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Le società di persone

  1. Società semplice (Ss), Società in nome collettivo (Snc), Società in accomandita semplice (Sas).

Vediamo ora come costituire una società di persone o microimpresa;


Vantaggi:


i costi di costituzione e della gestione ordinaria sono sufficientemente contenuti e i   giovani possono trarne beneficio in quanto possono avvalersi di finanziamenti e contributi regionali. Inoltre le procedure fiscali, contabili e tributarie sono agevolate.


Svantaggi:


il rischio maggiore deriva dal fatto che tutti i soci ( ad eccezione degli accomandanti delle Sas) hanno responsabilità illimitata quindi in caso di fallimento i creditori possono avvalersi anche sul patrimonio privato dei membri della società. Non solo, se un socio non copre i debiti, saranno gli altri a doverne rispondere. È fondamentale la scelta di soci onesti, leali e professionali.

Società semplice:

Il codice civile non prevede, per questa tipologia societaria, l obbligo d’iscrizione  al Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2251 del codice civile, il contratto di società semplice non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Vi è la certificazione anagrafica e pubblicità notizia (art. 8 della legge 580/1993), vi è inoltre l obbligo di iscrizione in una apposita sezione del Registro delle imprese (art. 2 DPR 14/12/1999 n° 558). Tutti i soci solitamente hanno potere di rappresentanza e di amministrazione. È una forma giuridica spesso utilizzata per attività agricole, professionali o per gestire patrimoni immobiliari. Le società semplici non possono però esercitare attività commerciali.


Modalità di iscrizione in base all’art. 18 del D.P.R. n° 581/1995:
gli amministratori della società semplice devono richiedere l’ iscrizione del contratto sociale entro 30 giorni dalla stipula.
In caso di contratto verbale, la domanda di iscrizione della società semplice deve essere sottoscritta da tutti i soci.
Secondo le disposizioni predisposte dall’ UNIONCAMERE vi sono tre tipologie:

  • Iscrizione della società semplice costituita sulla base di :
  1. atto notarile o scrittura privata autenticata:
  • il termine per l iscrizione è di 30 giorni dalla data di stipula dell’atto
  • le formalità di iscrizione nella speciale sessione del Registro delle imprese devono essere eseguite e sottoscritte dal notaio oppure da un socio amministratore; deve essere allegata copia integrale dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata

 

  1. scrittura privata non autenticata:
  • termine di iscrizione è di 30 giorni dalla data di stipula dell’atto
  • l'iscrizione nella sessione del Registro delle imprese dev’ essere sottoscritta da un socio amministratore
  • deve essere allegata la copia integrale della scrittura privata non autenticata, previa registrazione della medesima presso il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

 

  1. contratto verbale :
  • il termine dell’ iscrizione è di 30 giorni dalla data di costituzione della società
  • l'iscrizione nella sessione del registro delle imprese deve essere eseguita e sottoscritta da tutti i soci

Gli elementi comuni racchiusi in questi tre tipologie di costituzione societaria sono:

  • utilizzo del modello S1, indicando nei riquadri il testo integrale dell’ oggetto sociale e i poteri riportati nei patti sociali.
  • Presentazione di un intercalare P per ciascun socio, indicando i relativi dati anagrafici, la qualifica e l ‘ammontare del conferimento obbligato verso la società da parte del socio.
  • Versamento dei diritti di segreteria, del diritto annuale e dell’ imposta di bollo.

 

Società in nome collettivo :

come previsto per le società semplici anche per la costituzione di una snc non vi sono forme particolari, se non quelle richieste dalla natura dei beni conferiti; è necessario che l'atto costitutivo iscritto nel registro delle imprese sia conforme alle disposizioni dell’art. 2295 e 2296 del codice civile. La mancata iscrizione della società nel registro delle imprese non destabilizza la validità del contratto tra le parti, ne consegue però la natura “irregolare” della snc. Per queste società non esiste un limite minimo di capitale sociale e tutti i soci hanno responsabilità illimitata. La gestione organizzativa e fiscale dell’ azienda è sufficientemente agile.


Registrazione della società:

 

  • Il contenuto del contratto deve essere conforme all’ art. 2295 del codice civile, redatto nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata rispettando le formalità per l'iscrizione previste dai regolamenti attuativi del Registro delle imprese.

Il contenuto dell’atto costitutivo deve indicare:

 

  1. dati identificativi di ciascun socio (cognome e nome; luogo e data di nascita; domicilio; cittadinanza)
  2. ragione sociale
  3. indicare i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società.
  4. sede della società ed eventuali sedi secondarie.
  5. oggetto sociale.
  6. conferimenti di ciascun socio, valore ad essi attribuito e il modo di valutazione.
  7. prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera.
  8. norme di ripartizione degli utili e delle perdite.
  9. durata della società.


Dopo aver stabilito la conformità del contratto sociale in base all’ art. 2295 e 2296 del codice civile, l’ iscrizione nel Registro delle imprese deve essere adempiuta dagli amministratori della società. Questi ultimi devono provvedere, entro 30 giorni dalla stipula dell’ atto, al deposito del contratto presso l Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
I soggetti sono obbligati, ai fini dell’ iscrizione nel Registro delle imprese ad utilizzare:

  1. modello S1, indicando negli appositi riquadri il testo integrale dell’oggetto sociale e i poteri riportati nei patti sociali.
  2. presentare un intercalare P per ciascun socio, indicando i relativi dati anagrafici, la qualifica e l’ammontare del conferimento obbligato verso la società da parte del socio.
  3. deposito copia dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e il versamento dei diritti di segreteria, diritto annuale e imposta di bollo.

 

Società in accomandita semplice:

per quanto riguarda la S.a.s. al contrario delle S.n.c. la responsabilità è mista. La caratteristica fondamentale è che i soci si dividono tra accomandanti e accomandatari.

  • I soci accomandanti, i quali sono tenuti esclusivamente al conferimento, conseguentemente sono responsabili per le obbligazioni societarie limitatamente alle quote conferite ( tranne che abbiano acconsentito che il loro nome sia ricompresso nella regione sociale, nel qual caso rispondono di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente), in caso di fallimento della società non incorrono nella procedura fallimentare.
  • I soci accomandatari, rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, a tale categoria di soci è riservata l’amministrazione della società. Essi possono agire disgiuntamente, salva diversa previsione statutaria. È sfornita di personalità giuridica ma, come la S.N.C., può svolgere attività commerciale. Ha, pertanto, anch’essa una autonomia patrimoniale imperfetta.


La costituzione della S.A.S. può avvenire per atto pubblico o per scrittura autenticata; vi è, poi, la necessità della iscrizione della stessa presso il Registro delle Imprese, in difetto verrà qualificata come S.A.S. irregolare per cui i rapporti tra la società ed i terzi sono regolati dalle norme sulla società semplice, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci e la possibilità per la società di essere sottoposta a fallimento. Per quanto riguarda la registrazione della società rinviando a quanto detto relativamente alle S.n.c, necessita specificare ai fini della iscrivibilità di una atto costitutivo di una S.a.s., è necessaria l’ espressa indicazione della natura di ciascun socio, distinguendo tra “accomandanti” e “ accomandatari” (art. 2316 codice civile).

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Ultima modifica della pagina avvenuta il 16 dicembre 2009

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