia interessato a perseguire e sostenere gli scopi statutari.
E’ costituita da: soci ordinari e soci ordinari junior, soci aggregati, soci sostenitori, soci onorari e benemeriti.
Le quote associative versate dai soci non sono trasferibili.

Art. 4 – SOCI ORDINARI E SOCI ORDINARI JUNIOR

I soci ordinari e soci ordinari junior sono esclusivamente le persone fisiche.
I soci ordinari e i soci ordinari junior sono ammessi previa presentazione al Consiglio Direttivo dell’AIDII di una domanda scritta comprendente un’autocertificazione indicante i propri interessi nel campo dell’igiene industriale e della tutela dell’ambiente, con una breve descrizione dell’attività svolta.
Possono iscriversi all’Associazione in qualità di socio ordinario junior solamente, studenti, specializzandi, dottorandi e giovani igienisti di età inferiore a 32 anni.
La domanda sarà accettata con riserva di verifica da parte del Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio ordinario o socio ordinario junior si acquisisce con la presentazione della domanda e il versamento della quota associativa per l’anno solare in corso.
Negli anni seguenti la propria iscrizione, il socio ordinario e il socio ordinario junior sono tenuti alla corresponsione della quota sociale entro il 31 marzo dell’anno di riferimento. Eventuale disdetta della propria iscrizione all’associazione deve essere comunicata in forma scritta entro il 31 dicembre dell’anno antecedente il rinnovo.
Il mancato pagamento della quota di iscrizione, comporta la sospensione dell’iscrizione dal 31 marzo al 30 giugno. Dopo questa data il Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario Tesoriere, e previa formale messa in mora dell’interessato a mezzo comunicazione scritta, dichiara la decadenza per morosità. Il socio decaduto per morosità non può essere accettato come nuovo socio ordinario nel biennio successivo.

Art. 5 – SOCI AGGREGATI

Sono soci aggregati le persone giuridiche (imprese, enti, istituti). Per quanto concerne le modalità di prima iscrizione e rinnovo dell’adesione valgono le norme di cui all’articolo 4 stabilite per i soci ordinari. I soci aggregati possono partecipare alle Assemblee tramite un loro delegato. Per i soci aggregati il Consiglio Direttivo può proporre e approvare quote associative differenziate.

Art. 6 – SOCI SOSTENITORI

Sono soci sostenitori le persone giuridiche e le persone fisiche che, condividendo l’obiettivo di promuovere il progresso e la diffusione dell’igiene industriale e la tutela dell’ambiente, sostengono l’Associazione con quote associative maggiorate. Il socio sostenitore presenta domanda di iscrizione, con descrizione dell’attività svolta e/o delle motivazioni, al Consiglio Direttivo per approvazione.

Art. 7 – SOCI ONORARI E BENEMERITI

I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone che abbiano acquisito particolare prestigio scientifico nel campo dell’igiene industriale e la tutela dell’ambiente.
I soci benemeriti sono nominati dal Consiglio Direttivo fra le persone fisiche o giuridiche che hanno dato un cospicuo contributo morale ed economico allo sviluppo dell’AIDII.
Ai Soci onorari e benemeriti non è fatto obbligo di pagamento della quota associativa L’eleggibilità alla carica di Consigliere Nazionale o Territoriale è in ogni caso subordinata al pagamento della quota associativa, viceversa i soci onorari (persona fisica) possono essere candidati per le cariche di probiviri o revisori dei conti

Art.8 – DECADENZA DELL’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE

La qualifica di socio si perde:
 per rinuncia, che deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo entro la fine dell’anno antecedente il rinnovo;
 per espulsione da parte del Consiglio Direttivo, sentito il parere dei probiviri, così come precisato al successivo articolo 9;
 per decadimento, decretato dal Consiglio Direttivo, per morosità.

Art. 9 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Consistono in: ammonizione, sospensione, espulsione.
I provvedimenti sono comminati dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, e sono comunicati all’interessato a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
Avverso il provvedimento disciplinare il socio può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviarsi al Collegio dei Probiviri e, per conoscenza, al Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri curerà l’istruzione del ricorso per l’Assemblea; il Consiglio Direttivo è tenuto a inserire la discussione del ricorso nell’O.d.G. dell’Assemblea. La presentazione del ricorso non è sospensiva della sanzione. Il socio espulso non può essere riammesso salvo espressa deroga votata dall’Assemblea dei soci.

Art. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

Ordinaria:
L’assemblea generale ordinaria dei soci è convocata dal Presidente, in idonea sede sul territorio nazionale, almeno una volta l’anno.
L’Assemblea generale ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno della prima, è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. In entrambi i casi essa delibera a maggioranza semplice dei presenti.
Sono compiti dell’assemblea generale ordinaria:
 approvare il rendiconto di esercizio annuale, sia preventivo che consuntivo;
 approvare il rendiconto sull’attività svolta;
 approvare gli indirizzi programmatici di attività dell’Associazione;
 decidere in merito al ricorso dei soci espulsi;
 ratificare le delibere del Consiglio Direttivo relative all’istituzione o scioglimento di sezioni regionali o interregionali dell’AIDII.
Straordinaria:
L’assemblea generale straordinaria dei soci può essere convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ogni qual volta ne ravvisi la necessità ovvero da almeno un quarto dei soci in regola con le quote associative, mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo con indicazione degli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. La convocazione viene inviata a tutti i soci aventi diritto, vale a dire in regola con le quote associative, con un preavviso di almeno 30 giorni, mediante comunicazione in formato cartaceo e/o elettronico, indicante luogo, data, orario, ordine del giorno. L’Assemblea elegge, prima dell’inizio dei propri lavori, un Presidente e un Segretario responsabile della stesura dei relativi verbali. È compito del presidente verificare l’ammissibilità dei presenti al voto e la rituale costituzione dell’assemblea.
L’assemblea generale straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente il 30% degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida purché sia presente almeno il 10% degli aventi diritto. In entrambi i casi essa delibera a maggioranza dei presenti.
E’ compito della assemblea generale straordinaria decidere lo scioglimento dell’Associazione e la nomina di uno o più liquidatori determinandone i compensi, salvo quanto previsto dal successivo art. 12. La consultazione degli Associati, in quest’ultimo caso, può essere effettuata anche tramite utilizzo di piattaforma elettronica.

Art. 11 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo. In tale caso le proposte vengono sottoposte a votazione per posta con lettera inviata ad uno studio notarile o mediante votazione elettronica con l’approvazione di almeno la metà più uno delle risposte valide pervenute dagli aventi diritto al voto.
La proposta di modifica dello statuto viene inviata, a cura del Presidente, a tutti i soci in regola con le quote associative, con un preavviso di almeno 15 giorni consecutivi dalla data prevista per lo spoglio delle risposte mediante comunicazione cartacea o elettronica indicante in ogni caso:
 le modifiche che si intende apportare allo statuto;
 data entro la quale dovrà essere espresso il voto.

Art. 12 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con assemblea generale straordinaria o può essere proposto dal Consiglio Direttivo. In questo secondo caso viene deliberato mediante votazione per posta con lettera inviata ad uno studio notarile oppure tramite piattaforma elettronica e lo scioglimento deve essere approvato da almeno la metà più uno degli aventi diritto.
La proposta di scioglimento viene inviata, a cura del Presidente a tutti i soci in regola con le quote associative con un preavviso di almeno 15 giorni consecutivi dalla data prevista per lo spoglio delle risposte mediante comunicazione cartacea o elettronica indicante:
 nominativo di uno o più liquidatori proposti con i relativi compensi e modalità di nomina per i liquidatori;
 data entro la quale le risposte dovranno pervenire.
In caso di residui attivi al termine delle operazioni di liquidazione, essi saranno devoluti ad organizzazioni non aventi scopo di lucro con oggetto analogo o affine con la associazione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 13 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’AIDII:
 il Consiglio Direttivo;
 il Collegio dei Revisori dei Conti;
 il Collegio dei Probiviri.

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti i soci Ordinari e Ordinari Junior in regola con il pagamento delle quote associative.
Il Consiglio Direttivo è composto da 12 membri eletti, oltre ad un membro di diritto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Il consigliere dimissionario o impossibilitato per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, può essere sostituito con il candidato che raccoglie il maggior numero di preferenze tra tutti i candidati non eletti nella precedente votazione.
Il membro di diritto è il Presidente uscente che assume la carica di past-President per il triennio successivo.
Tra i dodici membri eletti il Consiglio stesso elegge:
 il Presidente;
 il Vicepresidente;
 il Segretario – Tesoriere, ovvero, se del caso, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’AIDII: disciplina e coordina le attività dell’Associazione, secondo gli indirizzi approvati dall’Assemblea. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi, il rendiconto dell’attività svolta e gli indirizzi programmatici di attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo designa il comitato delle Nomine.
Per il miglior perseguimento degli scopi associativi, il Consiglio può istituire, con propria delibera, sezioni regionali e interregionali dell’AIDII, approvandone contestualmente il relativo regolamento. Tali delibere sono soggette ad approvazione da parte dell’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo può non approvare le domande di associazione e riservarsi di chiedere ulteriori evidenze documentali a supporto. Delibera, udito il parere del Collegio dei Probiviri, le sanzioni disciplinari. Propone all’Assemblea l’ammontare delle quote sociali. Svolge tutte le altre funzioni che gli sono demandate dallo Statuto e da eventuali deliberazioni dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, a Milano o in altra sede nazionale.
Il Consiglio è validamente costituito in presenza della maggioranza semplice dei consiglieri in carica. Esso è presieduto dal Presidente dell’AIDII e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le elezioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario-Tesoriere o del Segretario e del Tesoriere avvengono singolarmente, nell’ordine rispettivo, a scrutinio segreto ed è richiesta la maggioranza semplice dei presenti.

Art. 15 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di delega, compresa la possibilità di intrattenere rapporti bancari anche su basi affidate con firma disgiunta dal Segretario Tesoriere, al quale questi ultimi poteri sono anche conferiti.
In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente.

Art. 16 – PAST-PRESIDENT

Il past-President ha il compito di rappresentare la continuità gestionale con il Direttivo precedente ed è responsabile del coordinamento delle attività di promozione della certificazione degli Igienisti Industriali.
Il past-President non è eleggibile nel Consiglio Direttivo per il triennio successivo a quello del suo mandato.

Art. 17 – REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti per un triennio con le stesse modalità previste per l’elezione del Consiglio Direttivo.
I revisori dei conti hanno il compito di verificare le regolarità del bilancio consuntivo e del rendiconto sull’attività svolta secondo quanto previsto dal Codice Civile.
Possono essere eletti revisori dei conti anche i soci onorari.

Art. 18 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti per un triennio con le stesse modalità previste per l’elezione del Consiglio Direttivo.
I Probiviri hanno il compito di dare parere al Consiglio Direttivo in merito alle sanzioni disciplinari di cui all’art.9, di risolvere le controversie che dovessero intervenire tra organi statutari e soci ovvero quelle dei soci fra loro ed in tutti i casi in cui il Consiglio lo ritenga necessario. Altresì deliberano, in caso di scioglimento della Associazione, sulla destinazione dei residui attivi risultanti dalla liquidazione.
Possono essere eletti probiviri anche i soci onorari.

Art. 19 – COMITATO DELLE NOMINE

Il Comitato delle Nomine viene designato dal Consiglio Direttivo ed è composto da almeno tre membri.
Il past-President è membro di diritto e assume la presidenza del comitato. Gli altri membri vengono designati dal Consiglio Direttivo fra i soci ordinari o onorari che vantino una anzianità di iscrizione all’AIDII di almeno 6 anni e non facciano parte del Consiglio Direttivo eletto in carica; essi non possono figurare nella lista dei candidati.
Il Comitato viene eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo e ha la funzione di promuovere e raccogliere le candidature alle cariche sociali, di verificarne l’idoneità e di comunicarle al Consiglio Direttivo almeno un due mesi prima delle elezioni.
Un Socio Ordinario o Ordinario Junior, in regola con il pagamento delle quote, può candidarsi per le cariche sociali, presentando domanda al Comitato delle Nomine supportata dalle firme di almeno 25 Soci.
Il Comitato delle Nomine sorveglia la regolarità delle procedure e procede alla proclamazione degli eletti. Il Presidente del Comitato, o in caso di impossibilità, uno dei membri delegato dal Presidente, presenzia alla verifica dei voti espressi.

Art. 20 – ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo vengono effettuate per posta, con lettera indirizzata ad uno studio notarile, o tramite sistemi di votazione elettronica; a questo scopo la Segreteria comunica le modalità di voto agli aventi diritto, indicando la data ultima di ricevimento del voto, perché possa essere ritenuto valido.
Per lo svolgimento delle elezioni alle cariche sociali, la segreteria dell’AIDII predisporrà, su indicazione del Comitato delle Nomine, una scheda elettorale con le liste dei candidati, comprendenti almeno 18 candidati al Consiglio Direttivo, almeno 5 candidati al Collegio dei Revisori dei Conti, almeno 5 candidati al Collegio dei Probiviri.
Possono essere espresse dal socio elettore un massimo di 8 preferenze per il Consiglio Direttivo e di 1 preferenza per i Revisori dei conti e 1 per i Probiviri.
Possono essere votati i soli candidati inclusi nella lista proposta dal Comitato delle Nomine.

Art. 21 – COMITATI E GRUPPI DI LAVORO

In relazione a particolari esigenze organizzative, programmatiche o scientifiche, il Consiglio Direttivo può provvedere alla costituzione di Comitati e Gruppi di Lavoro, con impegno a termine, dei quali approva contestualmente scopi, composizione e regolamento operativo.

Art. 22 – REFERENDUM CONSULTIVO

In relazione a proprie esigenze operative, il Consiglio Direttivo può richiedere, a mezzo posta o in modalità telematica, il parere dei Soci in merito a particolari problemi di natura organizzativa o scientifica.

Art: 23 – PATRIMONIO, FINANZE, RENDICONTO ANNUALE

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote, dai contributi dei soci e da tutti i beni mobili, immobili, materiali e immateriali che comunque vengano in possesso dell’Associazione a qualsiasi titolo.
Le entrate finanziarie dell’AIDII sono quindi costituite dalle quote associative versate dai Soci, dai contributi ad essa devoluti a qualsiasi titolo compatibile con le finalità dell’Associazione e da eventuali utili derivanti da società previste all’Art. 2.
Annualmente e nei termini previsti dall’articolo 10, i soci dovranno approvare un rendiconto annuale. L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per quanto non si prevedano utili, non avendo l’associazione scopo di lucro, eventuale emergenza attiva non potrà essere ripartita e sarà imputata a patrimonio e destinata secondo l’oggetto sociale.

Art. 24 – REGOLAMENTO

Il regolamento di AIDII stabilisce le norme attuative dello Statuto. Il Regolamento e le sue eventuali modifiche sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti

 

Codice di Etica professionale

L’igienista Industriale si impegna a:

 

  1. Esercitare la professione seguendo principi scientifici riconosciuti e avendo ben chiaro che la vita, la salute e il benessere degli individui possono dipendere dal suo giudizio professionale e che il suo primo dovere consiste nel proteggere la salute ed il benessere della popolazione.
    1. basare il giudizio professionale su principi scientifici riconosciuti
    2. riconoscere i propri errori
    3. non distorcere, alterare o nascondere i fatti nell’esprimere pareri professionali o raccomandazioni
  2. Fornire alle parti interessate consigli obiettivi in merito ai rischi potenziali per la salute ed alle precauzioni da prendere per evitare conseguenze negative sulla salute
    1. Ricavare le informazioni circa i rischi potenziali da sorgenti affidabili
    2. mantenersi aggiornati sulle informazioni scientifiche in modo da informare in modo obiettivo le parti interessate
    3. verificare in modo opportuno che i rischi per la salute siano stati comunicati alle parti interessate.
  3. Assicurare la riservatezza delle informazioni confidenziali ottenute durante la propria attività, ameno che ciò possa recare danno grave agli individui o esistano specifici obblighi di legge (oppure: rispettare la confidenzialità delle informazioni che rappresentano un segreto industriale ecc.)
    1. utilizzare le informazioni confidenziali esclusivamente per lo scopo per il quale sono state richieste
    2. fornire informazioni confidenziali solo previa autorizzazione della persona e della organizzazione interessata
    3. in caso di pericolo per la salute o per la vita notificarlo al datore di lavoro o al cliente od altre autorità
  4. Evitare circostanze che possano compromettere il giudizio professionale o dare luogo a conflitti di competenze
    1. informare prontamente le parti interessate circa i conflitti di interessi reali o potenziali
    2. non sollecitare o accettare direttamente o indirettamente denaro o beni di altro genere intesi ad influenzare il suo giudizio professionale
    3. non offrire incentivi in denaro o beni di altro genere allo scopo di procurarsi il lavoro
    4. informare clienti o datori di lavoro quando è a conoscenza di inadeguatezza o ritardo nella realizzazione di progetti di prevenzione
  5. Fornire servizi esclusivamente nelle aree per le quali si ha competenza
    1. Accettare solo incarichi per i quali possiede adeguate conoscenze ed esperienze o dispone di assistenza specialistica qualificata
    2. Disporre delle necessarie autorizzazioni o licenze richieste per legge
    3. Sottoscrivere esclusivamente documenti approntati da lui stesso o da altre persone sotto la sua direzione e controllo

 

  1. Sostenere e sviluppare l’onorabilità e l’integrità della professione
    1. Evitare qualsiasi pratica, atto, o modo di operare che, per interesse privato, possa procurare discredito alla sua professione
    2. Operare sempre per l’interesse pubblico
    3. Non collaborare con persone o enti che ritiene operino in modo scorretto o fraudolento
  2. Non fare dichiarazioni non rispondenti a verità relativamente al proprio curriculum o titolo di studio compresa la Certificazione professionale, alla propria esperienza professionale o alle proprie credenziali.
  3. Evitare comportamenti ingannevoli nella sollecitudine di un impiego professionale e azioni scorrette nei confronti degli altri
    1. Non fare affermazioni false o omettere fatti che possono creare aspettative fuorvianti in merito alla propria esperienza o capacità professionale
    2. Non consigliare prodotti, apparecchi o servizi che, a sua conoscenza, siano inefficaci o scorretti
    3. Riferire il mancato rispetto del Codice di Etica e collaborare al processo di revisione dello stesso

 

 

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